Enti pubblici
Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario. DECRETO-LEGGE 3 marzo 2003, n. 32 (in G.U. n. 52 del 4 marzo 2003)
Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario.
DECRETO-LEGGE 3 marzo 2003, n. 32 (in G.U. n. 52 del 4 marzo 2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per una più incisiva repressione degli illeciti nel settore sanitario, la cui recente recrudescenza ha causato grave turbamento e giustificate preoccupazioni nei cittadini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Inosservanza di doveri in materia sanitaria
1. L’Autorità amministrativa competente, salvo che il fatto costituisca reato, commina, sulla base anche della sola colpa grave, una sanzione amministrativa pecuniaria, non inferiore nel minimo a 50.000 euro e non superiore nel massimo ad un ammontare pari a venti volte il prodotto, il profitto o il prezzo della violazione commessa, ai professionisti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati, ovvero ai responsabili di strutture sanitarie accreditate per l’erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche i quali, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, effettuano prescrizioni, farmaceutiche o diagno-stiche, non pertinenti per tipologia o quantità con la patologia di riferimento ovvero in violazione di norme di legge o di regolamento richiedono rimborsi inappropriati, determinano ingiustificati ricoveri ospedalieri o assumono impegni contrattuali e obbligazioni, cagionando danno alle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere. Nei casi previsti dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta. È inoltre disposta la confisca amministrativa dei beni e delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di quelli che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea alla violazione.
2. Con regolamento del Ministro della salute, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli uffici gestionali competenti alla irrogazione delle sanzioni, nonché le concrete modalità di accertamento delle violazioni, ivi compreso l’eventuale ricorso ad accertamenti tecnici. Le somme incassate a titolo di sanzione affluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nei limiti dell’ottanta per cento, alle regioni nel cui territorio è stato commesso l’illecito, con obbligo di destinare dette somme alla riduzione delle liste d’attesa.
3. Il provvedimento che conclude il procedimento deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza, che, valutati gli atti, può disporre la sospensione dall’esercizio della professione o la radiazione dall’Albo.
Art. 2.
Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541
1. Il quinto comma dell’articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: “Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.”.
2. La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sulla pubblicità presso gli operatori sanitari, comporta la irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dal comma 1.
Art. 3.
Modifiche all’articolo 640 del codice penale
1. All’articolo 640 del codice penale dopo il secondo comma è, inserito il seguente: “Se il fatto è commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con esso convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l’erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la pena pecuniaria di cui al secondo comma è decuplicata. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza che, valutati gli atti, dispone la radiazione dalla professione del responsabile.”.
Art. 4.
Attività ispettive
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, è individuato presso il Ministero della salute, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un corpo di specialisti appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero che, anche su segnalazione delle regioni, possono coadiuvare i carabinieri del Comando carabinieri per la sanità nello svolgimento dell’attività di controllo finalizzata al rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza ed il Corpo della guardia di finanza nella prevenzione e nell’accertamento delle violazioni economiche e finanziarie a danno del Servizio sanitario nazionale, nonché nella verifica della corretta rappresentazione dei DRG (Diagnosis Related Groups) alle regioni da parte degli ospedali pubblici, accreditati o comunque finanziati dal Servizio sanitario nazionale.
Art. 5.
Norme procedimentali in materia disciplinare
1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ordini e i collegi professionali sanitari provvedono alla modifica dei rispettivi regolamenti stabilendo che, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la durata del procedimento disciplinare non può superare i giorni 60.
Art. 6.
Sanzioni per la violazione del divieto di fumo
1. All’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dal comma 20 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: “da euro 25 a euro 250” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 50 a euro 500”; b) al comma 2, le parole: “da euro 200 a euro 2000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 300 a euro 3000”.
Art. 7.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli