Civile

Friday 15 April 2005

Disciplina della pubblicità ingannevole. Pubblicata sulla G.U. 14.4.2005 la legge n. 49 del 6.4.2005

Disciplina della pubblicità ingannevole. Pubblicata sulla G.U. 14.4.2005
la legge n. 49 del 6.4.2005

Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi
pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di
comunicazione

La Camera
dei deputati ed
il Senato della
Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 74,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3
e’ aggiunto, in
fine, il seguente
periodo:

«L’Autorita’ puo’ inoltre
richiedere all’operatore
pubblicitario,

ovvero
al proprietario del
mezzo che ha
diffuso il messaggio

pubblicitario,
di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto

ingannevole
o illecito, anche
avvalendosi, nei casi
di

inottemperanza, dei poteri previsti dall’articolo
14, commi 2, 3 e 4,

della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;

b) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:

«6-bis. Con la
decisione che accoglie
il ricorso l’Autorita’

dispone
inoltre l’applicazione di
una sanzione amministrativa

pecuniaria
da 1.000 a 100.000
euro, tenuto conto della gravita’ e

della
durata della violazione.
Nel caso dei messaggi pubblicitari

ingannevoli
di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non puo’ essere

inferiore a 25.000 euro»;

c) il comma 9 e’ sostituito dal seguente:

«9. In
caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a
quelli

inibitori
o di rimozione
degli effetti, l’Autorita’ applica
una

sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi

di
reiterata inottemperanza l’Autorita’ puo’ disporre la sospensione

dell’attivita’
di impresa per
un periodo non superiore a trenta

giorni»;

d) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:

«10. In caso
di inottemperanza alle
richieste di fornire le

informazioni
o la documentazione di
cui al comma 3, l’Autorita’

applica
una sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.000 a 20.000

euro.
Qualora le
informazioni o la documentazione fornite non siano

veritiere, l’Autorita’
applica una sanzione amministrativa pecuniaria

da 4.000 a 40.000 euro»;

e) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Per

le sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti alle violazioni del

presente decreto si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni

contenute
nel capo I,
sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29

della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il

pagamento
delle sanzioni amministrative di
cui al presente articolo

deve
essere effettuato entro
trenta giorni dalla
notifica del

provvedimento dell’Autorita».

——————————————————————————–

Avvertenza:

Il testo
delle note qui pubblicato e’ stato redatto

dall’amministrazione competente
per materia, ai
sensi

dell’art. 10,
comma 2, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle
legge, sull’emanazione del

decreti del
Presidente della Repubblica
e sulle

pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana,

approvato
con decreto del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,

al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di

legge
modificate. Restano invariati il valore e l’efficacia

degli atti
legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:

– Si
riporta il testo
dell’art. 7 del
decreto

legislativo 25 gennaio
1992, n. 74, recante: «Attuazione

della
direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva

97/55/CE in
materia di pubblicita’ ingannevole
e

comparativa»,
come modificato dalla presente legge:

«Art. 7
(Tutela amministrativa e giurisdizionale). – 1.

L’Autorita’ garante della
concorrenza e del
mercato,

istituita
dall’art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,

esercita le
attribuzioni disciplinate dal
presente

articolo.

2. I concorrenti, i consumatori, le loro
associazioni

ed organizzazioni, il
Ministro dell’industria, del

commercio e
dell’artigianato, nonche’ ogni altra pubblica

amministrazione che
ne abbia interesse
in relazione ai

propri compiti
istituzionali, anche su
denuncia del

pubblico, possono chiedere all’Autorita’
garante che siano

inibiti gli
atti di pubblicita’ ingannevole
o di

pubblicita’ comparativa
ritenuta illecita ai
sensi del

presente decreto,
la loro continuazione
e che ne siano

eliminati
gli effetti.

