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Eccesso di velocità e diritto di difesa. Il famigerato telelaser finisce davanti alla Corte Costituzionale. 844 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2003.
Eccesso di velocità e diritto di difesa. Il famigerato telelaser finisce davanti alla Corte Costituzionale
844 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2003.
Ordinanza emessa il 23 maggio 2003 dal giudice di pace di Grumello del Monte nel procedimento civile vertente tra Rasizza Rosario e Polizia stradale di Bergamo – Seriate Circolazione stradale – Rilevazioni effettuate con apparecchi misuratori della velocita’ – Valore di fonti di prova – Condizione – Necessita’ che consistano in rilievi fotografici (o di altro genere) idonei a formare dati certi in relazione sia alla velocita’ tenuta, sia ai dati identificativi del veicolo osservato – Mancata previsione – Irragionevole disparita’ di trattamento fra cittadini presunti trasgressori, a seconda del tipo di apparecchio misuratore utilizzato – Violazione del principio di eguaglianza – Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale. – Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 142, comma 6. – Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 43 del 29-10-2003)
IL GIUDICE DI PACE
Sentite le conclusioni delle parti,
O s s e r v a
L’applicazione della sanzione amministrativa di cui al
provvedimento opposto, si basa sulla rilevazione della velocita’ del
veicolo del trasgressore effettuata mediante uno strumento (il c.d.
«Telelaser»), il cui impiego – com’e’ noto – consente all’agente
accertatore di inquadrare il veicolo stesso in un mirino e di
seguirlo per qualche secondo durante il suo spostamento, effettuando
nel contempo la misurazione della relativa velocita’. Tale
misurazione avviene proiettando sul veicolo «bersaglio» una
rapidissima sequenza di impulsi luminosi coerenti, i cui successivi
tempi di riflessione, rapportati all’angolo percorso dal dispositivo
durante la misurazione, consentono di ricavare la sua velocita’.
L’apparecchio in questione non e’ tuttavia provvisto di alcun
dispositivo fotografico, di talche’ l’identificazione
dell’autoveicolo trasgressore e’ demandata direttamente all’agente
addetto alla sua sorveglianza, senza che della esattezza
dell’identificazione vi sia un riscontro probatorio oggettivo. Da
siffatta caratteristica discendono due significative conseguenze: in
primo luogo, il presunto trasgressore, anche se fermato dalla
pattuglia di sorveglianza nell’immediatezza del fatto, e reso edotto
dei fatti a lui contestati, si trova nell’impossibilita’ di svolgere
compiutamente le proprie difese, non potendo prendere visione degli
elementi probatori sui quali l’organo amministrativo procedente si e’
determinato a muovergli la contestazione; secondariamente, una volta
instaurato l’eventuale procedimento di opposizione, egli si trova a
dover contrastare, al fine di far escludere giudizialmente la propria
responsabilita’, il quadro probatorio costituito dalle attestazioni
degli agenti verbalizzanti e contenute nell’atto opposto che, in
quanto atto di natura pubblica, fa piena fede fino a querela di falso
in ordine alla veridicita’ delle attestazioni medesime, ancorche’
fatte – come poc’anzi illustrato – in assenza di riscontri oggettivi.
Con il che’ il presunto trasgressore o, in alternativa, qualunque
altro soggetto interessato, legittimato a ricorrere, si trova – salvo
casi particolari come la sussistenza di evidenti errori nella
redazione del provvedimento o della comprovata presenza di
particolari condizioni di traffico o atmosferiche al momento della
contestazione – nell’impossibilita’ di svolgere adeguatamente le
proprie difese nei confronti dell’amministrazione resistente, anche
nel corso del procedimento giurisdizionale (o amministrativo) di
opposizione.
A differenti conclusioni si giunge, per contro, nell’ipotesi in
cui la pattuglia di sorveglianza abbia svolto l’accertamento sulla
velocita’ del veicolo servendosi di apparecchi, come il cd.
