Civile
Disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati il 02.10.2008 n° 1441-bis: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , nonchè in materia di processo civile
Disegno di legge approvato dalla
Camera dei Deputati il 02.10.2008 n° 1441-bis: Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile
TITOLO I
SVILUPPO ECONOMICO,
SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITÀ
Capo I
IMPRESA
(Articolo
1-13 soppressi)
Capo II
INNOVAZIONE
Art. 14.
(Banda
larga)
1. Il Governo, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un programma di interventi
infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare
l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private
all’evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di
informazione e di comunicazione del Paese. Nell’individuare le infrastrutture
di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio
socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua e
sottopone al CIPE per l’approvazione nel programma le risorse necessarie, che
integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800
milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del Fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni.
2. La progettazione e la
realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate
possono avvenire mediante finanza di progetto ai sensi del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Nell’ambito dei criteri di
valutazione delle proposte o delle offerte va indicata come prioritaria la
condizione che i progetti nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale
contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti
aperto alla concorrenza nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie.
3. A valere sul fondo di cui
al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate,
incentivino la razionalizzazione dell’uso delle spettro
radio al fine di favorire l’accesso radio a larghissima banda e la completa
digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad
interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche
utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo
altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di
comunicazione.
4. È attribuito al Ministero
dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche
attraverso la previsione di stipulazioni di accordi di programma con le regioni
interessate. Il Ministero dello sviluppo economico nella sua funzione di
coordinamento si avvale del parere dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni che viene rilasciato avuto riguardo al
rispetto degli obiettivi di cui al comma 2 e degli articoli 4 e 13 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
5. All’articolo
2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 15 è aggiunto
il seguente:
«15-bis. Per gli interventi di
installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica,
la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito
dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l’ente
proprietario della strada.»
6. All’articolo 231, comma 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della
strada, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto
previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo
V, titolo II, disposizioni relative a reti ed impianti, del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche.»
7. Le disposizioni di cui
all’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano
anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento
necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.
Capo III
ENERGIA
(Articoli
15-18 sopressi)
Capo IV
CASA E INFRASTRUTTURE
Art. 19.
(Centrali
di committenza)
1. All’articolo
33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Al fine di assicurare più
effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e
della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le
amministrazioni regionali e CONSIP Spa possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori,
diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche
avvalendosi delle province, dei provveditorati alle opere pubbliche e della
collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Resta ferma,
per gli enti locali diversi dai comuni metropolitani, la facoltà di costituire
centrali di committenza associandosi o consorziandosi, ai sensi del comma 1.
3-ter. I soggetti che fungono da
centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis e l’Osservatorio predispongono
capitolati prestazionali e prezzari di riferimento per prestazioni
standardizzate o comunque comparabili, nell’osservanza dei valori espressi
nelle convenzioni stipulate da CONSIP Spa ai sensi dell’articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dei relativi parametri
qualità-prezzo, nonché sulla base della media dei prezzi praticati alle
amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento.
Dei capitolati prestazionali e dei prezzari così rilevati è data evidenza
pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di CONSIP Spa
ovvero di ciascuna centrale di committenza e sul sito dell’Osservatorio.
3-quater. I contratti di lavori,
servizi o forniture per gli enti locali che si avvalgono delle procedure di cui
al comma 3-bis sono stipulati prendendo a riferimento i prezzari di cui al
comma 3-ter. Nel caso in cui, a seguito delle procedure di affidamento, il
corrispettivo di ciascun contratto sia inferiore rispetto a quello determinato
ai sensi del comma 3-ter, un importo non superiore alla differenza tra il
prezzo di riferimento determinato ai sensi del comma 3-ter e il minore
corrispettivo pagato dall’amministrazione derivante dal ricorso alle procedure
di cui al comma 3-bis può essere ripartito, in misura convenzionalmente
pattuita, tra l’ente locale interessato e CONSIP Spa ovvero la centrale di
committenza, per essere destinato alla copertura delle spese necessarie ad
assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità delle procedure, nonché a
finalità di incentivazione e di miglioramento degli interventi di vigilanza e
di controllo di cui al comma 5 dell’articolo 6 sui
contratti di cui al presente articolo, anche nella relativa fase di esecuzione.
3-quinquies. Gli enti locali che
si avvalgono delle centrali di committenza e le centrali di committenza di cui
al presente articolo non sono tenuti al pagamento del contributo previsto ai
sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni.
3-sexies. In sede di
programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello
Stato, ai fini della ripartizione degli stessi su scala regionale, è assicurata
una quota premiale delle relative risorse finanziarie in favore delle regioni
che abbiano introdotto nella loro legislazione
disposizioni volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da
centrali di committenza per gli enti locali siti all’interno del territorio
regionale, in maniera tale da assicurare minori oneri in termini di fabbisogno
e di indebitamento netto, per effetto del ricorso alle procedure di cui al
comma 3-bis, rispetto all’anno precedente. L’ammontare di tale quota premiale è
stabilito annualmente con il Documento di programmazione economico-finanziaria.
3-septies. Le amministrazioni
locali che non si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-bis sono tenute a
motivarne specificamente le ragioni tecniche e di opportunità economica, con
obbligo di trasmissione degli atti alle competenti sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti. In tale caso, il contratto non può essere
stipulato prima di trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti ai
competenti uffici della Corte dei conti.
3-octies. Nel caso di contratto
stipulato dagli enti locali senza il ricorso alle procedure di cui al comma
3-bis, in mancanza di adeguata motivazione delle ragioni tecniche e di
opportunità economica, ferma ogni eventuale ulteriore pretesa erariale,
dell’eventuale maggiore corrispettivo pagato dall’amministrazione rispetto a
quelli determinati ai sensi del comma 3-ter rispondono comunque, a titolo
personale e solidale, il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto e i
componenti degli organi deputati all’eventuale approvazione o degli organi di
controllo competenti secondo l’ordinamento delle singole amministrazioni che
non hanno rilevato preventivamente il fatto.
3-novies. In caso di mancato
ricorso alle procedure di cui al comma 3-bis, i trasferimenti ordinari a carico
del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al
maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall’affidamento alle centrali di
committenza, tenuto conto dei corrispettivi fissati ai sensi del comma 3-ter.
