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È nulla l’iscrizione ipotecaria da parte di Agenzia Entrate se iscritta prima dello spirare del termine per impugnare il diniego di rateizzazione dei carichi pendenti
(CTP Imperia sez. 2 n. 206/2019).
La società ricorrente si era venuta a trovare in una situazione di difficoltà in conseguenza della eccessiva fretta di Agenzia Entrate che aveva dato corso all’iscrizione ipotecaria su alcuni beni della società, pur essendo evidente che la stessa avrebbe voluto pagare accedendo alla rateizzazione.
Ciò aveva dato luogo ad un allarme nel sistema bancario che si era attivato per restringere il credito alla società, generando alla stessa non poche difficoltà.
La vicenda ha avuto inizio quando la società depositava presso il servizio riscossione di Agenzia Entrate istanza di rateizzazione straordinaria (120 rate) con riferimento ad alcune cartelle di pagamento (riferite a riscossione in pendenza di ricorso tributario). Con provvedimento 14/11/2017 veniva inviato alla società preavviso di rigetto, in quanto l’istanza di rateizzazione presentata era priva di una delibera assembleare; nel medesimo provvedimento si specificava che la richiesta di 120 rate (rateizzazione straordinaria) non poteva essere accolta in quanto, ai sensi del D.M. 6.11.2013, la rata ordinaria (72 rate) non era superiore al 10% del valore della produzione calcolato ai sensi dell’art. 2425 c.c. n.1, 3, 5, che costituisce uno dei parametri astratti per la concessione della rateizzazione straordinaria.
Si potrebbe obiettare che, nell’interesse stesso dell’Erario, bisognerebbe agevolare chi intende pagare concedendogli il maggior numero di rate possibili, in modo che sia più probabile che possa sostenere fino alla fine la rateizzazione, ma ci scontreremmo con la rigidità del dato normativo!
Tornando al caso di specie, in data 20.11.2017 veniva depositato il documento mancante, con l’implicito assenso alla rateizzazione in 72 rate, cosiddetta ordinaria che dovrebbe essere concessa, di norma, a “prima richiesta”.
Nonostante ciò, in data 30.11.2017 la società riceveva la notifica del rigetto dell’istanza di rateizzazione formulata, impugnabile entro 60 gg dalla notifica e perciò entro il 29.01.2018.
Prima dello scadere dei termini dell’impugnazione del diniego, e pertanto prima che esso fosse definitivo, in data 21.12.2018, Agenzia Entrate-Servizio riscossione comunicava l’iscrizione di tre ipoteche su un immobile della società ricorrente, a garanzia del pagamento dei carichi pendenti di cui, appunto, si era richiesta la rateizzazione.
Per assurdo, la stessa Agenzia Entrate, accoglieva altra istanza di rateizzazione presentata il 18.12.2017 e protocollata 86317 proposta per gli stessi carichi per cui era già stata iscritta ipoteca.
La società proponeva ricorso avverso sia il diniego di rateizzazione, che avverso l’iscrizione ipotecaria.
Sosteneva infatti che il diniego di rateizzazione del 30.11.2017, notificato alla contribuente il 02.12.17, fosse evidentemente illegittimo, in quanto la palese intenzione della società, manifestata con il deposito della documentazione mancante, era di accettare, in ogni caso anche la rateizzazione in 72 rate. Il procedimento inoltre non poteva dirsi concluso in quanto il diniego di rateizzazione poteva, essere impugnato sino al 31.01.2018, (e lo è stato con ricorso notificato in data 31.01.2018).
Solo con la definitività del detto diniego sarebbe stato possibile iscrivere ipoteca a garanzia del credito erariale.
LA CTP di Imperia ha accolto i ricorsi della contribuente, dichiarando nulle le iscrizioni ipotecarie perché fondate su un illegittimo diniego di rateizzazione neppure definitivo: il diniego di rateizzazione è stato infatti impugnato e ritenuto illegittimo in quanto la consegna dei documenti mancanti consisteva in un implicito assenso alla rateizzazione ordinaria (72 rate) che viene comunemente concessa a semplice richiesta, e comunque nulla l’iscrizione ipotecaria iscritta prima della definitività del diniego sottoposto ad impugnazione.
La CTP ha quindi ordinato la cancellazione dell’ipoteca al conservatore dei registri immobiliari.
Avv. Elena Buscaglia