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Tuesday 15 March 2022

Esente da imposta di registro il verbale di assegnazione somme pignorate se il credito vantato riguarda il mantenimento ordinario (assegno periodico) o straordinario (rimborso spese mediche, scolastiche o extrascolastiche, e sportive) dei figli minori. Ma la natura del credito deve risultare dal verbale o deve essere dimostrata.

Nel caso concreto che si è presentato, il creditore procedente (ex coniuge del debitore) vantava un credito, portato da decreto ingiuntivo esecutivo, per il rimborso di spese straordinarie anticipate nell’interesse dei minori anche per conto del padre. Il quale, richiesto per le vie brevi, non aveva provveduto al rimborso.

La procedura giungeva sino alla sua fase esecutiva, con un pignoramento del quinto dello stipendio dell’onerato.

Il giudice dell’esecuzione procedeva quindi all’assegnazione delle somme pignorate sino a concorrenza del debito.

Il verbale veniva mandato all’Agenzia delle Entrate come ogni atto giudiziario, senza però l’indicazione di alcuna esenzione tra quelle previste in Tariffa parte prima DPR 131/86

Così la creditrice, tempo dopo la fine del procedimento, riceveva la notifica dell’avviso di un avviso di liquidazione con il quale la Direzione Provinciale di Novara, in relazione all’esecuzione mobiliare n. *****e all’atto emesso dal G.E. applicava “imposta di registro proporzionale allo 0,50% sulla condanna al pagamento di somme e sugli interessi ove richiesti (artt 6-8 tariffa parte prima DPR 131/86), oltre alle spese di notifica.

Si procedeva quindi a rivolgere all’Ufficio impositore istanza in autotutela per l’annullamento dell’atto significando che:

1)   le somme pignorate erano dovute alla creditrice quale rimborso di spese straordinarie anticipate per i figli, come previsto dal decreto del Tribunale di Novara che aveva regolato la separazione dei genitori;

2)   il titolo esecutivo era rappresentato da 2 decreti ingiuntivi emessi sulla base di documentazione di spesa da cui risulta la natura del credito di mantenimento dei figli minori;

3)   la Corte Costituzionale con sentenza n. 202 dell’11 giugno 2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, lett b), della Tariffa parte prima DPR 131/86, nella parte in cui non esenta dall’imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell’art. 148 del Cod. Civ. nell’ambito dei rapporti tra genitori e figli.  

4)   gli artt. 148 e 316-bis c.c. prevedono che i genitori adempiono i loro obblighi di mantenimento nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;

5)   in caso di separazione tra i genitori, l’assegno perequativo mensile, liquidato a conclusione del giudizio di famiglia per soddisfare i bisogni primari della prole, (art. 337 bis e ter) è di per sé idoneo a fronteggiare le necessità ordinarie dei figli;

6)   le esigenze imprevedibili o di un certo peso economico sono soddisfatte prevedendo nel provvedimento di affidamento e mantenimento dei figli minori la percentuale in cui ciascuno dei genitori deve contribuire al pagamento delle spese straordinarie;

7)   nel caso di specie, il decreto che ha definito il mantenimento dei figli minori, ha previsto che le spese mediche, sportive ed in genere straordinarie siano a carico al 50% di entrambi i genitori;

8)   poiché il padre era inadempiente, la madre ha anticipato le spese straordinarie per i figli, ed è dovuta ricorrere all’esecuzione forzata (pp3) per ottenere il rimborso del 50% delle medesime;

9)   il provvedimento di assegnazione delle somme pignorate al terzo datore di lavoro del padre inadempiente, non può essere tassato in quanto emesso in applicazione dell’art. 148 e 316 bis c.c

Si allegavano i documenti citati

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento in autotutela, revocava la liquidazione di imposta notificata alla richiedente e “appurata la natura del credito azionato”, procedeva con la registrazione dell’atto in esenzione d’imposta”.

Il consiglio è di far verbalizzare in caso di assegnazione somme in seguito ad un pignoramento originatosi dal recupero di spese straordinarie, che si tratta di crediti per il mantenimento straordinario della prole, esente dall’imposta di registroai sensi dell’art. 8, lett b), della Tariffa parte prima DPR 131/86.

    Elena Buscaglia