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Saturday 22 January 2005

Edilizia: il decorso del termine di 60 giorni dalla richiesta di concessione in sanatoria configura un’ ipotesi di silenzio-rifiuto.

Edilizia: il decorso del termine
di 60 giorni dalla richiesta di concessione in
sanatoria configura un’ipotesi di silenzio-rifiuto.

TAR CAMPANIA –
SALERNO, SEZ. II – sentenza 13 gennaio 2005 n. 18 – Pres. Orrei, Est.
Liguori – Cannavale s.r.l. (Avv. Fortunato) c. Comune di Castellammare di Stabia

FATTO E DIRITTO

La Cannavale s.r.l.,
a seguito di avvenuta verifica dell’effettuazione da parte sua di alcune opere
difformi rispetto alla D.I.A. presentata per lavori su di un immobile sito alla
Traversa Cantieri Mercantili n° 29 del Comune di Castellammare di Stabia, ha
presentato a quest’ultimo Comune (in data 19.3.2003) istanza di accertamento di
conformità ai sensi dell’art. 13 L. 47/1985, finalizzata al rilascio di titolo
edilizio in sanatoria.

Non avendo avuto alcuna risposta,
la Cannavale s.r.l. ha quindi provveduto a notificare
al Comune di Castellammare di Stabia (a mezzo posta, in data 21/26.7.2004) una
formale diffida ad adempiere, la quale però è rimasta parimenti priva di
riscontro.

Col presente ricorso, notificato
a mezzo posta in data 15/17 novembre 2004 e depositato il successivo 22
novembre, la Cannavale s.r.l. chiede dichiararsi l’illegittimità del silenzio
serbato dalla P.A. sulla proposta istanza e sulla
successiva diffida, con annullamento di esso.

In proposito, ritiene il Collegio
che, al silenzio serbato dalla P.A. per oltre 60 gg. sull’istanza
di sanatoria presentata ex art. 13 L. 47/1985 (fattispecie oggi regolata
dall’art. 36 D.P.R. 380/2001, ma con uguali modalità), non possa attribuirsi
valore provvedimentale tipico (attesa l’assenza di motivazione), ma che esso
vada equiparato all’ipotesi di silenzio-rifiuto prevista dall’art. 31 L.
1150/1942, con la conseguenza che, sostanziando di fatto la situazione un mero
inadempimento, se da un lato non viene meno il potere dell’Amministrazione di
provvedere, dall’altro l’interessato ben può – anche senza necessità di
ulteriore diffida, nel caso in oggetto però notificata ugualmente – promuovere
immediatamente l’azione giurisdizionale volta alla declaratoria
dell’illegittimità dell’inerzia (cfr. T.A.R. Molise 9.12.1994
n° 327; T.A.R. Lombardia, sez. Milano, 30.7.1996 n° 1257; T.A.R. Sardegna
27.5.1994 n° 626).

Pertanto, essendosi verificata,
nella fattispecie in esame, appunto una situazione di illegittima
omissione a provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente, va in questa
sede fatta declaratoria dell’obbligo del
Comune di Castellammare di Stabia di adottare in proposito un provvedimento
espresso e motivato.

In applicazione dell’art. 21 bis co. II L. 1034/1971, per il caso di persistente inerzia, fin
da ora si dà mandato al Presidente della Giunta Regionale della Campania
affinché nomini, su richiesta della Cannavale s.r.l, un Commissario ad acta che
provveda entro ulteriori 30 gg. in sostituzione dell’Amministrazione
inadempiente, con spese da porsi a carico di quest’ultima (le quali verranno
liquidate dal Tribunale con separato provvedimento sulla base dell’effettiva
attività svolta ed alla relativa nota presentata dal Commissario).

Le spese del presente giudizio
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, sezione II di Salerno, definitivamente pronunziando
sul ricorso di cui all’epigrafe, proposto dalla Cannavale s.r.l.,
così provvede:

dichiara
l’obbligo a provvedere del Comune di Castellammare di Stabia, con atto espresso
e motivato, sull’istanza di rilascio di concessione edilizia in sanatoria ex
art. 13 L. 47/1985 (oggi art. 36 D.P.R. 380/2001), presentata dalla ricorrente
in data 19.3.2003, e ribadita con diffida notificata a mezzo posta in data
21/26 luglio 2004;

condanna
l’intimato Comune alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di
giudizio, che liquida in complessivi €1.000,00 (di cui €400.000 per esborsi,
€200,00 per diritti, ed €400,00 per onorario), oltre iva e c.p.a. come per
legge.

Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in
Salerno, nella Camera di Consiglio del 31 maggio 2001.

Dott. Umberto Orrei Presidente

Dott. Michelangelo Maria Liguori
Primo Ref. Est.

Depositata in Segreteria il 13
gennaio 2005.