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Friday 20 May 2005

Equiparazione delle lauree in architettura e ingegneria? La parola alla Corte di Giustizia UE Consiglio di Stato – Sezione sesta – ordinanza 18 gennaio-11 maggio 2005, n. 2379

Equiparazione delle lauree in architettura e ingegneria? La parola alla Corte di Giustizia UE

Consiglio di Stato Sezione sesta ordinanza 18 gennaio-11 maggio 2005, n. 2379

Presidente Marrone estensore Balucani

Ricorrente Rauty

Fatto e diritto

1) Con ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al Tar Toscana lIng. Francesco Rauty laureato in ingegneria civile nellanno 1979 e allalbo degli ingegneri di Pistoia, impugnava il provvedimento del 2 settembre 1997 con il quale degli ingegneri di Pistoia, impugnava il provvedimento del 2 settembre 1997 con il quale la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze, Pistoia e Prato ha negato il rilascio del nulla osta per lavori di straordinaria manutenzione di un immobile sottoposto a vincolo con la motivazione che il progetto non può essere accolto in quanto è stato redatto da un tecnico non abilitato, in quanto non iscritto allalbo degli architetti.

A fondamento del gravame il ricorrente deduceva:

che la disposizione contenuta nellarticolo 52 Rd 2537/25, secondo cui le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 364/1909 per lantichità e belle arti, sono di spettanza della professione di architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dallarchitetto quanto dallingegnere, deve ritenersi abrogata per effetto delle successive disposizioni riguardanti la materia;

che per effetto della direttiva comunitaria 384/85, in tema di riconoscimenti dei titoli di studio, le cui disposizioni sono direttamente applicabili e prevalgono sul diritto interno dei paesi membri della Cee, gli ingegneri civili laureati prima della entrata in vigore della direttiva sono automaticamente abilitati in tutta la Comunità (e quindi anche in Italia) allesercizio della professione di architetto.

2) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tar adito ha respinto il ricorso avendo ritenuto infondate le censure prospettate nel ricorso anche alla luce del parere espresso dal CdS, Sezione seconda, con atto 386/97.

3) Nei riguardi della anzidetta sentenza hanno proposto distinti atti di appello lIng. Rauty Francesco e lordine degli ingegneri  della provincia di Pistoia, riproponendo le medesime questioni giuridiche prospettate in primo grado.

4) Ciò premesso, conviene anzitutto osservare che la disposizione di cui allarticolo 52 Rd 2537/25 non risulta essere stata mai abrogata dalle successive leggi che hanno dettato norme in tema di tutela delle cose di interesse storico artistico, o di competenza professionale degli architetti e ingegneri.

La circostanza invero che tale disposizione non sia stata ripetuta nella legge 1089/39 non può certo valere come una sorta di tacita abrogazione non rinvenendosi in essa alcuna norma incompatibile con la particolare competenza riservata agli architetti dal citato articolo 52.

E inoltre in conferente, al fine di comprovare lasserita abrogazione, il richiamo di altre normative statali in quanto:

il Tu del 1933 sulla istruzione superiore (articolo 173 e tabella allegata), si limita ad equiparare le lauree di architettura e di ingegneria civile in funzione dellaccesso alla professione di architetto;

la legge 1264/61 (articolo 15, comma 3) nel prevedere come requisito per ricoprire il ruolo di architetto presso le soprintendenze il possesso della laurea in architettura o in ingegneria non stabilisce con ciò alcuna equipollenza tra le due lauree ai fini dello svolgimento della attività professionale.

5) Non altrettanto certo è se la disposizione in questione sia sopravvissuta alla direttiva comunitaria 384/85, che ha disciplinato il reciproco riconoscimento dei titoli di studio nel settore della architettura prevedendo:

allarticolo 10, che ogni stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli di cui allarticolo 11 rilasciati dagli altri stati membri ai cittadini degli stati membri & ed attribuisce loro, sul proprio territorio lo stesso effetto di diplomi, certificati ed altri titoli nel campo della architettura ad esso rilasciati;

ed allarticolo 11, che, per quanto riguarda lItalia i titoli universitari che consentono laccesso alla professione di architetto in ambito comunitario sono sia il il diploma di laurea in architettura sia il diploma di laurea nel settore delle costruzioni civili, accompagnati dal diploma di abilitazione allesercizio indipendente di una professione nel settore dellarchitettura.

