Penale

Friday 14 November 2003

Equiparazione tra droghe leggere e pesanti e punibilità della mera detenzione. Sono tra le principali novità della proposta di legge per la modifica del testo unico sugli stupefacenti

Equiparazione tra droghe leggere e pesanti e punibilità della mera detenzione. Sono tra le principali novità della proposta di legge per la modifica del testo unico sugli stupefacenti

TESTO UNICO

Oggetto di modifica

Testo del Disegno di Legge

Art. 1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, d’ora in avanti definito “testo unico”, sono apportate le seguenti modifiche: alla rubrica dell’articolo 1 sono eliminate le parole: “Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti”.

2. Il comma 2 dell’articolo 1 del testo unico è sostituito dal seguente: “Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni, nonché dai Ministri per le politiche comunitarie, per le pari opportunità, per i rapporti con il Parlamento e per gli affari regionali.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 1 del testo unico, le parole “al Ministro per gli affari sociali” sono sostituite da “ad uno dei Ministri partecipanti.”.

4. Al comma 5 dell’articolo 1 del testo unico, la parola “o” è sostituita da “e delle sostanze”

5. Il comma 6 dell’articolo 1 del testo unico è soppresso.

6. Il comma 7 dell’articolo 1 del testo unico è sostituito dal seguente: “Il Comitato si avvale dell’Osservatorio di cui all’articolo 1 bis e del Comitato scientifico di cui all’articolo 1 ter.”.

7. Il comma 8 dell’articolo 1 del testo unico è sostituito dal seguente: “Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall’esperienza applicativa.”.

8. Il comma 9 dell’articolo 1 del testo unico è sostituito dal seguente: “L’organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga attraverso un’apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.”.

9 . l commi da 10 a 18 dell’articolo 1 del testo unico sono soppressi.

1. Dopo l’articolo 1 del testo unico sono introdotti i seguenti:

articolo 1 bis: “Osservatorio

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è trasferito l’Osservatorio italiano sulle droghe e le tossicodipendenze, già istituito presso il Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di verificare l’andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinati l’organizzazione ed il funzionamento dell’Osservatorio.

2. L’Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri stabiliti dal Comitato di cui all’articolo 1, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l’assunzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope;

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale, ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

f) sull’attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;

h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio;

i) sulle informazioni richieste dagli organismi europei ed internazionali competenti in materia.

l) sulla composizione e sulle caratteristiche qualitative e quantitative, intrinseche ed estrinseche, delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope sequestrate.

3. I Ministeri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio i dati di cui al comma 2, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, rispettivamente entro i successivi mesi di luglio e gennaio.

4. L’Osservatorio, avvalendosi anche degli Uffici territoriali del governo e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l’eccezione di quelli che possano violare il diritto all’anonimato.

5. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall’Osservatorio.

6. Per finalità di carattere statistico-epidemiologico, anche in relazione agli impegni assunti dall’Italia in ambito comunitario ed internazionale, le Amministrazioni di cui al precedente comma 4 e i laboratori privati che svolgono analisi sui campioni di sostanze sequestrate di cui all’articolo 88 sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio di cui all’articolo 1 bis gli esiti degli accertamenti, con l’osservanza delle vigenti norme sul trattamento dei dati personali e con modalità da stabilire con successivo protocollo d’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, il Ministero dell’interno, il Ministero della salute e il Ministero della giustizia.”.

articolo 1 ter: “Comitato scientifico

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, è istituito un Comitato scientifico composto da esperti in materia di tossicodipendenza. Il Comitato svolge funzioni di consulenza, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato, riguardo alle questioni di carattere tecnico-scientifico connesse all’esercizio delle competenze della Presidenza del Consiglio e, su richiesta, dei singoli Ministri componenti il Comitato di cui all’articolo 1, delle altre amministrazioni coinvolte nella gestione delle problematiche di contrasto, prevenzione e riabilitazione dell’uso di droghe.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentititi i Ministri interessati, sono disciplinati l’organizzazione, il funzionamento e i compiti del Comitato ed è nominato il Presidente del Comitato, individuato fra i componenti.”.

articolo 1 quater: “Campagne informative

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, in collaborazione con altre Amministrazioni dello Stato, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché sull’ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

2. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate con non meno di euro 5.160.000 annui a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall’articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione animazione, educazione e prevenzione da sviluppare capillarmente su tutto il territorio nazionale.”.

articolo 1 quinquies: “Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope

1. L’Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all’assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti e le sostanze psicotrope.

2. L’assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall’asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

3. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.”.

articolo 1 sexies: “Dipartimento nazionale per le politiche antidroga

1. Il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga svolge i compiti di cui all’articolo 6 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ad esso sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite ad Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 comprese quelle previste dall’articolo 127 del testo unico.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinati l’organizzazione e il funzionamento del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.”.

3. All’articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: “con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga”.

2. Dall’attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.

Art. 2

1. Nella rubrica dell’’articolo 2 del testo unico la parola “sanità” è sostituita da “salute”.

2. Al comma 1 dell’articolo 2 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.

3. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del testo unico è sostituita dalla seguente: “a) definisce, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da sostanze psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e da sostanze psicotrope e da alcool;”.

4. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del testo unico è sostituita dalla seguente: “partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l’Organo di controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), con i competenti organismi dell’Unione europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura l’aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;”.

5. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del testo unico, le parole “sentito il Consiglio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “sentite la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome” e le parole “e da sostanze stupefacenti o” sono sostituite dalle seguenti “, nonché da sostanze stupefacenti e da”.

6. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del testo unico, le parole “detenzione delle sostanze stupefacenti o” sono sostituite dalle seguenti: “detenzione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze” e le parole “produzione di sostanze stupefacenti o” sono sostituite dalle seguenti: “produzione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze”.

7. Al n. 1 della lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 del testo unico, la parola “o” è sostituita dalle seguenti parole: “e di sostanze”.

8. Il n. 2 della lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 del testo unico è sostituito dal seguente “il completamento e l’aggiornamento delle tabelle di cui all’articolo 13, sentiti il Consiglio Superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;”.

9. Al n. 3 della lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 del testo unico, la parola “farmaci” è sostituita da “medicinali” e la parola “o” è sostituita dalle seguenti parole: “e sostanze”.

10. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 del testo unico, la parola “farmaci” è sostituita da “medicinali”.

11. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del testo unico è soppressa.

Art. 8

1. Al comma 1 dell’articolo 8 del testo unico le parole “lire un milione a lire dieci milioni” sono sostituite da “euro 500 a euro 5.000”.

Art. 9

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 del testo unico la parola “o” è sostituita dalle parole “e di sostanze” e le parole “di grazia e” sono sostituite da “della”.

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 del testo unico è sostituita dalla seguente: “partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministri degli affari esteri e della salute, ai rapporti con l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), con i competenti organismi dell’Unione europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico;”.

3. Di seguito alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 del testo unico è introdotta la seguente lettera c): “nell’ambito dell’attività di prevenzione delle tossicodipendenze, promuove e coordina specifiche attività di cooperazione tra le forze di polizia e gli organi istituzionali a ciò deputati;”.

Art. 10

1. Nella rubrica dell’’articolo 10 del testo unico le parole “Servizio centrale antidroga” sono sostituite da: “Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.

1. Il comma 1 dell’articolo 10 del testo unico è sostituito dal seguente: “Per l’attuazione dei compiti del Ministro dell’interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, il Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, si avvale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, istituita nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 16.”.

2. Di seguito al comma 1 dell’articolo 10 del testo unico è introdotto il seguente comma 1 bis: “Ai fini del coordinamento dei servizi per la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, alla stessa Direzione Centrale per i Servizi Antidroga deve essere tempestivamente segnalata ogni attività repressiva condotta da altri organismi nel settore antidroga ed i risultati conseguiti.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 10 del testo unico, la parola “o” è sostituita dalle seguenti parole: “e di sostanze” e le parole “il Servizio” sono sostituite da: “la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.

4. Al comma 3 dell’articolo 10 del testo unico, le parole “il Servizio” sono sostituite da “la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.

5. Di seguito al comma 3 dell’articolo 10 del testo unico è introdotto il seguente comma 3 bis: “La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, ai fini investigativi degli organi di polizia competenti, ha il compito di definire, codificare e memorizzare, mediante un sistema centralizzato e computerizzato, tutte le componenti delle partite di droga sequestrate, nelle loro caratteristiche qualitative intrinseche ed estrinseche.”.

6. Al comma 4 dell’articolo 10 del testo unico, le parole “del Servizio centrale antidroga” sono sostituite da “della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.

7. Al comma 5 dell’articolo 10 del testo unico, le parole “del Servizio centrale antidroga” sono sostituite da “della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.

Art. 11

1. Al comma 1 dell’articolo 11 del testo unico, le parole “al Servizio centrale antidroga” sono sostituite da “alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.

2. Al comma 2 dell’art. 11 del testo unico, le parole “del Servizio centrale antidroga” sono sostituite da “della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.

3. Al comma 3 dell’articolo 11 del testo unico, la parola “o” è sostituita da “e di sostanze” e le parole “il Servizio centrale antidroga” sono sostituite da “la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.

4. Il comma 4 dell’articolo 11 del testo unico è sostituito dal seguente: “Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, nominato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze.”.

Art. 12

1. Al comma 1 dell’articolo 12 del testo unico, le parole “delle sostanze stupefacenti e psicotrope” sono sostituite dalle seguenti: “delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope” e le parole “Ministro per gli affari sociali” sono sostituite da “Presidente del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato.”.

Art. 13

1. Il comma 1 dell’articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente: “1.Le sostanze stupefacenti e le sostanze psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all’articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l’aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lett. e), punto 2.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 13 del testo unico, le parole “di tutte le sostanze e dei preparati” sono sostituite dalle seguenti: “delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché dei medicinali”.

3. Il comma 3 dell’articolo 13 del testo unico è soppresso.

4. Il comma 5 dell’articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente: “5.Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio Superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, dispone con apposito decreto l’esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.”.

Art. 14

1. L’articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente: “articolo14:Criteri per la formazione delle tabelle. 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope nelle tabelle di cui all’articolo 13 deve essere effettuata in base ai seguenti criteri:

a) nella tabella I devono essere indicati:

1) l’oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;

7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale.

