Civile

Wednesday 05 March 2003

Divisione giudiziale di eredità . Tutte le questioni relative vanno proposte nel giudizio di primo grado. Cassazione – Sezione seconda civile – Sentenza 30 ottobre 2002-20 febbraio 2003, n. 2568

Divisione giudiziale di eredità. Tutte le questioni relative vanno proposte nel giudizio di primo grado

Cassazione Sezione seconda civile Sentenza 30 ottobre 2002-20 febbraio 2003, n. 2568

Presidente Vella Relatore Scherillo

Pm Martone parzialmente conforme Rcorrente Beati A.D. ed altri Controricorrente Beati A.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione 9 marzo 1976 Anna Diega Beati, a seguito della morte del genitore Angelo Beati, deceduto il 19 gennaio 1975, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Vallo della Lucania i germani Fortunato, Giulia e Ambrogio Beati chiedendo la divisione giudiziale dei beni ereditari.

Con successiva scrittura privata 18 giugno 1979 le parti, a transazione del giudizio, procedevano alla divisione consensuale dei beni immobili compresi nel patrimonio ereditario e alla predisposizione delle rispettive quote, convenendo che si dovevano dividere anche i beni mobili.

Poiché, nonostante laccordo raggiunto con la predetta scrittura, non si era proceduto al materiale scioglimento della comunione, Fortunato Beati conveniva in giudizio davanti al medesimo tribunale gli altri tre coeredi chiedendo che, previa Ctu, si procedesse allo scioglimento della comunione relativa ai terreni secondo le quote convenute con la scrittura transattivi e allattribuzione della quota a lui spettante, con i relativi frutti.

Dei convenuti Anna Diega Beati restava contumace.

Si costituivano, invece, Ambrogio e Giulia Beati chiedendo, il primo, che, previo espletamento di una Ctu, si procedesse alla formazione delle quote sia dei beni immobili che dei beni mobili secondo gli accordi contenuti nella scrittura transattivi del 1979, con attribuzione della rispettiva quota a ciascuno dei coeredi e con ogni provvedimento consequenziale allo scioglimento della comunione. La seconda, e cioè Giulia Beati, chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, la nomina di un Ctu per verificare i valori di ciascuna quota.

Veniva espletata una Ctu, allesito della quale si costituiva Anna Diega Beati, la quale, con comparsa depositata alludienza del 7 dicembre 1990, aderiva alla domande formulate dallattore Fortunato Beati, ma rilevava lerrore commesso dal Ctu, il quale le aveva attribuito i 1700 mq del fondo Forraina includendovi anche mq 850, corrispondenti alla particella 385 del foglio 21 del Comune di S. Giovanni a Piro, che, a suo dire, non doveva esservi inclusa perché al momento dellapertura della successione era giù di sua proprietà in forza di atto pubblico 31 gennaio 1972 per notaio Pugliese La Corte di Sapri. Con tale atto precisava la convenuta il de cuius aveva alienato la detta particella a lei e a suo marito Paradiso Gaetano, di talché, ai fini della determinazione della quota ereditaria di sua spettanza, i 1700 mq del fondo Forraina dovevano essere calcolati al netto degli 850 mq costituenti la particella 385, oggetto della vendita.

Alla successiva udienza del 3 aprile 1991 il convenuto Ambrogio Beati contestava le deduzioni della coerede Anna Diega Beati sostenendo che la vendita di cui allatto pubblico de lei invocato, era simulata in quanto dissimulante una donazione, come risultava da una scrittura privata sottoscritta in pari data dai contraenti, con la quale si dava atto del mancato versamento del prezzo.

Anna Diega Beati replicava disconoscendo la scrittura privata prodotta da Ambrogio Beati ed eccependo linammissibilità della domanda da costui proposta, di accertare, cioè, la simulazione, dichiarando di non accettare il contraddittorio trattandosi di domanda nuova.

Avendo Ambrogio Beati dichiarato di volersi avvalere della scrittura privata al fine dellaccertamento della simulazione, listruttore, rilevato che latto di compravendita era comune a Paradiso Gaetano, ne ordinava la chiamata in causa.

