Lavoro e Previdenza
Disposizioni urgenti in tema di disoccupazione, di trattamenti previdenziali e di formazione professionale. Pubblicato sulla G.U. del 25.11.2003 n. 274 il Decreto Legge 328/2003
Disposizioni urgenti in tema di disoccupazione, di trattamenti previdenziali e di formazione professionale. Pubblicato sulla G.U. del 25.11.2003 n. 274 il Decreto Legge 328/2003
DECRETO-LEGGE 24 novembre 2003, n.328
Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di formazione professionale. (GU n. 274 del 25-11-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di evitare
l’interruzione di processi di risanamento o reindustrializzazione in
corso, in situazioni di gravi crisi aziendali, ovvero di aree
territoriali o settori produttivi, nonche’ di disincentivare il
ricorso agli ammortizzatori sociali in quelle situazioni in cui puo’
essere ottenuto il reimpiego dei lavoratori, utilizzando processi di
riqualificazione professionale;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di
attivare la riqualificazione strutturale del sistema della formazione
professionale, anche al fine di favorire la realizzazione dei
processi sopra descritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di programmi finalizzati alla gestione di
crisi occupazionali e di interventi di sostegno al reddito.
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro, di cui 75 per
l’anno 2003 e 235 per l’anno 2004, a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n 148, convertito, con moditicazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, puo’
disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita’ e di disoccupazione
speciale, gia’ previsti da disposizioni di legge, anche in deroga
alla normativa vigente in materia, nonche’ concessioni, anche senza
soluzione di continuita’, dei predetti trattamenti, che devono essere
stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti
entro il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti e’ ridotta del 20
per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o
di nuova concessione.
2. Il lavoratore decade dal trattamento di mobilita’, qualora
l’iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al
reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale o
da altra indennita’ o sussidio, la cui corresponsione e’ collegata
allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di
essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel
mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di
formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti
regolarmente; b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un
livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello
delle mansioni di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento
di cassa integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di
essere avviato ad un corso di formazione professionale o non lo
frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita’, di disoccupazione
ordinaria o speciale, o da altra indennita’ o sussidio qualora non
accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilita’.
Il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del
trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il
diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o
previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti gia’
maturati. Le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente
comma si applicano quando le attivita’ lavorative o di formazione si
svolgono in un luogo che non dista piu’ di 50 chilometri dalla
residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti
con i mezzi di rapporto pubblici.
3. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n.
108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «e comunque non oltre il
31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non
oltre il 31 dicembre 2004»;
b) al terzo periodo, le parole: «con passaggio diretto presso le
imprese dello stesso settore di attivita» sono sostituite dalle
seguenti: «con passaggio diretto o anche con interruzione del
rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilita’, purche’ non
superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso
settore di attivita’ o che operano all’interno dello stesso
stabilimento».
Art. 2.
Disposizioni in materia di formazione professionale
1. Nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i criteri e
le modalita’ per la destinazione dell’importo aggiuntivo di 3 milioni
di euro, a valere sull’esercizio finanziario 2003, per il
finanziamento degli interventi di cui all’art. 80, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di formazione
professionale.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 24 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli