Enti pubblici

Monday 03 November 2003

Eccesso di velocità e diritto di difesa. Il famigerato telelaser finisce davanti alla Corte Costituzionale. 844 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2003.

Eccesso di velocità e diritto di difesa. Il famigerato telelaser finisce davanti alla Corte Costituzionale

844   ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2003.

  Ordinanza emessa il 23 maggio 2003 dal giudice di pace di Grumello del Monte nel procedimento civile vertente tra Rasizza Rosario e Polizia stradale di Bergamo – Seriate Circolazione stradale – Rilevazioni effettuate con apparecchi misuratori della velocita’ – Valore di fonti di prova – Condizione – Necessita’ che consistano in rilievi fotografici (o di altro genere) idonei a formare dati certi in relazione sia alla velocita’ tenuta, sia ai dati identificativi del veicolo osservato – Mancata previsione – Irragionevole disparita’ di trattamento fra cittadini presunti trasgressori, a seconda del tipo di apparecchio misuratore utilizzato – Violazione del principio di eguaglianza – Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale. – Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 142, comma 6. – Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 43 del 29-10-2003) 

                                           IL GIUDICE DI PACE

    Sentite le conclusioni delle parti,

                                                         O s s e r v a

    L’applicazione   della   sanzione   amministrativa   di   cui  al

provvedimento  opposto, si basa sulla rilevazione della velocita’ del

veicolo  del  trasgressore effettuata mediante uno strumento (il c.d.

«Telelaser»),  il  cui  impiego  –  com’e’ noto – consente all’agente

accertatore  di  inquadrare   il  veicolo  stesso  in  un  mirino e di

seguirlo  per qualche secondo durante il suo spostamento, effettuando

nel   contempo   la   misurazione   della  relativa  velocita’.  Tale

misurazione   avviene   proiettando   sul   veicolo  «bersaglio»  una

rapidissima  sequenza  di impulsi luminosi coerenti, i cui successivi

tempi  di riflessione, rapportati all’angolo percorso dal dispositivo

durante la misurazione, consentono di ricavare la sua velocita’.

    L’apparecchio  in  questione  non  e’ tuttavia provvisto di alcun

dispositivo     fotografico,     di     talche’     l’identificazione

dell’autoveicolo  trasgressore  e’  demandata direttamente all’agente

addetto   alla   sua   sorveglianza,   senza   che   della  esattezza

dell’identificazione  vi  sia  un  riscontro probatorio oggettivo. Da

siffatta  caratteristica discendono due significative conseguenze: in

primo  luogo,  il  presunto  trasgressore,  anche  se  fermato  dalla

pattuglia  di sorveglianza nell’immediatezza del fatto, e reso edotto

dei  fatti a lui contestati, si trova nell’impossibilita’ di svolgere

compiutamente  le  proprie difese, non potendo prendere visione degli

elementi probatori sui quali l’organo amministrativo procedente si e’

determinato  a muovergli la contestazione; secondariamente, una volta

instaurato  l’eventuale  procedimento di opposizione, egli si trova a

dover contrastare, al fine di far escludere giudizialmente la propria

responsabilita’,  il  quadro probatorio costituito dalle attestazioni

degli  agenti  verbalizzanti   e  contenute  nell’atto opposto che, in

quanto atto di natura pubblica, fa piena fede fino a querela di falso

in  ordine  alla  veridicita’  delle attestazioni medesime, ancorche’

fatte – come poc’anzi illustrato – in assenza di riscontri oggettivi.

Con  il  che’  il  presunto trasgressore o, in alternativa, qualunque

altro soggetto interessato, legittimato a ricorrere, si trova – salvo

casi  particolari  come  la  sussistenza  di  evidenti  errori  nella

redazione   del   provvedimento   o   della  comprovata  presenza  di

particolari  condizioni  di  traffico o atmosferiche al momento della

contestazione –  nell’impossibilita’  di  svolgere  adeguatamente  le

proprie  difese  nei confronti dell’amministrazione resistente, anche

nel  corso  del  procedimento  giurisdizionale  (o amministrativo) di

opposizione.

    A  differenti  conclusioni si giunge, per contro, nell’ipotesi in

cui  la  pattuglia  di sorveglianza abbia svolto l’accertamento sulla

velocita’   del   veicolo  servendosi  di  apparecchi,  come  il  cd.

