Civile
Dispensato dal servizio militare soltanto chi ha un contratto a tempo indeterminato oppure di apprendistato e formazione lavoro
Dispensato dal servizio militare soltanto chi ha un contratto a tempo indeterminato oppure di apprendistato e formazione lavoro
Consiglio di Stato – Sezione quarta – decisione 22-23 aprile 2004, n. 2382
Presidente Salvatore – Estensore Russo
Ricorrente Ministero della Difesa
Premesso che
in sede di decisione collegiale sulla istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata, la Sezione, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 21, comma 10, della legge 1034/71, ha deciso, sentite sul punto le parti costituite, di definire il giudizio nel mérito, a norma dell’articolo 26 della stessa legge;
Considerato che
la prestazione del servizio militare è obbligatoria, costituendo esplicazione di un preciso obbligo costituzionale (articolo 52), cosicché le fattispecie che prevedono la dispensa devono considerarsi di carattere eccezionale e di stretta interpretazione;
il Dm 16 ottobre 2000 (recante l’individuazione delle condizioni per la dispensa dagli obblighi di leva), come integrato e modificato con il successivo Dm 30 luglio 2001, prevede, all’articolo 1, comma 1, lettera m), che possa ottenere la dispensa il giovane «selezionato da enti pubblici e privati ai fini dell’assunzione, già in fase di avanzata e concreta definizione, e per la quale sia richiesto l’adempimento degli obblighi di leva, sempreché venga prodotta la comprovante documentazione»;
detta previsione, sebbene finalizzata a favorire l’occupazione lavorativa dei giovani, deve essere interpretata (coerentemente con il disposto della lettera a) del comma 3 dell’articolo 7, del D.Lgs 504/97, di cui costituisce specificazione e attuazione ai sensi del successivo comma 4) nel senso che la dispensa può essere concessa nell’ipotesi di proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato (CdS, Sezione quarta: 3797/03 e 4078/03) o di contratto a tempo determinato di apprendistato e formazione – lavoro, che, offrendo ai giovani rispettivamente una stabile occupazione ovvero una insostituibile opportunità di formazione professionale propedeutica all’avviamento al lavoro, sole paiono giustificare, ai sensi del secondo comma dell’articolo 52 della Costituzione, in un ponderato equilibrio degli opposti interessi entrambi costituzionalmente tutelati, il sacrificio dell’obbligo costituzionale della prestazione del servizio militare;
tantomeno, poi, la dispensa dal servizio militare può essere concessa nei casi di rapporti di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) già in atto, nei cui riguardi deve escludersi ogni pregiudizio alla posizione di lavoro dell’interessato, trovando applicazione il secondo comma dell’articolo 77 del Dpr 237/64, come sostituito dall’articolo 22 della legge 958/86, secondo cui «la chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto» (Cassazione, Sezione lavoro, 11335/98; CdS, Sezione quarta, 98/1996; Sezione quarta, ordinanza 1000/03; ordinanza 1946/03);
Rilevato che
nel caso di specie, la proposta di lavoro prodotta dall’appellato concerneva esclusivamente un rapporto di lavoro a tempo determinato e non rientrava nella tipologia dell’apprendistato ovvero della formazione – lavoro, sì da non poter essere annoverata tra i casi in cui, così come sopra indicato, può essere concessa la dispensa,
ritenuto, in conclusione, che l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dal sig. De Leo Francesco avverso il diniego di dispensa de quo ed avverso la cartolina di chiamata alle armi;
ritenuto che, le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate come da dispositivo;
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione quarta – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, accoglie l’appello, annulla la sentenza impugnata e, per l’effetto, respinge il ricorso originario.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi che liquida complessivamente in euro 2.000,00 (di cui euro 750,00 per il I° ed euro 1.250,00 per il II° grado).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.