3. L’Autorita’
puo’ disporre con provvedimento motivato

la sospensione provvisoria della pubblicita’ ingannevole o

della pubblicita’ comparativa ritenuta illecita, in caso di

particolare urgenza.
In ogni caso,
comunica l’apertura

dell’istruttoria all’operatore pubblicitario
e, se il

committente non
e’ conosciuto, puo’ richiedere
al

proprietario del
mezzo che ha
diffuso il messaggio

pubblicitario ogni
informazione idonea ad
identificarlo.

L’Autorita’ puo’ inoltre richiedere
all’operatore

pubblicitario, ovvero
al proprietario del
mezzo che ha

diffuso il
messaggio pubblicitario, di
esibire copia del

messaggio pubblicitario
ritenuto ingannevole o illecito,

anche avvalendosi,
nei casi di inottemperanza, dei poteri

previsti dall’art.
14, commi 2,
3 e 4,
della legge

10 ottobre 1990, n. 287.

4. L’Autorita’ puo’ disporre
che l’operatore

pubblicitario fornisca
prove sull’esattezza materiale dei

dati di fatto contenuti nella pubblicita’
se, tenuto conto

dei diritti
o interessi legittimi
dell’operatore

pubblicitario e di
qualsiasi altra parte nella procedura,

tale
esigenza risulti giustificata, date le circostanze del

caso specifico.
Se tale
prova e’ omessa o viene ritenuta

insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati

inesatti.

5. Quando il
messaggio pubblicitario e’ stato o deve

essere diffuso attraverso la stampa periodica o
quotidiana

ovvero per
via radiofonica o televisiva o
altro mezzo di

telecomunicazione, l’Autorita’ garante,
prima di

provvedere, richiede
il parere dell’Autorita’ per le

garanzie
nelle comunicazioni.

6. L’Autorita’ provvede con effetto definitivo e con

decisione
motivata. Se ritiene la pubblicita’
ingannevole o

il messaggio
di pubblicita’ comparativa illecito accoglie

il ricorso
vietando la pubblicita’ non
ancora portata a

conoscenza del
pubblico o la continuazione di quella gia’

iniziata. Con la
decisione di accoglimento puo’
essere

disposta la
pubblicazione della pronuncia,
anche per

estratto, nonche’, eventualmente, di
un’apposita

dichiarazione rettificativa in
modo da impedire che la

pubblicita’ ingannevole
o il messaggio
di pubblicita’

comparativa ritenuto
illecito continuino a
produrre

effetti.

6-bis. Con la
decisione che accoglie
il ricorso

l’Autorita’ dispone
inoltre l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 100.000 euro, tenuto

conto della gravita’ e della durata della violazione. Nel

caso dei
messaggi pubblicitari ingannevoli
di cui agli

articoli
5 e
6 la sanzione
non puo’ essere inferiore a

25.000 euro.

7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti

sulle confezioni di prodotti, l’Autorita’,
nell’adottare i

provvedimenti
indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro

esecuzione un
termine che tenga conto dei tempi tecnici

necessari
per l’adeguamento.

8. La procedura istruttoria
e’ stabilita con

regolamento, emanato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della

legge 23 agosto
1988, n. 400,
in modo da garantire il

contraddittorio, la
piena cognizione degli
atti e la

verbalizzazione.

9. In caso di inottemperanza
ai provvedimenti d’urgenza

e a
quelli inibitori o
di rimozione degli
effetti,

l’Autorita’ applica
una sanzione amministrativa pecuniaria

da 10.000
a 50.000 euro.
Nei casi di
reiterata

inottemperanza l’Autorita’ puo’ disporre
la sospensione

dell’attivita’ di impresa
per un periodo non superiore a

trenta
giorni.

10. In caso di inottemperanza
alle richieste di fornire

le informazioni
o la documentazione di cui al comma 3,

l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa pecuniaria,

da 2.000 a
20.000 euro. Qualora le
informazioni o la

documentazione fornite
non siano veritiere, l’Autorita’

applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a

40.000 euro.

