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Saturday 08 February 2003

Edilizia: quando un’opera è temporanea.

Edilizia: quando un’opera è temporanea.

TAR PIEMONTE, SEZ. I – Sentenza 31 gennaio 2003 n. 167 – Pres. Gomez de Ayala, Est. Altavista – Ferraris Giuseppe e C. s.n.c. (Avv. Genti) c. Comune di Cesana Torinese (Avv.ti Barosio e Sarzotti) – (respinge).

per l’annullamento

della ordinanza del Sindaco del Comune di Cesana Torinese n° 210 del 24-8-1994 di demolizione delle opere abusive realizzate sul terreno demaniale, in particolare due costruzioni in legno rivestite di lamiera ed un cancello di ferro;

nonché di tutti gli atti preordinati e conseguenti;

RITENUTO IN FATTO

In data 20-5-1994 la Polizia Municipale del Comune di Cesana Torinese effettuava un sopralluogo presso la località ex Centrale Idroelettrica situata sul torrente Piccola Dora, in terreni di proprietà demaniale ( foglio 13, particella 425, partita 1337) ed accertava la messa in opera di due costruzioni in lamiera, una delle dimensioni di metri 18 x 5.80 e di altezza di metri 4.50, l’altra di metri 3.50 x 2.30 e altezza di metri 2, entrambe destinate al ricovero di automezzi e attrezzi. L’ufficio tecnico del Comune procedeva ad ulteriori accertamenti, da cui risultava anche la realizzazione di un cancello e tutto in assenza di concessione.

Pertanto con provvedimento del 24-8-1994 il Sindaco ordinava la demolizione delle opere.

Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

eccesso di potere per errata rappresentazione dei fatti;

violazione di legge – parziale disapplicazione dell’art 14 della legge 47 del 28-2-1985;

eccesso di potere; inapplicabilità dalle sanzione alla presente fattispecie;

Con ordinanza di questo Tribunale n° 1515 del 22-12-1994 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione, non sussistendo l’attualità del danno trattandosi di atto monitorio.

All’udienza del 15 gennaio 2003 il presente ricorso era ritenuto per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si sostiene l’eccesso di potere per la errata rappresentazione dei fatti, in quanto il ricorrente, destinatario dell’ordine di demolizione, non avrebbe realizzato l’abuso. Tale motivo di ricorso è infondato.

Infatti l’orientamento giurisprudenziale è costante nel ritenere che l’ordine di demolizione debba essere rivolto nei confronti di chi abbia la disponibilità della opera abusiva, indipendentemente dal fatto che la abbia concretamente realizzata, cosa che potrebbe rilevare sotto il profilo della responsabilità penale, ma non per la legittimità dell’ordine di demolizione. Il presupposto del provvedimento amministrativo è la realizzazione di un’ opera in assenza di concessione; opera che deve essere eliminata per ripristinare il corretto assetto del territorio. Pertanto l’ordine di demolizione va rivolto a che abbia la attuale disponibilità del bene abusivo indipendentemente dal fatto di averlo realizzato (cfr. TAR Campania Salerno 11 del 13/1/95, secondo cui nel caso in cui, al responsabile dell’abuso contestato, non può essere intimata l’eliminazione dell’abuso medesimo a causa del suo decesso, l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi trova nel soggetto che si avvale del bene il suo destinatario naturale, sostituendosi all’originaria situazione di fatto – quella della commissione dell’abuso – un’altra situazione di fatto – quella dell’utilizzazione del bene – in grado, alla pari della prima, di consentire alle norme operanti nella materia il perseguimento del fine loro proprio consistente nella eliminazione dell’abuso).

Con il secondo motivo di ricorso si sostiene la violazione dell’art 14 della legge 47 del 28-2-1985, in quanto il Comune non avrebbe provveduto alla comunicazione al proprietario del terreno, come prescritto da tale norma per le opere abusive realizzate su terreno demaniale.

Tale motivo di ricorso è infondato.

Infatti l’art 14 della legge 47/85 prevede, per le opere eseguite su suoli del demanio o del patrimonio dello stato o di enti pubblici, che il Sindaco ordini la demolizione, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo. Dal testo della norma risulta con chiarezza che la comunicazione all’ente proprietario del suolo abbia una mera funzione conoscitiva, per rendere edotto l’ente delle vicende relative al bene di cui è proprietario. In alcun modo si può ritenere che tale comunicazione sia un requisito di legittimità dell’ordine di demolizione. Inoltre anche a sostenere tale interpretazione, in contrasto con il dato normativo letterale, il ricorrente non avrebbe alcun interesse a far valere tale vizio di legittimità che sarebbe a tutela solo dell’ente proprietario.

Del tutto priva di fondamento è la tesi secondo la quale il Comune non avrebbe alcuna potestà in materia edilizia rispetto ai beni demaniali. Infatti l’art 14 espressamente prevede che il sindaco provveda alla demolizione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi , solo dandone comunicazione all’ente proprietario.

Con il terzo motivo di ricorso si afferma che le opere sarebbero state realizzate nel 1957, prima della entrata in vigore della disciplina che richiede la concessione edilizia. Tale motivo di ricorso è infondato.

Infatti in primo luogo non è data alcuna prova del tempo della effettiva realizzazione delle opere. Questa non può infatti desumersi né dal fatto che vi fosse fin dal 1951 l’atto di concessione, né dal fatto che ci siano stati dei lavori di manutenzione nel 1961.