Alla chiamata provvedeva Ambrogio Beati con atto 17 dicembre 1991, col quale chiedeva che anche nei confronto del terzo fosse accertata la simulazione della vendita fatta dal de cuius alla figlia Anna Diega Beati e al genero Gaetano Paradiso con latto pubblico del 1972; che, inoltre, fosse accertato che latto simulato dissimulava una donazione a favore dei simulati acquirenti; che fosse riconosciuta autentica la scrittura privata con la quale le parti della vendita avevano dichiarato di non aver versato il prezzo, e adottato ogni altro consequenziale provvedimento.

Il chiamato si costituiva dichiarando di non accettare il contraddittorio, essendo inammissibili le domande proposte nei suoi confronti.

Veniva disposta una Ctu grafica, dopo di che, ritenendo listruttore di dover rimettere al collegio la decisione della questione relativa alla verificazione della scrittura privata, le parti precisavano le conclusioni.

In sede di precisazione delle conclusioni, Ambrogio Beati chiedeva dichiararsi autentica la scrittura privata oggetto di verificazione; dichiarasi simulato latto di compravendita e dissimulante una donazione a favore di Anna Beati; ricomprendersi il bene nella quota spettante di diritto ad Anna Beati; dichiararsi nulla la compravendita nei confronti di Paradiso Gaetano per essere affetta da simulazione assoluta, ordinando al conservatore la relativa annotazione.

Con sentenza non definitiva in data 10 marzo 1997, ladito tribunale dichiarava inammissibili le domande di Ambrogio Beati di accertamento della simulazione della compravendita e di appartenenza allasse ereditario della particella 385.

Secondo il tribunale, il giudizio non aveva ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, ma soltanto laccertamento delle quote spettanti ai singoli coeredi in base al negozio divisorio del 1979, con il quale le parti avevano provveduto a sciogliere la comunione e che aveva forza di legge tra le parti. Tale scrittura, nellindividuare la porzione del fondo Forraina spettante ad Anna Diega beati, aveva indicato varie particelle, ma non la particella 385, la quale, pertanto, era estranea allaccordo divisorio e, quindi, non ricadeva nellasse ereditario. Posto che la divisione era già avvenuta, su base consensuale, e non aveva riguardato la suddetta particella, non erano ammissibili né la domanda volta ad accertare la simulazione della vendita di un bene non compreso nel negozio divisorio, né, a maggior ragione, la domanda di collazione di tale bene nellasse ereditario, in quanto costituivano domande nuove che non potevano essere proposte nel giudizio in corso se non con laccordo di tutte le parti, che nella specie non ricorreva, in quanto né la Beati né il Paradiso avevano accettato il contraddittorio al riguardo.

Contro la sentenza proponevano appello, invia principale, Ambrogio Beati e, in via incidentale, Anna Diega Beati e Gaetano Paradiso.

Con sentenza 6 luglio-28 settembre 1999 la Corte di appello di Salerno, accogliendo entrambi i gravami, dichiarava autentica la scrittura privata 31 gennaio 1972 e simulato latto di compravendita per notaio Pugliese La Corte di Sapri stipulato il 31 gennaio 1972 tra Beati Angelo, Beati Anna Diega e Paradiso Gaetano. Dichiarava; inoltre, che latto di divisione del 18 giugno 1979 aveva ricompresso nella quota di 1700 mq anche la particella 385 del fondo Forraina. Dichiarava infine che lanzidetta particella 385 non era attualmente in comunione ereditaria, per essere stata definitivamente attribuita a Beati Anna Diega con latto di divisione 18 giugno 1979.

Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Beati Anna Diega e Paradiso Gaetano per sei motivi di censura.

Ha resistito Ambrogio beati con controricorso illustrato da memorie.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge (articoli 99, 100 e 112 Cpc; articolo 1362 Cc) e vizi di motivazione censurando limpugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibili le domande proposte dal convenuto Ambrogio Beati nel giudizio di primo grado, volte, rispettivamente, a far dichiarare simulata la vendita di cui al rogito Pugliese La Corte del 31 gennaio 1972, con il quale il de cuius aveva venduto la particella 385 ai ricorrenti, e ad ottenere il conferimento della detta particella nellasse ereditario.