Alla direttiva comunitaria lItalia ha dato attuazione con il D.Lgs 129/92.

Peraltro il legislatore italiano, mentre ha indicato specificamente per gli altri Stati comunitari i titoli riconosciuti equipollenti, ha omesso di indicare in maniera espressa i titoli universitari che consentono in Italia, e per i professionisti italiani, di ottenere liscrizione allalbo degli architetti.

6) Si pone perciò il problema di stabilire se la equiparazione tra laureati in architettura e laureati in ingegneria civile, ai fini dellesercizio della attività professionale nel settore della architettura, possa essere effetto della applicazione diretta nel nostro ordinamento interno degli articoli 10 e 11 della direttiva, di cui è indubbia la natura self-executing.

Se così non fosse si potrebbero determinare secondo la prospettazione delle parti appellanti conseguenze paradossali in danno dellingegnere italiano: questi infatti potrebbe svolgere la professione di architetto in tutti gli Stati dellUnione ma non nello Stato di appartenenza, cioè in Italia, ove peraltro potrebbero esercitare la loro attività professionale gli ingegneri civili provenienti da altri Stati dellUnione.

Si tratterebbe in definitiva di una vera e propria discriminazione a rovescio in danno di cittadini di uno Stato membro (lItalia) come effetto indiretto della applicazione al medesimo Stato membro della disciplina comunitaria.

Levidente irragionevolezza di un siffatto risultato, con la connessa lesione del principio di non discriminazione tra cittadini degli Stati membri dellunione, sarebbe invece superato se si potesse affermare che la equiparazione tra i laureati italiani in architettura e in ingegneria civile è già contenuta negli articoli 10 e 11 della direttiva.

7) La soluzione della controversia allesame del Collegio nella quale si discute se un ingegnere sia abilitato a progettare interventi edilizi su un immobile di interesse storico-artistico che per larticolo 52 Rd 2537/25 rientrano nella competenza professionale dellarchitetto dipende dunque dalla interpretazione delle citate norme comunitarie, per cui si ritiene di dovere chiedere alla Corte di Giustizia delle Ce di pronunciarsi ai sensi dellarticolo 234 del Tce sui seguenti quesiti:

a) se ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva Ce 384/85, siano da ritenere equipollenti per lItalia le lauree di architettura e di ingegneria civile rilasciate da università e istituti universitari italiani, nel senso che i laureati in ingegneria civile muniti della relativa abilitazione siano ammessi ad esercitare la professione di architetto e quindi a svolgere tutti i compiti e gli incarichi che eventuali norme interne dello Stato abbiano riservato alla competenza professionale dellarchitetto;

b) ovvero, se le norme di cui ai citati articoli 10 e 11 abbiano solo equiparato le due lauree (in architettura e ingegneria civile) nel senso che entrambe consentano di accedere alla professione di architetto previo superamento dello specifico esame di abilitazione allesercizio della professione di architetto.

8) Resta riservato allesito della soluzione della questione pregiudiziale ogni ulteriore statuizione sul rito sul merito e sulle spese di giudizio.

PQM

Il CdS in sede giurisdizionale, Sezione sesta, riunisce i due ricorsi in appello in epigrafe indicati e, ritenutane la rilevanza, rimetta ai sensi dellarticolo 234 del Trattato Ce alla Corte di Giustizia delle Ce di decidere pregiudizialmente quesiti indicati alle lettere a) e b) della motivazione.

Manda alla segreteria della sezione di trasmettere alla stessa Corte la presente ordinanza con gli atti di causa.

Sospende il giudizio in corso fino alla definizione della prospettata questione pregiudiziale. Riserva ogni altra pronuncia, anche relativamente alle spese, allesito della ordinanza di rimessione.