Enti pubblici
Emergenza clandestini. Il Governo vara il decreto di attuazione della legge Bossi Fini.
Emergenza clandestini. Il Governo vara il decreto di attuazione della legge Bossi – Fini
Ministro dell’Interno Decreto 19 giugno 2003 Attuazione delle Legge 189 del 2002, sull’attività di contrasto alla immigrazione clandestina
Il Ministro dell’Interno
di concerto con
i Ministri della Difesa, dell’Economia e delle Finanze
e delle Infrastrutture e dei Trasporti
VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’ immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTO in particolare gli articoli 11e 12, commi 9-bis e seguenti del citato Testo Unico, rispettivamente in materia di potenziamento e coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre e in materia di fermo, ispezione e sequestro delle navi adibite o coinvolte nel traffico ìllecito di migranti;
VISTO l’articolo 35 della legge 30 luglìo 2002, n. 189, con il quale è stata istituita la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere;
VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
VISTI i decreti del Ministro dell’Interno recanti direttive per il coordinamento delle Forze di Polizia e, in particolare, il decreto del 25 marzo 1998, con il quale sono state fissate le direttive per il coordinamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica sul mare;
DECRETA
Articolo 1
(Principi generali)
1. Le attività dì vigilanza, prevenzione e contrasto dell’immigrazione clandestina via mare sono svolte, a norma dell’articolo 12 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato “Testo Unico” e secondo le disposizioni del presente decreto, dai mezzi aeronavali:
– della Marina Militare;
– delle Forze di Polizia;
– delle Capitanerie di Porto.
2. Ferme restando le competenze stabilite dall’articolo II, comma 3, del Testo Unico, il raccordo degli interventi operativi in mare e i compiti di acquisizione ed analisi delle informazioni connesse alle attività del comma 1 sono svolti dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di seguito denominata “Dìrezione Centrale”.
3. In relazione ai compiti di raccordo e di analisi di cui al comma 2, nonchè per il coordinamento delle direttìve operative occorrenti per l’integrazione delle attività aeronavali, gli Enti e le Amministrazioni interessate comunicano con immediatezza alla Direzione Centrale tutte le informazioni e i dati relativi ad imbarcazioni che, per comportamenti o altri indizi, possano ragionevolmente essere sospettate di essere coinvolte nel traffico o nel trasporto di migranti.
A tal fine, la Direzione Centrale può avvalersi di qualificati rappresentanti rispettivamente designati dalla Marina Militare e dai Comandi Generali interessati.
4. La Direzione Centrale esamina con immediatezza gli interventi da effettuare anche sulla base di accordi di riammissione e di intese conseguite con il Paese del quale il natante batte bandiera o da cui risulta partito, nonchè gli interventi da effettuare su natanti privi di bandiera e dei quali non si conosce il porto di partenza.
5. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dai mezzi aeronavali della Marina Militare fatte salve, in ogni caso, le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale.
Articolo 2
(Linee di azione)
l. L’attività di prevenzione e contrasto del traffico di migranti via mare si sviluppa attraverso le seguenti tre fasi:
a) nei Paesi di origine dei flussi o interessati al transito, tramite attività di carattere prevalentemente diplomatico con l’obiettivo di prevenire il fenomeno “alla fonte”;
b) nelle acque internazionali, tramite il dispositivo aeronavale della Marina Militare, della Guardia di Finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto e delle altre unità navali o aeree in servizio di polizia. L’intervento si estrinseca nell’esercizio dei poteri ,di polizia dell’alto mare diretti al monitoraggio, alla sorveglianza, all’individuazione, al controllo degli obiettivi navali in
navigazione ed all’accertamento dei flussi migratori clandestini;
c) nelle acque territoriali, tramite le unità ed i mezzi navali in servizio di polizia, con il concorso, ove necessario, delle navi della Marina Militare ai sensi dell’articolo 12, comma 9-ter, del Testo Unico. L’intervento è finalizzato all’attività istituzionale delle Forze di Polizia diretta alla repressione dei reati ed alla scoperta delle connessioni con le organizzazioni transnazionali che gestiscono l’illecito traffico, al fine di sequestrare e confiscare i patrimoni d’illecita provenienza.
2. Restano immutate le competenze del Corpo delle Capitanerie di Porto per quanto riguarda la salvaguardia della vita umana in mare.
Nell ’ espletamento di tali attività le situazioni che dovessero presentare aspetti connessi con l’immigrazione clandestina, ferma restando la pronta adozione degli interventi dì soccorso, devono essere immediatamente portate a conoscenza della Direzione Centrale e dei Comandi responsabili del coordinamento dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina indicati agli articoli 4 e 5.
