Enti pubblici
Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana.
Disposizioni urgenti per snellire
le strutture ed incrementare la funzionalità della
Croce Rossa italiana.
DECRETO-LEGGE 19 novembre 2004,
n. 276 (in G.U. n. 273 del 20 novembre 2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante disposizione sul riordino
della Croce Rossa italiana, di seguito denominata C.R.I.;
Visto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208,
recante approvazione del nuovo statuto della C.R.I. ed in particolare
l’articolo 57;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di procedere alla revisione di
alcune disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613, al fine di garantire, anche mediante una sollecita riforma
dello statuto della C.R.I., l’assolvimento dei compiti stabiliti nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2003;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11
novembre 2004;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n
a
il
seguente decreto-legge:
Art. 1.
Compiti della Croce Rossa
italiana
1. All’articolo
2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«d-bis)
promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e
organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e
delle norme statutarie;
d-ter)
svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria indicati
dallo statuto della Croce Rossa italiana e consentiti dalla legge.».
Art. 2.
Corpo delle infermiere volontarie
della Croce Rossa italiana
1. All’articolo
8, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «L’Ispettrice nazionale dura in carica quattro anni
ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente; la nomina e la
conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della C.R.I.».
2. L’articolo 12 del regio
decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. – Le vice-ispettrici
nazionali e la segretaria generale dell’ispettorato durano in carica quattro anni
e sono confermabili per non più di una volta consecutivamente. Le ispettrici di
centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono
scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i
requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando; durano in
carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta
consecutivamente.».
Art. 3.
Struttura della Croce Rossa
italiana
1. All’articolo
2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 613, il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:
I) un’organizzazione centrale
composta:
a) dal
Presidente nazionale, eletto dall’assemblea nazionale fra i soci attivi; il
quale assume anche le funzioni di presidente dell’assemblea nazionale e del
consiglio direttivo nazionale;
b) dall’assemblea nazionale della
C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai
presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i
propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto
secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonchè da
sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle
componenti della C.R.I.;
c) dal consiglio direttivo
nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall’assemblea
nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi
di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;
d) da un unico collegio dei
revisori dei conti, che esercita le sue funzioni in seduta permanente su tutti
gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste
alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da
sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero
dell’economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del
Ministero della difesa e del Ministero dell’interno, due in rappresentanza del
Ministero della salute e uno in rappresentanza dell’assemblea, tutti scelti tra
gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti
previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonchè da due
membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero
dell’economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza;
il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità,
verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione,
accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce dei controlli
effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri
elementi ai nuclei di valutazione dell’ente;
II) un’organizzazione regionale
composta dai comitati regionali, istituiti presso
ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi:
a) il presidente regionale,
eletto dall’assemblea regionale fra i soci attivi
della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente dell’assemblea
regionale e del consiglio direttivo regionale;
b) l’assemblea regionale,
costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della
regione, secondo criteri di proporzionalità, in numero
stabilito dallo statuto, nonchè da sei membri di diritto rappresentati dagli
organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;
c) il consiglio direttivo
regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall’assemblea
regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi
di vertice regionali delle componenti della C.R.I.; il consiglio è integrato da
un rappresentante designato dal presidente della Giunta regionale, che assiste
alle sedute senza diritto di voto;
III) un’organizzazione
provinciale composta dai comitati provinciali, che si
articolano nei seguenti organi:
a) il presidente provinciale,
eletto dall’assemblea provinciale nel proprio seno, il
quale assume anche le funzioni di presidente dell’assemblea provinciale e del
consiglio direttivo provinciale;
b) l’assemblea provinciale,
costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della
provincia, secondo criteri di proporzionalità, in
numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di
vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell’ambito
territoriale del comitato provinciale;
c) il consiglio direttivo
provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati
dall’assemblea provinciale fra i propri componenti e,
quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti
della C.R.I., che operino nell’ambito territoriale del comitato provinciale;
IV) un’organizzazione locale
composta dai comitati locali, che si articolano nei
seguenti organi:
a) il presidente locale, eletto
dall’assemblea locale nel proprio seno, il quale
assume anche le funzioni di presidente dell’assemblea locale e del consiglio
direttivo locale;
b) l’assemblea
locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell’ambito territoriale del
comitato locale;
c) il consiglio direttivo locale,
costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall’assemblea
locale fra i propri componenti e, quali membri di
diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che
operino nell’ambito territoriale del comitato locale;
V) attribuzione da parte dello
statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali,
oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull’attività
dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attività
di tutte le componenti volontaristiche dell’Associazione.».
Art. 4.
Incompatibilità delle cariche
sociali
1. All’articolo 2, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero
4) dopo le parole: «incarichi retribuiti dall’Associazione stessa» sono
aggiunte le seguenti: «o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto,
con la titolarità di altre cariche associative, salva
la facoltà di opzione dell’interessato. La carica di Presidente nazionale non è
cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il
presidente regionale, provinciale o locale che sia
eletto Presidente nazionale deve esercitare l’opzione fra le diverse cariche di
presidenza entro dieci giorni dall’elezione a pena di decadenza da tale ultima
carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti
nell’assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa
assemblea regionale elegge un altro componente dell’assemblea nazionale in
sostituzione di quello eletto Presidente nazionale.».
Art. 5.
Tenuta dell’elenco dei soci con
diritto di elettorato attivo
1. All’articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613,
dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o
ritarda l’aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro
duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca
reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri
dei soci e le relative informazioni o
trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo
comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro
cinquecento a tremila. Le sanzioni sono irrogate dal
Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge
24 novembre 1981, n. 689.».
2. Hanno diritto all’elettorato
attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della
C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino
essere regolarmente iscritti all’associazione da almeno ventiquattro mesi; tale
qualità si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro che, alla data
del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente iscritti nell’elenco dei
soci delle rispettive componenti.
Art. 6.
Statuto della Croce Rossa
italiana
1. Lo statuto della C.R.I. e le
norme di modificazione ed integrazione sono approvate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica,
sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto
dall’articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione
consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
2. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I. A
seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede
alla immediata ricostituzione di tutte le cariche elettive; dalla data di
nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono, contestualmente,
anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto. L’incarico di Commissario
straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di
nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in
attuazione della nuova disciplina statutaria.
3. L’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è
abrogato.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Dall’applicazione del presente
decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri nè
minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 novembre
2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Martino, Ministro della difesa
Siniscalco, Ministro
dell’economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la
funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli