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Tuesday 11 February 2003

Esercizio del diritto di voto. Pià facilitazioni per gli elettori affetti da gravi infermità .LEGGE 5 febbraio 2003, n.17(GU n. 33 del 10-2-2003) – testo in vigore dal: 25-2-2003

Esercizio del diritto di voto. Più facilitazioni per gli elettori affetti da gravi infermità

LEGGE 5 febbraio 2003, n.17

Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermita’. (GU n. 33 del 10-2-2003)

testo in vigore dal: 25-2-2003

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

    1.  All’articolo  55,  secondo comma, del testo unico delle leggi

recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati, di cui al

decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 marzo 1957, n. 361, e

all’articolo  41,  secondo  comma, del testo unico delle leggi per la

composizione   e  la  elezione  degli  organi  delle  Amministrazioni

comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio

1960, n. 570, le parole: “nel Comune” sono sostituite dalle seguenti:

“in un qualsiasi Comune della Repubblica”.

    2.  All’articolo  55 del citato testo unico di cui al decreto del

Presidente  della  Repubblica  n. 361 del 1957, e all’articolo 41 del

citato  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

n. 570 del 1960, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

    “L’annotazione  del  diritto al voto assistito, di cui al secondo

comma,  e’  inserita,  su richiesta dell’interessato, corredata della

relativa  documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale,

mediante  apposizione  di  un  corrispondente simbolo o codice, nella

tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti

in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31

dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni”.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi’ 5 febbraio 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI

          Senato della Repubblica (atto n. 236):

              Presentato dal sen. Paolo Giaretta il 18 giugno 2001.

              Assegnato  alla 1a commissione (Affari costituzionali),

          in  sede  referente,  il  18 luglio  2001, con pareri delle

          commissioni 2a e 12a.

              Esaminato dalla 1a commissione il 24, 29 gennaio 2002 e

          12 febbraio 2002.

              Relazione  scritta annunciata il 14 febbraio 2002 (atto

          n. 236/A – relatore sen. Malan).

              Esaminato in aula e approvato il 28 febbraio 2002.

          Camera dei deputati (atto n. 2453):

              Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),

          in  sede  referente,  il  4 marzo  2002,  con  pareri delle

          commissioni II e XII.

              Esaminato  dalla I commissione il 25, 26 settembre 2002

          e 2, 3, 15, 17, 31 ottobre 2002.

              Relazione  scritta  presentata il 7 novembre 2002 (atto

          n. 2453/A – relatore on. Bressa).

              Esaminato  in  aula  il  27 gennaio 2003 e approvato il

          29 gennaio 2003.