Le sostanze e le piante cui alla presente lettera a) sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela;

b) nella tabella II devono essere indicati:

nella sezione A

1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;

2) i medicinali di cui all’allegato III bis al presente testo unico;

3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;

4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;

nella sezione B

1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;

2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d’azione;

3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;

nella sezione C

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;

nella sezione D

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione A, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando, per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, non presentano rischi di abuso e, pertanto, non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;

3) le composizioni medicinali contenenti tramadolo;

4) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell’oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05% in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;

nella sezione E

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, ad azione ansiolitica, antidepressiva, psicostimolante o sedativa, da sole o in associazione con altri principi attivi, che possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezione D.

2. Nelle tabelle sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l’acronimo, se esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarlo.”.

Art. 19

1. Al comma 1 dell’articolo 19 del testo unico, le parole “sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali” sono sostituite da “offra garanzie di onorabilità e professionalità.”.

Art. 25

1. Al comma 1 dell’articolo 25 del testo unico, dopo le parole “sostanze stupefacenti e” sono inserite le seguenti “delle sostanze” e le parole “è disposta con decreto del Ministro della sanità” sono sostituite da “è autorizzata con apposito provvedimento del Ministero della salute”. Inoltre, dopo la parola “nazionali” sono aggiunte le seguenti: “,senza oneri a carico.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 25 del testo unico, le parole “Ministro della sanità” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero della salute”.

3. Al comma 3 dell’articolo 25 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.

Art. 25 bis

Di seguito all’articolo 25 del testo unico è introdotto l’articolo 25 bis “Smaltimento di giacenze di medicinali.

1. Lo smaltimento di giacenze di medicinali contenenti le sostanze comprese nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14 residuate da un trattamento terapeutico domiciliare, è chiesto da parte degli interessati alle Forze di polizia che provvedono secondo i criteri e le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero della salute, sentito il Ministero dell’interno.”.

Art. 26

1. Il comma 1 dell’articolo 26 del testo unico è sostituito dal seguente: “Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all’articolo 14”.

2. Al comma 2 dell’articolo 26 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute” e le parole “, sperimentali o didattici” sono sostituite da “o sperimentali”.

Art. 28

1. Al comma 2 dell’articolo 28 del testo unico, le parole “un milione a lire quattro milioni ” sono sostituite da “euro 500 a euro 2.000”.

Art. 30

1. Al comma 1 dell’articolo 30 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.

2. Al comma 3 dell’articolo 30 del testo unico, la parola “o” è sostituita dalle parole “e sostanze” e le parole “a lire venti milioni” sono sostituite da “ad euro 10.000”.

Art. 31

1. Al comma 1 dell’articolo 31 del testo unico, le parole “varie sostanze stupefacenti o” sono sostituite da “sostanze stupefacenti e delle sostanze”, la parola “Ministro” è sostituita da “Ministero”, la parola “sanità” è sostituita da “salute” e le parole “I, II, III, IV e V” sono sostituite da “I e II, sezioni A e B”.

2. Al comma 4 dell’articolo 31 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.

3. Al comma 5 dell’articolo 31 del testo unico, le parole “stupefacenti o” sono sostituite da “stupefacenti e sostanze” e le parole “a lire venti milioni” sono sostituite da “ad euro 10.000”.

Art. 34

1. Il comma 1 dell’articolo 34 del testo unico, è sostituito dal seguente: “1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A di cui all’articolo 14, devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il controllo dell’entrata e dell’uscita delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 34 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.

3. Al comma 3 dell’articolo 34 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.

Art. 35

1. Al comma 1 dell’articolo 35 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”, le parole “sostanze stupefacenti o psicotrope” sono sostituite da “sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope” e le parole “I, II, III, IV e VI” sono sostituite da “I e II, sezioni A e B”.

2. Al comma 2 dell’articolo 35 del testo unico, la parola “Ministro” è sostituita dalla parola “Ministero”, la parola “sanità” è sostituita da “salute” e la parola “o” è sostituita da “e di singole sostanze”.

3. Al comma 3 dell’articolo 35 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.

Art. 36

1. Al comma 1 dell’articolo 36 del testo unico, la parola “o” è sostituita da “e di sostanze” e le parole “I, II, III, IV e V” sono sostituite da “I e II di cui all’articolo 14” e la parola “sanità” è sostituita da “salute”.

2. Al comma 2 dell’articolo 36 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.

3. Al comma 3 dell’articolo 36 del testo unico, le parole “delle preparazioni ottenute” sono sostituite dalle seguenti “dei prodotti ottenuti”.

Art. 37

1. Al comma 1 dell’articolo 37 del testo unico, la parola “o” è sostituita da “e di sostanze” e dopo la parola “psicotrope” sono aggiunte le seguenti “, dei prodotti e dei medicinali da esse ottenuti”. Inoltre, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.

2. Al comma 2 dell’articolo 37 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.

3. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 37 del testo unico, le parole “le specialità” sono sostituite dalla parola “i”.

4. Di seguito al comma 4 dell’articolo 37 del testo unico è introdotto il seguente comma 4 bis: “Gli interessati in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 19 chiedono specifica autorizzazione se trattasi di attività di intermediazione – intesa come collegamento tra operatori commerciali con la sola implicazione finanziaria, senza un contatto diretto con le sostanze – e, in tal caso, possono svolgere ogni attività esclusivamente con soggetti già autorizzati ai sensi di legge, riferendosi per ogni singola operazione ad uno specifico deposito o officina già autorizzati.”.

5. Al comma 5 dell’articolo 37 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.

Art. 38

1. Il comma 1 dell’articolo 38 del testo unico è sostituito dal seguente: “La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario “buoni acquisto” conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezione D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all’ingrosso. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario “buoni acquisto” anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.”.

2. Di seguito al comma 1 dell’articolo 38 del testo unico è introdotto il seguente comma 1 bis: “Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario “buoni acquisto” adatto alle richieste cumulative.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 38 del testo unico, le parole “lire duecentomila a lire quattro milioni” sono sostituite da “euro 100 ad euro 2.000”.

4. Il comma 3 dell’articolo 38 del testo unico è soppresso.

5. Il comma 4 dell’articolo 38 del testo unico è sostituito dal seguente “È vietata la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope.”.

6. Al comma 5 dell’articolo 38 del testo unico, le parole “duecentomila a lire un milione” sono sostituite da “euro 100 ad euro 500”.

7. Il comma 6 dell’articolo 38 del testo unico è soppresso.

8. Al comma 7 dell’articolo 38 del testo unico, le parole “lire cinque milioni a lire trenta milioni.” sono sostituite da “euro 3.000 ad euro 16.000”.

Art. 39

1. Al comma 1 dell’articolo 39 del testo unico, la parola “preparazione” è sostituita da “medicinale”.

2. Di seguito al comma 1 dell’articolo 39 del testo unico è introdotto il seguente comma 1 bis: “La richiesta di medicinali compresi nella tabella II di cui all’articolo 14 può essere fatta con “buono acquisto” cumulativo.”.

Art. 40

1. Il comma 1 dell’articolo 40 del testo unico è sostituito dal seguente: “Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell’autorizzazione all’immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso.”.

Art. 41

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 41 del testo unico, le parole “sostanze stupefacenti o” sono sostituite da “sostanze stupefacenti e di sostanze” e le parole “previste dall’articolo 14” sono sostituite da “, sezione A, di cui all’articolo 14”.

2. Al comma 1 bis dell’articolo 41 del testo unico, la parola “farmaci” è sostituita da “medicinali”.

3. Al comma 3 dell’articolo 41 del testo unico, la parola “o” è sostituita da “e sostanze” e le parole “lire un milione a lire venti milioni” sono sostituite da “euro 500 ad euro 10.000”.

4. Al comma 4 dell’articolo 41 del testo unico, le parole “a lire un milione” sono sostituite da “ad euro 500”.

Art. 42

1. La rubrica dell’’articolo 42 del testo unico è sostituita da: “Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi”

2. Il comma 1 dell’articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente: “I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell’unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all’ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l’altra all’azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 42 del testo unico, le parole “delle predette preparazioni” sono sostituite dalle seguenti “dei predetti medicinali” e le parole “lire duecentomila a lire un milione” sono sostituite da “euro 100 ad euro 500”.

4. Al comma 3 dell’articolo 42 del testo unico, le parole “delle preparazioni acquistate” sono sostituite dalle seguenti “dei medicinali acquistati” e le parole “delle preparazioni stesse” sono sostituite dalle seguenti “dei medicinali stessi”.

Art. 43

1. L’articolo 43 del testo unico è sostituito dal seguente:”Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari.

1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.

2. La prescrizione dei medicinali di cui al comma 1 può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.

3. Nella ricetta devono essere indicati:

a) cognome e nome dell’assistito ovvero del proprietario dell’animale ammalato;

b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;c) l’indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata;

d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata;

e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.

4 Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata dall’assistito o dal proprietario dell’animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.

5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei, è effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo articolo 116 e specificamente autorizzata per l’attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma è tenuto ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.

6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14 per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall’ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell’entrate, per lo stesso periodo del registro.

7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione nell’assistenza domiciliare.

8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell’ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all’articolo 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi dal farmacista.

10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all’articolo 14 è effettuata con ricetta medica.”.

Art. 44

1. Al comma 1 dell’articolo 44 del testo unico, la parola “preparazioni” è sostituita da “medicinali”.

2. Al comma 2 dell’articolo 44 del testo unico, le parole “a lire due milioni” sono sostituite da “ad euro 1.000”.

Art. 45

1. L’articolo 45 del testo unico è sostituito dal seguente articolo: “Dispensazione dei medicinali.

1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14 è effettuata dal farmacista che si accerta dell’identità dell’acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.

2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma precedente dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell’articolo 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.

3. Il farmacista ha l’obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell’articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi la data di spedizione e il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell’articolo 60.

4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui al comma 1 dell’articolo 60.

5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel registro di cui al comma 1 dell’articolo 60 le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.

6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.

7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.

8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500.

10. Il Ministro della salute è delegato a stabilire, con proprio decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.”.