Tali domande, secondo i ricorrenti, dovevano considerarsi nuove e, quindi inammissibili, in quanto formulate da Ambrogio Beati soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, e non giustificate, né come reconventio reconventionis, in quanto la controparte Anna Diega Beati non aveva proposto domanda riconvenzionale, né tanto meno dallordine dellistruttore di chiamare in causa il terzo Paradiso Gaetano.

La censura è connessa con quella proposta col secondo motivo, col quale i ricorrenti, insistendo nella tesi della inammissibilità delle suddette domande, denunciano plurime violazioni di legge (articoli 132 secondo comma Cpc; articoli 184 e 167 Cpc previdente; articolo 107 Cpc; articolo 784 Cc) e vizi di motivazione per non avere la sentenza rilevato la mutatio libelli compiuta da Ambrogio Beati, il quale, dopo aver chiesto inizialmente ladempimento del negozio divisionale, aveva addirittura introdotto domande dirette a far operare la collazione, con evidente mutamento sia del petitum sia della causa pretendi. Ancora più evidente era lerror in iudicando commesso dalla Corte territoriale in relazione alla ritenuta ammissibilità della chiamata in causa di Paradiso Gaetano, terzo estraneo al negozio divisionale, disposta iussu iudicis senza che fossero state formulate nei suoi confronti domande e senza che sussistessero elementi per far ritenere la causa comune anche a lui. Inoltre, nei confronti del Paradiso la Corte territoriale aveva dichiarato la simulazione assoluta della vendita, trascurando di specificare perché giungeva a tale conclusione e perché solo nei confronti del predetto escludeva la sussistenza di una simulazione relativa, avente ad oggetto la donazione, che aveva ritenuto invece nei confronti di Anna Diega Beati.

1.2. Le due censure, con esclusione dei rilievi contenuti nella parte finale del secondo motivo, che verranno esaminati insieme con il terzo motivo con il quale sono connessi sono entrambe infondate.

Presupposto del giudizio di divisione è la sussistenza di una comunione ereditaria, per sciogliere la quale i coeredi possono convenzionalmente pattuire le modalità di riparazione del patrimonio relitto dal de cuius vincolandosi alla loro osservanza, ma, se lo scioglimento non avviene per mancata attuazione dellaccordo, la comunione permane e la divisione deve essere perseguita giudizialmente. Soltanto la materiale attribuzione delle quote, infatti, mette fine allo stato di comunione.

Poiché il giudizio di divisione è per sua natura universale, deve cioè comprendere tutti i beni relitti dal de cuius, esso deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione.

Data lampiezza della domanda di divisione, tutte le questioni che sorgono nel corso del giudizio, anche se riferite ad un solo bene da dividere, vanno esaminate nellinsieme dei rapporti reciproci dei vari condividenti e, quindi, vanno considerate incidenti relativi allunico, inscindibile, giudizio principale.

Non può quindi ritenersi nuova, e perciò preclusa, la domanda di simulazione dellatto di vendita di un bene effettuato dal de cuius in favore di uno dei coeredi e la conseguente domanda di collazione del bene della massa, in quanto entrambe sono volte a far rientrare nellasse ereditario il bene fittiziamente compravenduto. Se il bene sia stato venduto anche ad un terzo, questi deve far parte del giudizio nel quale si discute della simulazione della vendita conclusa anche da lui, non potendo il terzo essere pregiudicato, se non interviene, dalla sentenza resa tra i condividenti.

Nel caso in esame la Corte territoriale, dopo aver ricostruito tutte le vicende che avevano condotto le parti allattuale giudizio e rilevato che la comunione era ancora in atto perché laccordo divisionale del 1979 era rimasto ineseguito, ha correttamente ritenuto il giudizio non limitato alla materiale individuazione delle quote spettanti a ciascun coerede, ma esteso allo scioglimento della comunione, così come peraltro formalmente domandato non solo dallattore Fortunato Beati, ma anche dai convenuti (in particolare, da Anna Diega Beati, attuale ricorrente, che costituendosi in giudizio, aveva aderito alle richieste attoree).

Nellambito del giudizio di divisione, ha ritenuto validamente proposte nel corso del giudizio di primo grado da Ambrogio Beati le domande di accertamento della simulazione della vendita, intervenuta tra il de cuius e la figlia Anna Diega Beati e il di lei marito Paradiso Gaetano, e di collocazione nella massa ereditaria del bene oggetto della vendita simulata, osservando che tali domande traevano origine dalleccezione sollevata da Anna Diega Beati allatto della sua costituzione in giudizio per contestare, proprio sulla base dellatto di vendita da lei stessa invocato, linclusione del bene nella comunione.

Ha osservato a tale proposito la sentenza che, proprio a seguito e per effetto delleccezione di Anna Diega Beati, a cui Ambrogio Beati aveva opposto, in via di eccezione, la simulazione della vendita in forza della scrittura privata da lui prodotta in giudizio, chiedendo poi, a seguito del disconoscimento della scrittura privata effettuato da Anna Diega Beati, la verificazione della scrittura stessa, si era innestato nel giudizio principale un procedimento incidentale di accertamento della simulazione (vedi sentenza pagina 8).

Sulla base di tali considerazioni, puntuali perché corrispondenti alla realtà processuale, ha esattamente ritenuto ammissibili le successive domande formulate da Ambrogio Beati allesito del procedimento incidentale, trattandosi di domande giustificate dalle originarie eccezioni della controparte e, quindi, non nuove, ma sviluppo delloriginaria, ampia domanda di divisione, le quali, quindi, potevano essere formulate anche in sede di precisazione delle conclusioni senza che fosse configurabile una mutatio libelli (vedi sentenza pagina 10).

Altrettanto correttamente la corte territoriale ha ritenuto ammissibili le domande proposte in primo grado da Ambrogio Beati contro il terzo Gaetano Paradiso e non necessaria laccettazione del contraddittorio su tali domande da parte del predetto chiamato (vedi pagina 11).

La chiamata del terzo iussu iudicis è diretta al fine di evitare al terzo il pregiudizio che potrebbe derivargli dalla sentenza pronunziata senza il suo intervento; può quindi essere giustificata anche solo dalla necessità di accertare un fatto nei confronti di più persone, tra cui il terzo.

Nel caso di specie e in tal senso va corretta ai sensi dellarticolo 384 secondo comma Cpc la motivazione della sentenza la chiamata in causa del Paradiso era giustificata non già dagli stessi motivi indicati con riferimento ad Anna Diega beati (vedi sentenza pagine 10-11), ma dal fatto che nel giudizio si discuteva della validità ed efficacia di un titolo (la vendita) comune anche a lui, e della verificazione della scrittura privata, anche da lui sottoscritta.

Infine, la sentenza, ha dichiarato nel dispositivo la simulazione della vendita solo nei confronti di Anna Diega Beati, e non anche del Paradiso, attenendosi alle domande formulate da Ambrogio Beati in sede di precisazione delle conclusioni. Risulta tuttavia dalla motivazione che la corte di appello, ai fini della decisione sulla simulazione, ha correttamente preso in considerazione la posizione del terzo chiamato, anche se, come si vedrà esaminando il terzo motivo, le sue conclusioni sono contraddittorie.

2. Col terzo motivo si denunciano violazione di legge (articoli 1414 secondo comma Cc; articoli 737 e 782 Cc) e vizi di motivazione censurando la sentenza per avere affermato che, a seguito e per effetto della simulazione, la particella era rimasta nella comunione ereditaria, laddove, se come pure affermato dalla sentenza si era in presenza di una simulazione relativa dissimulante una donazione in favore dei simulati acquirenti, il bene, per effetto della donazione, di cui ricorrevano i requisiti di validità, doveva considerarsi entrato nel patrimonio di costoro. Affermando, invece, che la particella, a seguito e per effetto della simulazione della vendita, era rimasta nella comunione ereditaria fino al momento dellaccordo divisorio, aveva negato effetti traslativi al negozio dissimulato, che ha implicitamente ritenuto nullo, incorrendo in palese contraddizione, sia perché la donazione era stata riconosciuta dalla stessa sentenza, sia perché di tale atto, di cui ricorrevano i requisiti di validità, nessuno aveva domandato la nullità.

