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Friday 18 April 2003

E’ legittima la segnalazione della posizione alla centrale rischi se la sofferenza rende oggettivamente difficile il recupero del credito . Tribunale di Catania – Sezione quarta civile – ordinanza 31 marzo-2 aprile 2003

E legittima la segnalazione della posizione alla centrale rischi se la sofferenza rende oggettivamente difficile il recupero del credito

Tribunale di Catania Sezione quarta civile ordinanza 31 marzo-2 aprile 2003

Presidente Macrì relatore Raddusa

Ricorrente Alacantara Auto Srl

Osserva

Il reclamo appare infondato e va, pertanto, rigettato per la indimostarata sussistenza del fumus boni iuris della pretesa azionata in via cautelare.

Osserva alluopo il Tribunale come la ragione del contendere, involga, nellambito della odierna fase processuale, esclusivamente la correttezza dellavvenuta appostazione della società ricorrente nella categoria di censimento delle sofferenze nellambito della sezione crediti per cassa e firma in esito alla segnalazione alla Centrale rischi della Banca dItalia alluopo in tal senso operata dalla resistente; segnalazione che la ricorrente assume effettuata in termini di assoluta negligenza, non ricorrendone i presupposti imposti dalle regole dettate in materia dalla stessa Banca dItalia, tanto da invocarne, per il tramite della tutela durgenza atipica, leliminazione degli effetti (rectius la cancellazione quale conseguenza dellordine ad attivarsi in tal senso da emettere ai danni della resistente).

Restano invece estranee alla odierna fase cautelare – perché non ricondotte in ricorso al tema della indebita segnalazione neppure per segnalare possibili profili di responsabilità della banca comunque strumentali alla detta illegittima appostazione – le tematiche legate al comportamento tenuto dalla resistente quanto alla revoca anticipata delle aperture di credito a tempo determinato o in occasione della liquidazione dei titoli dati in pegno dai fideiussori a garanzia della apertura regolata dal conto 1315783.05.77 (circostanza, questultima, a ben vedere, che sembra inerire più alla sfera patrimoniale del concedente la garanzia che a quella del debitore garantito). È a dirsi, infatti, che siffatte tematiche vengono enunziate in ricorso senza alcuna strumentalità rispetto alliniziativa cautelare – espressamente se ne rimanda lapprofondimento allincoando giudizio di merito che verosimilmente avrà un contenuto prettamente risarcitorio -giacchè, per come meglio si dirà da qui a poco, non vengono in alcun modo utilizzate per contestare la posizione di credito – che la resistente assume di vantare – in forza della quale è stata motivata lappostazione in contestazione.

Ciò precisato, la reclamante, dopo aver premesso che la segnalazione nella categoria delle partite in sofferenze può ritenersi legittima solo in caso di crediti vantati verso clienti in stato di insolvenza per il cui recupero sono state iniziate azioni giudiziarie o di crediti vantati nei confronti di soggetti che versano in gravi e non transitorie difficoltà economiche finanziarie tali da consigliare, per il rientro delle esposizioni, linizio di atti di rigore, ha quindi denunziato la «totale mancanza dei presupposti ai quali la normativa bancaria subordina la segnalazione alla centrale rischi». E ciò in quanto non ricorreva di certo il presupposto della insolvenza , prontamente contraddetto dallofferta di procedere alla liberazione dei titoli dal pegno; né, ancora, risultavano articolate azioni, giudiziali e non, per il recupero del credito vantato dalla banca né, infine, questa aveva posto in essere atti di rigore volti a favorire o comunque valutare le possibilità di rientro dallesposizione.

Questo, succintamente, il quadro di riferimento delle lagnanze sottese allodierno reclamo, osserva il Collegio come limpostazione difensiva della reclamante appare viziata in radice perché prende le mosse da una non condivisibile valutazione dei presupposti atti a giustificare la segnalazione nella categoria delle sofferenze così finendo per pervenire ad una errata individuazione dei parametri utili a sindacare la diligenza del segnalante. Piuttosto, una volta precisati i momenti giustificativi della segnalazione in esame secondo il canone generale di cui allarticolo 1176 Cc comma II e le peculiari regole di diligenza imposte, nella materia de qua, dalle istruzioni alluopo emanate dalla Banca dItalia, è agevole affermare che nella specie, in esito al sommario accertamento tipico della presente fase processuale, nessuna responsabilità appare ascrivibile alla banca resistente per la segnalazione in oggetto.

Va quindi in primo luogo chiarito quando, a parere del Tribunale, la segnalazione nella categoria di censimento delle sofferenze può ritenersi legittima e non foriera di responsabilità per la banca che vi provvede.

Come già evidenziato , nella materia che occupa, il principio generale di cui allarticolo 1176 comma Il Cc viene integrato dalle regole speciali relative alla peculiare attività svolta dal soggetto tenuto alla segnalazione le cui fonti di riferimento ben possono essere individuate nei criteri di comportamento descritti dal cosiddetto manuale della matrice dei conti e dalle Istruzioni dettate dalla Banca dItalia quanto alle regole di funzionamento della Centrale Rischi. Per quanto imposto dalle citate fonti che, per operazioni affini, dettano regole analoghe, è sommariamente (per come chiesto dalla natura del presente procedimento) a dirsi che a fronte di un inadempimento del cliente, la banca opera una valutazione suscettibile di sfociare in tre diverse soluzioni: ritenere la posizione di credito irrecuperabile e quindi perduta; ricondurre la posizione ai cd crediti incagliati  laddove ricorra, per quanto chiarito dalla citata Matrice dei conti, lipotesi «dellesposizione nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo»; appostare la situazione tra le cd sofferenze, id est lipotesi dellesposizione legata «a crediti per cassa in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalla esistenza di garanzia o dalla previsione di perdita» così come comunemente viene definita sia nella Matrice dei conti che, per quel che qui più interessa, nelle istruzioni dettate dalla Banca dItalia in tema di Centrale rischi.

Ora, è evidente che lindividuazione del parametro cui riferirsi per valutare la legittimità del comportamento della segnalante ruota intorno al significato da attribuire al termine insolvenza o situazione ad essa equiparabile utilizzato dalle citate istruzioni.

Ritiene il Collegio che il presupposto per la segnalazione in esame prescinda dal concetto di insolvenza per come evincibile dallarticolo 5 LF e cioè la situazione di irreversibile crisi economico finanziaria dellimpresa. E ciò in quanto – anche a voler superare tutte le problematiche legate alla effettiva individuazione di un concetto univoco di insolvenza atteso che la stessa legge fallimentare non sembra conoscerne un contenuto indifferenziato per ciascuna delle singole ipotesi nelle quali vi si fa richiamo – aderendo ad una siffatta, non condivisa, opzione interpretativa (per vero fatta propria da non pochi precedenti giurisprudenziali, tutti puntualmente citati dalla difesa della reclamante) si finisce

a) per imporre alla banca un accertamento, simile a quello di natura giudiziale, che travalica le competenze proprie del soggetto chiamato a provvedervi e sopratutto lambito, ristretto, del rapporto contrattuale posto a fondamento dellesposizione (giacché un così profondo significato presuppone una valutazione complessiva della situazione del cliente che prescinda dai rapporti occorsi con il segnalante);

b) per tradire la finalità sottesa alla segnalazione – id est quella di garantire agli eroganti il credito un sistema di informazione completo dal quale desumere il rischio legato alla posizione del singolo potenziale affidato per una migliore gestione delle risorse da erogare – giacché il ricollegare la segnalazione alla insolvenza di cui allarticolo 5 LF altro non significa che vanificare la finalità informativa della centrale per la contestualità tra la segnalazione e le iniziative da porre in essere volte allinstaurazione della procedura concorsuale.

Del resto, la caratteristica della irreversibilità , tipica della nozione di insolvenza nella accezione comunemente desunta dallarticolo 5 LF, contrasta apertamente con la previsione di cui al paragrafo 6, capitolo 2 delle istruzioni , laddove, tra le ipotesi di sospensione della sofferenza, si prevede espressamente la possibilità della cessazione dello stato di difficoltà economica e finanziaria del cliente.

Ad opinione del collegio, invece, la segnalazione deve ritenersi giustificata allorquando la difficoltà del cliente, senza assumere i toni della cronica ed irreversibile situazione di inadempienza, si riveli connotata da caratteristiche di oggettività tali da incidere sulle possibilità di recupero del credito da parte della banca dovendosi poi distinguere tra la situazione che legittima la appostazione della relativa posizione tra quelle cd ad incaglio (che, per la disponibilità dellaffidatato, si risolve in un temporaneo disagio economico destinato ad essere superato in un congruo periodo senza che si prospetti siccome verosimile lazione giudiziaria di recupero) e quella che giustifica la voltura della posizione a sofferenza, idonea a legittimare la segnalazione perché si risolve in un inadempimento protrattosi nel tempo, non giustificato, che rende verosimile, ma non necessariamente attuale o già attuato, il recupero coattivo senza escludere le possibilità di rientro o ristrutturazione del debito (cfr in tal senso da ultimo Tribunale di Cagliari 25/10/00 in Banca e Borsa, 2002, 442, pienamente condivisa dal Tribunale e citata dalla reclamante anche se per la parte inerente al periculum).

Questo il quadro generale di riferimento cui ancorare la condotta della resistente per valutarne la legittimità, deve evidenziarsi come nella specie:

a) tra la reclamante e la resistente intercorrevano numerosi rapporti di affidamento, puntualmente elencati nella missiva del 20/1/00 allegata da entrambe le parti, alcuni dei quali a tempo determinato (in numero di sette per lesattezza), altri a tempo indeterminato;

b) intervenuta la scadenza di due delle linee di credito a tempo determinato, la banca ebbe a chiederne ladempimento sin dal novembre del 2000, provvedendo di poi, alla revoca anticipata degli altri affidamenti e quindi alla richiesta, stragiudiziale, del pagamento dellintera esposizione provvedendo, infine, a volturare la posizione in sofferenza e ad effettuare la segnalazione qui in contesa nellaprile del 2002 una volta constatata limpossibilità di addivenire ad un bonario componimento con la cliente.

Ora, deve altresì segnalarsi come lodierna reclamante a fronte della dedotta esposizione debitoria cristallizzata nella segnalazione a sofferenza non ha provveduto a negarne giudizialmente la sussistenza neppure in termini quantitativi, omettendo persino di ribadire quelle ragioni di contestazione fatte valere stragiudizialmente in esito alla richiesta di adempimento formulata dalla banca (vedi le lettere del 20/11 e del 5/12/00 nelle quali si accennava a possibili violazioni del disposto di cui allarticolo 1283 Cc e della legge 108/96).

La struttura difensiva della reclamante risulta, piuttosto, interamente concentrata sulla insussistenza dei presupposti atti a giustificare la segnalazione alla centrale rischi; e ciò in quanto, a prescindere dal debito, essa reclamante non versava in stato di insolvenza.

È di tutta evidenza, tuttavia, che nella specie il comportamento della banca non possa essere tacciato di negligenza alla luce dei parametri sopra evidenziati.

A fronte di una esposizione non irrilevante (poco più di f. 400.000.000), provocata in un primo tempo dal mancato rientro nelle linee di credito affidate a tempo determinato, e della persistenza dellinadempimento (la prima intimazione risale al novembre del 2000), ed in considerazione dellatteggiamento del debitore (che si opponeva al pagamento deducendo ragioni di contestazione della cui serietà oggi non è dato discutere perché non introdotte in giudizio), la banca resistente ha atteso circa sedici mesi prima di volturare la posizione della resistente alle partite in sofferenza e di procedere alla segnalazione alla centrale nella relativa categoria di censimento; operazioni, queste, legittimamente effettuate allorquando doveva ritenersi non più temporaneo linadempimento del cliente e ampiamente verosimile la prospettiva del recupero giudiziale della relativa posizione di credito.

Il reclamo va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il reclamo, conferma il provvedimento impugnato e condanna la reclamante al pagamento delle spese della presente fase di giudizio che liquida in complessivi euro 4.000,00 per onorari e competenze oltre Iva e Cpa.