Enti pubblici

Tuesday 13 May 2003

Emergenza SARS. Pubblicato sulla G.U. il Decreto Legge contenente le disposizioni urgenti per evitare il contagio. DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n.103. (GU n. 108 del 12-5-2003)

Emergenza SARS. Pubblicato sulla G.U. il Decreto Legge contenente le disposizioni urgenti per evitare il contagio

DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n.103

Disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS). (GU n. 108 del 12-5-2003)

  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Considerato  che  l’Organizzazione mondiale della sanita’ (OMS), in

data  5 maggio  2003, in riferimento alla sindrome respiratoria acuta

severa  (SARS),  ha  dettato,  tenuto conto dell’assenza di specifici

medicinali o vaccino, raccomandazioni concernenti le misure sanitarie

preventive  da  adottare  per la rapida identificazione dei casi e la

appropriata   gestione   dei  medesimi,  provvedendo  in  particolare

all’isolamento  dei  soggetti  sospetti ed alla gestione dei contatti

ravvicinati,  al  fine di evitare ogni possibile ulteriore diffusione

del contagio;

  Ritenuta   la   straordinaria  necessita’  ed  urgenza  di  emanare

disposizioni  per  contrastare  l’epidemia  in  atto  derivante dalla

sindrome respiratoria acuta severa (SARS);

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 9 maggio 2003;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del

Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

                         Controlli sanitari

  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  di cui all’articolo 32 della

legge  23 dicembre  1978,  n.  833,  dell’articolo  117  del  decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto

legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  per la durata dello stato di

emergenza  conseguente all’epidemia della sindrome respiratoria acuta

severa   (SARS)  e’  fatto  obbligo  ai  passeggeri  dei  voli  aerei

provenienti  dalle aree affette, come individuate dall’Organizzazione

mondiale  della  sanita’  (OMS),  di sottoporsi, presso gli Uffici di

sanita’  marittima,  aerea  e  di  frontiera,  a  controllo sanitario

comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della temperatura

e altre valutazioni o informazioni mediche e amministrative.

  2.  Qualora  sussista  una  sintomatologia  sospetta  per  sindrome

respiratoria  acuta  severa  (SARS),  secondo  le definizioni di caso

dell’Organizzazione  mondiale  della sanita’, trovano applicazione le

procedure  previste dal regolamento sanitario internazionale adottato

a  Boston  il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale,

adottato  a Ginevra il 23 maggio 1973, approvato e reso esecutivo con

legge   9 febbraio  1982,  n.  106,  per  le  malattie  sottoposte  a

regolamento (colera, febbre gialla, peste).