Penale

Friday 28 October 2005

E’ reato denunciare di aver smarrito il certificato di proprietà di un’ auto, se non è vero.

E reato denunciare di aver smarrito il certificato di proprietà di unauto, se non è vero.

Cassazione Sezione quinta penale (up) sentenza 20 settembre-11 ottobre 2005, n. 36643

Presidente Calabrese Relatore Didone

Pg Consolo Ricorrente Pg della Repubblica in proc. Cialoni

Motivi della decisione

Il Pg della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Camerino del 5 marzo 2004 con la quale Cialoni Luciano è stato assolto perché il fatto non sussiste dal reato previsto e punito dallarticolo 483 Cp per avere attestato falsamente, con denuncia presentata il 25 settembre 2001 al Comando Stazione Cc di San Severino Marche, lo smarrimento del certificato di proprietà dellautovettura Chrysler Grand Voyger con targa AG243PP. Ciò in quanto, secondo il giudice di merito, «latto pubblico redatto dal Pu e contente le dichiarazioni dellimputato non è destinato, né sussiste a carico del privato lobbligo giuridico di dichiarare il vero in tale situazione».

Il Pm ricorrente, con unico motivo di ricorso, denuncia violazione dellarticolo 483 Cp in relazione agli articoli 7 legge 187/90, 6, 8, 10 e 13 Dm 514/92. In particolare, deduce il ricorrente che da tali ultime disposizioni si evince che il certificato di proprietà a) attesta lo stato giuridico del veicolo; b) la sua presentazione agli Uffici del Pra è, di regola, condizione imprescindibile per lespletamento delle formalità richieste successivamente alla sua emissione; c) nellipotesi di deterioramento o indisponibilità di esso occorre richiederne un duplicato; d) la nota di richiesta del duplicato la quale si riferisca allindisponibilità del documento deve essere corredata della prescritta documentazione e, in particolare, «la sottrazione, la distruzione o lo smarrimento sono attestati dalla denunzia resa alla competente autorità di pubblica sicurezza», così come dispone larticolo 13, comma 1, Dm 514/92.

Osserva la Corte che il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata fonda la decisione assolutoria sul principio enunciato da questa Sezione secondo cui «non integra il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (articolo 483 Cp) la falsa denuncia di smarrimento di un certificato di proprietà di unautovettura, effettuata mediante dichiarazione raccolta dai Cc, in quanto latto pubblico redatto dal Pu e contenente le dichiarazioni dellimputato non è destinato, in virtù di una norma di legge, a provare la verità di quanto dichiarato, né sussiste a carico del privato lobbligo giuridico di dichiarare il vero in tale situazione» (Sezione quinta, sentenza 17363/03 dep. 14.04.03 rv 224750).

Sennonché, nella parte motiva di tale ultima decisione si legge che «la denuncia di smarrimento di un certificato di proprietà di una autovettura è certamente parificabile alla denuncia di smarrimento di un libretto di assegni»; che «dalla motivazione della sentenza impugnata non si desume che latto pubblico redatto dal Pu e contenente le dichiarazioni dellimputato fosse destinato ad una norma di legge a provare la verità di quanto dichiarato né che in siffatta situazione il privato fosse obbligato ad una norma giuridica a dichiarare il vero», e che, in altri termini, «non risulta che una norma giuridica ricolleghi specifici effetti allatto contenente le false dichiarazioni».

Dalla predetta decisione, peraltro, questa Sezione si è già discostata numerose volte, precisando che «è configurabile il reato di cui allarticolo 483 Cp (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), nel caso di falsa denuncia di smarrimento del certificato duso di un motore marino, presentata ad un organo di polizia giudiziaria e poi utilizzata, una volta munita dellattestazione di ricezione da parte di detto organo, per ottenere dalla competente amministrazione un duplicato del documento falsamente denunciato come smarrito» (Sezione quinta, sentenza 18587/04 dep. 22.04.04 rv 229117).

Inoltre, si è precisato che «integra il reato di cui allarticolo 483 Cp (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), la falsa denuncia di smarrimento di una targa automobilistica, dovendosi la stessa considerare come destinata a comprovare la verità di un fatto che costituisce il necessario presupposto del procedimento amministrativo di rilascio di un duplicato della targa anzidetta» (Sezione quinta, sentenza 46823/04 dep. 2.12.04 rv 231089).

In precedenza, poi, si era ritenuto che «integra il reato di cui allarticolo 483 Cp lazione di colui che falsamente denunci agli organi di polizia lo smarrimento della carta di circolazione dellautoveicolo, dal momento che, ai sensi dellarticolo 95 comma 3 Cds, lo smarrimento (così come la sottrazione o la distruzione) del predetto documento deve essere denunciato entro 24 ore e che, sulla scorta di tale denuncia, viene rilasciata carte di circolazione provvisoriamente valida per giorni 30, trascorsi i quali linteressato deve richiedere nuova immatricolazione)» (Sezione quinta, sentenza 12051/99 dep. 21.10.99 rv 214853) e che «in tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, sussiste lelemento materiale del reato contestato in caso di denuncia ricevuta da ufficiale di polizia giudiziaria di smarrimento di targhe e documenti di circolazione. Invero detta denuncia, costituendo presupposto necessario nel procedimento amministrativo per il rilascio dei duplicati, ed attestando, sia la provenienza della dichiarazione dalla persona legittimata ad ottenere i duplicati stessi, sia il dato oggettivo della perdita dei documenti e delle targhe, integra una dichiarazione a contenuto probatorio convenzionale, giuridicamente rilevante ai fini amministrativi, la cui natura vincola il denunciante allobbligo di dichiarare il vero» (Sezione quinta, sentenza 10388/99 dep. 1.9.99 rv 214192).

Trattasi, in tutte le ipotesi esaminate, della corretta applicazione del principio enunciato dalle Su, secondo cui «il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 Cp) sussiste solo qualora latto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti allatto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal Pu ricevente» (Su, sentenza 6/1992 dep. 31.399 rv 212782).

Orbene, nellipotesi di smarrimento del certificato di proprietà di autovettura larticolo 13 comma 1, Dm 514/92 dispone che «idonea documentazione deve prodursi al Pra per provare lindisponibilità del documento di proprietà quando ne è prescritta la consegna al predetto ufficio; la sottrazione, la distruzione o lo smarrimento sono attestati dalla denunzia resa alla competente autorità di pubblica sicurezza» e, al comma 2, prevede che «in caso di deterioramento del documento di proprietà o dellindisponibilità prevista dal comma 1, un duplicato è rilasciato allintestatario, ovvero al diretto acquirente risultante da titolo idoneo, su apposita richiesta da annotarsi nel registro di cui allarticolo 12 del Rd 1814/27. La nota di richiesta deve essere sottoscritta nei modi previsti dallarticolo 20 della legge 15/1968, e corredata dalla documentazione prescritta ai sensi del comma 1».

Appare evidente, dunque, che la falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà dellautovettura, dovendosi la stessa considerare come destinata a comprovare la verità di un fatto che costituisce il necessario presupposto del procedimento amministrativo di rilascio di un duplicato del medesimo certificato, integra il delitto di cui allarticolo 483 Cp.

Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudizio di appello.

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudizio di appello.