Art. 46

1. Al comma 1 dell’articolo 46 del testo unico, le parole “delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste” sono sostituite dalle parole: “dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista”.

2. Al comma 3 dell’articolo 46 del testo unico, le parole “lire duecentomila a lire un milione” sono sostituite da “euro 100 ad euro 500”.

3. Al comma 4 dell’articolo 46 del testo unico, le parole “delle preparazioni” sono sostituite da “dei medicinali”.

Art. 47

1. Al comma 1 dell’articolo 47 del testo unico, le parole “delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste” sono sostituite dalle parole: “dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista”.

2. Al comma 3 dell’articolo 47 del testo unico, le parole “lire duecentomila a lire un milione” sono sostituite da “euro 100 ad euro 500”.

3. Al comma 4 dell’articolo 47 del testo unico, le parole “delle preparazioni” sono sostituite da “dei medicinali”.

Art. 48

1. Al comma 1 dell’articolo 48 del testo unico, le parole “preparazioni previste” sono sostituite da “medicinali previsti”, la parola “sanità” è sostituita da “salute” e le parole “dette preparazioni” sono sostituite da “detti medicinali”.

Art. 49

1. Al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute” e le parole “sostanze stupefacenti o” sono sostituite da “sostanze stupefacenti e sostanze”.

2. Al comma 2 dell’articolo 49 del testo unico, la parola “Ministro” è sostituita dalla parola “Ministero” e la parola “sanità” è sostituita dalla parola “salute”.

3. Al comma 5 dell’articolo 49 del testo unico, le parole “a lire un milione” sono sostituite da “ad euro 500”.

Art. 50

1. Al comma 1 dell’articolo 50 del testo unico, le parole “transito di sostanze stupefacenti o” sono sostituite da “transito di sostanze stupefacenti e di sostanze” e le parole “commercio di sostanze stupefacenti o” sono sostituite da “commercio di sostanze stupefacenti e di sostanze”.

2. Al comma 7 dell’articolo 50 del testo unico, la parola “o” sono sostituite le parole “e sostanze”, la parola “Ministro” è sostituita dalla parola “Ministero” e la parola “sanità” è sostituita da “salute”.

3. Il comma 9 dell’articolo 50 del testo unico è soppresso.

Art. 50 bis

1. Di seguito all’articolo 50 del testo unico è introdotto l’articolo 50 bis: “Importazione di medicinali non autorizzati al commercio in Italia.

1. In caso di necessità di somministrazione, a particolari categorie di pazienti, di un medicinale contenente sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope non autorizzato all’immissione in commercio in Italia, ma regolarmente autorizzato in un altro Paese, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, i Presidi ospedalieri, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) e le case di cura pubbliche e private, in mancanza di alternative terapeutiche, devono chiedere al Ministero della salute uno specifico permesso d’importazione.

2. Al fine del rilascio del permesso per una singola importazione, è inviata al Ministero della salute per le valutazioni di competenza la seguente documentazione:

1) indirizzo della struttura sanitaria richiedente l’importazione;

2) denominazione del medicinale, sua forma farmaceutica, dosaggio e numero di unità posologiche da importare;

3) quantità di principio attivo totale espresso come base anidra;

4) indicazione della dogana di ingresso nel territorio italiano, nel caso di importazione da un Paese extracomunitario;

5) indirizzo della ditta estera da cui si acquista il medicinale;

6) dichiarazione del medico della struttura sanitaria richiedente che attesti la necessità di ricorrere, in mancanza di alternative terapeutiche, all’impiego del medicinale non commercializzato in Italia;

7) dichiarazione del medico della struttura sanitaria di utilizzazione del medicinale sotto la propria responsabilità.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di trattamenti degli stati di tossicodipendenza.

4. I medicinali di cui al comma 1 sono annotati sui registri di cui ai commi 1 e 3 del successivo articolo 60.”.

Art. 54

1. Al comma 1 dell’articolo 54 del testo unico, le parole “o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all’articolo 14” sono sostituite da “e sostanze psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B, di cui all’articolo 14” e la parola “sanità” da “salute”.

2. Al comma 2 dell’articolo 54 del testo unico, le parole “psicotrope incluse nelle tabelle I, II e III previste dall’articolo 14” sono sostituite da “sostanze psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di all’articolo 14”.

3. Al comma 3 dell’articolo 54 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.

4. Al comma 8 dell’articolo 54 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.

5. Al comma 9 dell’articolo 54 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.

Art. 60

1. L’articolo 60 del testo unico è sostituito dal seguente articolo: “Registro di carico e scarico.

1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell’Azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell’ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell’ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all’impiego e per le imprese autorizzate al commercio all’ingrosso.

2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma precedente.

3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, previste dall’articolo 14.

4. Il registro di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute.

5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo 14.

6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell’assistenza infermieristica per due anni dalla data dell’ultima registrazione.

7. Il dirigente medico preposto all’unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall’articolo 14.

8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.”.

Art. 61

1. Nella rubrica dell’’articolo 61 del testo unico le parole “o psicotrope” sono sostituite da “e di sostanze psicotrope nonché di medicinali”.

2. Il comma 1 dell’articolo 61 del testo unico è sostituito dal seguente: “Nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all’articolo 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.”.

Art. 62

1. Nella rubrica dell’’articolo 62 del testo unico le parole “o psicotrope” sono sostituite da “e di sostanze psicotrope nonché di medicinali”.

2. Il comma 1 dell’articolo 62 del testo unico è sostituito dal seguente: “Il registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e delle imprese autorizzati all’impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo 14, ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C dell’articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l’anno, con l’indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.”.

Art. 63

1. Nella rubrica dell’’articolo 63 del testo unico le parole “o psicotrope” sono sostituite da “e di sostanze psicotrope nonché di medicinali”.

2. Il comma 1 dell’articolo 63 del testo unico è sostituito dal seguente: “Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all’articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all’uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.”.

3. Il comma 2 dell’articolo 63 del testo unico è sostituito dal seguente: “Il registro di cui al comma 1 è conservato, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a far data dal giorno dell’ultima registrazione”.

4. Al comma 3 dell’articolo 63 del testo unico, la parola “Ministro” è sostituita dalla parola “Ministero” e la parola “sanità” è sostituita da “salute”.

Art. 64

1. Al comma 1 dell’articolo 64 del testo unico, le parole “della preparazione” sono sostituite dalle parole “del medicinale” e le parole “una sola preparazione” sono sostituite dalle parole “un solo medicinale” .

Art. 65

1. Il comma 1 dell’articolo 65 del testo unico è sostituito dal seguente: “Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all’impiego di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope nonché di medicinali comprese nelle tabelle di cui all’articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell’anno precedente e precisamente:

a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell’anno;

c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell’anno;

d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.”.

Art. 66

1. Il comma 1 dell’articolo 66 del testo unico, è sostituito dal seguente: “Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell’articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all’articolo 14 trasmettono al Ministero della salute, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché dei medicinali ricavati e di quelli venduti nel trimestre interessato. In tale rapporto, per l’oppio grezzo, nonché per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 66 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute” e le parole “stupefacenti o” sono sostituite da “stupefacenti e di sostanze”.

3. Al comma 3 dell’articolo 66 del testo unico, le parole “lire duecentomila a lire due milioni” sono sostituite da “euro 100 ad euro 1.000”.

Art. 68

1. Al comma 1 dell’articolo 68 del testo unico, le parole “lire tre milioni a lire cinquanta milioni” sono sostituite da “euro 2.000 ad euro 26.000”.

Art. 69

1. L’articolo 69 del testo unico è soppresso.

Art. 70

1. Il comma 1 dell’articolo 70 del testo unico, è sostituito dal seguente: “Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell’allegato I, in conformità all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio del 13 dicembre 1990, come modificato dal regolamento (CE) n. 1116/2001 del Consiglio del 5 giugno 2001 e dal regolamento (CE) n. 1232/2002 della Commissione del 9 luglio 2002.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 70 del testo unico, è sostituito dal seguente: “I soggetti definiti nell’allegato II del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 258 i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell’allegato I una delle attività indicate nella citata definizione, sono tenuti a comunicare al Ministero della salute gli indirizzi dei locali in cui detengono dette sostanze e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni.”.

3. Al comma 4 dell’articolo 70 del testo unico, le parole “sanità” sono sostituite da “salute”.

4. Al comma 7 dell’articolo 70 del testo unico, le parole “sanità” e “delle finanze e dell’industria, del commercio e dell’artigianato” sono sostituite rispettivamente da “salute” e “dell’economia e delle finanze e delle attività produttive”.

5. Al comma 10 dell’articolo 70 del testo unico, le parole “lire cinquecentomila a lire cinque milioni” sono sostituite da “euro 300 ad euro 3.000”.

6. Al comma 11 dell’articolo 70 del testo unico, le parole “lire un milione a lire cinque milioni” sono sostituite da “euro 500 ad euro 3.000”.

7. Al comma 12 dell’articolo 70 del testo unico, le parole “lire venti milioni a lire duecento milioni” sono sostituite da “euro 10.000 ad euro 100.000”.

8. Al comma 13 dell’articolo 70 del testo unico, le parole “lire cinquecentomila a lire cinque milioni” sono sostituite da “euro 300 ad euro 3.000”.

9. Al comma 14 dell’articolo 70 del testo unico, le parole “lire cinquecentomila a lire cinque milioni” sono sostituite da “300 ad euro 3.000”.

10. Al comma 15 dell’articolo 70 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”.

Art. 71

1. L’articolo 71 del testo unico è soppresso

Art. 72

1. Prima del comma 2 dell’articolo 72 del testo unico è inserito il seguente comma: “1.Sono vietati l’uso e qualunque impiego di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope non autorizzati secondo le norme del presente testo unico.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 72 del testo unico, la parola “o” è sostituita dalle parole “e di sostanze” e dopo le parole “di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope” sono inserite le seguenti “, di cui al comma 1”.

Art. 73

1. La rubrica dell’’articolo 73 del testo unico è sostituita dalla seguente: “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope”.

2. Il comma 1 dell’articolo 73 del testo unico è sostituito dal seguente: “Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.”.

