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Wednesday 30 March 2005

Esclusione della gara d’ appalto e tutela cautelare urgente TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia – Decreto cautelare 4 febbraio 2005 n. 133

Esclusione della gara dappalto e tutela cautelare urgente

TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia – Decreto cautelare 4 febbraio 2005 n. 133 – (presidente estensore Mariuzzo)

Visto il ricorso n. 128 del 2005 proposto da

BOCELLI CLODOMIRO & C. S.n.c.

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Caffaro e Roberto Ollari con domicilio eletto presso lAvv. Enrico Codignola in Brescia via Romanino 16;

contro

FONDAZIONE ELISABETTA GERMANI CENTRO ASSISTENZIALE ONLUS-

non costituitasi in giudizio;

per lemissione di misura cautelare urgente ex art. 669 bis c.p.c.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Rilevato:

che con il suddetto ricorso, depositato il 3 febbraio 2005, listante ha richiesto lemissione di un provvedimento cautelare urgente per interdire la sottoscrizione del contratto dappalto di cui alla procedura ad evidenza pubblica indetta per la demolizione e la ricostruzione ex novo di una palazzina di proprietà della resistente per un importo a base dasta del valore presunto di ¬ cinque milioni;

Ritenuto:

che la società ricorrente ha partecipato alla gara indicata in epigrafe, ricevendo successivamente notizia di non avere conseguito laggiudicazione;

che la stessa ha presentato domanda di accesso inviata in data 30.12.2004 tramite telefax senza peraltro ricevere i richiesti documenti di gara nel termine di 30 giorni previsto dalla legge;

Considerato:

che in relazione allimporto posto a base dasta pare allo stato sussistere la giurisdizione del Giudice amministrativo;

Visto lart. 669 sexies che autorizza lemissione di provvedimenti inaudita altera parte;

che sussistono nella specie i presupposti dellestrema gravità e dellurgenza, tenuto conto che, alla stregua del costante indirizzo della Sezione, la sottoscrizione del contratto dappalto con limpresa controinteressata, peraltro non indicata nella nota 23.12.2004 della resistente prodotta in giudizio, precluderebbe la reintegrazione dellistante nella posizione della controinteressata in caso di esito vittorioso del futuro ricorso di merito da proporsi ex art. 23 bis della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

accoglie listanza avanzata e per leffetto fa provvisorio divieto al signor Adelfo Mignoni, nella sua qualità di Presidente della Fondazione Elisabetta Germani Centro sanitario assistenziale Onlus, di dar corso medio tempore alla sottoscrizione del contratto dappalto con limpresa resasi aggiudicataria;

FISSA

per la comparizione delle parti la ludienza del 18 febbraio, ore 10, assegnando al ricorrente il termine perentorio di cinque giorni dalla data di ricezione via fax del presente decreto per la notificazione dello stesso alla resistente Fondazione;

MANDA

alla Segreteria di dare comunicazione del presente decreto alle parti.

Brescia, 4 febbraio 2005

(dott. Francesco Mariuzzo)