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Esame alcoolimetrico. Il diritto all’assistenza del difensore.
Il conducente del veicolo, qualora venga fermato per essere sottoposto all’esame alcoolimetrico, deve essere preventivamente avvertito, pena la nullità dell’accertamento, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. c.p.p.. L’accertamento tecnico indifferibile è inutilizzabile se viene effettuato in orario antecedente l’apertura del verbale di accertamenti urgenti sulla persona di cui all’art. 354, co. 3, c.p.p., anche nel caso in cui questo sia preceduto dall’avvertimento “orale” sul diritto di difesa.
Il caso. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania è stato chiamato a decidere, con il rito abbreviato, l’opposizione a decreto penale di condanna proposta dall’imputato del reato di guida in stato di ebbrezza. La pubblica accusa chiedeva di riconoscere la penale responsabilità dell’imputato per il reato ascrittogli in conseguenza degli accertamenti tecnici effettuati dagli ufficiali di P.G. dai quali emergeva un tasso alcoolemico superiore a 1,50 g/l; la difesa chiedeva l’assoluzione per inutilizzabilità di tali prove tecniche lamentando la violazione delle garanzie di difesa dell’indagato.
La decisione. Il Giudice assolveva l’imputato accogliendo le conclusioni della difesa e argomentando sia circa la prassi utilizzata dagli ufficiali di PG che si trovano a dover effettuare accertamenti tecnici indifferibili, quale l’esame alcoolimetrico, sia circa la nullità degli stessi nel caso in cui non siano preceduti dal necessario e fondamentale avvertimento, al conducente di un veicolo, della facoltà di farsi assistere dal proprio difensore di fiducia durante lo svolgimento delle operazioni.
Sul primo argomento, il Giudice richiamava una Circolare Ministeriale nella quale è stabilito, in primo luogo, che gli esami svolti mediante etilometro devono ricondursi agli atti di polizia giudiziaria urgenti e indifferibili previsti dall’art. 354, co.3, c.p.p., in relazione ai quali vige il dovere di informare la persona della possibilità di avvalersi dell’assistenza del difensore ex art. 114 disp. att. c.p.p.; in secondo luogo, la suddetta Circolare dispone che prima di procedere a tali controlli deve essere redatto uno specifico e circostanziato avviso scritto alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.
Questa procedura tuttavia non è rispettata nella prassi, dove si effettuano in un primo momento gli accertamenti sulla persona e solo dopo si redige il verbale in cui si dà atto degli avvertimenti circa la facoltà ex art. 114 disp. att. c.p.p. Il giudice esprime forti perplessità in merito alla descritta prassi, in particolare non ritenendo correttamente formulati gli avvertimenti, nemmeno se forniti “oralmente” prima degli accertamenti e della redazione del relativo verbale.
Sul secondo argomento, il giudice del merito richiama una sentenza, a Sezioni Unite, della Corte di Cassazione, la n. 5396/2015, in cui gli Ermellini ribadiscono la nullità degli accertanti di cui all’art. 354, co. 3, c.p.p. se non preceduti dai relativi avvisi. Da tale nullità deriva l’inutilizzabilità degli stessi accertamenti e quindi, in ultima analisi, della prova “regina” della colpevolezza del conducente del veicolo che presenti un livello alcoolico superiore alle soglie considerate dall’art. 186, co. 2, C.d.S.
Qualche riflessione. La decisione del giudice di merito appare corretta alla luce del rispetto di quelle regole processuali sancite non solo dalle norme del codice di procedura penale, ma anche da norme di rango superiore quali gli artt. 24 Cost., sul diritto di difesa, e art. 111 Cost., sul giusto processo.
Infatti, tra gli ufficiali di PG, esisterebbe la prassi sopra descritta che non rispetta totalmente la procedura da seguire per lo svolgimento di accertamenti urgenti. Gli ufficiali di PG, secondo l’art. 354 c.p.p., curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del Pubblico Ministero, anche quanto vi sia il pericolo che si alterino, si disperdano o comunque si modifichino, compiendo i necessari accertamenti e rilievi anche sulle persone; tutto ciò deve compiersi con l’osservanza delle disposizione del codice, come indicato nell’art. 220 disp. att. c.p.p. Per sottoporre il conducente del veicolo ad accertamenti urgenti, come il test alcoolimetrico, è necessario dunque dare attuazione agli artt. 114 disp. att. e 356 c.p.p., in tema di avvertimenti e facoltà, e all’art. 357 c.p.p. relativo alla documentazione dell’attività di polizia giudiziaria; quest’ultima richiama anche un’altra disposizione, l’art. 373 c.p.p., per le forme e modalità di redazione ed, in particolare, il comma 4, prevede che gli atti siano documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.
Il modo di operare degli accertatori non segua ciò che le norme prescrivono, facendo venir meno, o quanto meno comprimendo, i diritti fondamentali dell’indagato, e di conseguenza dell’imputato, sottoposto a controlli urgenti e indifferibili.
Ragioni di speditezza impongono di procedere ad alcuni accertamenti, anche sulla persona, fuori dai luoghi di formazione della prova, ma questi devono svolgersi secondo le regole dettate, attraverso un procedimento legislativo predeterminato, con lo scopo di accertare da una parte la violazione di disposizioni di legge, ma dall’altra garantire le necessarie tutele a chi si trova ad essere sottoposto a controlli che invadono la propria sfera personale contro rischi di abusi del potere.
Infatti il difensore di fiducia ha la facoltà di assistere il proprio cliente nello svolgimento di queste procedure, da sole sufficienti a fondare una condanna per guida in stato di ebbrezza, in quanto ha le conoscenze tecniche indispensabili per rendersi subito conto della situazione, delle concrete modalità di svolgimento delle operazioni e della corretta o meno redazione dei relativi atti, sollevando tempestivamente le eventuali eccezioni di nullità degli accertamenti, come nel caso di violazione dell’art. 114 disp. att c.p.p. perché soggetto legittimato secondo la sentenza a SS.UU. già richiamata; nullità di ordine generale non assoluta ma a regime intermedio, in base alla previsione dell’art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p.
La procedura, ampiamente analizzata, richiama il principio sancito dall’art 111 Cost. sul giusto processo, che è tale se regolato dalla legge, se svolto nel contraddittorio tra le parti e se orientato alla garanzia di tutti i valori costituzionali. Questo principio si deve ritenere valido anche nella fase immediatamente prima l’instaurazione del procedimento perché è in tale fase che si assume una prove fondamentale irripetibile come quella del test alcoolimetrico. Il rispetto della procedura dettata per lo svolgimento delle operazioni urgenti di controllo garantisce così tutti gli interessi in gioco: da una parte quello generale di accertare eventuali violazione di norme sulla sicurezza stradale, dall’altra il diritto di difesa che la nostra Costituzione all’art. 24 stabilisce essere un diritto inviolabile in ogni grado e stato del procedimento che è da riconoscersi al soggetto sottoposto ad etilometro, prevedendo così come è previsto, la facoltà di farsi assistere, in tali operazioni, dal proprio difensore di fiducia con il possibile istaurarsi del contradditorio nella formazione della prova.