«Autovelox», in grado di fotografare il veicolo del quale viene di
volta in volta rilevata la velocita’, con conseguente possibilita’
per il supposto autore della violazione (o per colui che e’ per legge
solidalmente obbligato al pagamento della sanzione), di avere piena
contezza dei fatti contestati, anche successivamente nei casi di
contestazione differita, e di svolgere efficacemente le proprie
ragioni tanto nella fase di formazione del provvedimento
amministrativo poi opposto, quanto nella successiva procedura di
opposizione. La documentazione fotografica viene infatti messa,
com’e’ noto, a sua disposizione presso gli uffici dell’organo
accertatore. Egli puo’ quindi decidere in modo consapevole se
proporre ricorso nelle forma previste dalla vigente legislazione e,
in caso di positivo, svolgere efficacemente le eccezioni che ritenga
opportune.
Cio’ detto, giova ricordare come l’art. 142, comma 6, c.d.s.,
preveda che per la determinazione dell’osservanza dei limiti di
velocita’ vanno considerate quali fonti di prova, fra le altre «le
risultanze delle apparecchiature debitamente omologate …»,
dovendosi ricomprendere fra queste ultime, tanto quelle fornite di
dispositivi fotografici (che consentono quindi la certa ed obbiettiva
identificazione del veicolo cui ricondurre l’eventuale violazione),
quanto quelle in cui detta identificazione e’ demandata al
preponderante e decisivo intervento di una persona che, se non altro
a causa dei normali limiti derivanti dalla sua natura umana, ben puo’
incorrere in errori, e contro i cui effetti il soggetto sanzionato
non puo’ avvalersi di rimedi giuridicamente efficaci (come avviene,
appunto, con il «Telelaser»).
Le considerazioni appena svolte valgono, peraltro, anche ove si
voglia accogliere l’opinione espressa da taluni giudici di merito,
nel senso di considerare tout court illegittime le sanzioni comminate
per violazione dei limiti di velocita’ qualora la rilevazione sia
stata effettuata con apparecchiature sfornite di apparecchi
fotografici.
Si viene in tal modo a creare una irragionevole distinzione tra i
soggetti trasgressori che, giovandosi di detto orientamento, si
vedono accogliere le opposizioni proposte contro i provvedimenti
sanzionatori loro destinati e coloro che, invece, in quanto
individuati tramite apparati rilevatori collegati a macchine
fotografiche, si ritrovano ad avere ben minori chance di sfuggire
all’azione punitiva della P.A. interessata. Con inevitabile
violazione del principio di eguaglianza nello svolgimento dell’azione
amministrativa e del diritto di far valere efficacemente i propri
diritti in sede giurisdizionale.
In estrema sintesi, dal testo del vigente art. 142, comma 6,
decreto legislativo n. 285/1992 emerge una ingiustificata disparita’
di condizione fra i cittadini utenti della strada destinatari di
contestazione attinente al superamento dei limiti di velocita’ a
seconda che l’accertamento della violazione sia stato eseguito o meno
con dispositivi capaci di fornire un riscontro oggettivo
dell’identita’ del trasgressore, in relazione alla ridotta
possibilita’ per coloro che rientrino nella seconda ipotesi, rispetto
ai primi, di tutelare in via giurisdizionale (o
amministrativo-gerarchica) i propri diritti in caso di errori
imputabili all’autorita’ amministrativa, cui e’ demandato di volta in
volta il controllo della sicurezza della circolazione. Una simile
disparita’ assume rilevanza ancora maggiore, se possibile, allorche’
la gravita’ della trasgressione comporti per il suo presunto autore
l’irrogazione di sanzioni di natura personale come la sospensione o
il ritiro della patente di guida, capaci di incidere in modo diretto,
ancorche’ certamente marginale, sull’esercizio di una liberta’
fondamentale quale quella di movimento.
Per le ragioni che precedono, deve ritenersi non manifestamente
infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la
questione di legittimita’ costituzionale relativa all’art. 142, comma
6, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non
prevede che le risultanze dei rilevamenti effettuati con apparecchi
misuratori della velocita’ dei veicoli possano costituire fonti di
prova solo se dette risultanze consistano in rilievi fotografici o di
altro genere, idonei a fornire dati certi sia in relazione alla
velocita’ tenuta sia ai dati identificativi del veicolo osservato.
Ritenuta altresi’ rilevante ai fini del decidere la questione
appena sollevata, poiche’ dall’eventuale accoglimento della relativa
eccezione, puo’ dipendere quello del ricorso introduttivo del
presente procedimento,