3-decies. Le amministrazioni
locali che, per la realizzazione di opere pubbliche, non si avvalgano delle
procedure di cui al comma 3-bis non possono fare ricorso per il relativo
finanziamento all’imposta di scopo di cui all’articolo 1,
commi 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli stessi enti non
possono procedere a variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte
propri o di compartecipazione a tributi statali o regionali per i successivi
cinque esercizi, né possono prevedere, per lo stesso periodo, aumenti degli
oneri concessori per la realizzazione di attività edilizie o di altre tariffe
locali.
3-undecies. Ai fini del concorso
delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica,
al rispetto del patto di stabilità interno e alla realizzazione degli obblighi
di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di
realizzare le migliori condizioni per l’acquisizione di lavori, beni e servizi
nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, le disposizioni del
presente articolo costituiscono princìpi di coordinamento della finanza
pubblica».
(Articolo
20 soppresso)
Capo V
LIBERALIZZAZIONI E DEREGOLAZIONE
(Articoli
21-24 soppressi)
Capo VI
SEMPLIFICAZIONI
Art. 25.
(Chiarezza
dei testi normativi)
1. Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme
vigenti ovvero a stabilire deroghe indica espressamente le norme sostituite,
modificate, abrogate o derogate.
2. Ogni rinvio ad altre norme
contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o
circolari emanati dalla pubblica amministrazione deve contestualmente indicare,
in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo
ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio,
contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
3. Le disposizioni del presente
articolo costituiscono princìpi generali per la chiarezza dei testi normativi e
non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
Art. 25-bis.
(Misure
per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle
rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari)
1. Con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale
e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I
categoria, di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 1o ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, nell’osservanza dei princìpi di cui all’articolo 20, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri:
a) semplificazione e
accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all’estero
e alla loro gestione;
b) semplificazione e
razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi
all’estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;
c) garanzia di opportune
procedure di verifica e controllo delle attività svolte nell’ambito
dell’autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con
particolare riferimento alla gestione contabile delle risorse umane.
2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:
a) l’articolo 1, comma 15, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80;
b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9
del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;
c) l’articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
d) i commi 1318, 1320 e 1321
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, e successive
modificazioni.
Art. 26.
(Certezza
dei tempi di conclusione del procedimento)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all’articolo 1, al comma 1,
dopo le parole: di efficacia sono aggiunte le seguenti:,
di imparzialità e, al comma 1-ter, dopo le parole: il rispetto sono aggiunte le
seguenti: dei criteri e;
a) l’articolo 2 è sostituito dal
seguente:
«Art. 2. – (Conclusione del
procedimento). – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante l’adozione di un
provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni
di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro
il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono
individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli
enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini
non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti
di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto
della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della
particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori
a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al
comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri
per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione
normativa e previa delibera del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti
non possono comunque superare i centottanta giorni con la sola esclusione dei
procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.
5. Fatto salvo quanto previsto da
specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza
disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei
procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione
del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del
presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già
in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14,
comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio
assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso
avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di
diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento
e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3
del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza
dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del
procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
9. La mancata emanazione del
provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale»;
b) dopo l’articolo 2 è inserito
il seguente:
«Art. 2-bis. – (Conseguenze per
il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento). – 1. Le
pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono
tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
(Commi
2-3 soppressi)
4. Le controversie relative
all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si
prescrive in cinque anni»;
c) il comma 5 dell’articolo 20 è
sostituito dal seguente:
«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».
2. Il rispetto dei termini per la
conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei
dirigenti; di esso si tiene conto al fine della
corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la
semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l’attuazione del
presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di
provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.
3. In sede di prima
attuazione della presente legge gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e
5 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, sono
adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le
disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la
conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla
scadenza del termine di cui al primo periodo. Continuano ad applicarsi le
disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la
conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma
2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo
scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e
4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Per tutti i procedimenti di
verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali,
archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i tempi stabiliti dal
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
Art. 27.
(Certezza
dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche)
01) al comma 1,
primo periodo, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente:
«venti».
1. Alla legge 7 agosto 1990, n.
241, come da ultimo modificata dall’articolo 26 della
presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo
16:
1) al comma 1,
dopo le parole: «sarà reso» sono aggiunte le seguenti: «, che comunque non può
superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta»; 2) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. In caso di decorrenza del
termine senza che sia stato comunicato il parere
obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del
termine senza che sia stato comunicato il parere
facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente
dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il
responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli
eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al
presente comma»;
3) al comma 4,
le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite
dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;
4) il comma 5 è sostituito dal
seguente:
«5. I pareri di cui al comma 1
sono trasmessi con mezzi telematici»;
5) dopo il comma 6 è aggiunto il
seguente:
«6-bis. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;
b) soppressa
c) all’articolo 25, comma 4, dopo
le parole: «Nei confronti degli atti delle pubbliche amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per
l’accesso di cui all’articolo 27» sono inserite le
seguenti: «nonché presso l’amministrazione resistente».
Art. 28.
(Conferenza
di servizi e silenzio assenso)
1. All’articolo 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica»;
(comma 2
soppresso)
3. Al comma 1 dell’articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole:
«all’immigrazione,» sono inserite le seguenti: «alla
cittadinanza,». Al comma 4 dell’articolo 20 della stessa
legge n. 241 del 1990, le parole: «e l’immigrazione» sono sostituite dalle
seguenti: «, l’immigrazione e la cittadinanza».
4. Al comma 2
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di
inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi
di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad
efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine
per l’inizio dell’attività decorre dalla data della presentazione della
dichiarazione all’amministrazione competente».
5. Al comma 3, primo periodo,
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all’ultimo
periodo del citato comma 2, nel termine di trenta giorni,».
6. Al comma 5
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale,
esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche
gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20».
7. Dall’attuazione delle
disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo
sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 29.
(Tutela
degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza di regioni ed
enti locali)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n.
241, come da ultimo modificata dalla presente legge,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo
22, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’accesso ai documenti
amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse,
costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire
la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza»;
b) all’articolo 29:
1) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Le disposizioni della
presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici
nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle
società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio
delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11,
15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte
le amministrazioni pubbliche»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti
i seguenti:
«2-bis. Attengono ai livelli
essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti gli
obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione
dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla
documentazione amministrativa nonché quelle relative alla durata massima dei
procedimenti.
2-ter. Attengono altresì ai
livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, le disposizioni della presente legge
concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio
assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali
disposizioni non si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti
locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non
possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle
disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi
2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione».
Art. 30.
(Disposizioni
concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati
all’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati
dalle farmacie pubbliche e private nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare, nel rispetto di
quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione
delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei
pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna
farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con
l’obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il
relativo monitoraggio, al fine di favorire l’aderenza dei malati alle terapie
mediche;
b) collaborare ai programmi di
educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e
regionale;
c) realizzare campagne di
prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche
effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle
condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di prelievo di sangue o di
plasma mediante siringhe;
d) consentire la prenotazione in
farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e
private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle
relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro
del referto in farmacia;
e) prevedere da parte del
Servizio sanitario nazionale forme di remunerazione delle attività di cui al
presente comma entro il limite dei minori oneri accertati derivanti, per il
Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo
svolgimento da parte delle farmacie delle suddette attività, e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
f) rivedere i requisiti di
ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al
fine di riservare la corresponsione dell’indennità annua di residenza prevista
dall’articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in
presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla
localizzazione delle farmacie e all’ampiezza del territorio servito.
2. I decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente
comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti
finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono
trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere
finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei
medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i
decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Al fine di semplificare
l’ordinamento finanziario nei comuni di piccole dimensioni, al testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 151, comma 2,
dopo le parole: «Il bilancio» sono inserite le seguenti: «degli enti con
popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
b) all’articolo
170, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con
popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
c) all’articolo
170, comma 8, dopo le parole: «per tutti gli enti» sono inserite le seguenti:
«con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
d) all’articolo
171, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con
popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
e) all’articolo
172, comma 1, lettera d), dopo le parole: «di cui alla legge 11 febbraio 1994,
n. 109» sono aggiunte le seguenti: «, per gli enti con popolazione superiore a
5.000 abitanti»;
f) all’articolo
197, comma 1, dopo le parole: «dei comuni» sono inserite le seguenti: «con
popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
g) all’articolo
229, comma 2, dopo le parole: «è redatto» sono inserite le seguenti: «dagli
enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
h) all’articolo 233, dopo il
comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per i comuni con
popolazione sino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al
presente articolo».
4. Nel regolamento di cui al comma 5 sono individuati gli adempimenti
sostitutivi per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.
5. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento a norma
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, recante modelli e schemi contabili
semplificati per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, in deroga
all’articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
6. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla
razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) istituzione di una sede di
segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più
comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti
ovvero con popolazione inferiore, a condizione che ad essa facciano riferimento
almeno quattro comuni;
b) riordino dei compiti e delle
funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui
alla lettera a);
c) ampliamento delle
responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata;
d) attribuzione al segretario
comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno
e di gestione nonché di legittimità sugli atti.
7. All’articolo
2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «30 settembre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2009».
7-bis. Sono fatti salvi gli
effetti prodotti dal comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 fino
alla data di entrata in vigore della presente legge.
(Articoli
31-32 soppressi)
Art. 33.
(Cooperazione
allo sviluppo internazionale)
1. Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative
e contrattuali riguardanti:
a) gli interventi di cooperazione
a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal
decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 2008, n. 45;
b) gli interventi nelle ulteriori
aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al
superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.
2. Con il decreto di cui al comma
1 sono stabiliti, in particolare:
a) le modalità di approvazione
degli interventi, in conformità all’articolo 11, comma 3, della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all’articolo 11, comma 1,
del decreto-legge 1o luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 426;
b) le specifiche e motivate
deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso
ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;
d) le modalità di svolgimento
delle procedure negoziate.
3. Nell’individuazione delle aree
di intervento di cui al comma 1, lettera b), è data
priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di
collaborazione nella gestione dei flussi dell’immigrazione clandestina ovvero
diretti ad agevolare l’esecuzione delle pene detentive delle persone condannate
in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime.
4. Lo schema del decreto di cui
al comma 1 è trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere
finanziario. Il termine per l’espressione del parere è stabilito in trenta
giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine il
decreto può essere emanato.
5. Oltre alla dotazione
finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi
all’estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea
o di altri Stati membri dell’Unione europea per la realizzazione di interventi
di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti
di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa
prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli
Stati membri.
Art. 34.
(Trasparenza
dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree
sottoutilizzate)
1. Per prevenire l’indebito
utilizzo delle risorse stanziate nell’ambito della programmazione unitaria della
politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono
definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l’effettiva
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’utilizzo, da parte dei
soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private
impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto
di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul Fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono tenute, nell’utilizzo delle risorse dei predetti
Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal
decreto di cui al periodo precedente.
Art. 35.
(Misure
in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale)
1. All’articolo
2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le
parole: «espletamento del servizio universale» sono aggiunte le seguenti: «e
adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di
tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica,
sociale e territoriale che esso riveste».
2. All’articolo 2, comma 2,
lettera h), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole:
«rete postale pubblica» sono inserite le seguenti: «e ad alcuni elementi dei
servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,».
3. All’articolo
2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le
parole: «del servizio universale» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi
postali».
4. All’articolo 3, comma 3,
lettera c), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole:
«criteri di ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e in considerazione
della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa
rete postale,».
5. La rubrica
dell’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è
sostituita dalla seguente: «Reclami e rimborsi».
6. L’articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:
«1. Relativamente al servizio universale, compresa l’area della riserva, sono
previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di
cui all’articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose
per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi
di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità
del servizio, comprese le procedure per determinare l’attribuzione della responsabilità
qualora sia coinvolto più di un operatore. È fissato anche il termine per la
trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito
all’utente».
7. Dopo il
comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:
«1-bis. Le procedure per la
gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le
procedure conciliative in sede locale nonché le procedure
extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai princìpi
comunitari in materia».
8. All’articolo
14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le
parole: «titolari di licenza individuale» sono inserite le seguenti: «e di
autorizzazione generale».
Capo VII
PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Art. 36.
(Efficienza
dell’azione amministrativa)
1. Le disposizioni del presente
capo sono dirette a restituire efficienza all’azione amministrativa, a ridurre
le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nonché ad
incrementare le garanzie per i cittadini, nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione, dell’articolo 41 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 197 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
2. Per le finalità di cui al
comma 1, le disposizioni del presente capo recano le misure concernenti il
riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrative, la
semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la
tempestività nei procedimenti amministrativi e nell’erogazione dei servizi
pubblici, nonché la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico.
(Articolo
37-39 soppressi)
Art. 40.