Inoltre, come dedotto nella parte finale del secondo motivo, si lamenta la contraddittorietà e linsufficienza della motivazione con riferimento alla posizione del terzo chiamato, nei cui confronti soltanto la sentenza ha ritenuto la simulazione assoluta della vendita e, sia pure implicitamente, la nullità della donazione.

Le censure sono fondate e meritano accoglimento.

Dopo avere riconosciuto, sulla base della Ctu, la autenticità della scrittura privata del 31 gennaio 1972, la sentenza ha affermato (pagina 9) che, per effetto di tale scrittura, latto notarile di compravendita, col quale, in pari data, il de cuius aveva venduto la particella 385 del fondo Forraina alla figlia Anna Diega e al genero Paradiso Gaetano, era simulato, e che la scrittura privata, «contenente la donazione della particella agli altri due firmatari», doveva considerarsi «latto dissimulato in rapporto allatto simulato, costituito dal rogito».

Sulla base di tali premesse ha poi ritenuto che, come inevitabile e logica conseguenza della simulazione, la particella 385 «non era entrata nel patrimonio dei simulati acquirenti, ma era invece rimasta nella comunione ereditaria riguardante leredità di Beati Angelo, fino al 18 giugno 1979», data della scrittura transattiva (pagina 10 della sentenza). La medesima conclusione ha ribadito più avanti facendola ancora una volta discendere dallaccertata simulazione del contratto di compravendita. Afferma infatti la sentenza (pagine 11-12) che, dopo il contratto di vendita simulata, «la particella 385 (pur essendo rimasta nella disponibilità dei simulati acquirenti) era rimasta compresa nella comunione ereditaria», precisando infine che la particella era entrata definitivamente nella sfera ereditaria di Beati Anna Diega solo a seguito dellatto di divisione del 1979.

Trattasi di una motivazione illogica e contraddittoria.

Una volta riconosciuto che la vendita era simulata e che la scrittura privata costituiva una dissimulata donazione a favore dei simulati acquirenti, la sentenza avrebbe dovuto o ritenere il bene trasferito in proprietà ai donatori, se ricorrevano i requisiti di validità dellatto, pronunziandosi poi sulla domanda di collazione formulata da Ambrogio Beati nei confronti della sorella Anna Diega, oppure, se non ricorrevano i suddetti requisiti, pronunziarsi, sia pur incidenter tantum, sulla (in)validità della donazione e conseguentemente ritenere il bene compreso nella massa ereditaria, perché rimasto ab origine nel patrimonio del de cuius, con la conseguenza che la simulazione doveva ritenersi assoluta nei confronti di entrambi i simulati acquirenti.

Di tali due soluzioni non è dato comprendere quale sia quella realmente fatta propria della corte territoriale, la quale, come si è detto, dopo avere affermato che la vendita era simulata e che dissimulava una donazione della particella agi attuali ricorrenti (con ciò implicitamente ritenendo relativa la simulazione e, sempre implicitamente, valida la donazione ad entrambi), ha poi, in insanabile contrasto con la premessa, affermato che la particella era rimasta nella comunione ereditaria fino al momento in cui, per effetto dellaccordo divisionale concluso tra i coeredi nel 1979, era passata nel patrimonio di Anna Diega Beati (con ciò implicitamente ritenendo assoluta la simulazione solo nei confronti del Paradiso e, sempre implicitamente, la nullità – da nessuno domandata della donazione a questultimo).

In accoglimento del motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla stessa corte di appello, altra sezione, per nuovo esame.

I restanti motivi con i quali si denunciano lerronea interpretazione dellaccordo divisionale (motivo quarto), il travisamento del contenuto dellappello incidentale dei ricorrenti (quinto motivo) e la statuizione relativa al regolamento delle spese di causa, hanno carattere non autonomo e restano perciò assorbiti dallaccoglimento del terzo motivo.

Il giudice di rinvio provvederà a liquidare anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso. Accoglie il terzo. assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata nella parte relativa allaccoglimento e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.