Penale

Monday 19 September 2005

Equo indennizzo anche se le indagini preliminari sono troppe lunghe Cassazione – Sezione prima civile -sentenza 4 luglio- 15 settembre 2005, n. 18266

Equo indennizzo anche se le indagini preliminari sono troppe lunghe

Cassazione Sezione prima civile sentenza 4 luglio- 15 settembre 2005, n. 18266

Presidente Morelli relatore Genovese

Pm Ciccolo difforme ricorrente Camagni

Svolgimento del processo

1. Il signor Umberto Camagni, sottoposto a procedimento penale dal 1994, a seguito di notizia di reato pervenuta il 3 novembre 1994, veniva iscritto nel registro degli indagati in data 23 ottobre 1995.

Il termine di scadenza delle indagini preliminari veniva prorogato fino al 15 novembre 1996 ma le stesse risultavano ancora in corso il 17 novembre 2002, data di deposito  del ricorso del signor Camagni, che con lo stesso chiedeva la liquidazione di una somma a titolo di equa riparazione, per superamento del temine di ragionevole durata del procedimento, ai sensi della legge n. 89 del 2001.

2. La Corte dappello di Perugia, con limpugnato decreto, respingeva la domanda, e poneva a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali, sulla base della considerazione che «neí confronti del Camagni non risulta a tuttoggi instaurato un processo penale ma solo «unattività di indagine di carattere preliminare, ma  non processuale in senso tecnico.

Posto che il processo avrebbe inizio soltanto con lesercizio dellazione penale da parte del pubblico

ministero, che si realizza con la formulazione dellimputazione o con la richiesta di rinvio a

giudizio, nella specie si sarebbe dovuto parlare solo di procedimento, non di processo penale in relazione al quale sarebbe estraneo il diritto alla ragionevole durata, riferibile solo al secondo in senso tecnico.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il signor Camagni,affidato a tre motivi. Resiste il Ministero della Giustizia, con controricorso.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo dì ricorso (con il  quale si duole della violazíone dellarticolo 360, n. 3, cod. proc.

civ, e in riferimento agli articoli 4 e 5 della legge n. 89 del 2001 e consequenziale denuncia di

incontituzíonalità il ricorrente deduce che la previsione della condanna alle spese processuali a

carico della parte che lamenta una durata irragionevole del processo costituisce una violazione dei principi osservati dalla Corte di Strasburgo, che non sarebbe mai pervenuta ad una tale determinazione.

Linterpretazione adeguata ai detti principi, dovrebbe negare siffatto esito, anche nel caso di soccombenza del ricorrente. In subordine, egli solleva questione di legittimità costituzionale della legge 09/01, per contrasto con gli articoli 24 e 111 della costituzione, laddove questa «venga interpretata nel senso che in

gignazo che in caso di rigetto del ricorso proposto in ottemperanza allarticolo 3 della stessa legge, il ricorrente soccombente è condannato al pagamento delle spese sostenute dallAvvocatura erariale».

1.2. Con il secondo motivo di rìcorso (con il quale si duole della violazione dellarticolo 360, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento agli articoli 4 e s della legge n. 89 del 2001 e consequenzíale denuncia dì incontítuzìonalità ) il ricorrente osserva che una distinzione tra processo e procedimento non è concepibíle nellottica della Convenzione di Strasburgo (CEDU), che ìnvestirebbe ‑ a pieno titolo ‑ anche la fase delle indagini preliminari. Inoltre, anche secondo lordinamento interno, le índagini non potrebbero protrarsi oltre il termine massimo dì due anni, a pena di inutìlizzabilítà degli atti compiuti successivamente alla scadenza di esso. E larticolo 4 della legge 89/01 farebbe espresso riferimento al <procedimento>, non al processo.

1. 3. Con il terzo motivo di rícorso (con il quale si duole della violazìone dellarticolo 360, n. 3, cod, proc. civ., con riferimento agli articoli 4 e 5 dalla legge n. 89 del 2001 e consequenziale denuncia di íncostítuzíonalità ) il ricorrente deduce che il giudice di merito ha dìsatteso la sua rìchiesta di riparazione in ordine a un procedimento, la cui notitia criminia era pervenuta alIufficio il 3 novembre 1994, e per il quale avrebbe subito un enorme pregiudizio.