(Trasparenza
sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome)
1. Ciascuna delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l’obbligo di pubblicare nel
proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi
di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti
nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di
livello dirigenziale.
2. Al comma
52-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea,
le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2008»;
b) la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
«c) obbligo per la singola
amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo
stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare
l’incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando
adeguatamente conto, nella motivazione dell’atto di conferimento, dei requisiti
di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di
prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».
Art. 41.
(Spese
di funzionamento)
1. Dopo l’articolo 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – (Misure in materia
di organizzazione e razionalizzazione della spesa di funzionamento delle
pubbliche amministrazioni). – 1. Le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente
a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi
di concorrenza e trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi,
originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere
conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia
di personale e di dotazione organica.
2. Relativamente alla spesa per
il personale e alle dotazioni organiche le amministrazioni interessate dai
processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e
alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i
conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni
organiche nel rispetto dell’articolo 6 nonché i conseguenti processi di
riallocazione e di mobilità del personale.
3. I collegi dei revisori dei
conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i
processi di cui al comma 1 vigilano sull’applicazione del presente articolo,
dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei
provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della
valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».
Art. 42.
(Trasferimento
delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali)
1. All’articolo
7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. Per le finalità di cui al
comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle
occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e con le
autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in
particolare all’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative necessari per l’esercizio delle funzioni e dei
compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme per
il federalismo e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e
risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e
del patto di stabilità interno. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di
idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del
parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall’assegnazione. Dalle
disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica»;
c) il comma 5 è sostituito dal
seguente:
«5. Dalla data di entrata in
vigore dei decreti di cui al comma 3 o da quella diversa indicata negli stessi,
le regioni o gli enti locali provvedono all’esercizio delle funzioni relative
ai beni e alle risorse trasferiti dalla medesima. Dalla medesima data sono
soppressi gli uffici delle amministrazioni statali precedentemente preposti
all’esercizio delle predette funzioni, con le corrispondenti quote organiche di
personale».
2. I comuni e le province
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività e di servizi di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarietà orizzontale, individuando, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui erogazione è affidata
ai privati anche a livello territoriale più ampio, mediante accordi di
programma, consorzi e altre forme associative di erogazione di servizi.
3. In attuazione dei princìpi
di proporzionalità e di adeguatezza di cui all’articolo 118
della Costituzione, i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti
svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in
forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia
almeno pari a 20.000 abitanti.
Art. 43.
(Mobilità
delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici)
1. Le amministrazioni pubbliche,
tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano tra le
proprie fun zioni quelle che possono essere esercitate temporaneamente, in modo
più efficace o più economico, da altri soggetti pubblici o privati.
2. Nel proporre il trasferimento
dell’esercizio delle funzioni ciascuna amministrazione ne specifica gli effetti
finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e
alla riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché ai conseguenti
processi di mobilità. Dal trasferimento non possono, in ogni caso, derivare
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La proposta è presentata a un
comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri
o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, e del quale fanno parte il Ministro dell’economia e delle
finanze, il Ministro dell’interno, il Ministro per i rapporti con le regioni,
il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per la
semplificazione normativa nonché i Ministri di volta in volta competenti in
ordine alle funzioni interessate. Il comitato, qualora presenti la proposta
all’approvazione del Consiglio dei ministri, indica lo strumento giuridico di
diritto pubblico o privato idoneo ad assicurare il migliore esercizio della
funzione.
4. Le amministrazioni pubbliche
favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in armonia con le finalità
istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, l’obiettivo della piena utilizzazione
e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini. Alle predette iniziative
si provvede con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili in
sede di bilancio.
Art. 44.
(Diffusione
delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l’adozione dei
provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al pubblico)
1. Le amministrazioni pubbliche
statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che
provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all’adozione di provvedimenti
o all’erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di
erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità
tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto
grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di
garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.
2. Le prassi individuate ai sensi
del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali
di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
3. L’elaborazione e la
diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei
dirigenti e del personale.
4. In sede di Conferenza unificata,
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo
Stato, le regioni e gli enti locali per l’individuazione e la diffusione di
buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.
5. Al fine di aumentare la
trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a
decorrere dal 1o gennaio 2009 ogni amministrazione
pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o
con altre forme idonee:
a) un indicatore dei propri tempi
medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture,
denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;
b) i tempi medi di definizione
dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio
finanziario precedente.
6. Con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione
dell’obbligo informativo di cui al comma 5, lettera
a), avuto riguardo all’individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con
riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini
contrattualmente stabiliti e all’importo dei pagamenti.
(Articolo
45 soppresso)
Articolo 46.
(Riorganizzazione
del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, del
Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica
amministrazione)
1. Al fine di realizzare un
sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici
dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell’aumento della sua
produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche
amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle
imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell’azione pubblica,
nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è
delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi
e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo
finalizzati al riordino del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola
superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) ridefinizione delle missioni e
delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza,
efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e
coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi
produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;
b) raccordo con le altre
strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione
e dell’innovazione tecnologica;
c) riallocazione delle risorse
umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione
delle competenze.
2. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell’ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione
vigente.
Art. 46-bis.
(Disposizioni
relative alle sedi diplomatiche e consolari)
1. All’articolo
60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 15 è aggiunto il
seguente:
«15-bis. Fermo restando quanto
previsto dal comma 15, il Ministero degli affari
esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle
rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per
la tutela dei cittadini italiani all’estero, può assumere impegni superiori a
quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite
complessivo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio
del medesimo Ministero».
Art. 47.
(Tutela
non giurisdizionale dell’utente dei servizi pubblici)
1. Le carte dei servizi dei
soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità
contengono la previsione della possibilità, per l’utente o per la categoria di
utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico
rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia,
che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono,
altresì, l’eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell’amministrazione
o del soggetto inadempiente.
2. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono
la propria attività nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio
1997, n. 249, nell’autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per
i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità,
il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché con il Ministro per gli affari
regionali relativamente ai servizi pubblici locali, emanano un decreto che
individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da
recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni
dalla data della sua adozione.
Art. 48.
(Eliminazione
degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)
1. Gli obblighi di pubblicazione
di atti e di provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei
soggetti obbligati nei propri siti informatici.
2. Con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuati i casi per i quali, allo scopo
di garantire la massima conoscibilità, resta fermo
l’obbligo di assicurare la pubblicità di atti e provvedimenti mediante
pubblicazione degli stessi nei giornali.