3. Di seguito al comma 1 dell’articolo 73 del testo unico è introdotto il seguente comma 1 bis: “1 bis. Con le medesime pene è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope che risultano in quantità superiore a quella indicata nella tabella I allegata al presente testo unico ovvero che, per modalità di presentazione, con riguardo al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato o ad altre circostanze dell’azione, appaiono destinate a terzi o comunque ad un uso non esclusivamente individuale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto.”.

4. Al comma 2 dell’articolo 73 del testo unico, dopo la parola “sostanze”, le parole “o le preparazioni” sono soppresse. Inoltre, la parola “otto” è sostituita da “sei” e le parole “lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni” sono sostituite da “euro 26.000 a euro 300.000”.

5. Di seguito al comma 2 dell’articolo 73 del testo unico è introdotto il seguente comma 2 bis: “2 bis. Le pene del comma precedente si applicano anche nel caso di illecita produzione e commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo 14.”.

6. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 73 del testo unico sono sostituiti dai seguenti:

“3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4.Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II di cui all’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5.Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.”.

7. Di seguito al comma 5 dell’articolo 73 del testo unico è introdotto il seguente:

5 bis: “Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui all’articolo 73, comma 1 bis, commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti e di sostanze, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 secondo le modalità ivi previste. In deroga a quanto disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture iscritte nell’albo di cui all’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d’ufficio, il Giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo 666 del c.p.p., tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della misura con conseguente ripristino della pena sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.”.

Art. 75

  1. L’articolo 75 del testo unico è sostituito dal seguente:

Articolo 75 “Condotte integranti illeciti amministrativi”.

1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all’articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;

b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell’interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al presente comma e formula l’invito di cui al comma 2.

2. L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’articolo 122 o ad altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio, o da una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo articolo 116.

3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, riferendone senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 1. Ove, al momento dell’accertamento, l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all’immediato ritiro della patente di guida e, ove si tratti di ciclomotore, del certificato di idoneità tecnica, sottoponendo a fermo amministrativo per la durata di trenta giorni il veicolo stesso. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 214 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285.

4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione ovvero, nel caso in cui l’interessato si avvalga delle facoltà previste dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, contestualmente all’emanazione dell’ordinanza con cui viene ritenuto fondato l’accertamento il prefetto convoca, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l’invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del governo. La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l’ordinanza con la quale il prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca la persona segnalata, può essere fatta opposizione, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato, al giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale per i minorenni, competente per territorio in relazione al luogo come determinato al comma 1.

5. Se l’interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.

6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell’applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente e nel successivo articolo. 7. L’interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l’interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 1, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 1. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.

10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuarsi con decreto del Ministero della salute.

11. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il comma 2 dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

Art. 76

1. Dopo l’articolo 75 del testo unico è introdotto il seguente:

Art. 76 “Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica”.

1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell’uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell’articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l’interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o in violazione delle disposizioni della presente legge, oppure sanzionato per violazione delle norme della presente legge o sulla circolazione stradale o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:

a. obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente;

b. obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

c. divieto di frequentare determinati locali pubblici;

d. divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

e. obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;

f. divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui all’articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o domicilio dell’interessato. Il Giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma precedente, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.

3. Le misure, su istanza dei l’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica il questore deve avvisare l’interessato della facoltà prevista dal comma 2. Il ricorso per Cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all’articolo 75, adottato quando l’interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell’articolo 75, è comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi dei presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.

5. Della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell’articolo 75.

6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi.

7. Qualora l’interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi dal 2 al 4 è il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o domicilio.”.

Art. 77

1. Al comma 1 dell’articolo 77 del testo unico, le parole “stupefacenti o” sono sostituite da “stupefacenti e di sostanze” e le parole “lire centomila a lire un milione” sono sostituite da “euro 50 ad euro 500”.

Art. 78

1. Il comma 1 dell’articolo 78 del testo unico è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell’Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all’articolo 1 ter, e periodicamente aggiornato in relazione all’evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l’intensità dell’abuso di sostanze stupefacenti o di sostanze psicotrope ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 76.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 78 del testo unico è soppresso.

Art. 79

1. Il comma 1 dell’articolo 79 del testo unico è sostituito dal seguente: “Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all’uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l’uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall’articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l’uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14.”.

2. Al comma 6 dell’articolo 79 del testo unico, la parola “Ministro” è sostituita dalla parola “Ministero” e la parola “sanità” è sostituita da “salute”.

Art. 82

1. Al comma 1 dell’articolo 82 del testo unico, le parole “o psicotrope” sono sostituite da “e di sostanze psicotrope comprese nella tabelle di cui all’articolo 14” e le parole “lire due milioni a lire dieci milioni” sono sostituite da “euro 1.000 ad euro 5.000”.

2. Al comma 4 dell’articolo 82 del testo unico, le parole “le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste” sono sostituite da “i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista”.

Art. 84

1. Al comma 1 dell’articolo 84 del testo unico, le parole “preparazioni comprese” sono sostituite da “medicinali compresi”.

2. Al comma 2 dell’articolo 84 del testo unico, le parole “lire dieci milioni a lire cinquanta milioni” sono sostituite da “euro 5.000 ad euro 26.000”.

Art. 86

1. Al comma 1 dell’articolo 86 del testo unico, dopo la parola “Stato” sono aggiunte le seguenti: “previo accertamento in concreto della sua pericolosità sociale, secondo quanto previsto dall’articolo 203 c.p.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 86 del testo unico, dopo la parola “commi 1”, sono aggiunte le parole “1 bis,”. Dopo la parola “procedente” sono, aggiunte le seguenti parole: “L’espulsione è eseguita secondo le modalità previste dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”.

Art. 87

1. Al comma 1 dell’articolo 87 del testo unico, le parole “Servizio centrale antidroga” sono sostituite da “Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.

1. I commi 4 e 5 dell’articolo 87 del testo unico, sono sostituiti dai seguenti:

“4.In ogni caso l’autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscate.

5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope l’autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria di curare il regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all’autorità giudiziaria procedente e al Ministero della salute solo nell’eventualità in cui i sequestri riguardino soggetti autorizzati dal Ministero stesso.”.

3. Al comma 6 dell’articolo 87 del testo unico, la parola “sanità” è sostituita da “salute”

Art. 88

1. Il comma 1 dell’articolo 88 del testo unico è sostituito dai seguenti: “1. La Direzione centrale per i servizi antidroga, che opera nell’ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, anche al fine di adempiere ad impegni istituzionali a livello internazionale ovvero anche per l’addestramento delle unità cinofile impiegate nel contrasto degli stupefacenti, può chiedere all’Autorità giudiziaria, ovvero, nei casi di cui all’articolo 75, al Prefetto la consegna di campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dal Ministero della salute, dalle singole forze di polizia o da istituti pubblici di ricerca scientifica, tramite la Direzione centrale per i servizi antidroga. L’Autorità giudiziaria o, nei casi di cui all’articolo 75, il Prefetto, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente e se le richieste sono pervenute prima dell’esecuzione dell’ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle della Direzione centrale per i servizi antidroga e determina le modalità della consegna.

2. Ai fini della partecipazione dell’Italia al sistema per lo scambio rapido di informazioni sulle nuove droghe di sintesi previsto dall’Azione Comune 97/396/GAI del Consiglio dell’Unione Europea del 16 luglio 1997, campioni di sostanze possono essere direttamente richiesti alle Autorità di cui al comma 1 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga – Osservatorio italiano sulle tossicodipendenze.”.

Art. 89

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 89 del testo unico sono sostituiti dai seguenti: “1.Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo articolo 116, e l’interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell’imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628 terzo comma o 629 secondo comma del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l’attuazione del programma.”.

2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell’’interessato; all’istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo articolo 116 e specificamente autorizzata per l’attività di diagnosi ai sensi del comma 2 lett. d) del medesimo articolo, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all’accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell’interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L’autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628 terzo comma o 629 secondo comma del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l’accoglimento dell’istanza all’individuazione di una struttura residenziale.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 89 del testo unico è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354 ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628 terzo comma e 629 secondo comma del codice penale purché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva.”.

3. Al comma 5 dell’articolo 89 del testo unico, dopo la parola “cui”, le parole “al comma” sono sostituite da “ai commi 1 e”.

4. Il comma 6 dell’articolo 89 del testo unico è sostituito dal seguente: “Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all’autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell’iscrizione all’albo di cui all’articolo 116 e della convenzione di cui all’articolo 117.”.

Art. 90

1. Il comma 1 dell’articolo 90 del testo unico è sostituito dal seguente: “1.Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l’esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all’esito dell’acquisizione della relazione finale di cui al successivo articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo articolo 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l’esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente il reato di cui all’articolo 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354.”

2. Al comma 2 dell’articolo 90 del testo unico, dopo la parola, “concessa”, sono aggiunte le seguenti parole “e la relativa domanda è inammissibile”.

3. Il comma 3 dell’articolo 90 del testo unico è sostituito dal seguente: “La sospensione dell’esecuzione della pena rende inapplicabili le pene accessorie e, agli altri effetti penali della condanna, le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato.”.

4. Al comma 4 dell’’articolo 90 del testo unico, dopo la parola “volta”, sono soppresse le seguenti parole “ed il tribunale ai fini dell’accertamento dei presupposti di cui al comma 1 può tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più condanne divenute definitive anteriormente all’istanza di cui all’articolo 91, comma 1.”.

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 90 del testo unico è introdotto il seguente: “5. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.”.

Art. 91

1. Il comma 1 dell’articolo 91 del testo unico è soppresso.

2. Il comma 2 dell’articolo 91 del testo unico è sostituito dal seguente: “2.All’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo articolo 116 e specificamente autorizzata per l’attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo. attestante, ai sensi del successivo articolo 123, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l’indicazione della struttura ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 91 del testo unico è soppresso.

4. Il comma 4 dell’articolo 91 del testo unico è sostituito dal seguente: “4.Se l’ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l’istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l’applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del tribunale di Sorveglianza il Magistrato di Sorveglianza è competente a dichiarare la revoca di cui al successivo articolo 93 comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 92

1. Al comma 1 dell’articolo 92 del testo unico, dopo le parole “indicato nella richiesta o”, sono aggiunte le seguenti parole “all’atto della scarcerazione”.