«Autovelox»,  in  grado  di fotografare il veicolo del quale viene di

volta  in  volta  rilevata la velocita’, con conseguente possibilita’

per il supposto autore della violazione (o per colui che e’ per legge

solidalmente  obbligato  al pagamento della sanzione), di avere piena

contezza  dei  fatti  contestati,  anche  successivamente nei casi di

contestazione  differita,  e  di  svolgere  efficacemente  le proprie

ragioni   tanto   nella   fase   di   formazione   del  provvedimento

amministrativo  poi  opposto,  quanto  nella  successiva procedura di

opposizione.  La  documentazione  fotografica  viene  infatti  messa,

com’e’  noto,  a  sua  disposizione  presso  gli  uffici  dell’organo

accertatore.  Egli  puo’  quindi  decidere  in  modo  consapevole  se

proporre  ricorso  nelle forma previste dalla vigente legislazione e,

in  caso di positivo, svolgere efficacemente le eccezioni che ritenga

opportune.

    Cio’  detto,  giova  ricordare  come l’art. 142, comma 6, c.d.s.,

preveda  che  per  la  determinazione  dell’osservanza  dei limiti di

velocita’  vanno  considerate  quali fonti di prova, fra le altre «le

risultanze   delle   apparecchiature   debitamente   omologate  …»,

dovendosi  ricomprendere  fra  queste ultime, tanto quelle fornite di

dispositivi fotografici (che consentono quindi la certa ed obbiettiva

identificazione  del  veicolo cui ricondurre l’eventuale violazione),

quanto   quelle   in   cui  detta  identificazione  e’  demandata  al

preponderante  e decisivo intervento di una persona che, se non altro

a causa dei normali limiti derivanti dalla sua natura umana, ben puo’

incorrere  in  errori,  e contro i cui effetti il soggetto sanzionato

non  puo’  avvalersi di rimedi giuridicamente efficaci (come avviene,

appunto, con il «Telelaser»).

    Le  considerazioni  appena svolte valgono, peraltro, anche ove si

voglia  accogliere  l’opinione  espressa da taluni giudici di merito,

nel senso di considerare tout court illegittime le sanzioni comminate

per  violazione  dei  limiti  di velocita’ qualora la rilevazione sia

stata   effettuata   con   apparecchiature   sfornite  di  apparecchi

fotografici.

    Si viene in tal modo a creare una irragionevole distinzione tra i

soggetti  trasgressori  che,  giovandosi  di  detto  orientamento, si

vedono  accogliere  le  opposizioni  proposte  contro i provvedimenti

sanzionatori   loro   destinati  e  coloro  che,  invece,  in  quanto

individuati   tramite   apparati   rilevatori  collegati  a  macchine

fotografiche,  si  ritrovano  ad  avere ben minori chance di sfuggire

all’azione   punitiva   della   P.A.   interessata.  Con  inevitabile

violazione del principio di eguaglianza nello svolgimento dell’azione

amministrativa  e  del  diritto  di far valere efficacemente i propri

diritti in sede giurisdizionale.

    In  estrema  sintesi,  dal  testo  del vigente art. 142, comma 6,

decreto  legislativo n. 285/1992 emerge una ingiustificata disparita’

di  condizione  fra  i  cittadini  utenti della strada destinatari di

contestazione  attinente  al  superamento  dei  limiti di velocita’ a

seconda che l’accertamento della violazione sia stato eseguito o meno

con   dispositivi   capaci   di   fornire   un   riscontro  oggettivo

dell’identita’   del   trasgressore,   in   relazione   alla  ridotta

possibilita’ per coloro che rientrino nella seconda ipotesi, rispetto

ai     primi,    di    tutelare    in    via    giurisdizionale    (o

amministrativo-gerarchica)   i  propri  diritti  in  caso  di  errori

imputabili all’autorita’ amministrativa, cui e’ demandato di volta in

volta  il  controllo  della  sicurezza della circolazione. Una simile

disparita’  assume rilevanza ancora maggiore, se possibile, allorche’

la  gravita’  della trasgressione comporti per il suo presunto autore

l’irrogazione  di  sanzioni di natura personale come la sospensione o

il ritiro della patente di guida, capaci di incidere in modo diretto,

ancorche’   certamente  marginale,  sull’esercizio  di  una  liberta’

fondamentale quale quella di movimento.

    Per  le  ragioni che precedono, deve ritenersi non manifestamente

infondata,  con  riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la

questione di legittimita’ costituzionale relativa all’art. 142, comma

6, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non

prevede  che  le risultanze dei rilevamenti effettuati con apparecchi

misuratori  della  velocita’  dei veicoli possano costituire fonti di

prova solo se dette risultanze consistano in rilievi fotografici o di

altro  genere,  idonei  a  fornire  dati  certi sia in relazione alla

velocita’ tenuta sia ai dati identificativi del veicolo osservato.

    Ritenuta  altresi’  rilevante  ai  fini del decidere la questione

appena  sollevata, poiche’ dall’eventuale accoglimento della relativa

eccezione,   puo’  dipendere  quello  del  ricorso  introduttivo  del

presente procedimento,