3. Gli adempimenti di cui al
comma 1 possono essere attuati mediante l’utilizzo di siti informatici di altri
soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di
facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1 il CNIPA realizza e
gestisce un Portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1o gennaio
2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di
pubblicità legale.
5. Agli oneri derivanti dalla
realizzazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si
provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto «PC alle
famiglie» non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 49.
(Delega
al Governo per la modifica del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri
direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti
legislativi volti a modificare il codice dell’amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere forme sanzionatorie,
anche inibendo l’erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali
attraverso canali tradizionali, per le amministrazioni che non ottemperano alle
prescrizioni del codice;
b) individuare meccanismi volti a
quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche
amministrazioni, da utilizzare per l’incentivazione del personale coinvolto e
per il finanziamento di progetti di innovazione;
c) modificare la normativa in
materia di firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso da parte
della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese;
d) prevedere il censimento e la
diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate
dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali,
nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate,
introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
e) introdurre specifiche
disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per
l’accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per
l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e
locali;
f) prevedere l’utilizzo del web
nelle comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti;
g) prevedere la pubblicazione nei
siti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di indicatori
di prestazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti.
Art. 50.
(VOIP e
Sistema pubblico di connettività)
1. Al fine di consentire
l’attuazione di quanto previsto all’articolo 78, comma 2-bis, del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di
interconnessione per i servizi VOIP per il triennio 2009-2011, in conformità
all’articolo 83 del medesimo codice.
2. All’attuazione del comma 1 si
provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate
al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l’innovazione e
le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del
20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione
del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.
3. Al fine di accelerare la
diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di economicità e di
concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione predispone, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un programma triennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre
2011, l’adesione
di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di
progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena
interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di
migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line,
erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l’efficacia e l’efficienza
dell’amministrazione pubblica.
4. All’attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono
prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di
cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società
dell’informazione, e non ancora programmate.
5. All’articolo
2 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Tulle
le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni
si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o
indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti
privati preposti all’esercizio di attività amministrative».
Art. 51.
(Riallocazione
di fondi)
1. Le somme di cui all’articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto
2005, n. 168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge
sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di
connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi
innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università.
2. Al fine di favorire le
iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani
ricercatori, la Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de
minimis, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento
qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica
amministrazione. All’attuazione del presente comma si provvede nel limite delle
risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell’articolo 27 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per
l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Le risorse finanziarie
assegnate al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza
del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi
dell’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente
legge e non destinate all’attuazione di accordi di programma quadro di cui
all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi
proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle
finalità di cui al periodo precedente le risorse finanziarie per l’anno 2009 di
cui all’articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora
programmate.
4. All’articolo 27, comma 1,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «può inoltre promuovere e
finanziare progetti» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere
internazionale,».
Art. 51-bis.
(Modifica
all’articolo 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di
risparmio energetico)
1. All’articolo
48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «statali» è
sostituita dalla seguente: «centrali».
Capo VIII
GIUSTIZIA
Art. 52.
(Modifiche
al libro primo del codice di procedura civile)
1. All’articolo
7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo
comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«cinquemila euro»;
b) al secondo
comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«ventimila euro».
2. L’articolo 38 del codice di
procedura civile è sostituito del seguente:
«Art. 38. – (Incompetenza). –
L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono
eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente
depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta
se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti
dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del
giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma
se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal
ruolo.
L’incompetenza per materia,
quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28
sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo
183.
Le questioni di cui ai commi
precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che
risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o
dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».
3. All’articolo
39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma è sostituito
dal seguente:
«Se una stessa causa è proposta
davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e
grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e
dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;
b) al secondo
comma, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;
c) al terzo comma sono aggiunte,
in fine, le parole: «ovvero dal deposito del ricorso».
4. Agli
articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile,
la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:
«ordinanza».
5. All’articolo
43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «La
sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento»
e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»;
b) al terzo
comma, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».
6. Al primo
comma dell’articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la parola:
«sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;
b) le parole:
«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
7. soppresso
8. All’articolo
54 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal
seguente:
«Il giudice, con l’ordinanza con
cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può
condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a
euro 250».
9. All’articolo
67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a
euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 500».
10. All’articolo
83, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o della memoria di nomina del nuovo
difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente
designato».
11. Al primo
comma dell’articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: «Se accoglie la domanda in misura non
superiore all’eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata., condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato
motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto
dal secondo comma dell’articolo 92».
12. All’articolo 92, secondo
comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti
motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,»
sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali
ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».
13. All’articolo
96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«In ogni caso, quando pronuncia
sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì
condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di
una somma equitativamente determinata, non inferiore a mille euro e non
superiore a ventimila euro.».
14. All’articolo
101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Se ritiene di porre a fondamento
della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la
decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore
a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito
in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».
15. Al primo
comma dell’articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti ammessi o non contestati».
16. All’articolo
118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a
euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500».
17. All’articolo
120 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal
seguente:
«Nei casi in cui la pubblicità
della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello
derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96,
il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente,
mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme
specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o
televisive o in siti internet da lui designati».
18. Al secondo
comma dell’articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è
sostituito dal seguente:
«4) la concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione».
19. All’articolo
153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«La parte che dimostra di essere
incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile
può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a
norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma».
Art. 53.
(Modifiche
al libro secondo del codice di procedura civile)
1. All’articolo 285 del codice di
procedura civile, le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse, e
all’articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole:
«si notifica» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell’arti-colo 170,».
2. Il secondo
comma dell’articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
«Quando rileva un difetto di
rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina
la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine
perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la
rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni,
ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della
stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e
processuali della domanda si producono sin dal momento della prima
notificazione».
3. Al sesto
comma, alinea, dell’articolo 183 del codice di procedura civile, le parole: «il
giudice concede», sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano
gravi motivi, può concedere».
4. L’articolo 184-bis del
codice di procedura civile è abrogato.
5. Il primo
comma dell’articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli
61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183,
settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula
i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire».
6. Il terzo
comma dell’articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:
«Il giudice fissa il termine
entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione e il
termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti
possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del
consulente».
7. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione II, paragrafo 8, del codice di procedura
civile, dopo l’articolo 257 è aggiunto il seguente:
«Art. 257-bis. – (Testimonianza
scritta). – Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza,
può disporre, avuto particolare riguardo all’oggetto della causa, di assumere
la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo
203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui
quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento
di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione
predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e
lo faccia notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione
compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata
a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di
rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su
ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta
chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale
della facoltà di astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di
compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità
e i motivi di astensione.
Quando il testimone non spedisce
o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può
condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255,
primo comma.
Il giudice, esaminate le
risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a
lui o davanti al giudice delegato».
8. All’articolo
279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma è sostituito
dal seguente:
«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative
all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide
soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio,
impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione
della causa»;
b) al secondo comma, numero 1),
le parole: «o di competenza» sono soppresse.
9. L’articolo 296 del codice
di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Il giudice istruttore, su
istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre,
per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore
a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo».
10. All’articolo
297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
11. All’articolo
305 del codice di procedura civile le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «tre mesi».
12. All’articolo
307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo
comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno»
sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
b) al terzo
comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;
c) il quarto comma è sostituito
dal seguente:
«L’estinzione opera di diritto ed
è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con
sentenza del collegio».
13. All’articolo
327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno»
sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi»
14. All’articolo
345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi
di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi
documenti».
15. All’articolo
353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla
seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione»;
b) al secondo
comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
16. All’articolo
385 del codice di procedura civile, il quarto comma è abrogato.
17. Al primo
comma dell’articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno»
sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
Art. 53-bis.
(Ulteriori
modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)
(Comma 1
soppresso)
2. Dopo l’articolo 360 del codice
di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 360-bis. – (Ammissibilità
del ricorso). – Il ricorso è dichiarato ammissibile:
a) quando il provvedimento
impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni
della Corte;
b) quando il ricorso ha per
oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di
pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando
esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;
c) quando appare fondata la
censura relativa a violazione dei princìpi regolatori del giusto processo;
d) quando ricorrono i presupposti
per una pronuncia ai sensi dell’articolo 363.
Non è dichiarato ammissibile il
ricorso presentato ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 5), avverso
la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado.
Sull’ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di
consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati.
Se il collegio ritiene inammissibile il ricorso, anche a
norma dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), seconda parte, il
relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle
ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Si applica l’articolo 380-bis, commi secondo, terzo e quarto.
L’ordinanza che dichiara l’inammissibilità è comunicata alle parti costituite
con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di
comunicazione degli atti giudiziari. Il ricorso dichiarato ammissibile è
assegnato a una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione. Se il
ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in
giudicato; l’ordinanza provvede sulle spese a norma dell’articolo 385, quarto
comma».
3. L’articolo 366-bis del
codice di procedura civile è abrogato.
4. All’articolo
375, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, le parole:
«o per difetto dei requisiti previsti dall’articolo 366-bis» sono soppresse.
Art. 54.
(Modifiche
al libro terzo del codice di procedura civile)
1. Al libro terzo, titolo IV, del
codice di procedura civile, dopo l’articolo 614 è aggiunto il seguente:
«Art. 614-bis. – (Attuazione
degli obblighi di fare infungibile o di non fare). – Con il provvedimento di
condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo,
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato
per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo
nell’esecuzione del provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.
Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto
del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno
quantificato o prevedibile, delle condizioni personali e patrimoniali delle
parti, e di ogni altra circostanza utile».
2. All’articolo
616 del codice di procedura civile, l’ultimo periodo è soppresso.
3. All’articolo
624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono
abrogati.
Art. 55.
(Modifica
al libro quarto del codice di procedura civile)
01. Il terzo comma dell’articolo
669-septies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«La condanna alle spese è immediatamente
esecutiva».
1. All’articolo 669-octies del
codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il sesto comma è inserito
il seguente:
«Il giudice, quando emette uno
dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio
della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;
b) al settimo
comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».
Art. 56.
(Procedimento
sommario di cognizione)
1. Dopo il capo III del titolo I
del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Capo III-bis
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI
COGNIZIONE
Art. 702-bis. -(Forma della
domanda. Costituzione delle parti).
Nelle cause in cui il tribunale
giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso
al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma
dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1),
2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma
dell’articolo 163.
A seguito della presentazione del
ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo
al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la
trattazione del procedimento. Il giudice designato fissa con decreto l’udienza
di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del
convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il
ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere
notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la
sua costituzione. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in
cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese
e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda,
indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in
comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve
proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di
merito che non sono rilevabili d’ufficio. Se il convenuto intende chiamare un
terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa
di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il
giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede
a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la
citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del
quarto comma.
Art. 702-ter. -(Procedimento).
Il giudice, se ritiene di essere
incompetente, lo dichiara con ordinanza. Se rileva che la domanda non rientra
tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non
impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla
domanda riconvenzionale. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono
un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa
l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si
applicano le disposizioni del libro II. Quando la causa relativa alla domanda
riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la
separazione. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite
le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in
relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza
all’accoglimento o al rigetto delle domande. L’ordinanza è provvisoriamente
esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la
trascrizione. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai
sensi degli articoli 91 e seguenti.
Art. 702-quater. -(Appello).
L’ordinanza emessa ai sensi del
sesto comma dell’articolo 702-ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909
del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua
comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi
documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione,
ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento
sommario per causa ad essa non imputabile. Il
presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno
dei componenti del collegio».
Art. 57.
(Modifiche
alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)
01. Al primo comma dell’articolo
23 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie sono aggiunte, in fine, le parole: «in modo tale che a
nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura
superiore al dieci per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che
sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici».
1. Dopo l’articolo 103 delle
disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito
denominate «disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile», è
inserito il seguente:
«Art. 103-bis. – (Modello di testimonianza).
– La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato
con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per
la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello,
sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione,
deve contenere, oltre all’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di
ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l’inserimento
delle complete generalità del testimone, dell’indicazione della sua residenza,
del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì
contenere l’ammonimento del testimone ai sensi dell’articolo 251 del codice e
la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all’avviso in
ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice
di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del
testimone, nonché le richieste di cui all’articolo 252, primo comma, del
codice, ivi compresa l’indicazione di eventuali rapporti personali con le
parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l’avvertenza che il testimone
deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì
precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto
della testimonianza in modo diretto o indiretto.
Al termine di ogni risposta è
apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte
del testimone.