2. Al comma 3 dell’articolo 92 del testo unico, sono eliminate le seguenti parole: “o al pretore”.

Art. 93

1. Il comma 1 dell’articolo 93 del testo unico è sostituito dal seguente: “1.il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 93 del testo unico è sostituito dal seguente: “2.La sospensione dell’esecuzione è revocata di diritto se il condannato nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il Tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione è competente alle pronunce di cui al presente comma ed a quello precedente.”.

3. Di seguito al comma 2 dell’articolo 93 del testo unico è introdotto il seguente comma 3: “Il termine di 5 anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell’istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal Pubblico ministero ai sensi dell’articolo 656 codice di procedura penale o della domanda di cui al comma 4 dell’articolo 91. Tuttavia, il Tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l’interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell’esecuzione.”.

Art. 94

1. Il comma 1 dell’articolo 94 del testo unico è sostituito dal seguente: “1.Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un’unità sanitaria locale o con una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo articolo 116 e specificamente autorizzata per l’attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo. L’affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo articolo 116 e specificamente autorizzata per l’attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 94 del testo unico è sostituito dal seguente: “2.Se l’ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale se l’istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l’applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo comma 4. Sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza il Magistrato di sorveglianza è competente all’adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 94 del testo unico, dopo la parola “beneficio”, è aggiunto il seguente periodo: “Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 92, commi 1 e 3.”.

4. Il comma 4 dell’articolo 94 del testo unico è sostituito dal seguente: “4.Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui al comma 5 dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l’affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L’esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il Tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alla quali l’interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell’esecuzione.

5. Dopo il comma 6 dell’articolo 94 del testo unico sono introdotti i seguenti:”7.Qualora, nel corso dell’affidamento disposto ai sensi del presente articolo, l’interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, l’affidamento prosegue ai fini del reinserimento sociale previa rideterminazione da parte del magistrato di sorveglianza delle prescrizioni.

8.Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all’autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell’iscrizione all’albo di cui all’articolo 116 e della convenzione di cui all’articolo 117.”.

Art. 95

1. L’articolo 95 del testo unico è sostituito dal seguente:Art. 95. “Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente.

1. La persona tossicodipendente condannata che non fruisce di misure alternative o della sospensione dell’esecuzione di cui al precedente articolo 90, ove possibile e purché non ostino motivate ragioni, sconta la pena in istituti o sezioni di istituto ove siano attivati, dalle strutture sanitarie pubbliche o da quelle private iscritte all’albo di cui al successivo articolo 116, idonei programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

2. L’amministrazione, acquisita, anche su indicazione dell’interessato, ogni utile informazione presso le strutture sanitarie pubbliche, quelle private iscritte all’albo di cui al successivo articolo 116 e gli istituti penitenziari di prima assegnazione, provvede all’assegnazione definitiva ai sensi del comma che precede.

3. Gli istituti o le sezioni di istituto di cui al comma 1 non possono accogliere un numero di detenuti superiore a quello compatibile con lo svolgimento del programma terapeutico e socio-riabilitativo attivato.

4. Nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, con decreto del ministro competente sono individuati gli immobili demaniali che, per caratteristiche strutturali, capienza ed ubicazione, siano adatti o adattabili ai fini di cui al comma 1. Per la loro utilizzazione il Ministro della Giustizia può stipulare specifici accordi con le regioni e gli enti locali proprietari.”.

Art. 96

1. Al comma 1 dell’articolo 96 del testo unico, le parole “stupefacenti o” sono sostituite da “stupefacenti e di sostanze” e dopo le parole “a scopo di”, sono aggiunte le parole “cura e”.

2. Il comma 3 dell’articolo 96 del testo unico è sostituito dal seguente: “3.Le unità sanitarie locali, d’intesa con l’amministrazione penitenziaria ed in collaborazione con i servizi sanitari interni degli istituti penitenziari, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti. L’organizzazione dell’assistenza ai suddetti detenuti è definita tramite appositi accordi da stipularsi tra le regioni e province autonome ed i provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria competenti per territorio, per la realizzazione degli obiettivi di salute indicati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, fermi restando i principi generali di cui agli articoli 118, 120 e 122. Il Ministero della giustizia può stipulare, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, con le strutture private di cui al successivo articolo 116, convenzioni per l’esecuzione di specifici programmi terapeutici e socio-riabilitativi integrativi dell’offerta assistenziale pubblica, da realizzare in uno o più istituti di pena o sezioni di istituto.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 96 del testo unico è sostituito dal seguente: “A tal fine il Ministro della giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d’intesa con le competenti autorità regionali e, ove possibile, con le strutture private interessate.”.

4. Al comma 5 dell’articolo 96 del testo unico, le parole “centri medici e di assistenza sociale regionali” sono sostituite dalle seguenti: “distretti delle aziende sanitarie locali”.

5. Al comma 6 dell’articolo 96 del testo unico, le parole “le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate, tra quelle iscritte negli albi di cui all’articolo 116, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate” sono sostituite da “una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo articolo 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia.”

Art. 97

1. L’articolo 97 del testo unico è sostituito dal seguente: “Attività sotto copertura.

1. Fermo il disposto dell’articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga o, sempre, d’intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all’articolo 3 del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, anche per interposta persona, acquistano, ricevano, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope. o compiono attività prodromiche e strumentali.

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le 48 ore successive all’inizio delle attività.

3. Dell’esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga ed all’autorità giudiziaria, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonché il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.

4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al presente articolo. Per l’esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l’utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.

5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.”.

Art. 98

1. Al comma 2 dell’articolo 98 del testo unico, le parole “Servizio centrale antidroga” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.

2. Al comma 3 dell’articolo 98 del testo unico, le parole “stupefacenti o” sono sostituite da “stupefacenti e delle sostanze”.

Art. 100

1. Nella rubrica dell’’articolo 100 del testo unico le parole “Destinazione di beni sequestrati o confiscati” sono sostituite da “Affidamento in custodia giudiziale e rottamazione di beni sequestrati”.

2. Il comma 1 dell’articolo 100 del testo unico è sostituito dal seguente: “I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall’autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Possono essere, altresì, affidati ai centri previsti dall’articolo 114 ovvero alle strutture di cui all’articolo 116 del presente testo unico che si occupano della prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti o ad enti ed associazioni che operano nel campo della tutela sociale o ambientale. L’autorità giudiziaria, se vi ostano esigenze processuali, rigetta l’istanza con decreto motivato; altrimenti, accoglie la richiesta, dando priorità, in caso di richieste plurime, a quelle provenienti dagli organi di polizia.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 100 del testo unico è sostituito dal seguente: “Nel caso in cui non vi sia stata alcuna istanza di affidamento giudiziale ai sensi del comma 1, i mezzi di trasporto che risultano adatti allo stivaggio fraudolento di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope ovvero contengono accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico, l’autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, sono ceduti ai fini della loro distruzione sulla base di apposite convenzioni, stipulate dal Ministero dell’interno o da organo da questi delegato. In tal caso, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto. La distruzione può essere disposta dall’autorità giudiziaria procedente ovvero direttamente dal Ministro dell’interno o dall’autorità da lui delegata, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente.”.

4. Il comma 5 dell’articolo 100 del testo unico è sostituito dal seguente: “Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all’avente diritto è corrisposta un’indennità, sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate e tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.”.

Art. 100 bis

Dopo l’articolo 100 del testo unico è introdotto il seguente:

“articolo 100 bis: “Confisca e assegnazione di beni sequestrati a seguito di operazioni antidroga.

1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73 e 74, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

2. Sono sempre soggetti a confisca, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, i mezzi di trasporto di cui al comma 4 dall’articolo 100.

3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4. Nel caso di vendita all’asta di mezzi di trasporto confiscati per reati disciplinati dal presente testo unico, qualora l’aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l’asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati sono trasferiti in proprietà, anche ai soli fini della rottamazione, al titolare del deposito giudiziario presso il quale si trovano affidati in custodia. L’alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente dell’atto dal quale risulta l’esito infruttuoso del primo incanto ed il corrispettivo dell’alienazione è determinato tenuto conto del tipo e delle condizioni dei mezzi di trasporto, dell’ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente in relazione alle spese di custodia nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possano gravare sul medesimo depositario-acquirente.

5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

6. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, i beni mobili di cui al comma 1 dell’articolo 100, precedentemente affidati dall’Autorità giudiziaria in custodia giudiziale, vengono assegnati, a richiesta, agli organi o ai soggetti che ne hanno avuto l’uso. Agli stessi organi e soggetti possono altresì essere assegnati, a richiesta, i beni mobili ed immobili che siano stati definitivamente acquisiti dallo Stato con provvedimento di confisca. In mancanza di tale richiesta, i beni mobili ed immobili sono destinati secondo le procedure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.

7. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell’interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della salute con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.”.

Art. 101

1. Al comma 1 dell’articolo 101 del testo unico, le parole “provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o” sono sostituite da “provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze” e le parole “finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o” sono sostituite da “finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 101 del testo unico è introdotto il seguente: 1 bis: “Sono assimilate ai valori di cui al comma precedente le somme di denaro provenienti dal rimborso, con riferimento alla tratta non ancora percorsa, dei titoli di viaggio confiscati a seguito della sentenza di condanna, utilizzati per commettere uno dei reati previsti dal presente testo unico.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 101 del testo unico, le parole “del Servizio centrale antidroga” sono sostituite da “della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga” e le parole “stupefacenti o” sono sostituite da “stupefacenti e di sostanze”.

4. Al comma 3 dell’articolo 101 del testo unico, le parole “del Servizio centrale antidroga” sono sostituite da “della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.

