Enti pubblici
Dispensa dalla leva. Tutte le indicazioni utili nel decreto del Ministero della Difesa 25.2.2003 (in G.U. 26.3.2003)
Dispensa dalla leva. Tutte le indicazioni utili nel decreto del Ministero della Difesa 25.2.2003 (in G.U. 26.3.2003)
Ministero della difesa
DECRETO 25 febbraio 2003
Criteri per l’individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva. (GU n. 71 del 26-3-2003)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237;
Visto l’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
Visto il decreto ministeriale in data 19 marzo 2002;
Decreta:
Art. 1.
Il presente decreto disciplina i criteri per l’individuazione dei
livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il
riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa
dalla ferma di leva.
Art. 2.
Per l’anno 2003 i livelli di reddito netto minimo mensile dei
quali la direzione generale della leva ed i consigli di leva debbono
tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di
sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dal comma
1, lettera d), e dal comma 3, lettera a), dell’art. 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, per la concessione della
dispensa dalla ferma di leva, sono quelli indicati nella tabella A,
allegata al presente decreto.
Art. 3.
Nel deliberare in merito alla perdita dei necessari mezzi di
sussistenza, i consigli di leva debbono tener conto, oltre che della
tabella di cui al precedente art. 2, anche delle seguenti obiettive
situazioni, se presenti, nel nucleo familiare dell’arruolato:
a) presenza di congiunti conviventi affetti da gravi infermita’
per le quali sono necessarie costose cure mediche;
b) situazioni debitorie connesse alla ricostruzione di beni di
vitale necessita’ perduti a seguito di calamita’ naturali;
c) precarie situazioni familiari derivanti da abbandono del
tetto coniugale da parte di uno dei genitori
Art. 4.
Non debbono essere computati nel reddito complessivo del nucleo
familiare:
1) le pensioni, gli assegni e le indennita’ di guerra;
2) le pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di
leva per infortunio;
3) le rendite vitalizie erogate dall’I.N.A.I.L. per infortunio
sul lavoro;
4) le pensioni concesse dalla prefettura ai sensi dell’art. 12
della legge 30 marzo 1971, n. 118, e gli assegni mensili di cui agli
articoli 13 e 14 della stessa legge concessi dalla prefettura a
coloro che, inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni
di bisogno.
Roma, 25 febbraio 2003
Il Ministro: Martino