2. Lordine delle questioní non deve seguire quello dellesposizione delle doglianze ma quello della loro stretta precedenza logica  giuridica, che impone di esaminare dapprima la questione dellapplicabilità della cd legge Pinto anche alla fase delle indagini preliminari. Infatti, lesame della terza doglianza dipende dallo scioglimento della seconda e quello della prima, relativo alle spese, residua allesito dello scrutinio di tutte le altre.

2.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare (nella sentenza 1405/03) che non ci può, in via generale ed assoluta, escludere la fase delle Indagini preliminari del processo penale dallambito di tutela previsto dallarticolo 6, paragrafo 1, della citata Convenzione europea e, nel nostro  ordinamento nazionale, dalla legge n. 89 del 2001. La nozione di causa, o di processo, considerata dalla Convenzione dei diritti delluomo, cui ha riguardo larticolo 2, comma 1, della citata legge nazionale, sidentifica, infatti, con qualsiasi procedímento si svolga dinanzi agli organi pubblici di giustìzia per laffermazìone o la negazione di una posizione giuridica di diritto o di soggezíone facente capo a chi il processo promuova o subisca. Processo, in tal senso, è dunque anche la fase delle indagini che precedono il vero e esercizio dellazione penale, le quali perciò, ove irragionevolmente si siano protratte nel tempo ben possono assumere rilievo, aí fìni dellequa riparazione.

A tale orientamento, pienamente condiviso da questo Collegio, deve essere data continuità e qualche specificazione.

2.2. La fase delle indagini preliminari, caratterizzata dalla raccolta degli elementi necessari al magistrato per determinarsi in ordine allesercizio dellazione penale deve avere una durata strettamente necessaria al compimento di una tale determinazione.

Per questo il legíslatore ha previsto limiti cronologici al loro. contemperando linteresse dello Stato alle ìnvestigazioni con quello dellindagato a restare, in un lasso di tempo determinato (diversificato in ragione della natura del reato che forma oggetto di quelle), nella condizione di persona assoggettata alle indagini.

Non é un caso che la facoltà di disporre una proroga dei detti termini spetti non al Pm ma al giudice, il quale dovrà valutare lesistenza dei presupposti e delle condizioni per accordarla e, comunque, a vigílare sul ríspetto del termine massimo dei due annì di indagíne.

Questi limiti, di per sè, individuano già la ragionevole durata massima di una síffatta fase ed essi dovranno essere considerati e valutati dal criteri stabiliti dallarticolo 2, comma 2, Pínto per valutare lesistenza della violazione (complessità del caso, comportamento delle parti e del giudice non ché di ogni altra autorità chiamata a concorrere o a contribuire alla definizione del procedimento) .

2.3. Se è vero che il procedimento per le indaginI preliminari si caratterizza per una diffusa  riservatezza, onde può darsi (fra le varie figure ipotizzate dalla dottrina) una situazion fattuale tipica in cui, non essendovi spazio per il compimento dei cd. <atti garantiti> (o cioè di atti che prevedono come obblígatoria la partecípazIone del difensore), il procedimento nel suo complesso rimanga pienamente riservato, così che esso si svolga e si concluda allinsaputa dellìndagato, è pur vero che, anche in tale ipotesi, può darsi una decisa sterzata verso la sua conoscenza, attraverso lesercizio del diritto (proprio dellinteressato) ad essere  informato delliscrizione nel registro degli índagati.