5. Al comma 4 dell’articolo 101 del testo unico, dopo le parole “comma 1”, sono aggiunte le seguenti parole: “e 1 bis”.

Art. 103

1. Il comma 1 dell’articolo 103 del testo unico è sostituito dal seguente: “1bis. Al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, negli spazi doganali, possono procedere alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi di trasporto predetti possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope. Possono, altresì, invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell’ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona, fermo restando il disposto di cui all’articolo 2 comma 1, lettera o), della Legge 10 ottobre 1989, n. 349.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 103 del testo unico, le parole “traffico illecito di sostanze stupefacenti o” sono sostituite da “traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze”, le parole “stupefacenti o” sono sostituite da “stupefacenti e sostanze” e le parole “delle finanze” sono sostituite da “dell’economia e delle finanze”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 103 del testo unico è inserito il seguente: ” 5.”Qualora nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope vi sia fondato motivo di ritenere che all’interno del corpo della persona sottoposta a controllo possano essere occultate sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, gli ufficiali di polizia giudiziaria, anche senza il consenso dell’interessato, possono procedere all’accompagnamento della persona presso un’idonea struttura ospedaliera pubblica per sottoporla ad esame radiografico od ecografico. Si osservano le disposizioni dell’articolo 349 del codice di procedura penale. In ogni caso, l’interessato ha diritto di ottenere immediatamente copia del verbale dell’atto compiuto, che va altresì trasmesso , senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla convalida entro le successive quarantotto ore.”.

Art. 104

1. L’articolo 104 del testo unico è sostituito dal seguente: ” Art. 104. Promozione e coordinamento delle attività di prevenzione.

1. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca inserisce le attività di prevenzione dalle dipendenze derivanti dall’uso delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope nell’ambito delle proprie funzioni di indirizzo e di governo generale del sistema educativo di istruzione e di formazione. Le attività di prevenzione potranno collegarsi ed estendersi anche ad altre forme di disagio giovanile e di dipendenza quali l’alcolismo, il tabagismo, i disturbi alimentari e il gioco d’azzardo. Tali attività di prevenzione si inquadrano nell’educazione alla convivenza civile che costituisce parte integrante delle indicazioni nazionali per le scuole di ogni ordine e grado, adottate ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Esse sono realizzate anche attraverso progetti mirati, in tempi, luoghi e modalità extrascolastiche, caratterizzati da percorsi formativi di apprendimento formale, informale e non formale, da prevedersi nei piani dell’offerta formativa delle scuole. In aggiunta alle predette attività il Ministero promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, programmi in collaborazione tra le scuole, le università e le associazioni di volontariato, finalizzati alla prevenzione delle forme di dipendenza e di disagio giovanile, sulla base delle linee guida definite dal Comitato nazionale di cui all’articolo 1, comma 1.

2. Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, nel rispetto dell’autonomia delle Istituzione scolastiche e delle università, predispone programmi annuali con indicazione di linee guida, per la realizzazione delle attività di prevenzione di cui al comma 1. Le università e gli Uffici scolastici regionali, d’intesa con le regioni, sono tenuti a recepirli e a sostenerne l’attuazione, anche ai fini del servizio e del supporto ai Piani dell’Offerta Formativa propri di ogni istituzione scolastica autonoma.

3. Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca potrà avvalersi, per la realizzazione dei compiti di cui ai commi 1 e 2, dell’Osservatorio di cui all’articolo 1 bis, del Comitato scientifico di cui all’articolo 1 ter e di un apposito Comitato scientifico per il disagio giovanile istituito con proprio decreto.”.

Art. 105

1. L’articolo 105 del testo unico è sostituito dal seguente: “Art.105. Promozione e coordinamento a livello regionale delle iniziative di formazione e di prevenzione.

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, attraverso gli Uffici scolastici regionali, in accordo con la Direzione generale delle politiche giovanili del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sovvenziona e coordina, nell’ambito regionale, le attività di cui all’articolo 104, comma 1, previste nei piani dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

2. Il Direttore regionale nell’esercizio delle competenze previste nel presente articolo e in attuazione delle linee guida indicate nei programmi annuali di cui all’articolo 104, comma 2, può avvalersi, in via consultiva, di un comitato costituito con proprio decreto e composto da esperti del settore della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, pubblici e privati. Detti comitati sono composti da un numero massimo di cinque membri.

3. L’Ufficio scolastico regionale, in accordo con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione generale delle politiche giovanili e Direzione generale per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola, organizza annualmente corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado in materia di prevenzione sulle tematiche indicate all’articolo 104, comma 1. I corsi devono essere condotti da Enti accrediti per la formazione dei docenti presso il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca e selezionati tra quelli con maggiore esperienza e comprovati risultati nel settore delle tossicodipendenze.

4. Gli enti iscritti agli albi di cui all’articolo 116 entro i limiti numerici di cui alle vigenti disposizioni, possono essere sedi di iniziative finalizzate al recupero scolastico e formativo ed all’inserimento o al reinserimento nell’attività lavorativa, anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, attraverso progetti concordati con istituzioni scolastiche – con particolare riferimento a quelle sedi di centri territoriali permanenti per adulti – nonché con centri e agenzie di formazione professionali accreditati dalle regioni.

5. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell’acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti negli albi di cui all’articolo 116, purché tale personale abbia frequentato i corsi di cui al comma 3.”.

Art. 106

1. Nella rubrica dell’’articolo 106 del testo unico sono eliminate le seguenti parole: “Iniziative di studenti animatori”.

2. Il comma 1 dell’articolo 105 del testo unico è sostituito dal seguente: “I Direttori regionali, coordinati dal Direttore generale delle politiche giovanili del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sostengono l’azione delle scuole secondarie per l’istituzione, anche in rete tra loro e con il territorio, di centri di informazione e consulenza che operano secondo gli indirizzi contenuti nei piani dell’offerta formativa delle scuole che aderiscono all’accordo.”.

3. Il comma 2 dell’articolo 105 del testo unico è sostituito dal seguente: “I Centri si avvalgono dell’operato dei docenti che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 105 e sviluppano i programmi previsti nei piani dell’offerta formativa attraverso una fattiva collaborazione con gli enti, pubblici e privati, presenti sul territorio che operano nel campo della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze. I centri devono garantire anche un’azione di supporto e consulenza alle famiglie e devono orientare i giovani che abbiano manifestato disagi collegati a fenomeni di tossicodipendenza verso le strutture educative e riabilitative operanti sul territorio.”.

4. Il comma 3 dell’articolo 105 del testo unico è sostituito dal seguente: “I docenti sono tenuti ad informare le famiglie circa i comportamenti dei giovani che abbiano utilizzato sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope o che abbiano manifestato disagi collegati a fenomeni di tossicodipendenza o altre forme di disagio e dipendenze indicate nell’articolo 104, comma 1.”.

Art. 106 bis

Di seguito all’articolo 106 del testo unico è introdotto l’articolo 106 bis: “Studi, ricerche e iniziative di formazione.

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in collaborazione con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della giustizia, promuove studi, ricerche e iniziative di formazione in ambito universitario sull’efficacia dei trattamenti delle tossicodipendenze nei campi farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici.”.

Art. 113

1. Il commi 1, 2 e 3 dell’articolo 113 del testo unico sono sostituiti dai seguenti: “1.Le funzioni pubbliche di prevenzione e di intervento contro l’uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi del presente testo unico, servendosi, secondo uniformi condizioni di parità, dei servizi pubblici per l’assistenza socio-sanitaria dei tossicodipendenti e delle strutture private iscritte all’albo di cui al successivo articolo 116.

2.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze in ordine all’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, attuata mediante strutture pubbliche o strutture private iscritte all’albo di cui al successivo articolo 116, prevedono che ad esse spettano, tra l’altro, le seguenti funzioni:

a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;

c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione, nel rispetto della libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;

e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione.

3.Le regioni e le province autonome curano che i servizi pubblici per l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti siano organizzati con carattere interdisciplinare e avvalendosi di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.”.

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 113 del testo unico sono inseriti i seguenti: “4.”L’organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo abilitato all’esercizio della psicoterapia, dell’assistente sociale, dell’infermiere, dell’educatore professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali.

5.Il servizio deve svolgere un’attività nell’arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti e di tutte le altre patologie collegate con lo stato di tossicodipendenza, anche in relazione alle problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.

6.La disciplina attuativa dovrà garantire su tutto il territorio nazionale la parità di trattamento tra i servizi pubblici per l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti e le strutture private iscritte all’albo di cui al successivo articolo 116 operanti nel settore.

7.Le funzioni pubbliche di gestione degli interventi di prevenzione, assistenza, riabilitazione e reinserimento devono essere garantite da organismi distinti da quelli addetti a funzioni di monitoraggio, verifica, controllo e determinazione della spesa destinata agli interventi stessi.”.

Art. 114

1. Il comma 1 dell’articolo 114 del testo unico è sostituito dal seguente: “Nell’ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza, i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all’articolo 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:

a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati su tutto il territorio ed in particolare nelle aree più degradate;

b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;

c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente durante e al termine del trattamento riabilitativo e coordinamento degli interventi volti al suo recupero con quelli in favore dei familiari.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 114 del testo unico è sostituito dal seguente: “Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti Aziende unità sanitarie locali o alle strutture iscritte nell’albo di cui all’articolo116.”.

Art. 115

1. Il comma 1 dell’articolo 115 del testo unico è sostituito dal seguente: “1.I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle Aziende unità sanitarie locali, singole o associate, i centri previsti dall’articolo 114 e le strutture iscritte nell’albo di cui all’articolo 116 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato e di associazioni ed enti di promozione sociale che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.”.

Art. 116

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 116 del testo unico sono sostituiti dai seguenti: ” 1.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo delle strutture private che gestiscono attività per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.”.

2.L’iscrizione all’albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività svolta;

c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività svolta;

d) presenza di un’équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra o dello psicologo abilitato all’esercizio della psicoterapia e dell’infermiere professionale, se si intende svolgere l’attività di cui al comma 6 lett. d) ed e);

e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, che si avvalga del supporto anche esterno ad una singola sede dell’intera struttura di un’équipe composta dalle figure professionali del medico, dello psichiatra o dello psicologo abilitato all’esercizio della psicoterapia, se si intende svolgere l’attività di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.”.

3. Al comma 4 dell’articolo 116 del testo unico sono eliminate le seguenti parole: “tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all’articolo 115,”. Inoltre, le parole “e c)” sono sostituite dalle seguenti “, c) e d)”.

