Tributario e Fiscale
Esenzione dall’INVIM decennale per gli immobili appartenenti alla Società Ferrovie dello Stato S.p.A.- Istanze di rimborso. Agenzia delle Entrate – RISOLUZIONE N. 53 del 03.03.2003
Esenzione dall’INVIM decennale per gli immobili appartenenti alla Società Ferrovie dello Stato S.p.A.- Istanze di rimborso.
Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE N. 53 del 03.03.2003
Con la nota n. 22142 dell’11 marzo 2002, la Direzione regionale …. ha chiesto ulteriori precisazioni sull’esenzione dall’ INVIM decennale per gli immobili appartenenti alla società Ferrovie dello Stato S.p.A.. La problematica è sorta a seguito della presentazione, da parte della Società Ferrovie dello Stato S.p.A., di numerose istanze di rimborso di INVIM decennale corrisposta a seguito di avvisi di liquidazione di imposta principale relativa al periodo 1986/1992.
In particolare, gli avvisi in questione riguardano immobili di proprietà della costituita società per azioni, già appartenenti all’azienda autonoma FF.SS. e dal 1/1/1986 trasferiti nel patrimonio dell’Ente Ferrovie dello Stato.
In dettaglio, la Direzione Regionale per la …… ha manifestato le perplessità sollevate dagli uffici locali sulla possibilità di provvedere ai rimborsi in argomento, nel caso non siano pendenti ricorsi avverso i corrispondenti avvisi di liquidazione.
In sostanza, ha ritenuto che con il pagamento dell’imposta principale chiesta con atto formale dell’ufficio, non impugnato dalla parte, siano esauriti gli effetti dell’atto stesso e che l’interesse pubblico alla certezza ed alla stabilità delle situazioni giuridiche debba senz’altro prevalere su quello ad un’equa tassazione.
A sostegno delle proprie considerazioni la DRE richiama la circolare della Direzione Regionale delle entrate per la Provincia Autonoma di Trento n. 195 del 08/07/1997, laddove precisa che “…trascorso un periodo di tempo adeguatamente lungo, durante il quale l’atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti, non può risultare prevalente, nella comparazione tra gli interessi pubblici che in materia assumono rilevanza, se non l’interesse alla certezza ed alla stabilità delle situazioni giuridiche. Pertanto, nei casi in cui l’atto o gli atti da annullare si siano resi definitivi per mancata impugnazione o per irritualità del ricorso al giudice (se sono ancora in corso i termini per l’impugnazione ovvero pende giudizio, il problema non si pone nemmeno), codesti uffici potranno legittimamente procedere al loro annullamento in via di autotutela solo in quanto sia stato accertato che i relativi effetti non siano medio tempore esauriti e, comunque, senza che possa riconoscersi il diritto di quanto eventualmente già pagato dal contribuente”.
Ciò premesso, questa Direzione in via preliminare fa presente che la problematica afferente l’INVIM decennale per gli immobili appartenenti alle Ferrovie dello Stato s.p.a. è stata già affrontata con la circolare n. 51/E del 1 giugno 2001, nella quale l’Agenzia ha ritenuto che il parere 515/98 del Consiglio di Stato (concernente l’applicabilità, anche agli atti posti in essere dalle Ferrovie. dello Stato S.p.A. delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 8, del T.U. sull’imposta di registro) abbia enunciato un principio di portata generale, dal quale consegue che sono esenti dall’INVIM decennale – ai sensi dell’art. 25, comma 2 lettera a) del d.P.R. n. 643 del 1972- gli incrementi di valore degli immobili appartenenti alle Ferrovie dello Stato S.p.A., fino a quando il pacchetto azionario resta interamente di proprietà pubblica.
Sulla base di tali conclusioni, sempre con la predetta circolare, venivano altresì impartite precise direttive in ordine al contenzioso in materia, invitando sostanzialmente gli uffici ad abbandonare le controversie allo stato pendenti.
Tanto premesso, la scrivente osserva che:
– Il D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.643 – Imposta sull’incremento di valore degli immobili-, stabilisce all’articolo 31, comma 1 che “per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta e delle soprattasse e pene pecuniarie, per gli interessi, per le dilazioni di pagamento, per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni relative all’imposta di registro, ovvero nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell’imposta per decorso del decennio, quelle relative all’imposta di successione……”
– Il D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 346 – Imposta di successione e donazione- all’articolo 42, comma 2, prevede:”il rimborso, salvo il disposto dell’articolo 40, commi 1 e 3, deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione”.
Pertanto – in via generale – il diritto alla ripetizione di quanto indebitamente versato a titolo di imposta principale per INVIM decennale è subordinato alla condizione di procedibilità della tempestiva e regolare presentazione di un’istanza di rimborso da parte del contribuente, cosicché l’ufficio debba sempre preliminarmente verificare l’esistenza di detto presupposto prima di procedere alla verifica delle condizioni sostanziali del diritto fatto valere.
Accertata la sussistenza degli elementi di carattere formale, l’unico impedimento giuridico che si frappone al soddisfacimento del diritto al rimborso è rappresentato dalla maturazione dei termini di prescrizione decennale.
Nel caso di specie, pertanto, l’INVIM decennale versata dalle FF.SS. s.p.a. a titolo di imposta principale, in assenza di contenzioso pendente, deve essere rimborsata in via di autotutela dagli uffici competenti semprechè sia stata presentata una valida istanza di rimborso e non siano decorsi i termini di prescrizione.