La sentenza del Pretore di Susa del 9-1-1998 non ha poi alcun effetto nel presente giudizio; si tratta infatti di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, che non rientra tra quelle di cui all’art 654 c.p.p., che indica quali sentenze che hanno effetti nei giudizi civili o amministrativi solo le sentenze di condanna o di assoluzione.

Secondo il Consiglio di Stato inoltre (VI n°1192 del 21/8/97) l’art. 654 Cod. proc. pen. va interpretato nel senso che la sentenza penale che abbia accertato la sussistenza di fatti materiali ha autorità di cosa giudicata nel giudizio amministrativo qualora l’Amministrazione in esso intimata si sia costituita parte civile nel processo penale e in quella sede abbia potuto formulare le proprie difese; pertanto, se l’Amministrazione non si è costituita parte civile i suoi poteri istituzionali non possono risultare incisi da valutazioni o da accertamenti posti in essere dal giudice penale in un processo al quale essa è rimasta comunque estranea .

Né può rilevare il fatto che l’abuso secondo quanto affermato dal ricorrente sarebbe stato realizzato molto tempo prima dell’ordine di demolizione. Infatti il Comune ha comunque interesse all’attuale eliminazione dell’opera abusiva per il rispetto di un corretto assetto del territorio; pertanto il tempo dell’abuso potrebbe rilevare solo sotto il profilo della motivazione da parte dal Comune dell’interesse pubblico alla demolizione, motivo di ricorso, peraltro, non sollevato dal ricorrente.

La giurisprudenza è infatti costante nel ritenere che quando il privato abbia costruito senza titolo autorizzatorio, incorre nelle sanzioni previste non al momento della commissione dell’abuso, ma al momento delle comminatoria delle sanzioni stesse. Infatti, come già evidenziato, l’ordine di demolizione non ha natura sanzionatoria, ma ripristinatoria del corretto assetto del territorio, per cui non ha alcuna rilevanza che la disciplina edilizia fosse già in vigore e quindi conosciuta o conoscibile dal privato.

Cfr CdS V 152 del 9/2/96, per cui in materia di sanzioni amministrative non vige il divieto di retroattività, che la Costituzione pone solo per le leggi penali, per cui, per determinare la sfera di applicabilità della disciplina sanzionatoria sopravvenuta in materia di illeciti edilizi, deve aversi riguardo non alla data della costruzione abusiva ma al momento in cui l’Amministrazione opera la scelta (peraltro non irretrattabile) tra demolizione e sanzione alternativa; pertanto, la sanzione pecuniaria è applicabile ogni qual volta, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, l’Amministrazione decida di non procedere alla demolizione di un edificio del quale permanga il carattere abusivo e TAR Toscana 446 del 22/9/99 per cui al fine di ordinare la demolizione di un’opera edilizia che risulti sfornita di titolo edilizio, il Comune non è tenuto a dimostrare l’epoca dell’abuso, essendo sufficiente l’accertamento della permanenza dell’opera abusiva al momento di adozione del provvedimento sanzionatorio)

Ne deriva la irrilevanza delle argomentazioni del ricorrente relative al risalente orientamento giurisprudenziale che distingueva le opere realizzate in funzione del bene demaniale.

In relazione alla più piccola delle baracche ed al cancello è costante l’orientamento giurisprudenziale che richiede anche per le costruzioni prefabbricate, anche non infisse costantemente al suolo, ma destinate ad un utilizzo duraturo, come nel caso di specie, a ricovero attrezzi e mezzi, la concessione edilizia.

L’art 56 della l.r. 56/77 lett c prevede il rilascio della autorizzazione per l’occupazione solo temporanea di suolo pubblico o privato con depositi serre, accumuli di rifiuti, relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizioni a cielo libero di veicoli o merci in genere, coperture pressostatiche per attrezzature sportive, baracche e tettoie temporanee destinate ad usi diversi dalla abitazione. Il concetto di temporaneità per costante giurisprudenza anche di questo tribunale viene interpretato in relazione non alla struttura in sé ma alla sua concreta destinazione ( TAR Piemonte 342 del 23/3/2000 per cui il carattere temporaneo di una costruzione urbanisticamente rilevante, ai fini dell’esenzione dalla concessione edilizia, non va desunto dalla eventuale facile e rapida rimovibilità dell’opera, ovvero dal tipo più o meno fisso del suo ancoraggio al suolo, bensì dalla durata nel tempo del manufatto stesso e dalla sua obiettiva destinazione a soddisfare esigenze durevoli nel tempo; Tar Piemonte 872 del 18/12/97, per cui la costruzione di una baracca in legno con apertura in lamiera, adibita non provvisoriamente ma per esigenze durevoli dell’azienda agricola a ricovero di attrezzi e deposito di legname, è soggetta a concessione di costruzione, atteso che il requisito della provvisorietà della costruzione, va valutato alla luce dell’intrinseca destinazione dell’opera e non sulla base della sua facile amovibilità o della durevolezza dei materiali con cui è stata realizzata.

Il ricorso è quindi infondato e va respinto.

Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2003, con l’intervento dei Magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala Presidente

Bernardo Baglietto Primo Referendario

Cecilia Altavista Referendario, estensore.

Il Presidente L’Estensore

f.to A. Gomez de Ayala f.to C. Altavista

Il Segretario di Sezione :f.to M.L. Cerrato Soave

Depositata in Segreteria a sensi di legge il 31.01.2003.