Ambiente

Friday 24 June 2005

Elettrosmog e scelta dei siti per l’ installazione degli impianti per la telefonia mobile

Elettrosmog e scelta dei siti per
l’installazione degli impianti per la telefonia mobile

REPUBBLICA ITALIANA –

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – NAPOLI – SETTIMA
SEZIONE

Registro Ordinanze 1775/05

Registro Generale: 3808/2005

nelle persone dei Signori:

LEONARDO PASANISI Presidente

ARCANGELO MONACILIUNI Cons.

MARIANGELA CAMINITI Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 08 Giugno
2005

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971,
n. 1034;

Visto il ricorso
3808/2005 proposto da: H3G S.P.A. rappresentato e
difeso da

SARTORIO GIUSEPPE
con domicilio eletto in NAPOLI VIA DEI MILLE, 16 presso SARTORIO GIUSEPPE

contro

COMUNE DI S.PRISCO, in persona del Sindaco pro-tempore,

rappresentato e difeso dall’avv.to
Francesco Giojelli ed selettivamente domiciliato con
lo stesso in Napoli, alla Via S. Maria a Cubito N.601,
presso lo studio dell’avv. M.P. Di Fenza

per l’annullamento, previa sospensione,
del provvedimento prot. 4173 del 10.03.2005, successivamente pervenuto, con il quale il Comune di San
Prisco, in relazione alla denuncia di Inizio Attività presentata da H3G per la
realizzazione di un impianto di telefonia in modalità UMTS alla Via Starza ha comunicato che “l’istallazione in oggetto non puo essere autorizzata”(doc.2);

2. di ogni
altro atto ad essa preordinato, connesso e consequenziale, ivi inclusa, per
quanto e ove possa occorrere: la delibera di Consiglio Comunale del 5.5.04 n.4, con la quale è stato adottato il “Regolamento in
materia di insediamento, nel Comune di San Prisco, di antenne, stazioni radio
base (S.R.B.), ripetitori e di infrastrutture
comunque correlate allo sviluppo del settore delle telecomunicazioni”(doc.3);

la delibera di Consiglio Comunale del
28.12.04 n.54, con la quale è stato individuato
“quale sito idoneo per l’istallazione di antenne, il terreno sito in località
denominata “Colonne del Cavaliere”(doc.4).

Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in
via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in
giudizio di: Comune di San Prisco in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocato Giojelli ed
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via S. Maria a Cubito, n.601 presso lo studio dell’avvocato M. P. di Fensa;

Udito il relatore Ref.
MARIANGELA CAMINITI

Uditi altresì per le parti, come da
verbale d’udienza;

Considerato che ,
prescindendo dall’esame dei profili di irricevibilità
del ricorso, lo stesso non appare prima facie
fondato, atteso che non risulta contestata l’eventuale manifesta illogicità del
criterio localizzativo di installazione degli
impianti (effettuata dal Comune in sede di adozione dell’impugnata delibera del
C. C. del 28.12.2004, n.54, integrativa del
Regolamento Comunale adottato con delibera del C.C. del 5.5.2004, n.4), né risulta comunque dimostrata l’inidoneità del sito
all’uopo individuato ad ospitare l’impianto in questione;

Ritenuto che non sussistono le
ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971,
n. 1034;

P.Q.M.

Respinge la suindicata
domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria
del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li
08 Giugno 2005

IL PRESIDENTE

IL REFERENDARIO EST

IL SEGRETARIO