Enti pubblici
Emergenza SARS. Pubblicato sulla G.U. il Decreto Legge contenente le disposizioni urgenti per evitare il contagio. DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n.103. (GU n. 108 del 12-5-2003)
Emergenza SARS. Pubblicato sulla G.U. il Decreto Legge contenente le disposizioni urgenti per evitare il contagio
DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n.103
Disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS). (GU n. 108 del 12-5-2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanita’ (OMS), in
data 5 maggio 2003, in riferimento alla sindrome respiratoria acuta
severa (SARS), ha dettato, tenuto conto dell’assenza di specifici
medicinali o vaccino, raccomandazioni concernenti le misure sanitarie
preventive da adottare per la rapida identificazione dei casi e la
appropriata gestione dei medesimi, provvedendo in particolare
all’isolamento dei soggetti sospetti ed alla gestione dei contatti
ravvicinati, al fine di evitare ogni possibile ulteriore diffusione
del contagio;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni per contrastare l’epidemia in atto derivante dalla
sindrome respiratoria acuta severa (SARS);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Controlli sanitari
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la durata dello stato di
emergenza conseguente all’epidemia della sindrome respiratoria acuta
severa (SARS) e’ fatto obbligo ai passeggeri dei voli aerei
provenienti dalle aree affette, come individuate dall’Organizzazione
mondiale della sanita’ (OMS), di sottoporsi, presso gli Uffici di
sanita’ marittima, aerea e di frontiera, a controllo sanitario
comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della temperatura
e altre valutazioni o informazioni mediche e amministrative.
2. Qualora sussista una sintomatologia sospetta per sindrome
respiratoria acuta severa (SARS), secondo le definizioni di caso
dell’Organizzazione mondiale della sanita’, trovano applicazione le
procedure previste dal regolamento sanitario internazionale adottato
a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale,
adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, approvato e reso esecutivo con
legge 9 febbraio 1982, n. 106, per le malattie sottoposte a
regolamento (colera, febbre gialla, peste).