Enti pubblici
Disegno di legge recante Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico nonchè di attività libero professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
Disegno di legge recante “Disposizioni
in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio
clinico nonché di attività libero professionale intramuraria e di esclusività
del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale.” (Testo approvato
dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell’11 maggio 2007)
Art. 1
(Sicurezza
delle cure)
1. Le Regioni e Province autonome
assicurano le condizioni per l’adozione, presso le strutture sanitarie
pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale, di un sistema
per la gestione del rischio clinico per la sicurezza dei pazienti, incluso il
rischio di infezioni nosocomiali, prevedendo, nell’ambito delle disponibilità
delle risorse aziendali, l’organizzazione in ogni Azienda sanitaria locale,
Azienda ospedaliera e Azienda ospedaliera universitaria, di una funzione
aziendale permanentemente dedicata a tale scopo. I singoli eventi del rischio
clinico e i dati successivamente elaborati sono trattati in forma completamente
anonima.
2. Le regioni e province
autonome, nell’ambito delle rispettive funzioni istituzionali, assicurano in
ogni Azienda sanitaria, o in ambiti sovraziendali individuati dalle Regioni, al
cui interno operino uno o più ospedali, il servizio di
ingegneria clinica che garantisca l’uso sicuro, efficiente ed economico dei
dispositivi medici costituiti da apparecchi e impianti, i quali devono essere
sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di
manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza,
funzionalità e qualità secondo lo stato dell’arte. Il servizio di ingegneria
clinica contribuisce alla programmazione delle nuove acquisizioni e alla
formazione del personale sull’uso delle tecnologie.
Art. 2
(Responsabilità
civile delle strutture e del personale sanitario)
1. La responsabilità civile per
danni a persone causati dal personale sanitario medico e non medico, ivi
compresa la dirigenza, occorsi in Aziende Ospedaliere (A.O.), Aziende
Ospedaliere Universitarie (A.O.U.), Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) e in
strutture sanitarie private accreditate è posta anche a carico della struttura
stessa, conformemente alla disciplina della responsabilità civile.
2. La responsabilità riguarda
tutte le prestazioni, anche quelle relative alle attività
libero professionali intramurarie.
3. In alternativa alla
copertura assicurativa, con riferimento ai rischi derivanti dalla
responsabilità di cui al comma 1, per le strutture sanitarie pubbliche possono
essere istituite forme di garanzia equivalenti, purchè non comportino maggiori
costi.
Art. 3
(Definizione
stragiudiziale delle controversie)
1. Le regioni e le province
autonome adottano, presso le Aziende sanitarie, nei limiti delle risorse umane
e strumentali complessivamente disponibili, misure organizzative atte a
garantire la definizione stragiudiziale delle vertenze aventi ad oggetto danni
derivanti da prestazioni fornite da operatori del Servizio sanitario nazionale,
fermo restando il contenimento delle spese connesse al contenzioso. Le Regioni
e le Province autonome verificano annualmente, con riferimento agli ultimi tre
esercizi, il concreto conseguimento degli obiettivi di contenimento della
spesa.
2. La costituzione e il
funzionamento dei servizi di cui al comma 1 si uniformano ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) previsione della non
obbligatorietà della conciliazione, quale strumento di composizione
stragiudiziale delle controversie;
b) garanzia della imparzialità,
professionalità, celerità delle procedure e adeguata rappresentatività delle
categorie interessate.
3 . E’ esclusa la possibilità di
utilizzare gli atti acquisiti e le dichiarazioni della procedura di
conciliazione come fonte di prova, anche indiretta, nell’eventuale successivo
giudizio.
4. In caso di accordo tra le
parti la conciliazione è definita con un atto negoziale ai sensi dell’articolo
1965 e seguenti del codice civile.
Art.4
(Attività
libero-professionale intramuraria)
1. Per garantire l’esercizio
dell’attività libero-professionale intramuraria, le regioni e province autonome
assumono tutte le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di
ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliero universitarie, per rendere disponibili i locali
destinati a tale attività.
2. L’adozione delle iniziative di
cui al comma 1 dovrà essere completata in un arco temporale non superiore a
mesi dodici a partire dalla data del 31 luglio 2007, durante il quale, mentre
restano in vigore i provvedimenti già adottati per assicurare l’esercizio
dell’attività libero-professionale intramuraria, alle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano sono affidate l’individuazione e l’attuazione delle
misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle
categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali,
il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema della attività
libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale e del personale universitario di cui
all’articolo 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
3. Tra le misure di cui al comma
2, le Regioni e le Province autonome, con le risorse disponibili, possono, ove
necessario, acquisire altri spazi ambulatoriali esterni, valutati anche dal
Collegio di direzione, idonei allo scopo tramite l’acquisto, la locazione, la
stipula di convenzioni; esse sono tenute a disporre, altresì, che le aziende
sanitarie, in tale circostanza, gestiscano, con integrale responsabilità
propria, l’attività libero professionale intramuraria, al fine di assicurarne
il corretto esercizio in particolare nel rispetto delle seguenti modalità:
determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad
assicurare la integrale copertura dei costi dei
servizi resi; affidamento a personale aziendale, o comunque dall’azienda a ciò
destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, della prenotazione delle
prestazioni, da eseguirsi in sede o tempi diversi rispetto a quelli
istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi che non debbono
superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell’orario di lavoro;
modalità, con caratteristiche di terzietà, per la riscossione degli onorari
relativi alle prestazioni erogate. Le Regioni e Province autonome dovranno
definire le modalità per garantire l’effettuazione da parte dei dirigenti
veterinari del Servizio sanitario nazionale delle prestazioni
libero- professionali che per la loro particolare tipologia e modalità
di erogazione esigono una specifica regolamentazione.
Art. 5
(Esclusività
del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario)
1. Il comma 4 dell’articolo
15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni è sostituito dal seguente:
“4. La direzione di struttura
complessa comporta l’esclusività del rapporto di lavoro per la durata
dell’incarico prevista dal contratto individuale. La direzione di struttura
semplice non comporta l’esclusività del rapporto di lavoro per la durata
dell’incarico previsto dal contratto individuale, salvo che per le strutture
semplici dipartimentali con autonomia gestionale. Per gli altri incarichi
dirigenziali è consentito, a domanda, al termine dell’impegno assunto con il
contratto individuale, transitare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo
e dal secondo al primo con effetti giuridici ed economici che decorrono dal
primo giorno del mese successivo.”.
2. Le disposizioni di cui al
comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della presente legge per gli incarichi assegnati
successivamente, e al momento del rinnovo degli incarichi per quelli
attualmente in vigore.
3. Il primo
periodo del comma 5 dell’articolo 15-quinquies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è soppresso.