Lavoro e Previdenza

Wednesday 26 November 2003

Disposizioni urgenti in tema di disoccupazione, di trattamenti previdenziali e di formazione professionale. Pubblicato sulla G.U. del 25.11.2003 n. 274 il Decreto Legge 328/2003

Disposizioni urgenti in tema di disoccupazione, di trattamenti previdenziali e di formazione professionale. Pubblicato sulla G.U. del 25.11.2003 n. 274 il Decreto Legge 328/2003

DECRETO-LEGGE 24 novembre 2003, n.328 

  Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di formazione professionale. (GU n. 274 del 25-11-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta   la   straordinaria  necessita’  ed  urgenza  di  evitare

l’interruzione  di processi di risanamento o reindustrializzazione in

corso,  in  situazioni  di  gravi  crisi  aziendali,  ovvero  di aree

territoriali  o  settori  produttivi,  nonche’  di  disincentivare il

ricorso  agli ammortizzatori sociali in quelle situazioni in cui puo’

essere  ottenuto il reimpiego dei lavoratori, utilizzando processi di

riqualificazione professionale;

  Ritenuta   altresi’  la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza  di

attivare la riqualificazione strutturale del sistema della formazione

professionale,  anche  al  fine  di  favorire  la  realizzazione  dei

processi sopra descritti;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 20 novembre 2003;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio del Ministri e del

Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

Disposizioni  in  materia  di  programmi finalizzati alla gestione di

crisi occupazionali e di interventi di sostegno al reddito.

  1.  In  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori sociali e nel

limite  complessivo  di  spesa  di 310 milioni di euro, di cui 75 per

l’anno   2003  e  235  per  l’anno  2004,  a  carico  del  Fondo  per

l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio

1993,  n  148,  convertito,  con moditicazioni, dalla legge 19 luglio

1993, n 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi

occupazionali,  anche  con riferimento a settori produttivi e ad aree

territoriali,  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in

detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto   con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  puo’

disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa

integrazione guadagni straordinaria, di mobilita’ e di disoccupazione

speciale,  gia’  previsti  da  disposizioni di legge, anche in deroga

alla  normativa  vigente in materia, nonche’ concessioni, anche senza

soluzione di continuita’, dei predetti trattamenti, che devono essere

stati  definiti  in specifici accordi in sede governativa intervenuti

entro  il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti e’ ridotta del 20

per  cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o

di nuova concessione.

  2.  Il  lavoratore  decade  dal  trattamento  di mobilita’, qualora

l’iscrizione  nelle  relative liste sia finalizzata esclusivamente al

reimpiego,  dal  trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale o

da  altra  indennita’  o sussidio, la cui corresponsione e’ collegata

allo  stato  di disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di

essere  avviato  ad  un  progetto  individuale  di  reinserimento nel

mercato  del  lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di

formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti

regolarmente;  b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un

livello  retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello

delle  mansioni  di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento

di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  qualora  rifiuti di

essere  avviato  ad  un  corso  di  formazione professionale o non lo

frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa

integrazione  guadagni straordinaria, di mobilita’, di disoccupazione

ordinaria  o  speciale,  o da altra indennita’ o sussidio qualora non

accetti  di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilita’.

Il  lavoratore  percettore  del  trattamento  di  cassa  integrazione

guadagni  straordinaria,  se  decaduto  dal  diritto di godimento del

trattamento  previdenziale  ai  sensi  del  presente  comma, perde il

diritto   a   qualsiasi   erogazione   a   carattere   retributivo  o

previdenziale  a  carico  del  datore di lavoro, salvi i diritti gia’

maturati.  Le  disposizioni  di cui ai primi tre periodi del presente

comma  si applicano quando le attivita’ lavorative o di formazione si

svolgono  in  un  luogo  che  non  dista  piu’ di 50 chilometri dalla

residenza  del  lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti

con i mezzi di rapporto pubblici.

  3. Al  comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n.

108,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n.

172, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al   primo  periodo  le  parole:  «e  comunque  non  oltre  il

31 dicembre  2003»  sono  sostituite  dalle seguenti: «e comunque non

oltre il 31 dicembre 2004»;

    b) al  terzo periodo, le parole: «con passaggio diretto presso le

imprese  dello  stesso  settore  di  attivita»  sono sostituite dalle

seguenti:  «con  passaggio  diretto  o  anche  con  interruzione  del

rapporto  di  lavoro  tramite  la procedura di mobilita’, purche’ non

superiore  ad  un  periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso

settore   di   attivita’  o  che  operano  all’interno  dello  stesso

stabilimento».

Art. 2.

         Disposizioni in materia di formazione professionale

  1. Nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma

7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, con decreto del

Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro  dell’economia e delle finanze, sono determinati i criteri e

le modalita’ per la destinazione dell’importo aggiuntivo di 3 milioni

di   euro,   a   valere   sull’esercizio  finanziario  2003,  per  il

finanziamento  degli  interventi  di  cui all’art. 80, comma 4, della

legge   23 dicembre   1998,   n.   448,   in  materia  di  formazione

professionale.

                                Art. 3.

                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a

quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi’ 24 novembre 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                               Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle

                              politiche sociali

                              Tremonti,   Ministro   dell’economia  e

                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli