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E PACE FU(?) Breve vademecum per orientarsi tra gli strumenti di “pace fiscale” approvati con la L.136/2018
In G.U. del 18 dicembre scorso è stata pubblicata la L.136/2018 che ha convertito con modifiche il D.L. 119/2018
La cosiddetta “pace fiscale”, inclusa nel patto di governo, finalmente assume contorni più definiti.
Questo intervento si propone di segnalare i principali strumenti utilizzabili dai contribuenti aventi un contenzioso in corso con il Fisco. In allegato il decreto 119/2018 nel testo coordinato con la legge di conversione.
1) I contribuenti che entro il 24.10.2018 hanno ricevuto la notifica di un PVC (processo verbale di contestazione) possono definirli se non ancora seguiti da un avviso di accertamento o da un invito al contraddittorio presentando entro il 31.05.2019 una dichiarazione con cui aderire alle contestazioni ed evitare così il pagamento di sanzioni ed interessi.
Il pagamento può avvenire in unica rata, ovvero in 20 rate trimestrali (al massimo) maggiorate di interessi.
2) Chi invece ha ricevuto entro il 24.10.2018 la notifica di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, se non li ha impugnati poteva essere definiti aderendo alla “rottamazione” entro il 24.11.2018 con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi.
In pratica un rimedio per chi volesse ammettere le proprie “colpe” risparmiando in sanzioni ed interessi (ndr). La legge di conversione non ha previsto riaperture di termini, che quindi sono già spirati.
3) Carichi affidati all’agente della riscossione (rottamazione –ter delle cartelle)
I carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, e gli interessi di mora.
Il contribuente deve presentare entro il 30 aprile 2019 la dichiarazione idonea a manifestare l’intento di adesione nonché l’opzione circa i termini di pagamento.
Con la dichiarazione di voler accedere alla rottamazione-ter, vengono sospesi gli eventuali giudizi pendenti sui carichi cui i debitori si impegnano a rinunciare (il perfezionamento della procedura comporterà quindi l’estinzione degli stessi).
L’Agenzia riscossione ha il divieto di avviare nuove procedure esecutive ovvero di proseguirne di precedenti, così come il divieto di iscrizione di nuove ipoteche o di nuovi fermi amministrativi.
Entro il 31 luglio 2019 bisognerà poi procedere al pagamento in unica soluzione, o in un massimo di 18 rate bi-annuali ( scadenti il 31/7 e 30/11 di ogni anno). Le prime due rate del 2019 non potranno essere inferiori al 10% del dovuto. Dal 2020 invece saranno rate di pari importo fino all’esaurimento del debito.
Il debito del contribuente nei confronti della Agenzia Entrate Riscossione, è quantificato tenendo in considerazione le somme già versate a titolo di capitale, interessi, aggio, rimborso delle spese relative alle procedure esecutive ed alla notifica delle cartelle di pagamento.
Qualora dalla quantificazione delle predette somme risulti già raggiunto l’importo da versare ai fini della definizione agevolata il debitore sarà comunque tenuto alla presentazione della dichiarazione di adesione. Nel caso in cui invece residua una somma da versare per il perfezionamento della procedura, la stessa viene resa nota (unitamente all’importo delle rate ed alle relative scadenze) dall’agente della riscossione al debitore che ha presentato la dichiarazione, entro il 30 giugno 2019.
La norma chiarisce che il pagamento può essere effettuato tramite: domiciliazione su conto corrente; bollettini precompilati; direttamente presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Possono accedere alla rottamazione-ter – alle condizioni specificate nel testo di legge – anche coloro che hanno già esercitato l’opzione per l’adesione alla rottamazione-bis.
4) Lo stralcio dei debiti sino a mille euro
La disposizione agevolativa prevede l’annullamento automatico di tutti quei debiti, affidati agli agenti della riscossione fra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010 che, alla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale, non superino, considerando capitale, interessi e sanzioni, l’importo di mille euro.
L’annullamento automatico verrà effettuato al 31.12.2018
5) Definizione delle liti pendenti
Il contribuente che ha in corso una lite con il fisco, avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, o in Cassazione, può definirla con sconti crescenti a seconda della ragione ottenuta nel corso del giudizio (o dei giudizi) dal contribuente.
Per le liti pendenti in primo grado, quindi in un momento in cui non si è ancora discusso il ricorso, e tutto potrebbe ancora accadere (!), il contribuente può decidere di pagare il 90% delle sole imposte e chiudere il contenzioso;
Nel caso in cui il primo grado sia terminato con sentenza a favore del contribuente, ma la sentenza non sia ancora passata in giudicato, questi può decidere di ridurre il rischio di appello pagando il 40% delle maggiori imposte imposte;
nel caso in cui il contribuente abbia ottenuto una sentenza di II grado favorevole, (dopo un primo grado che lo vedeva soccombente) può estinguere la lite (in Cassazione o in pendenza dei termini per il ricorso in Cassazione) con il pagamento del 15% delle maggiori imposte
o con il pagamento del 5% nel caso in cui l’amministrazione finanziaria sia soccombente sia in primo che in secondo grado.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superino mille euro e’ ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.
6) Errori formali
Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Il versamento della somma di cui al comma 1 e’ eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
La scelta di ogni contribuente che si trovi nelle condizioni di poter beneficiare di un’agevolazione in cambio della chiusura del contenzioso con il Fisco dovrà essere valutata singolarmente e con riferimento al caso concreto.
Avv. Elena Buscaglia