3. Le attività in mare possono assumere il carattere di:
a) sorveglianza;
b) intervento di soccorso, il cui coordinamento è di competenza del Corpo delle Capitanerie di Porto;
c) intervento di polizia, la cui competenza è attribuita, in via prioritaria, alle Forze di Polizia secondo i piani regionali di coordinata vigilanza nella acque territoriali ed interne e alle Forze Armate e di Polizia secondo quanto indicato al successivo articolo 4 per le acque internazionali.
4.Gli interventi di soccorso e di polizia possono essere concomitanti.
Articolo 3
(Dispositìvo di controllo )
1. Le unità navali in servizio di polizia esercitano l’azione dì vigìlanza prevalentemente nelle acque territoriali, fatti salvi gli interventi connessi all’ assolvimento dei finì istituzionali a carattere esclusivo delle Amministrazioni di appartenenza.
2. Le unità navali della Marìna Militare esercitano, nell’ambito delle proprie funzioni d’istituto, anche l’azione di controllo nelle acque internazionali. Le stesse unità navali, nei casi di necessità e urgenza, anche su richiesta della Direzione Centrale, possono essere utilizzate per concorrere all’attività di cui all’articolo 12 del Testo Unico.
Articolo 4
(Attività di sorveglianza)
1.L ’attività di sorveglianza, orientata sulla base delle informazioni e delle situazioni oggettive che caratterizzano il flusso migratorio via mare, si articola, di massima, su:
a) dati operativi integrati provenienti dalla rete radar costiera della Marina Militare e dagli analoghi disposìtivi di “scoperta” delle altre Amministrazioni che effettuano vigilanza nella acque territoriali;
b) pattugliamento delle unità navali specificamente impiegate per tali attività;
c) sorveglianza coordinata a lungo raggio a mezzo velivoli di pattugliamento marittimo della Marina Militare e di aeromobili della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di Porto;
d) concorso eventuale di tutti gli altri assetti aeronavali della Marina Militare, della Guardia dì Finanza, delle altre Forze di Polizia e delle Capitanerie di Porto che perseguono i fini istituzionali delle proprie Amministrazioni quali compiti primari;
e) valorizzazione delle informazioni provenienti da altri comandi operativi internazionali operanti nel bacino del Mediterraneo o da organismi di intelligence.
Articolo 5
(Attività in acque internazionali)
l. Ai fini della prevenzione e del contrasto del traffico illecito di migranti in acque internazionali è assicurata una costante attività di sorveglianza finalizzata alla localizzazione, alla identificazione e al tracciamento di natanti sospettati di traffico di clandestini.
2.L’ attività di identificazione è svolta prevalentemente con il concorso dei mezzi aerei assegnati e cooperanti al fine di ottenere la situazione di superficie dell’area di competenza.
3.La fase di tracciamento deve essere condotta, compatibilmente con la situazione contingente e con i sensori disponibili, in forma occulta al fine di non vanificare l’intervento repressivo nei confronti delle organizzazioni criminali che gestiscono l’illecito traffico.
4. In considerazione dell’area interessata alle operazioni e del potenziale informativo disponibile da parte degli assetti aeronavali, ed al fine di rispettare i criteri di efficienza, efficacia ed economicìtà dell’impiego, il Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV) svolge la necessaria azione di raccordo delle fasi di pianificazione dell’attivìtà di cui al comma l, in stretta cooperazione con il Comando Generale della Guardia di Finanza (CENOP) e con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto (Centrale Operativa).
5. Nella fase esecutiva ciascuna Amministrazione/Ente è responsabile dell’emanazione delle direttive attuative ai mezzi dipendenti, tenendo debitamente informati gli altri. Le unità della Marina Militare, per le specifiche caratteristiche e capacità dei sistemi di comunicazione di cui dispongono, assumono il coordinamento operativo nei casi in cui mezzi di diverse Amministrazioni si trovino ad operare sulla medesima scena d’azione. La Marina Militare -CINCNAV riceve, tramite le strutture di comando e direzione delle Amministrazioni di appartenenza, i rapporti delle unità impiegate, dirama ai mezzi coinvolti sulla scena d’azione le modalità di dettaglio e le direttive di intervento ed affida gli obiettivi specifici. In tale contesto, i mezzi aeronavali delle Forze di Polizia e delle Capitanerie di Porto che operano nella stessa area e con le stesse missioni, devono stabilire collegamenti radio con le unità della Marina Militare.
6.Qualora all’attività di sorveglianza concorrano i velivoli di pattugliamento marittimo dell’Aviazione per la Marina (MPA), il Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV) che ne detiene il Controllo Operativo è delegato a coordinare, di concerto con il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, l’impiego nelle aree di specifico interesse di tutti i mezzi aerei di pattugliamento resi disponibili per il concorso alla specifica attività. A tal fine e per garantire la massima sicurezza
delle operazioni, i Comandi interessati assicurano il più completo scambio informativo sulle attività programmate da parte degli Organismi responsabili.
