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Thursday 04 September 2003

Energia elettrica e rischio black-out: il Governo corre ai ripari. DECRETO-LEGGE 29 agosto 2003, n.239

Energia elettrica e rischio black-out: il Governo corre ai ripari

DECRETO-LEGGE 29 agosto 2003, n.239 Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. (GU n. 200 del 29-8-2003)

   

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le aggiornate analisi previsionali di settore sugli effetti del perdurare delle eccezionali condizioni meteorologiche, che interessano l’Europa e l’Italia, impongono l’adozione di immediati interventi finalizzati alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico nazionale, al fine di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle imprese ed alle famiglie;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, fino al 31 dicembre 2004 e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., può essere autorizzato l’esercizio temporaneo di centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell’aria fissati

nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonchè dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60.

2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 assicurano in ogni caso il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa dell’Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dall’allegato 3, lettera B, del decreto del Ministro dell’ambiente in data 12 luglio 1990,

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.

3. Per le finalità e con le procedure di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2004, può essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall’esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui

al comma 1.

Articolo 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Marzano, Ministro delle attività produttive

Matteoli, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli