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DPR 9.4.2003. Modifica del regolamento interno del CSM.
DPR 9.4.2003. Modifica del regolamento interno del CSM
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2003
Modifica del primo e del secondo comma dell’art. 43, del secondo e quarto comma dell’art. 49 e del secondo comma dell’art. 26-bis del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura. (GU n. 90 del 17-4-2003)
IL PRESIDENTE
del Consiglio superiore
della magistratura
Visto l’art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del
Consiglio superiore della magistratura;
Vista la delibera in data 19 marzo 2003 con la quale il Consiglio
superiore della magistratura ha modificato il primo e secondo comma
dell’art. 43, del secondo e quarto comma dell’art. 49 e del secondo
comma dell’art. 26-bis del regolamento interno;
Decreta:
Il primo ed il secondo comma dell’art. 43 del regolamento interno
sono formulati come segue:
“1. Esaurito l’esame di ciascuna pratica e l’espletamento degli
incombenti istruttori eventualmente disposti, la Commissione delibera
le proposte che intende sottoporre al Consiglio e, ove non ritenga di
confermare quello che ha riferito alla Commissione, designa fra i
suoi componenti il relatore ovvero piu’ relatori; il Presidente ne
da’ comunicazione al Vicepresidente del Consiglio, chiedendone
l’inserzione all’ordine del giorno del Consiglio.”.
“2. La relazione al Consiglio informa delle ragioni a sostegno
della proposta formulata.”.
Il secondo ed il quarto comma dell’art. 49 del regolamento interno
sono formulati come segue:
“2. La richiesta di rinvio, la questione preclusiva e quella
sospensiva sono ammissibili soltanto se proposte prima o subito dopo
la relazione (o le relazioni) della commissione o la illustrazione
della proposta principale da parte del proponente. Il Presidente
dell’assemblea puo’ ammettere la proposizione di tali richieste e
questioni anche in momenti successivi qualora le stesse siano
collegate a nuove circostanze o questioni”.
“4. La discussione di merito su ciascun punto all’ordine del giorno
e’ introdotta e conclusa dal relatore o dai relatori (a partire da
quello della proposta che ha avuto il maggior numero dei voti ovvero,
in caso di parita’ dei voti, secondo l’ordine di presentazione della
proposta in Commissione), i quali hanno a disposizione il tempo
massimo di venti minuti per la relazione e quindici minuti per la
replica: ogni componente puo’ prendere la parola, secondo l’ordine di
iscrizione, per un tempo massimo di dieci minuti. Lo stesso
componente, sull’argomento in discussione, puo’ a rischiesta,
nuovamente intervenire una sola volta per non piu’ di tre minuti dopo
l’intervento degli altri componenti in precedenza iscritti a
parlare”.
Il secondo comma dell’art. 26-bis del regolamento interno e’
formulato come segue:
“2. Salvo quanto previsto dai commi 4 e seguenti del presente
articolo, nel caso in cui siano dalla Commissione presentate due o
piu’ proposte e la votazione per ballottaggio non sia chiesta da
almeno cinque componenti, e’ posta in votazione per prima la proposta
deliberata a maggioranza. Se questa e’ respinta, vengono
successivamente poste in votazione le altre proposte presentate in
Commissione da componenti della stessa, secondo il numero dei voti
riportati. Le proposte che in Commissione hanno ricevuto parita’ di
voti vengono messe in votazione secondo l’ordine di presentazione
risultante dai lavori della Commissione. Se le proposte presentate in
Commissione sono respinte, vengono messe in votazione le eventuali
proposte alternative secondo l’ordine della loro presentazione in
Consiglio”.
Roma, addi’ 9 aprile 2003
CIAMPI
Il segretario generale
del Consiglio superiore
della magistratura: Pratis