Articolo 6
(Attivìtà nelle acque territoriali e nella Zona contigua)
1.Ferme restando le competenze dei Prefetti dei capoluoghi di Regione ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del Testo Unico in materia di coordinata vigilanza, nelle acque territoriali e interne italiane le unità navali delle Forze di Polizia svolgono attività di sorveglìanza e di controllo ai finì della prevenzione e del contrasto del traffico illecito di migranti. Le unità navali della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto concorrono a tale attività attraverso la tempestiva comunicazione dell ’avvistamento dei natanti in arrivo o mediante tracciamento e riporto dei natanti stessi, in attesa dell’intervento delle Forze di Polizia.Quando in relazione agli elementi meteomarini ed alla situazione del mezzo navale sussistano gravi condizioni ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, le unità di Stato presenti, informata la Direzione Centrale e sotto il coordinamento dell’organizzazione di soccorso in mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, provvedono alla pronta adozione degli interventi di soccorso curando nel contempo i riscontri di polizia giudiziaria.
2. Al fine di rendere più efficace l’intervento delle Forze di Polizia nelle acque territoriali è stabilita una fascia di coordinamento che si estende fino al limite dell’area di mare internazionalmente definita come “zona contigua” nelle cui acque il coordinamento delle attività navali connesse al contrasto dell’immigrazione clandestina, in presenza di mezzi appartenenti a diverse Amministrazioni, è affidato al Corpo della Guardia di Finanza.
Articolo 7
(Norme di comportamento)
l. Nell’assolvimento del compito assegnato l’azione di contrasto è sempre improntata alla salvaguardia della vìta umana ed al rispetto della dignità della persona.
2. Su conformi direttive della Direzione Centrale le unità navali di cui al presente decreto procedono, ove ne ricorrano i presupposti, all’effettuazione dell’inchiesta di bandiera, alla visita a bordo, qualora sussista un’adeguata cornice di sicurezza, ed al fermo delle navi sospettate di essere utilizzate nel trasporto di migranti clandestini, anche al fine di un loro possibile rinvio nei porti di provenienza.
3. In acque internazionali, qualora a seguito dell’inchiesta di bandiera se ne verifichino i presupposti, può essere esercitato il diritto di visita. Nell’ipotesi di navi battenti bandiera straniera, l’eventuale esercizio di tale diritto sarà richiesto formalmente dal Ministro dell’Interno una volta acquisito, tramite Ministero degli Affari Esteri, l’autorizzazione del Paese di bandiera. Parimenti, l’ esercizio del diritto di visita può essere richiesto formalmente dal Ministro dell’ Interno anche nell’ipotesi di interventi da effettuarsi su natanti privi di bandìera e dei quali non si conosce il porto di partenza.
4. La visita a bordo di mercantili sospettati di essere coinvolti nel traffico di migranti deve avvenire in una cornice di massima sicurezza, onde salvaguardare l’incolumità del team ispettivo e dei migranti stessi.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, ove si renda necessario l’uso della forza, l’ intensità, la durata e l’estensione della risposta devono essere proporzionate all’intensità dell’offesa, all’attualità e all’effettività della minaccia.
6. Qualora le notizie fornite dalle navi mercantili, a seguito di interrogazione da parte dei mezzi aeronavali in pattugliamento, appaiano ragionevolmente sospette sulla natura del carico, porto di partenza o di arrivo, la Direzione Centrale, immediatamente informata dalle Amministrazioni di appartenenza, intraprende le opportune iniziative per verificare l’attendibilità di tale notizie e per l’ adozione di conseguenti misure.
Articolo 8
(Supporto informativo)
1.La Direzione Centrale si avvale della rete informativa nazionale che collega i vari Dicasteri/Enti e Comandi interessati con l’obiettivo di conseguire la massima integrazione e tempestività nella diffusione delle pertinenti informazioni.
Articolo 9
(Formazione)
1. Al fine di assicurare una base di formazione comune tra il personale delle varie Amministrazioni chiamato ad operare nel settore del contrasto all’immigrazione clandestina, sono individuati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, corsi di qualificazione avanzata, in Italia ed all’estero, cui inviare personale altamente qualificato e con specifica esperienza nell’ìmpiego di dispositìvi aeronavali di sorveglianza nel particolare settore.
Articolo 10
(Disposizioni finali)
Il Capo della Polizia -Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il Capo di Stato Maggiore della Marina, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto sono incaricati, ciascuno per la parte di propria competenza, per l’ esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.