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Dispensa dal servizio di leva per gli imprenditori. E’ necessario ricoprire un ruolo con responsabilità patrimoniali e gestionaliConsiglio di Stato – Sezione quarta – decisione 2 dicembre-27 dicembre 2004, n. 8202
Dispensa dal servizio di leva per gli imprenditori. E necessario ricoprire un ruolo con responsabilità patrimoniali e gestionali
Consiglio di Stato Sezione quarta decisione 2 dicembre-27 dicembre 2004, n. 8202
Presidente Salvatore Estensore De Felice – Ricorrente Varotto
Fatto e diritto
Considerato che sussistono i presupposti per la immediata decisione della causa, ai sensi dellarticolo 9 legge 205/2000, il contraddittorio è integro, la causa è matura per la decisione e della possibilità della immediata decisione si è data avvertenza ai difensori presenti in camera di consiglio;
Considerato che viene impugnata la sentenza che ha rigettato il ricorso diretto allannullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di dispensa, in base alla motivazione che il ricorrente, oggi appellante, quale socio accomandante, non ha provato di essere responsabile diretto e determinante della conduzione societaria (che invece risulta attribuita al padre, socio accomandatario), e che non sussisterebbe disparità di trattamento rispetto a soggetti in diverse situazioni;
Considerato che lappellante impugna la suddetta sentenza, deducendo che la sua posizione sarebbe quella di accomandante che di fatto svolge la funzione di socio accomandatario, illimitatamente responsabile e quindi in sostanza rientrante nella ipotesi di dispensa;
Considerato e ritenuto, al contrario, che lessere chiamato alla cura di alcuni aspetti della attività aziendale, e non alla gestione della intera azienda, non configura il requisito richiesto dallarticolo 7 comma 3 lettera b) Dl 504/1997, per ottenere il beneficio della dispensa dal compiere il servizio di leve, di modo che neanche il socio accomandante dotato di procura ad negotia può essere trattato, al suddetto fine, come socio responsabile della attività (in tal senso CdS, IV,6341/01), e che, anche ai sensi dei decreto ministeriale 16 ottobre 2000 e 30 luglio 2001, la mera qualità di socio accomandante, non comportando responsabilità gestionali, non costituisce titolo idoneo al conseguimento della dispensa dal servizio di leva (CdS, IV, 3126 del 14 maggio 2004);
Considerato e ritenuto, infatti, che, per definizione, il socio accomandante di società in accomandita semplice, a differenza dellaccomandatario, che è illimitatamente responsabile e ha il potere di amministrare la società, è solo limitatamente responsabile, ed è correlativamente escluso dalla amministrazione e gestione societaria, potendo, al più controllarne la gestione, e che per gli accomandanti sussiste, al contrario, in linea di principio, il divieto di amministrare ex articolo 2320 comma 1(c.d. di immistione), che, se violato, comporta la responsabilità illimitata, ma non comporta, per la società e i soci accomandatari, vincoli obbligatori, salvo ratifica o autorizzazione successiva;
Considerato che nella specie non si verte, né è rappresentata come tale, una trasformazione della qualità di socio (da accomandante ad accomandatario) tale da ritenere lappellante responsabile diretto della gestione della impresa societaria, né è ravvisabile, per come genericamente prospettato, il dedotto vizio di disparità di trattamento, già ritenuto infondato dal primo giudice sulla base della diversità delle situazioni di fatto (in relazione al momento di acquisto della qualità di socio);
Considerato che in base alle su esposte considerazioni lappello debba essere respinto e che le spese debbano essere compensate, sussistendone giusti motivi.
PQM
Il CdS in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
rigetta lappello, confermando la impugnata sentenza. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.