Ambiente

Tuesday 15 March 2005

Emergenza rifiuti in Campania. Ulteriori misure per fronteggiare l’ allerta

Emergenza rifiuti in Campania. Ulteriori misure per fronteggiare lallerta

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2005 

  Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3406). (GU n. 59 del 12-3-2005)  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

  Visto  il  decreto-legge  17 febbraio 2005, n. 14, recante: «Misure

urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza nel settore dei rifiuti nella

regione Campania»;

  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data

23 dicembre  2004, con il quale, tra l’altro, e’ stato prorogato fino

al   31 dicembre   2005   lo  stato  d’emergenza  nel  settore  dello

smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

  Viste  le  ordinanze   del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.

3341  del  27 febbraio  2004,  n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del

30 marzo  2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004,

art.  1,  comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del

13 agosto  2004,  n.  3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre

2004,  art.  8,  n.  3382  del  18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del

29 dicembre  2004,  art.  2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1 e n.

3399  del  18 febbraio  2005, art. 6, recanti «Ulteriori disposizioni

urgenti per fronteggiare l’emergenza rifiuti nella regione Campania»;

  Visti  gli  esiti  delle  riunioni  tenutesi presso il Dipartimento

della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e

presso  gli uffici del Commissario delegato, nel corso delle quali il

medesimo  Commissario  delegato  ha  rappresentato  la  necessita’ di

integrare  le  sopra citate ordinanze di protezione civile emesse per

fronteggiare  il  contesto  calamitoso  di  cui  trattasi, nonche’ di

disporre  di  un’apposita  contabilita’  speciale cui far affluire le

risorse finanziarie derivanti dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge

n. 14 del 2005;

  Ritenuto  che le predette esigenze siano meritevoli di accoglimento

in  ragione  della  necessita’  di  assicurare  il compimento di ogni

azione  utile  al  superamento  della  situazione emergenziale di cui

trattasi in termini di somma urgenza;

  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.

  1.   Al  fine  di  accelerare  le  attivita’  inerenti  alla  grave

situazione emergenziale in atto nel territorio della regione Campania

in  materia  di rifiuti, il Commissario delegato di cui all’ordinanza

del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 2004, anche al

fine  di dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto-legge n.

14  del  2005, puo’ avvalersi, per gli interventi di competenza ed in

deroga  all’art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive

modificazioni   ed  integrazioni,  anche  di  soggetti  esterni  alla

pubblica  amministrazione  e  di provata esperienza professionale, il

cui  compenso  e’  stabilito  dal  medesimo  Commissario delegato con

proprio   provvedimento   tenendo  conto  del  livello  professionale

dell’interessato e dell’oggettiva gravosita’ dell’impegno.

  2.  Le risorse finanziarie da destinare al Commissario delegato, di

cui  all’ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341

del 2004, da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.a. a titolo di

anticipazione,  e  in  attuazione dell’art. 1 del decreto-legge n. 14

del 2005, confluiscono in un’apposita contabilita’ speciale, all’uopo

istituita,   intestata   al  medesimo  Commissario  delegato  con  le

modalita’  previste  dall’art.  10  del  decreto del Presidente della

Repubblica  20 aprile  1994,  n. 367. Le predette risorse finanziarie

sono vincolate al perseguimento delle finalita’ di cui all’art. 1 del

decreto-legge  n. 14 del 2005 e non sono suscettibili di pignoramento

e  sequestro, secondo quanto disposto dalla legge del 22 luglio 1994,

n.  460,  e  successive  modificazioni, nonche’ dall’art. 4, comma 5,

dell’ordinanza di protezione civile n. 3345 del 2004.

  3.   Il   numero  dei  consulenti  previsto  all’art.  1,  comma 8,

dell’ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del

12 marzo  2004,  e successive modificazioni, e’ elevato di due unita’

aventi  specifica  competenza  in  materia  giuridica,  designati dal

Commissario  delegato,  ed a cui e’ corrisposta l’indennita’ prevista

dal  comma 11 dell’art. 1 dell’ordinanza di protezione civile n. 3343

del 2004.

  4.  Ai  sub-Commissari  di  cui  al di cui all’art. 3, comma 2, del

decreto-legge  n.  14  del  2005,  designati dal Commissario delegato

anche  tra il personale dipendente della pubblica amministrazione, e’

corrisposto un compenso commisurato all’85% dell’indennita’ spettante

al   Commissario   delegato   ai   sensi   dell’art.   1,  comma  10,

dell’ordinanza  di  protezione  civile  n. 3343 del 2004, con oneri a

carico dei fondi commissariali.

  La  presente  ordinanza  sara’  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

    Roma, 4 marzo 2005

                                             Il Presidente: Berlusconi