Lavoro e Previdenza

Wednesday 10 December 2003

Esuberi bancari. L’ INPS chiarisce i dubbi in merito alla cumulabilità tra reddito e assegno straordinario. MESSAGGIO ALLE SEDI

Esuberi bancari. LINPS chiarisce i dubbi in merito alla cumulabilità tra reddito e assegno straordinario

MESSAGGIO ALLE SEDI

Roma, 1-12-2003

   

Messaggio n.  26

OGGETTO:

  Fondo di Solidarietà del personale delle aziende di credito ordinario – D.M. 158/2000 – Assegno straordinario e attività lavorativa – Criteri applicativi

Lart.11 del D.M. 28.04.2000, n. 158 contenente  il Regolamento per listituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, delloccupazione e della riconversione e riqualificazione del personale dipendente dalle imprese di credito ordinario – contiene una serie di disposizioni in materia di fruizione, da parte dei lavoratori aventi diritto, dellassegno straordinario di cui allart.5, comma 1, lettera b, dello stesso D.M. 158 e di contestuale svolgimento di attività lavorativa.

In particolare il comma 1 e il comma 3 dellart.11 disciplinano rispettivamente i casi di incompatibilità e di cumulo tra detto assegno straordinario e il reddito da lavoro prodotto in costanza di fruizione dellassegno stesso.

Lesatta interpretazione e/o applicazione delle disposizioni in parola ha determinato una serie di dubbi e problematiche da parte degli uffici INPS, dei lavoratori interessati e delle imprese di credito destinatarie del D.M. 158/2000.

Tali problematiche sono state sottoposte allesame del Comitato Amministratore nella seduta tenutasi il 13.11 u.s. affinché assumesse in merito le decisioni di propria competenza ai sensi dellart.4 del D.M. 158.

Il Comitato nel riservarsi di approfondire e definire in successive sedute le ulteriori problematiche connesse  con lattuazione della normazione contenuta nellart.11- ha approvato i  criteri applicativi di seguito indicati.

1- Sia lart.11 del D.M. 158/2000, sia il D.M. nel suo complesso sono da considerarsi legislazione speciale, con conseguenti possibilità di deroghe alle disposizioni che si applicano alla generalità dei lavoratori e delle aziende.

2- Per attività determinante redditi da lavoro da considerarsi incompatibili con la fruizione dellassegno straordinario ex art.5 deve intendersi soltanto quella in concorrenza con lattività svolta dal datore di lavoro presso cui prestava servizio il lavoratore.

Da ciò consegue la possibilità per questultimo di operare nellambito creditizio e/o finanziario a favore di società controllate o collegate con lex datore di lavoro oltreché direttamente con lo stesso ex datore di lavoro.

A tali conclusioni si è pervenuti  – ha ritenuto di dover precisare il Comitato stesso in quanto le disposizioni contenute nellart.11 hanno il duplice scopo da una parte di salvaguardare la professionalità e le potenzialità reddituali del lavoratore che diventa titolare di assegno straordinario e, dallaltra, di tutelare e/o non aggravare la situazione di crisi aziendale che costituisce il naturale presupposto per la richiesta di attivazione, da parte delle singole imprese, degli interventi del Fondo.

3- La violazione del divieto di svolgere unattività concorrenziale con il proprio ex datore di lavoro – violazione che determina la incompatibilità tra attività lavorativa e fruibilità dellassegno straordinario – comporta la sospensione, a far tempo dallinizio di questa attività, dellassegno straordinario (sospensione si sottolinea, e non decadenza) per tutto il periodo di svolgimento di tale attività lavorativa, cessata la quale dovrà essere rimesso in pagamento detto assegno straordinario per un arco di temporale complessivo (mensilità di assegno straordinario percepite e da percepire + mesi di sospensione dellassegno straordinario) pari alla durata di detto assegno straordinario inizialmente determinata (pari cioè al numero di mesi mancanti alla data di maturazione del diritto alla pensione diretta determinati al momento dellaccesso al Fondo).

***

Nel far riserva di comunicare successivamente le ulteriori decisioni interpretative e/o applicative del Comitato Amministratore in ordine alle altre disposizioni contenute nellart.11, si invitano le sedi ad uniformarsi ai criteri di cui sopra sia per le situazioni non ancora definite, sia per quelle definite in modo difforme.  

IL DIRETTORE DEL PROGETTO

Piero Righetti