Penale

Thursday 28 July 2005

E’ stato approvato dal Senato il testo della ex Cirielli. Nuove norme in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.

E’
stato approvato dal Senato il testo della ex Cirielli. N
uove norme in materia di attenuanti
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato
per i recidivi, di usura e di prescrizione.

Ddl Senato 3247 –
Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione

Art. 1.

soppresso

Art. 2.

1. L’articolo 62-bis del codice penale è
sostituito dal seguente:

"Art. 62-bis. –
(Circostanze attenuanti generiche). –
Il giudice, indipendentemente dalle
circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre
circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione
della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di
questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o
più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Ai fini dell’applicazione del primo comma non si
tiene conto dei criteri

di cui all’articolo 133,
primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99,
quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti
con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni".

2. All’articolo 416-bis del codice penale
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "da tre a sei anni" sono sostituite con le seguenti: "da
cinque a dieci anni".

b) al secondo comma, le parole: "quattro" e "nove" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "dodici";

c) al quarto comma, le parole: "quattro" e "dieci" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "quindici" e le
parole: "cinque" e "quindici" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "dieci" e "ventiquattro".

3. All’articolo 418, primo comma, del codice
penale, le parole: "fino a due anni" sono
sostituite dalle seguenti: "da due a quattro anni".

Art. 2-bis.

1. Al comma 1 dell’articolo 644 del codice penale
sostituire le parole: "da uno a sei anni e con la
multa da euro 3.089 a
euro 15.493" con le parole: "da due a dieci anni e con la multa da
euro 5.000 a
euro 30.000"".

Art. 3.

1. Il quarto comma
dell’articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i
casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonchè
dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui
vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute
circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge
stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo
indipendente da quella ordinaria del reato".

Art. 4.

1. L’articolo 99 del codice penale è sostituito
dal seguente:

"Art. 99. – (Recidiva).
Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un
terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena può essere aumentata fino alla metà:

1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa
indole;

2) se il nuovo delitto non colposo è stato
commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo delitto non colposo è stato
commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui
il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è
della metà.

Se il recidivo commette un
altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo
comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

In nessun caso l’aumento di pena per effetto
della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne
precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

Se si tratta di uno dei
delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei
casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena
da infliggere per il nuovo delitto".

Art. 5.

1. All’articolo 81 del
codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Fermi restando i limiti indicati al terzo
comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave
sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista
dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere
comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita
per il reato più grave".

2. All’articolo 671 del
codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 81, quarto comma, del codice penale".

Art. 6.

1. L’articolo 157 del codice penale è sostituito
dal seguente:

"Art. 157. (Prescrizione.
Tempo necessario a prescrivere).
– La prescrizione estingue il reato
decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale
stabilita dalla legge e comunque un tempo non
inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di
contravvenzione.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere
si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o
tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e
dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le
quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella
ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto
dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad
effetto speciale e di circostanze attenuanti si applicano le disposizioni
dell’articolo 69.

Quando per il reato la legge
stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena
pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo
soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene
diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si
applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono
raddoppiati per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale

La prescrizione è sempre espressamente
rinunciabile dall’imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali
la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione
di circostanze aggravanti".

2. All’articolo 158, primo comma, del codice
penale, le parole: "o continuato" e le
parole "o la continuazione" sono soppresse.

3. L’articolo 159 del codice penale è sostituito
dal seguente:

"Art. 159. – (Sospensione
del corso della prescrizione).
– Il corso della prescrizione rimane sospeso
in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei
termini di custodia cautelare è imposta da una
particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere;

2) deferimento della questione ad altro giudizio;

3) sospensione del procedimento o del processo
penale per ragioni di impedimento delle parti e dei
difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di
sospensione del processo per impedimento delle parti o
dei difensori l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno
successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere
riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta
giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71,
commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione
a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal
momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della
prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie la
richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno
in cui è cessata la causa della sospensione.".

4. All’articolo 160, terzo comma, del codice
penale, le parole: "ma in nessun caso i termini
stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà" sono
sostituite dalle seguenti: "ma in nessun caso i termini stabiliti
nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo
161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale".

5. All’articolo 161 del
codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"salvo che si proceda per i reati di cui
all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura
penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare
l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a
prescrivere, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due
terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di
cui agli articoli 102, 103, 105".

Art. 7.

1. Dopo l’articolo 30-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 30-quater
(Concessione dei permessi premio ai recidivi). – 1. I permessi premio posso essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata
applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice
penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell’articolo 30-ter:

a) alla lettera a)
dopo l’espiazione di un terzo della pena;

b) alla lettera b) dopo l’espiazione della
metà della pena;

c) alle lettere c) e d) dopo
l’espiazione di due terzi della pena e, comunque, di
non oltre quindici anni".

2. Al comma 1 dell’articolo 47-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354, è premesso il seguente:

"01. La pena della reclusione per
qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis,
609-quater e 609-octies del codice penale, dall’articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall’articolo 4-bis della
presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo
pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al
momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa,
abbia compiuto i settanta anni di età purchè non sia
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza nè sia stato mai condannato con l’aggravante di cui
all’articolo 99 del codice penale".

3. Il comma 1 dell’articolo 47-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

"1. La pena della reclusione non
superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonchè la pena dell’arresto,
possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata
dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando
trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la
madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza
alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente
gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi
sanitari territoriali;

d) persona di età
superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni
ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1. 1. Al condannato, al quale sia
stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del
codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena
detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non
supera tre anni".

4. Il comma 1-bis dell’articolo 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

"1-bis. La detenzione domiciliare può
essere applicata per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura non
superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena,
indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando
non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e
sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta
altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati
di cui all’articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del
codice penale".

5. Dopo l’articolo 50 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 50-bis. –
(Concessione della semilibertà ai recidivi). – 1.
La semilibertà può essere
concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la
recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto
dopo l’espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un
condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis
della presente legge, di almeno tre quarti di essa".

6. Il comma 1 dell’articolo 58-quater della
legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

"1. L’assegnazione al lavoro
all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale, nei
casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non
possono essere concessi al condannato che sia stato
riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del
codice penale".

7. Dopo il comma 7 dell’articolo 58-quater
della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

"7-bis. L’affidamento in prova al
servizio sociale nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare
e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al
quale sia stata applicata la recidiva prevista
dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale".

Art. 8.

1. Dopo l’articolo 94 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, è inserito il seguente:

"Art. 94-bis. –
(Concessione dei benefìci ai recidivi). – 1.
La
sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in
casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva
prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono
essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i
tre anni. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento
in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata
applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice
penale, possono essere concessi una sola volta".

Art. 9.

1. All’articolo 656 del
codice di procedura penale, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei
condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare
in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata
applicata la recidiva prevista dall’articolo 99,
quarto comma, del codice penale".

Art. 10.

Art. 10. – 1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 2
del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni
dell’articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i
nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di
quelli previgenti.

3. Se per effetto delle nuove disposizioni i
termini di prescrizione risultano più brevi essi si
applicano ai procedimenti ed ai processi in corso; i termini stabiliti
dall’articolo 157 sono prolungati, a seguito della sospensione, oltre i termini
di cui all’articolo 161, secondo comma. Tuttavia, se i processi sono già
pendenti avanti la Corte
di cassazione è assicurato, ove minore di quello operante in forza della legge previgente, un ulteriore termine
di prescrizione di un anno