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Edilizia: la responsabilità penale del direttore dei lavori. Corte di Cassazione Sezione Terza Penale sentenza n.42215 (udienza pubblica del 22.10.2002 n. 01974/2002).
Edilizia: la responsabilità penale del direttore dei lavori.
Corte di Cassazione Sezione Terza Penale sentenza n.42215 (udienza pubblica del 22.10.2002 n. 01974/2002).
Composta da Toriello F. presidente;
Squassoni Claudia relatore,
PM Carmine Di Zenpo,
difensore Leonardo Salvemini del foro di Varese
imputato S. A.
Motivi della decisione:
con sentenza del 13.2.2001 il Tribunale di Varese sd Gavirate, ha ritenuto S A responsabile condannandolo alla pena di giustizia dei reati previsti dagli artt. 20 lett. c) comma 1 della L. 47/85 art. 1 sexties L. 431/1985 ( ora art. 163 Dlvo 490/99) per avere, nella sua qualità di direttore dei lavori. Realizzato in zona vincolata e privo dautorizzazione ambientale, una recinzione in difformità dallautorizzazione nonché due tettoie senza concessione. La decisione è stata confermata dalla Corte dAppello di Milano, con la sentenza in epigrafe precisata, per lannullamento della quale limputato ricorre in Cassazione deducendo:
che non è ravvisabile nella sua condotta alcune negligenza o omessa vigilanza dal momento che il committente appaltatore delle opere ha eseguito i lavori personalmente in breve lasso di tempo privandolo della possibilità di adempiere il suo mandato;
che la confusione dei ruoli tra committente ed appaltatore ha reso inutile un controllo più assiduo, da parte sua, di quello effettuato;
che trattandosi di interventi soggetti ad autorizzazione , egli non era gravato dellobbligo di cui allart. 6 della L. 47/85 in virtù del quale il direttore è responsabile unicamente della conformità dellopera alla concessione;
che non è configurabile la violazione dellart. 1 sexies della L. 431/85 perché lautorizzazione edilizia era preceduta da quella ambientale e non vi è stato alcun impatto negativo sul territorio.
Il collegio ritiene che le deduzioni del ricorrente siano meritevoli di accoglimento per i seguenti motivi.
È innanzitutto opportuno chiarire quali siano i compiti, e connesse responsabilità penali, del direttore dei lavori; egli è un professionista abilitato, incaricato dallappaltatore o dal committente, che sovrintende alle opere, assumendo la responsabilità tecnica della loro esecuzione.
A norma dellart. 6 comma 1 della L. 47/85 il direttore dei lavori è tra i soggetti tenuti allosservanza della conformità della edificazione alla concessione ed alle modalità esecutive stabilite nella medesima; pertanto il compito di controllo di tale soggetto ( la cui violazione è sanzionata dallart. 20 L.cit) è circoscritto allaccertamento di un valido provvedimento concessorio ed al suo rispetto.
Nel caso concreto, limputato aveva consapevolmente assunto lincarico professionale, che aveva conseguito rilevanza pubblicistica attraverso la comunicazione al comune; sul punto è stata disattesa e confutata dai Giudici di merito ( con motivato accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità) la contraria tesi difensiva, peraltro, non riproposta nei motivi di ricorso.
Dal testo della sentenza impugnata emerge che le originarie opere da edificare, per le quali limputato aveva assunto lincarico direzionale, erano soggette a regime autorizzatorio; risulta,inoltre, non confutata la tesi difensiva secondo la quale le opere abusive sono state materialmente poste in essere dallappaltatore committente allinsaputa dallimputato.
A costui, però, i giudici di merito contestano il mancato controllo, che gli gravava per la sua posizione di garanzia, sullandamento della edificazione della quale sostanzialmente si era disinteressato dalla data di inizio lavori (06.03.98) , la cui dichiarazione è sottoscritta dallo S, a quella della constatazione dei reati ( 19.05.98).
Ora è condivisibile la tesi dei Giudici che hanno rilevato come limputato sia venuto meno allobbligo, che aveva assunto con lincarico di direttore dei lavori, di verificare lesatta esecuzione degli stessi; tale incuria ha permesso che ledificazione fosse non conforme al contenuto del provvedimento autorizzatorio ( difformità questa che non è penalmente rilevante sanzionata dallart. 20 L, 47/85)
Tuttavia, per giungere alla conclusione che limputato sia responsabile del reato di edificazione senza concessione occorre dimostrare un suo effettivo contributo causale, di natura morale, alla commissione dellillecito materialmente posto in essere da altra persona.
La mera inattività nel controllo non è sufficiente dal momento che allimputato incombeva solo lobbligo di verificare la conformità dellopera allautorizzazione ed il manufatto abusivo è autonomo e non connesso con quello per il quale limputato aveva assunto la direzione dei lavori.
Dal testo della gravata sentenza, non emerge alcun elemento dal quale possa ragionevolmente ritenersi , in capo al ricorrente, una condotta di partecipazione al reato edilizio altrui al quale limputato deve ritenersi estraneo; tale conclusione si riverbera sul reato ambientale poiché la necessaria autorizzazione era carente solo per le opere soggette a regime concessorio.
Per le esposte considerazioni, il Collegio ritiene di annullare la impugnata sentenza senza rinvio perché limputato non ha commesso i fatti.
PQM
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché limputato non ha commesso i fatti.
Roma 22.ottobre 2002
Il presidente
Toriello
Lestensore
Squassoni
Depositata il 17.12.2002 – n. 01974/2002