Infattì, anche in tale particolare ipotesi (diversa da quella in cui sono necessari  atti <garantiti» o da quellaltra in cui le indagini prendono avvio con ladozione di una pre cautela o con lapplicazione di misura cautelare), lo status di indagato può essere conosciuto per iniziativa dellinteressato il quale, ne ha notizia, anche informale (ad esempio, a mezzo degli organi di stampa), dellavvio di una investigazione, che lo riguarda o può riguardarlo, può far ríchiesta che gli venga comunicato se il suo nome risulti nel registro delle notízie di reato. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti  dí cui allarticolo 407, comma 2, lett. a), le iscrizioni previste

dai commi 1 e 2 sono comunìcate alla persona alla quale il reato è attrìbuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta» (articolo 335, comma 3, cod. proc. pen.) , salvo che (comma 3bis), per specífiche esigenze attinenti allattívità di indagine, il PM disponga con decreto motivato Il segreto sulle iscrizioni. ma anche tale ultima Ipotesi di compressione del diritto dell:indagato non può durare oltre i tre mesi.

Così,  ai sensi dellarticolo 110 bis disp. att. cod. proc. pen., «quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato (‑) la segreteria della Procura della Repubblica, se la risposta è positiva, e non sussistono gli impedimenti a rispondere fornisce le

ínformazionì».

2.4. In ogni caso, la riservatezza delle indagini (o quindi la conoscenza dello stato di indagato) può durare unicamente il tempo fissato dalla legge per Il loro compimento, non essendo previsto che essa possa protrarsi anche per il tempo conseguente alla proroga dei termini dí durata delle indagini. Infatti «la richiesta di proroga è notifícata, a cura del giudice alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato» (articolo 406, comma 3)  attribuendosi allindagato «la facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione» (salva leccezione delle indagíní relative a delitti dì criminalità organizzata, suscettibili di essere prorogate allìnsaputa dellinteressato).

2.5. Inoltre, líndagato ha diritto ad essere informato della conclusione delle indagini, quando il magistrato del pubblico ministero non si sìa già determínato a richiedere larchiviazìone (articolo 415bis).

3. Tanto premesso, la Corte dappello di Perugia, con limpugnato decreto, ha respinto la domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata della fase delle indaginí prelímínarí riguardantí il ricorrente, sulla base della sola considerazione che «nei controntì del Camagni non risulta(va) a tuttoggi processo penale» ma solo «unattività di carattere preliminare, ma non processuale in senso tecnico».

Tale principio giuridico e, però, del tutto erroneo ed esso deve essere sostituito da quello sopra enunciato, a termine del quale la nozione di causa, o di processo, considerata dalla convenzione per la salvaguardia dei dirítti delluomo e delle libertà fondamentali, cui ha riguardo larticolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 69, sidentifica con qualsiasi procedimento si svolga dinanzi agli organi pubblici di giustizia per laffermazione o la negazione di posizione giuridica di diritto o di soggezione facente capo a chi il processo promuova o subísca. In tale novero comprendendosi anche quello relativa alla fase delle indagini preliminari, che precedono il vero e proprio esercízio dellazione penale, le quali perciò, ove irragionevolmente sì siano protratte nel tempo, assumono rilievo. ai fini dellequa riparazione».

Perciò il decreto impugnato, in accoglimento  del secondo motivo di ricorso (assorbiti i restanti, perché solo eventualmente scrutinabili a seguito dell applicazione dei principi relativi ad esso, qui accolto), deve essere cassato e la causa rinviata alla stessa Corte territoriale, in altra composizione, la quale avrà lonere anche dì regolare le spese di questa fase.

4. Nel caso che ci occupa la parte afferma di essere stata a conoscenza: a) dellesistenza delle indagini; b) della data della notitia criminis e della sua (tardiva) iscrizione nellapposito registra  degli indagati; c) della proroga concessa dal giudice alle indagini; d) della protrazìone delle stesse oltre il termine massímo previsto dalla legge proccessuale.

In rapporto ai fatti allegati, spetterà al giudice del rinvio, facendo applicazione del principìo di diritto indicato, e di quelli relativi al diritto della persona sottoposta alle indagini ad avere conoscenza del procedimento penale a suo carico, dí verificare se la durata delle indagini che hanno riguardato il ricorrente abbia o meno superato il termine ragionevole e se. in conseguenza di tale protrarsi oltre il limite ragionevolmente consentito, essa ablía o meno cagíonato un danno allìnteressato suscettivo di equa ríparazione al sensi della cd. legge Pínto.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti  i restanti, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte dAppello di Napoli, in diversa composizione.