Le sottoscrizioni devono essere
autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio
giudiziario. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso
gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e da ogni diritto».
2. Il primo
comma dell’articolo 104 delle disposizioni per l’attuazione del codice
di procedura civile è sostituito dal seguente: «Se la parte senza giusto motivo
non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche
d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere
interesse all’audizione».
3. Dopo il terzo
comma dell’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice
di procedura civile è inserito il seguente:
«Nel caso di domande
manifestamente fondate o infondate la sentenza è succintamente motivata e la
motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di
diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme di
una giurisdizione superiore».
Art. 58.
(Abrogazione
dell’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni
transitorie)
1. L’articolo 3 della legge 21
febbraio 2006, n. 102, è abrogato.
2. Alle controversie disciplinate
dall’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice
di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai
giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali
alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta
la modifica del rito ai sensi dell’articolo 426 del codice di procedura civile.
Art. 59.
(Notificazione
a cura dell’Avvocatura dello Stato)
1. L’Avvocatura dello Stato
può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali
ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al
comma 1, l’Avvocatura
generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano
di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche
regolamentare, vigente.
3. La validità dei registri di
cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo
foglio, rispettivamente, da parte dell’Avvocato generale dello Stato, o di un
avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell’avvocato distrettuale
dello Stato.
4. Dall’attuazione dal presente
articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 59-bis.
(Modifica
all’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205)
1. Al comma 2
dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e successive modificazioni,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se, in assenza dell’avviso di cui al
primo periodo, è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di
discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte
costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del
proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono
dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi
dell’articolo 26, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».
(Articolo
60 soppresso)
Art. 61.
(Disposizioni
transitorie)
1. Fatto salvo quanto previsto
dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il
codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua
entrata in vigore.
2. Ai giudizi pendenti in primo
grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli
articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l’articolo 118 delle
disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati
dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell’articolo 155 del codice
di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del
1o marzo 2006.
Art. 61-bis.
(Decisione
delle questioni di giurisdizione)
1. Il giudice che, in materia
civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara
il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice
nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione
resa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni
giudice e per le parti anche in altro processo.
2. Se, entro il termine
perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al
comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo
processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli
effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe
prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato
adito sin dalla instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni
e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone
con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice
adito in relazione al rito applicabile.
3. Se sulla questione di
giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le Sezioni unite della
Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può
sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime
Sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la
trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento
preventivo di giurisdizione.
4. L’inosservanza dei termini
fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la
prosecuzione del giudizio comporta l’estinzione del processo, che è dichiarata
anche d’ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti
sostanziali e processuali della domanda.
5. In ogni caso di
riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove
raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere
valutate come argomenti di prova.
(Articolo
62 soppresso)
Capo VIII-bis
DELEGA AL GOVERNO PER L’ADOZIONE
DI NORME ISTITUTIVE DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE IN MATERIA CIVILE E
COMMERCIALE
Art. 62-bis.
(Delega
al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie
civili e commerciali)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e
di conciliazione in ambito civile e commerciale.
2. La riforma adottata ai sensi
del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in
conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti
legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al
Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di
quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
3. Nell’esercizio della delega di
cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la mediazione,
finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto
controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla
giustizia;
b) prevedere che la mediazione
sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati
all’erogazione del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione,
nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l’estensione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive
modificazioni, e in ogni caso attraverso l’istituzione, presso il Ministero
della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un
Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro»,
vigilati dal medesimo Ministero;
d) prevedere che i requisiti per
l’iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con
decreto del Ministro della giustizia;
e) prevedere la possibilità, per
i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali,
organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del
personale degli stessi consigli;
f) prevedere che gli organismi di
conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel
Registro;
g) prevedere, per le controversie
in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione
presso i consigli degli Ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi di
conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
i) prevedere che gli organismi di
conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione
anche attraverso procedure telematiche;
l) per le controversie in
particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di
esperti, iscritti all’albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i
cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di
cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per
le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennità
spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite,
anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata
raggiunta la conciliazione tra le parti;
m-bis)
prevedere il dovere dell’avvocato di informare il cliente prima
dell’instaurazione del giudizio della possibilità di avvalersi dell’istituto
della conciliazione, nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;
n) prevedere, a favore delle
parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo,
l’invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della
giustizia, a decorrere dall’anno precedente l’introduzione della norma e
successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008,
n. 143;
o) prevedere, nei casi in cui il
provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto
dell’accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice
possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha
rifiutato l’accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo
altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal
soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di
procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di
un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell’articolo 9
(L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 115;
p) prevedere che il procedimento
di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
q) prevedere che il verbale di
conciliazione abbia efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata, per
l’esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l’iscrizione di
ipoteca giudiziale.
Art. 63.
(Misure
urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il
contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia)
1. All’articolo
36, secondo comma, del codice penale, le parole: «in uno o più giornali
designati dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del
Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal
giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di
quindici giorni».
2. Al codice di procedura penale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 535, comma 1, le
parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse e il
comma 2 è abrogato;
b) all’articolo 536, comma 1, le
parole: «e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita» sono
soppresse;
3. Al comma 4
dell’articolo 171-ter della legge 21 aprile 1941, n. 633, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
«b) la pubblicazione della
sentenza ai sensi dell’articolo 36, secondo comma, del codice penale».
4. All’articolo
18, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole da: «in
uno o più giornali indicati dal giudice» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia.
La sentenza è altresì pubblicata mediante affissione nel comune ove l’ente ha
sede principale. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura
non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».
5. Al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13 (L), dopo il
comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i processi dinanzi
alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è
dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei
provvedimenti giudiziari»;
a-bis)
al comma 2 dell’articolo 52 (L), le parole: «di un quarto» sono sostituite
dalle seguenti: «di un terzo»;
b) all’articolo 73 (R), dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I provvedimenti della
Corte di cassazione sono esenti dall’obbligo della registrazione»;
c) alla parte II, dopo il titolo
XIV è aggiunto il seguente:
«Titolo XIV-bis
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE
Art. 73-bis (L). (Termini per la richiesta di registrazione).
1. La registrazione della
sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti
reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.
Art. 73-ter (L). (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari).
