Famiglia
Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.
Disposizioni in
materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.
LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54 (in
G.U. n. 50 del 1° marzo 2006; in vigore dal 16 marzo
2006)
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche al codice civile
1. L’articolo 155 del codice
civile è sostituito dal seguente:
«Art. 155 (Provvedimenti riguardo
ai figli). – Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio
minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e
istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità
indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei
coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con
esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta
prioritariamente la possibilità che i figli minori restino
affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono
affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun
genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve
contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei
figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi
intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo
alla prole.
La potestà genitoriale è
esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i
figli relative all’istruzione, all’educazione e alla
salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo
la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i
genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente
sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei
figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove
necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il
principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del
figlio;
2) il tenore di vita goduto dal
figlio in costanza di convivenza con entrambi i
genitori;
3) i tempi di permanenza presso
ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza
economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente
adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro
parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni
di carattere economico fornite dai genitori non
risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento
della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione,
anche se intestati a soggetti diversi.».
2. Dopo l’articolo 155 del codice
civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso).
– Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori
qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia
contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in
qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando
sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la
domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi,
per quanto possibile, i diritti del minore previsti
dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta
manifestamente infondata, il giudice può
considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione
dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma
l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
Art. 155-ter (Revisione
delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli). – I genitori hanno
diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle
disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio
della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e
alla modalità del contributo.
Art. 155-quater
(Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza).
– Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto
dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella
regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale
titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno
nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa
familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo
matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello
di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi
cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il
mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli
accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies (Disposizioni
in favore dei figli maggiorenni). – Il giudice, valutate le circostanze, può
disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il
pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione
del giudice, è versato direttamente all’avente
diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di
handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli
minori.
Art. 155-sexies (Poteri del
giudice e ascolto del minore). – Prima dell’emanazione, anche in via
provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può
assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di
prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove
capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità,
il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare
l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i
coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una
mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela
dell’interesse morale e materiale dei figli».
Art. 2.
Modifiche al codice di procedura
civile
1. Dopo il
terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto
il seguente:
«Contro i
provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla
Corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve
essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del
provvedimento».
2. Dopo l’articolo 709-bis del
codice di procedura civile, è inserito il seguente:
«Art. 709-ter (Soluzione delle
controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o
violazioni). – Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle
modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso.
Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo
di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice
convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi
inadempienze o di atti che comunque arrechino
pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità
dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche
congiuntamente:
1) ammonire il genitore
inadempiente;
2) disporre il
risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il
risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore
inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un
minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore
della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal
giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».
Art. 3.
Disposizioni penali
1. In caso di violazione degli
obblighi di natura economica si applica l’articolo
12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza
di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata
in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi
previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni,
l’applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Le disposizioni della presente
legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti
civili o di nullità del matrimonio, nonché ai
procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Art. 5.
Disposizione finanziaria
1. Dall’attuazione della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addì 8 febbraio
2006.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 66):
Presentato dall’on. Tarditi ed altri il 30 maggio 2001. Assegnato alla II
commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 settembre 2001 con pareri
delle commissioni I, V, XII. Esaminato
dalla II commissione, in sede referente, il 13 novembre 2001; il 4, 10, 17, 24
luglio 2002; 22 gennaio 2003; 23 luglio 2003; 3, 17 dicembre 2003; 14 gennaio
2004; 11 febbraio 2004; 24 marzo 2004; 7 aprile 2004; 19, 26 maggio 2004; il 16
giugno 2004; 14, 21, 27, 29 luglio 2004; il 15 settembre 2004; l’1, 2, 8
febbraio 2005. Esaminato in aula il 10 marzo 2005 e approvato il 7
luglio 2005 in un Testo unificato con atti n. 453 (on.
Cento); n. 643 (on. Lucchese ed altri); n. 1268 (on. Trantino); n. 1558 (on.
Vitali ed altri); n. 2233 (on. Lucidi ed altri); n. 2344 (on. Mussolini ed
altri); n. 2576 (on. Mantini ed altri); n. 4027 (on. Di Teodoro); n. 4068 (on.
Mazzuca).
Senato della Repubblica (atto n.
3537):
Assegnato alle
commissioni riunite 2ª (Giustizia) e commissione speciale in materia d’infanzia
e di minori, in sede deliberante, il 15 luglio 2005 con pareri delle
commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e
commissione speciale in materia d’infanzia e di minori, in sede deliberante, il
30 novembre 2005; il 14, 20 dicembre 2005; il 17, 18 gennaio 2006 ed approvato
il 24 gennaio 2006.
NOTE
Avvertenza: Il testo della nota
qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai
sensi dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale
restano invariati il valore e l’efficacia.
Note all’art. 2:
– Si riporta il testo dell’art.
708 del codice di procedura civile in vigore dal 1°
marzo 2006, come modificato dalla presente legge:
«Art. 708
(Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). –
All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima
separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo
verbale della conciliazione. Se la
conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed
i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti
che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il
giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a
questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non
compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. Contro i
provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla
Corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve
essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.».
– Per opportuna conoscenza, si
riporta il testo dell’art. 708 del codice di procedura
civile, in vigore fino al 28 febbraio 2006, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 708
(Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente). – Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi
congiuntamente, procurando di conciliarli. Se i
coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della
conciliazione. Se il coniuge convenuto non
comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, dà
con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni
nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa
l’udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Contro
i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla
Corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve
essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del
provvedimento. Se si verificano mutamenti nelle
circostanze, l’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal
giudice istruttore a norma dell’art. 177.».