Civile
DISEGNO DI LEGGE 1872 Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.
DISEGNO DI LEGGE 1872 Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.
«Al decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza, apportate le seguenti modificazioni».
All’articolo 1, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti di cittadini dell’Unione o di loro familiari, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nonché per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, come previsto dal presente articolo 20 e dagli articoli 20 bis e 21, non possono essere motivati da ragioni estranee ai comportamenti individuali della persona di cui si dispone l’allontanamento».
La lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell’Unione di cui al comma 5 sono adottati dal Ministro dell’interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all’interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a dieci anni. Salvo quanto previsto dal comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, e nei casi di comprovata urgenza può essere ridotto a dieci giorni».
e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Il provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all’interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a cinque anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e nei casi di comprovata urgenza può essere ridotto a dieci giorni. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
7-quater. Ai fini dell’adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu’ delitti non colposi, anche tentati contro la vita o l’incolumità della persona, o per uno o piu’ delitti corrispondenti a quelli previsti dall’articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69 di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444, del codice di procedura penale, per i medesimi delitti, ovvero dall’appartenenza a taluna delle categorie di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione disposte da autorità straniere o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.
7-quinquies. Il cittadino dell’Unione nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di allontanamento con divieto di reingresso ai sensi dei commi 7, 7 bis e 7 ter, può presentare domanda di revoca del divieto dopo che, in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere adottati gli argomenti intesi a dimostrare l’avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l’autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento con divieto di reingresso. Durante l’esame della domanda l’interessato non ha diritto d’ingresso nel territorio nazionale.
7-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 7, 7-bis, 7-ter e all’articolo 21 sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate dal sindaco del luogo di soggiorno del cittadino dell’Unione o del suo familiare».
Dopo la leggera f) aggiungere la seguente:
«f-bis) al comma 8 è aggiunto in fine, il seguente periodo: «si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5.-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
Alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «si applicano comunque, ai fini della convalida del provvedimento di allontanamento le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
Al comma 2 dell’articolo 1, al capoverso «art. 20 bis» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1.bis. Nei casi di cui al comma precedente, il questore può disporre il trattenimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea».
Dopo il comma 2 dell’art. 1 aggiungere i seguenti
«2-bis. All’articolo 2 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, al comma 3 le parole: «umiliante e offensivo» sono sostituite con le seguenti: «umiliante o offensivo».
«2-ter. Al decreto legislativo n. 215 del 2003, all’articolo 4, comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. Qualora il ricorrente al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, deduca in giudizio elementi di fatto in termini gravi, precisi e concordanti incombe alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento».
«2-quater. Al decreto legislativo n. 215 del 2003, all’articolo 4 comma 5, sono soppresse le parole: «del soggetto leso».
Al comma 3, dell’articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche
Alla lettera a), premettere la seguente:
«Oa) al comma 1, dopo le parole: «quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell’interessato» sono inserite le seguenti: «ai sensi degli articoli 6, 7 e 13».
Alla lettera a), sostituire le parole «presso il consolato italiano del paese di cittadinanza dell’allontanato» con le parole«presso un consolato italiano».
Al comma 4, dell’articolo 1, lettera d), capoverso 8 primo periodo, sostituire le parole: «alla fasi essenziali del » con la seguente : «al».
Dopo l’articolo 1, inserire i seguenti:
«Art. 1-bis
1. All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 4 della convenzione è punito:
a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, incita a commettere o commette atti di discriminazione di cui all’articolo 13, n. 1 del trattato di Amsterdam;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per i motivi di cui alla lettera precedente».
Art. 1-ter.
1. Agli articoli 13, 13 bis e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le parole: «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale ordinario in composizione monocratica».