1. La trasmissione della sentenza
all’ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all’ufficio del
giudice dell’esecuzione»;
d) alla parte VII, titolo II, la
rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per le spese nel
processo amministrativo, contabile e tributario»;
e) all’articolo 205 (L) sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla
seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;
2) i commi 1 e 2 sono sostituiti
dai seguenti:
«1. Le spese del processo penale
anticipate dall’erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato,
senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400. L’ammontare
degli importi può essere rideterminato ogni anno.
2. Il decreto di cui al comma 1
determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo
di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli
atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese
processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono
recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la
consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della
sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e
per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
3) dopo il comma 2-ter sono
aggiunti i seguenti:
«2-quater. Gli importi di cui al
comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le
spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la
demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui
al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura
corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di
cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.
2-quinquies. Il contributo
unificato e l’imposta di registro prenotati a debito per l’azione civile nel
processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al
risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da
ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.
2-sexies. Gli oneri tributari
relativi al sequestro conservativo di cui all’articolo 316
del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a
carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;
f) all’articolo 208 (R), il comma
1 è sostituito dal seguente:
«1. Se non diversamente stabilito
in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia,
l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è
così individuato:
a) per il processo civile,
amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso
dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso
il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;
b) per il processo penale è
quello presso il giudice dell’esecuzione (L)»;
g) all’articolo 212 (R) sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1,
le parole: «o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione della pena in
istituto» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole: «o dalla cessazione
dell’espiazione della pena in istituto» sono soppresse;
g) il capo VI-bis del titolo II
della parte VII è sostituito dal seguente:
«TITOLO II-bis
DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE
DI MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE, SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE
E PENALE
Capo I
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO
Art. 227-bis (L). (Quantificazione dell’importo dovuto).
1. La quantificazione
dell’importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto
dall’articolo 211. Ad essa provvede l’ufficio
ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista
dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia
Spa.
Art. 227-ter (L). (Riscossione mediante ruolo).
1. Entro un mese dalla data del
passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo
il provvedimento da cui sorge l’obbligo o, per le spese di mantenimento,
cessata l’espiazione in istituto, l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di
stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi
indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all’iscrizione a ruolo.
Art. 227-quater (L). (Norme applicabili).
1. Alle attività previste dal
presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».
7. L’articolo 208, comma 1
(L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, si applica ai
procedimenti definiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
8. All’articolo 1, comma 367,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea,
dopo le parole: «conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti
definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008» sono inserite le seguenti: «o
relative al mantenimento in carcere, per condanne per le quali sia cessata
l’espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data»;
«a) acquisizione dei dati
anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita
dal decreto del Ministro della giustizia adottato a
norma dell’articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»;
b) la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
c) la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
«b) iscrizione a ruolo del
credito»;
d) la lettera c) è abrogata.
Articolo 64.
(Abrogazioni
e modificazione di norme)
1. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) l’articolo 25 (L) del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
è abrogato;
b) al comma 1 dell’articolo 243 (R)
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, le parole: «e le somme relative ai diritti di cui all’articolo
25» sono soppresse;
c) l’articolo 1, comma 372, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
(Articoli
65-67 soppressi)
Articolo 68.
(Rimedi
giustiziali contro la pubblica amministrazione)
1. All’articolo
13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se
ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla
risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti
manifestamente infondata, sospende l’espressione del parere e, riferendo i
termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l’immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti
di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la
notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».
2. All’articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, primo periodo,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme al parere del Consiglio
di Stato» e il secondo periodo è soppresso;
b) il secondo comma è abrogato.
Capo IX
PRIVATIZZAZIONI
Articolo 69.
(Patrimonio
dello Stato Spa)
1. All’articolo 7, comma 10, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo
periodo, dopo le parole: «iscrizione dei beni» sono inserite le seguenti: «e
degli altri diritti costituiti a favore dello Stato»;
b) dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: «La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti
dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti del
primo comma dell’articolo 1264 del codice civile».
(Articolo
70 soppresso)
Art. 71.
(Società
pubbliche)
1. All’articolo
3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 12 è sostituito dai
seguenti:
«12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli
statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate
dallo Stato ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice
civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:
a) ridurre il numero massimo dei
componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni
statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a
cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero
massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi
dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di
prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai
compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell’organo di
amministrazione;
b) prevedere che al presidente
possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell’assemblea dei
soci;
c) sopprimere la carica di
vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la
carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del
sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a
compensi aggiuntivi;
d) prevedere che l’organo di
amministrazione possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al
quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell’articolo
2389, terzo comma, del codice civile;
e) prevedere, in deroga a quanto
previsto dalla lettera d), la possibilità che l’organo di amministrazione
conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell’organo stesso, a
condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;
f) prevedere che la funzione di
controllo interno riferisca all’organo di amministrazione o, fermo restando
quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente
costituito all’interno dell’organo di amministrazione;
g) prevedere il divieto di
corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.
12-bis. Le società di cui al
comma 12 provvedono a limitare la costituzione di comitati con funzioni
consultive o di proposta ai casi strettamente necessari. Per il caso di loro
costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere
riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione
complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la
carica di componente dell’organo amministrativo»;
b) al comma 27, le parole: «o
indirettamente» sono soppresse;
c) dopo il comma 27 è inserito il
seguente:
«27-bis. Per le amministrazioni
dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell’economia e delle
finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi
di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le
relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze,
che esercita i diritti dell’azionista di concerto con i Ministeri competenti
per materia»;
d) dopo il comma 28 è inserito il
seguente:
«28-bis. Per le amministrazioni
dello Stato, l’autorizzazione è data con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente per
materia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze»;
e) al comma 29,
le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro
trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società
partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di
alienazione di partecipazioni»;
f) dopo il comma 32 sono inseriti
i seguenti:
«32-bis. Il comma 734
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso
che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda
pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto
nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre
esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni
riferibili a non necessitate scelte gestionali.
32-ter. Le disposizioni dei commi
da 27 a
31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati».
Art. 73.
(Attuazione
del federalismo)
1. Per lo studio delle
problematiche connesse all’effettiva attuazione della riforma federalista,
assicurando un contesto di stabilità e piena compatibilità finanziaria con gli
impegni europei e internazionali assunti, è stanziata la somma di 3 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2010. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per gli anni
2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della salute, e, a decorrere dall’anno 2010, a valere sulle
risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 45, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112.
2. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 74.
(Clausola
di salvaguardia)
1. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione
ai principi contenuti nella presente legge nell’esercizio delle potestà loro
attribuite dallo Statuto di autonomia.