4. Al comma 5 dell’articolo 116 del testo unico, le parole “e c)” sono sostituite dalle seguenti “, c) e d)”.

5. Il comma 6 dell’articolo 116 del testo unico è sostituito dal seguente: “L’iscrizione all’albo con indicazione delle attività che vengono svolte è condizione necessaria oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 117, per:

a) lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo 114;

b) l’accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;

c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all’articolo 96 aventi ad oggetto l’esecuzione dell’attività prescelta per la quale vi è stata iscrizione all’albo;

d) il rilascio della certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche;

e) la predisposizione del piano terapeutico di cui all’articolo 43, comma 5.”.

6. Il comma 7 dell’articolo 116 del testo unico è sostituito dal seguente: “In sede di prima applicazione e per un periodo comunque non superiore ad un anno dall’entrata in vigore della presente legge possono essere iscritti all’albo delle strutture private gli enti, che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, già iscritti nel precedente albo degli enti ausiliari. Trascorso tale termine, l’iscrizione è in ogni caso soggetta alla valutazione dell’esistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 4.”.

7. I commi 8 e 9 dell’articolo 116 del testo unico sono soppressi.

Art. 117

1. Il comma 1 dell’articolo 117 del testo unico è sostituito dal seguente: “I rapporti tra le regioni e le province autonome con le strutture iscritte negli albi di cui al precedente articolo sono disciplinati mediante apposite convenzioni, nelle quali devono essere indicati specificamente l’oggetto in relazione al tipo di attività svolta per la quale vi è stata iscrizione all’albo di cui all’articolo 116, le modalità quantitative e qualitative dei rimborsi spettanti alle strutture private per le prestazioni effettuate nonché il numero massimo di tossicodipendenti che la struttura può contemporaneamente avere in carico, determinato in relazione alle capacità strutturali ed alla dotazione organica di personale accertate.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 117 del testo unico è sostituito dal seguente: “Le convenzioni, per la verifica dell’efficienza degli interventi posti in essere, devono prevedere l’obbligo di comunicare, con cadenza almeno semestrale, all’ente concedente il numero degli assistiti, l’attività svolta ed i risultati conseguiti nella attività di prevenzione e recupero.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 117 del testo unico, la parola “Ministro” è sostituita dalla parola “Ministero” , la parola “sanità” è sostituita da “salute” e le parole “di grazia e” sono sostituite da “della”.

4. Il comma 4 dell’articolo 117 del testo unico è sostituito dal seguente: “L’attività degli enti convenzionati è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione che provvede, altresì, agli adempimenti di cui al successivo articolo 122 bis e all’invio dei relativi dati al Ministero della salute, per l’inserimento nella Relazione annuale ivi prevista.”.

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 117 del testo unico è inserito il seguente: “5.Presso il Ministero della giustizia è tenuto l’elenco delle strutture private convenzionate, con indicazione dell’attività prescelta che costituisce oggetto della convenzione. L’elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.”.

Art. 120

1. Il comma 1 dell’articolo 120 del testo unico è sostituito dal seguente: “1.Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata iscritta all’albo di cui al precedente articolo 116 e specificamente autorizzata per l’attività di diagnosi, ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.”.

2 Al comma 3 dell’articolo 120 del testo unico, prima della parola “unita”, è inserita la parola “Aziende” e dopo le parole “unità sanitarie locali,” sono inserite le parole “e con le strutture private iscritte all’albo di cui al precedente articolo 116,”.

3. Il comma 4 dell’articolo 120 del testo unico, è sostituito dal seguente “4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell’ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private iscritte all’albo di cui al precedente articolo 116.”.

4. Il comma 7 dell’articolo 120 del testo unico è sostituito dal seguente: “7.Gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private iscritte all’albo di cui al precedente articolo 116, salvo l’obbligo di segnalare all’autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.”.

5. Al comma 8 dell’articolo 120 del testo unico, le parole “Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare” sono sostituite dalle seguenti: “Le regioni e le province autonome definiscono”.

6. Al comma 9 dell’articolo 120 del testo unico, le parole “dovrà prevedere” sono sostituite dalla seguente: “prevede”.

Art. 122

1. Il comma 1 dell’articolo 122 del testo unico è sostituito dal seguente: “Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private di cui all’articolo 120 comma 1, compiuti i necessari accertamenti e sentito l’interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all’articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all’articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l’orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell’ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l’attuazione del programma da parte del tossicodipendente.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 122 del testo unico, le parole “deve essere” sono sostituite dalla seguente “viene”. Dopo la parola “studio” è inserita la seguente parola “e”.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 122 del testo unico sono introdotti i seguenti : “2 bis.Le terapie a base di medicinali oppioidi prescrivibili, se ritenute necessarie, devono essere erogate attraverso modalità che tendono al pieno recupero clinico e psico-sociale dell’individuo.

2 ter.I medicinali stupefacenti prescrivibili dovranno essere utilizzati a dosaggi decrescenti in ogni occasione possibile, nell’ambito di programmi definiti nel tempo, con le finalità di promuovere la stabile astensione dalle sostanze illegali e permettere l’evoluzione dell’intervento clinico verso terapie a minor rischio iatrogeno e di cronicizzazione. “.

4. Al comma 3 dell’articolo 122 del testo unico, le parole “riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale” sono sostituite da “private iscritte all’albo di cui al precedente articolo 116”.

5. Al comma 4 dell’articolo 122 del testo unico, le parole “strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale” sono sostituite dalle parole “una struttura privata di cui all’articolo 120, comma 1”.Dopo la parola “nazionale” sono soppresse le parole “, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell’articolo 116, comma 5, secondo periodo,”.

6. Al comma 5 dell’articolo 122 del testo unico, dopo le parole “nell’articolo 121”, sono soppresse le parole “ovvero del provvedimento di cui all’articolo 75, comma 9,” e, dopo la parola “segnalazione”, sono altresì soppresse le parole: “o del provvedimento suindicato”.

Art. 122 bis

Dopo l’articolo 122 del testo unico è inserito il seguente:

“’articolo 122 bis:”Verifiche e controlli.

1. Il Ministro della salute, anche sulla base dei dati inviati dalle regioni ai sensi dell’articolo 117, comma 4, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull’attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente seguiti dai tossicodipendenti, alla efficacia dei programmi medesimi, alle relazioni fra tali programmi e quelli seguiti dai gruppi di volontariato e dagli enti ausiliari, ed al rispetto da parte del servizio pubblico per le tossicodipendenze del termine previsto dal comma 5 dell’articolo 122.”.

Art. 123

1. Nella rubrica dell’’articolo 123 del testo unico, dopo la parola “sospensione” sono eliminate le seguenti parole: “del procedimento o”. Nella medesima rubrica sono, invece, inserite, dopo la parola “pena” le seguenti parole: “nonché di affidamento in prova in casi particolari”.

2. Il comma 1 dell’articolo 123 del testo unico è sostituito dal seguente: “Per tutti i soggetti il cui trattamento possa essere o sia stato disposto in regime di sospensione dell’esecuzione della pena o di affidamento ai sensi del presente testo unico, viene trasmessa dall’Azienda unità sanitaria locale competente o dalla struttura privata iscritta all’albo di cui al precedente articolo 116, su richiesta dell’autorità giudiziaria, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, all’andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C dell’articolo 14.”.

3. Di seguito al comma 1 dell’articolo 123 del testo unico è introdotto il seguente comma 2: “Deve, altresì, essere comunicata all’autorità giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato.”.

Art. 125

1. Al comma 4 dell’articolo 125 del testo unico, le parole “lire dieci milioni a lire cinquanta milioni” sono sostituite da “euro 5.000 ad euro 26.000”.

Art. 125 bis

1. Dopo l’articolo 125 del testo unico è inserito il seguente:”’articolo 125 bis. Accertamenti di assenza di tossicodipendenza nei confronti degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia.

1. Gli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia possono essere sottoposti a controlli di assenza di tossicodipendenza, secondo modalità definite con decreti dei Ministri competenti, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Gli stessi decreti definiscono le categorie di personale da sottoporre al controllo.

2. Ove possibile, i predetti controlli sono svolti a cura delle rispettive strutture sanitarie interne.”.

Art. 127

1. L’articolo 127 del testo unico è sostituito dal seguente: “Art.127. Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

1. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per interventi disciplinati dal presente testo unico non possono essere inferiori a quelle dell’anno precedente, salvo in presenza di dati statistici che documentano la diminuzione del fenomeno della tossicodipendenza.

2. Per la predisposizione del Piano di cui all’articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativamente agli interventi disciplinati dal presente testo unico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali acquisisce preventivamente, integrandole nel Piano stesso, le indicazioni e le priorità fissate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone le indicazioni e le priorità di cui al comma precedente sulla base degli indirizzi generali del Comitato di cui all’articolo 1, delle azioni previste dal Piano quinquennale di interventi, nonché dei dati dell’Osservatorio di cui all’articolo 1 bis, opportunamente elaborati dal Comitato scientifico di cui all’articolo 1 ter.

4. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare con le risorse del Fondo di cui al comma 1, nei limiti delle somme assegnate, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, a ciascuna regione.

5. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall’atto di intesa di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione dei progetti di cui al comma precedente, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell’efficacia degli interventi realizzati. Le regioni provvedono altresì ad inviare semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall’articolo 131.

6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 4 possono essere disposte le visite ispettive previste dall’articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

7. Con atto d’intesa da stipularsi ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, sentito il Comitato scientifico di cui all’articolo 1 ter, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 4. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:

a) realizzazione di progetti di prevenzione integrati sul territorio;

b) promozione di progetti personalizzati finalizzati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;

c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;

d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;

e) trasferimento, in particolare, dei dati tra assessorati regionali competenti, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;

f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;

g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

h) educazione alla salute.

8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope incluse nella tabella I di cui all’articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l’uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l’esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

9. Qualora le regioni non provvedano, entro la chiusura di ciascun anno finanziario, ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all’impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, , si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 della Legge 5 giugno 2003 n. 131.

