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Friday 18 April 2003

DPR 9.4.2003. Modifica del regolamento interno del CSM.

DPR 9.4.2003. Modifica del regolamento interno del CSM

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2003

Modifica del primo e del secondo comma dell’art. 43, del secondo e quarto comma dell’art. 49 e del secondo comma dell’art. 26-bis del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura. (GU n. 90 del 17-4-2003)

IL PRESIDENTE

                        del Consiglio superiore

                         della magistratura

  Visto l’art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

  Visto  il  testo  attualmente  vigente  del regolamento interno del

Consiglio superiore della magistratura;

  Vista  la  delibera in data 19 marzo 2003 con la quale il Consiglio

superiore  della  magistratura ha modificato il primo e secondo comma

dell’art.  43,  del secondo e quarto comma dell’art. 49 e del secondo

comma dell’art. 26-bis del regolamento interno;

                               Decreta:

  Il  primo  ed il secondo comma dell’art. 43 del regolamento interno

sono formulati come segue:

  “1. Esaurito  l’esame  di  ciascuna  pratica e l’espletamento degli

incombenti istruttori eventualmente disposti, la Commissione delibera

le proposte che intende sottoporre al Consiglio e, ove non ritenga di

confermare  quello  che  ha  riferito alla Commissione, designa fra i

suoi  componenti  il  relatore ovvero piu’ relatori; il Presidente ne

da’   comunicazione  al  Vicepresidente  del  Consiglio,  chiedendone

l’inserzione all’ordine del giorno del Consiglio.”.

  “2. La  relazione  al  Consiglio  informa  delle ragioni a sostegno

della proposta formulata.”.

  Il  secondo ed il quarto comma dell’art. 49 del regolamento interno

sono formulati come segue:

  “2. La  richiesta  di  rinvio,  la  questione  preclusiva  e quella

sospensiva  sono ammissibili soltanto se proposte prima o subito dopo

la  relazione  (o  le relazioni) della commissione o la illustrazione

della  proposta  principale  da  parte  del proponente. Il Presidente

dell’assemblea  puo’  ammettere  la  proposizione di tali richieste e

questioni  anche  in  momenti  successivi  qualora  le  stesse  siano

collegate a nuove circostanze o questioni”.

  “4. La discussione di merito su ciascun punto all’ordine del giorno

e’  introdotta  e  conclusa dal relatore o dai relatori (a partire da

quello della proposta che ha avuto il maggior numero dei voti ovvero,

in  caso di parita’ dei voti, secondo l’ordine di presentazione della

proposta  in  Commissione),  i  quali  hanno  a disposizione il tempo

massimo  di  venti  minuti  per la relazione e quindici minuti per la

replica: ogni componente puo’ prendere la parola, secondo l’ordine di

iscrizione,   per  un  tempo  massimo  di  dieci  minuti.  Lo  stesso

componente,   sull’argomento   in  discussione,  puo’  a  rischiesta,

nuovamente intervenire una sola volta per non piu’ di tre minuti dopo

l’intervento   degli   altri  componenti  in  precedenza  iscritti  a

parlare”.

  Il  secondo  comma  dell’art.  26-bis  del  regolamento  interno e’

formulato come segue:

  “2. Salvo  quanto  previsto  dai  commi  4  e seguenti del presente

articolo,  nel  caso  in cui siano dalla Commissione presentate due o

piu’  proposte  e  la  votazione  per ballottaggio non sia chiesta da

almeno cinque componenti, e’ posta in votazione per prima la proposta

deliberata   a   maggioranza.   Se   questa   e’   respinta,  vengono

successivamente  poste  in  votazione le altre proposte presentate in

Commissione  da  componenti  della stessa, secondo il numero dei voti

riportati.  Le  proposte che in Commissione hanno ricevuto parita’ di

voti  vengono  messe  in  votazione secondo l’ordine di presentazione

risultante dai lavori della Commissione. Se le proposte presentate in

Commissione  sono  respinte,  vengono messe in votazione le eventuali

proposte  alternative  secondo  l’ordine  della loro presentazione in

Consiglio”.

    Roma, addi’ 9 aprile 2003

                               CIAMPI

                                        Il segretario generale

                                         del Consiglio superiore

                                         della magistratura: Pratis