Enti pubblici

Wednesday 25 June 2003

Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.

Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2003, n.143 (G.U. n. 144 del 24.06.2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti…

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1. – Nuovi termini delle definizioni e modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289

     1. I contribuenti che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno effettuato i versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall’articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, possono inoltrare in via telematica all’Agenzia delle entrate, fino al 30 giugno 2003, le relative dichiarazioni. Nell’articolo 16, comma 6, della citata legge n. 289 del 2002, le parole: «30 giugno 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003».

     2. I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall’articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonchè di cui agli articoli 5 e 5-quinquies del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 10 della citata legge n. 289 del 2002. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonchè quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni, sono rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero dell’economia e delle finanze e del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Art. 2. – Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282

     1. Negli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «30 giugno 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»; nel medesimo articolo 6-bis, nonchè nell’articolo 6-quater dello stesso decreto-legge n. 282 del 2002, le parole: «16 aprile 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2003».

     2. Nell’articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 al comma 1, lettera a), le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 per cento» e il comma 6 è abrogato.

     3. L’intermediario restituisce all’interessato, entro il 31 luglio 2003, la differenza tra la somma del 4 per cento versata per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate dal 17 maggio 2003 e la somma del 2,5 per cento effettivamente dovuta, nonchè la somma dello 0,50 per cento del denaro e delle attività finanziarie rimpatriate da tale ultima data ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del citato decreto-legge n. 282 del 2002, e procede alla relativa compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza limiti d’importo.

Art. 3. – Compensi per l’attività di riscossione

     1. Nell’anno 2003, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a euro 550 milioni che tiene luogo dell’indennità fissa e dell’importo variabile previsti dall’articolo 3, comma 4, lettere a) e b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e dell’aggio di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l’aggio, a carico del debitore, previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

     2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2003, l’importo di cui al comma 1 è ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l’obbligo della redazione bilingue degli atti.

     3. Gli aggi relativi agli importi anticipati ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 138 del 2002, sono corrisposti a titolo definitivo.

     4. Nell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «32 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33,6 per cento».

     5. Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l’anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 affluisce ad un apposito fondo per essere destinate al finanziamento delle iniziative legislative per il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     6. Al maggiore onere derivante dal comma 1, pari a 215 milioni di euro per l’anno 2003, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal comma 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4. – Disposizioni in materia di fondazioni bancarie

     1. Nell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: «per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2004».

     2. Nell’articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) ai commi 3 e 4, le parole: «decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 31 dicembre 2004»;

       b) ai commi 4 e 5, le parole: «fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2004».

     3. Nell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: «entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2004».

      4. Il comma 3-bis dell’articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

       «3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonchè a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell’articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell’articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all’articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Art. 5. – Termini per la ricezione delle offerte nelle gare indette dalla Consip S.p.a.

     1. Al fine di favorire la concorrenza tra le imprese, per le gare indette dalla Consip S.p.a., di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro iva esclusa, il termine intercorrente tra la data di spedizione del bando all’ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e la data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a novanta giorni. Tale termine si applica anche alle gare in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta.

Art. 6. – Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.