10. I Ministeri dell’interno, della difesa, della salute, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dell’istruzione, della ricerca e dell’università presentano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga progetti, della durata massima di tre anni, di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze, da finanziare con le risorse del Fondo di cui al comma 1, nei limiti della somma assegnata a quei fini al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

11. I progetti presentati ai sensi del comma 10 sono finalizzati:

a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;

b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;

c) all’elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall’Unione europea;

d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie a distanza;

f) all’attuazione di programmi di educazione alla salute;

g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali;

h) all’attuazione di interventi di coordinamento e di ricerca a livello nazionale;

i) alla realizzazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti dalle strutture pubbliche e private.

12. All’inizio di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, sentito il Comitato scientifico di cui all’articolo 1 ter, emana linee-guida per la presentazione dei progetti di cui al comma 10.

13. Per la valutazione dei progetti di cui al comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita, presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, una commissione composta da esperti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti la composizione, i compiti e il funzionamento della Commissione.

14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al finanziamento dei progetti di cui al comma 10, secondo le priorità e le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.”.

Art. 128

1. Al comma 1 dell’articolo 128 del testo unico, dopo la parola “Ministro””, le parole “per gli affari sociali” sono sostituite dalle seguenti parole “del lavoro e delle politiche sociali”

2. Al comma 3 dell’articolo 128 del testo unico, dopo la parola “contributi” sono aggiunte le seguenti “, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni,”. Inoltre, dopo la parola “Osservatorio”, è soppressa la parola “permanente” e, dopo la parola “articolo”, il numero “132” è sostituito da “1 bis”.

Art. 129

1. Il comma 1 dell’articolo 129 del testo unico è sostituito dal seguente: “1.Agli enti locali, alle Aziende unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura recupero di tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.”.

Art. 131

1. Al comma 1dell’articolo 131 del testo unico, le parole “Ministro per la solidarietà sociale” sono sostituite dalle seguenti: “Presidente del Consiglio dei Ministri”.

Art. 135

1. Al comma 1dell’articolo 135 del testo unico, le parole “di grazie e giustizia” sono sostituite dalle seguenti: “della giustizia”. Nel medesimo comma, le parole “sanità e per gli affari sociali” sono sostituite dalle seguenti: “salute e del lavoro e delle politiche sociali”.

2. Al comma 2 dell’articolo 135 del testo unico, le parole “di grazie e giustizia” sono sostituite dalle seguenti: “della giustizia”.

3. Al comma 3 dell’articolo 135 del testo unico, le parole “di grazia e giustizia” sono sostituite dalle seguenti: “della giustizia”.

Art. 94 att. c.p.p.

1. Al comma 2 dell’articolo 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dopo la parola “contenuti”, sono aggiunte le seguenti: “nonché, qualora si tratti di persona che si dichiara o risulta tossicodipendente, lo informa della facoltà di proporre istanza per ottenere uno dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.”.

Art. 283 c.p.p.

1. DOPO il comma 6 dell’articolo 283 del codice di procedura penale, è inserito il seguente: “7.Il responsabile della struttura autorizzata di cui al comma 5 è tenuto ad informare, senza ritardo, l’autorità giudiziaria che l’ha applicata di ogni trasgressione integrante un reato procedibile d’ufficio o, comunque, rilevante ai fini dell’applicazione dell’ articolo 276 c.p.p. Per le omissioni non giustificate si applicano le disposizioni di cui all’articolo 89, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.”.

Art. 284 c.p.p.

1. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 284 del codice di procedura penale,sono inseriti i seguenti:”5 ter.La misura può essere concessa solo previo accertamento del consenso del soggetto che abbia la disponibilità giuridica esclusiva del luogo di esecuzione. Nel caso di successiva revoca del consenso, il giudice provvede alla sostituzione della misura o delle modalità di esecuzione della stessa. Analogamente, nel caso di evasione dal luogo di esecuzione, il giudice competente ex articolo 385 del codice penale. prima di procedere al ripristino della misura, accerta la permanenza del consenso in chi lo aveva precedentemente espresso. In caso di diniego dispone la custodia cautelare in carcere.

5 quater.Qualora la misura sia eseguita presso una struttura privata residenziale iscritta all’albo di cui all’articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, il responsabile è tenuto ad informare, senza ritardo, l’autorità giudiziaria che l’ha applicata di ogni trasgressione rilevante ai sensi dell’articolo 385 del codice penale ovvero ai fini dell’applicazione dell’ articolo 276 del codice di procedura penale. Per le omissioni non giustificate si applicano le disposizioni di cui all’articolo 89, comma 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.”.

Art. 286 c.p.p.

1. Di seguito al comma 2 dell’articolo 286 del codice di procedura penale, è introdotto il seguente comma 3: “La misura può essere disposta mediante il ricovero provvisorio in idonea struttura privata iscritta all’albo di cui all’articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, qualora le particolarità della malattia siano opportunamente affrontabili in quella sede. Si applica, quanto al consenso della comunità, il disposto dell’articolo 284, comma 5 ter. Si applica, altresì, quanto alle spese, il disposto dell’articolo 96, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.”.

Art. 656 c.p.p.

1. Al comma 5 dell’articolo 656 del codice di procedura penale, le parole “ovvero a quattro” sono sostituite dalle seguenti parole: “o sei”. Nel medesimo comma, dopo le parole “ove non sia presentata l’istanza”, le parole “nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti parole: “o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico”.

2. Al comma 6 dell’articolo 656 del codice di procedura penale, dopo le parole “non è corredata dalla documentazione”, le parole “prescritta o necessaria, questa” sono sostituite dalle seguenti parole: “utile, questa, salvi i casi di inammissibilità,”.

3. Al comma 8 dell’articolo 656 del codice di procedura penale, dopo le parole “sospensione dell’esecuzione.”, è aggiunto il seguente periodo: “Il pubblico ministero provvede analogamente quando l’istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all’articolo 94 non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l’istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.”.

4. Alla lettera a) del comma 9 dell’articolo 656 del codice di procedura penale, dopo le parole “successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;”.

Art. 671c.p.p.

1. Al comma 1 dell’articolo 671 del codice di procedura penale, dopo la parola “cognizione”, sono aggiunte le seguenti parole: “Fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.”

Art. 688 c.p.

1. Nella rubrica dell’articolo 688 del codice penale, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “ed abuso di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope”.

2. Il comma 1 dell’articolo 688 del codice penale è sostituito dal seguente: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di manifesta ubriachezza o in stato di grave alterazione psichica per uso di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 688 del codice penale, dopo la parola “ubriachezza”, sono aggiunte le seguenti: “o l’uso di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope”.

Art. 4 bis legge 354/75

1. Al comma 1 dell’articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole “i permessi premio”, la congiunzione “e” è sostituita dalla seguente frase: “, la sospensione dell’esecuzione e l’affidamento in prova nei casi particolari di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché”.

Art. 47

legge 354/75

1. Al comma 12 dell’art 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola “pena”, le parole “e ogni altro effetto penale” sono sostituite dalle seguenti: “detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.”.

Art. 120

D.lgs 30 aprile 1992, n. 285

(Cod. della Strada)

1. Al comma 1 dell’articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole “provvedimenti riabilitativi,”, sono aggiunte le seguenti: “. Sono fatti salvi altresì gli effetti del provvedimento di cui all’articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale ex articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e articolo 94 del testo unico,”.

2. Al comma 3 dell’articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola “Ministero” è sostituita dalla seguente “Ministro”.

Art. 45 D.lgs 30.07.99 n. 300

1. Al comma 3 dell’articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole “eccettuate quelle” sono inserite le parole “di coordinamento in materia di tossicodipendenza e quelle”.

Art. 4 D.P.R. 26.03.01 n. 176

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176 sono soppresse le parole: “coordinamento delle politiche per contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, di cui all’articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;”. Alla stessa lettera d) sono soppresse le parole: “informazione e documentazione sulle tossicodipendenze; definizione e aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, l’elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all’esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze;”.

Art. 6 bis

D.Lgs 30.07.99 n. 303

1. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è inserito il seguente:”articolo 6 bis: “Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri coordina l’azione del Governo in materia di tossicodipendenza.

2. A tal fine, ferme restando le competenze attribuite alle altre amministrazioni statali in materia di contrasto alla droga e di recupero delle persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga svolge i seguenti compiti:

a. assicurare il necessario supporto amministrativo alla funzione di indirizzo e coordinamento del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga;

b. effettuare le attività istruttorie necessarie ai fini dell’esercizio del potere di indirizzo e coordinamento del Governo;

c. attuare le strategie di contrasto alle tossicodipendenze e alle alcooldipendenze correlate, coordinando l’azione delle Amministrazioni competenti;

d. collaborare con le regioni, gli Enti locali, il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le strutture del privato sociale operanti nel settore della prevenzione, recupero e reinserimento sociale e lavorativo delle persone tossicodipendenti;

e. concorrere a rappresentare, in ambito internazionale, gli indirizzi generali del Governo in materia di tossicodipendenza;

f. predisporre, in applicazione degli indirizzi generali del Governo, un Piano di interventi pluriennale di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga, nonché ulteriori proposte e piani operativi;

g. predisporre le opportune iniziative legislative in materia da sottoporre al Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga;

h. promuovere e coordinare progetti finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze e al recupero delle persone tossicodipendenti;

i. verificare il rispetto, da parte dei Ministeri competenti e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, delle linee-guida e degli obiettivi previsti dal Piano di cui alla precedente lettera f), nonché da ogni ulteriore provvedimento del Governo in materia di recupero delle persone tossicodipendenti, sia per l’utilizzazione delle risorse finanziarie, sia per l’attuazione degli interventi;

j. promuovere campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sull’ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze;

k. acquisire, per il tramite delle amministrazioni competenti, ed elaborare adeguate statistiche sugli aspetti del fenomeno della tossicodipendenza;

l. raccogliere informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo ed aggiornando le metodologie per la rilevazione, l’elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all’esterno delle informazioni;

m. curare la redazione della Relazione annuale al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia e l’organizzazione della conferenza triennale nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

3. Il Dipartimento si articola in non più di cinque Uffici e non più di 15 Servizi.

4. All’attuazione della presente disposizione si provvede nei limiti delle risorse di cui all’articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 con riferimento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga nonché con le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”.