11. I ricorsi avverso le
decisioni definitive adottate

dall’Autorita’ rientrano
nella giurisdizione esclusiva del

giudice amministrativo. Per le
sanzioni amministrative

pecuniarie
conseguenti alle violazioni del presente decreto

si osservano,
in quanto applicabili,
le disposizioni

contenute nel
capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27,

28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive

modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative

di cui
al presente articolo deve essere
effettuato entro

trenta giorni
dalla notifica del
provvedimento

dell’Autorita’.

12. Ove la
pubblicita’
sia stata assentita
con

provvedimento amministrativo, preordinato
anche alla

verifica del
carattere non ingannevole della
stessa o di

liceita’ del
messaggio di pubblicita’ comparativa,
la

tutela dei
concorrenti, dei consumatori
e delle loro

associazioni e
organizzazioni e’ esperibile solo in via

giurisdizionale con
ricorso al giudice
amministrativo

avverso il
predetto provvedimento.

13. E’ comunque fatta
salva la giurisdizione
del

giudice ordinario,
in materia di
atti di concorrenza

sleale, a
norma dell’art. 2598 del codice civile nonche’,

per quanto concerne la pubblicita’
comparativa, in materia

di atti
compiuti in violazione della disciplina sul diritto

d’autore protetto
dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e

successive
modificazioni e del marchio d’impresa protetto a

norma del
regio decreto 21 giugno
1942, n. 929, e

successive modificazioni, nonche’ delle denominazioni di

origine riconosciute e protette in Italia e di altri
segni

distintivi
di imprese, beni e servizi concorrenti.

14. Per la
tutela degli interessi
collettivi dei

consumatori
e degli utenti derivanti dalle disposizioni del

presente decreto si applica l’art. 3 della legge 30
luglio

1998, n. 281.».

Art. 2.

1. La lettera p)
del comma 2
dell’articolo 4 del decreto

legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e’ abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 6 aprile 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio

dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI
PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2305):

Presentato dall’on. Giulietti ed altri il 7 febbraio

2002.

Assegnato alla
X commissione (Attivita’
produttive,

commercio e
turismo), in sede referente, il 7 marzo 2002,

con pareri
delle commissioni I, II, VII, IX e XIV.

Esaminato dalla
X commissione il 29 ottobre 2002;
20

novembre 2002;
26 marzo 2003;
14 maggio 2003; 4 giugno

2003; 9 luglio 2003.

Esaminato in aula il 26 gennaio 2004 e approvato
il 28

gennaio
2004.

Senato della Repubblica (atto n.
2717):

Assegnato alla
10ª commissione (Industria, commercio,

turismo),
in sede referente, il 5 febbraio 2004, con parere

delle
commissioni 1ª, 2ª, 8ª e 14ª.

Esaminato dalla
10ª commissione il 6 aprile 2004;
27

ottobre
2004; 2 novembre 2004; 21 dicembre 2004; 25 gennaio

2005; 2 febbraio 2005.

Nuovamente assegnato alla
10ª commissione, in sede

deliberante, il
24 febbraio 2005
con parere delle

commissioni
1ª, 2ª, 8ª e 14ª.

Esaminato dalla
10ª commissione, in sede deliberante,

il 9 marzo
2005 ed approvato il 15 marzo 2005.

——————————————————————————–

Note all’art. 2:

– Si
riporta il testo
dell’art. 4 del decreto

legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante:
«Disposizioni

sulla competenza
penale del giudice
di pace, a norma

dell’art. 14 della legge. 24 novembre 1999, n. 468.»,
come

modificato
dalla presente legge:

«Art. 4 (Competenza per materia). – 1. Il giudice di

pace e’
competente:

a) per i
delitti consumati o tentati previsti dagli

articoli
581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al

secondo comma
perseguibili a querela
di parte, 590,

limitatamente alle
fattispecie perseguibili a
querela di

parte e ad
esclusione delle fattispecie connesse alla colpa

professionale e
dei fatti commessi con violazione delle

norme per
la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o

relative all’igiene
del lavoro o che abbiano
determinato

una malattia
professionale quando, nei
casi anzidetti,

derivi una
malattia di durata superiore a venti giorni,

594, 595,
primo e secondo comma, 612, primo comma, 626,

627, 631,
salvo che ricorra
l’ipotesi di cui all’art.

639-bis, 632,
salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art.

639-bis, 633,
primo comma, salvo che ricorra l’ipotesi di

cui all’art.
639-bis, 635, primo
comma, 636, salvo che

ricorra l’ipotesi di cui all’art. 639-bis, 637, 638,
primo

comma, 639 e
647 del codice penale;

b) per le contravvenzioni previste
dagli

articoli
689, 690, 691, 726, primo comma, e 731
del codice

penale.

2. Il giudice di
pace e’ altresi’
competente per i

delitti, consumati
o tentati, e per
le contravvenzioni

previsti
dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto

18 giugno 1931, n. 773, recante "testo
unico in materia di

sicurezza";

b) articoli 1095, 1096
e 1119 del
regio decreto

30 marzo 1942,
n. 327, recante
"Approvazione del testo

definitivo
del codice della navigazione";

c) art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica

4 agosto 1957,
n. 918, recante
"Approvazione del testo

organico
delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini";

d) articoli 102 e 106
del decreto del Presidente

della Repubblica
30 marzo 1957, n.
361, recante "testo

unico delle
leggi per l’elezione
della Camera dei

deputati";

e) art. 92
del decreto del
Presidente della

Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570, recante "testo unico

delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi

delle
amministrazioni comunali";

f) art.
15, secondo comma, della legge 28
novembre

1965, n.
1329, recante "Provvedimenti per l’acquisto di

nuove
macchine utensili";

g) art. 3
della legge 8 novembre
1991, n. 362,

recante
"Norme di riordino del settore farmaceutico";

h) art. 51
della legge 25 maggio
1970, n. 352,

recante
"Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e

sulla
iniziativa legislativa del popolo";

i) articoli 3, terzo e quarto
comma, 46, quarto comma

e 65,
terzo comma, del
decreto del Presidente
della

Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante
"Nuove norme in

materia di polizia, sicurezza e regolarita’
dell’esercizio

delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto";

l) articoli 18 e 20
della legge 2 agosto 1982, n.

528, recante "Ordinamento del gioco
del lotto e misure per

il personale
del lotto";

m) art. 17,
comma 3, della legge 4 maggio
1990, n.

107, recante "Disciplina per le
attivita’ trasfusionali

relative al sangue
umano ed ai suoi componenti e per
la

produzione
di plasmaderivati";

n) art. 15,
comma 3, del
decreto legislativo

27 settembre 1991,
n. 311, recante
"Attuazione delle

direttive n. 87/404/CEE e
n. 90/488/CEE in materia di

recipienti
semplici a pressione, a norma dell’art. 56 della

legge 29
dicembre 1990, n. 428";

o) art. 11,
comma 1, del
decreto legislativo

27 settembre 1991, n.
313, recante "Attuazione della

direttiva n.
88/378/CEE relativa al
ravvicinamento delle

legislazioni degli
Stati membri concernenti la
sicurezza

dei giocattoli,
a norma dell’art.
54 della legge

29 dicembre 1990, n. 428";

p) abrogata;

q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del

decreto legislativo
30 aprile 1992, n 285, recante "Nuovo

codice della
strada";

r) art. 10, comma
1, del decreto
legislativo

14 dicembre 1992, n.
507, recante "Attuazione della

direttiva n.
90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle

legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi

medici impiantabili attivi";

s) art. 23,
comma 2, del
decreto legislativo

24 febbraio 1997, n.
46, recante "Attuazione della

direttiva n.
90/3 85/CEE concernente
i dispositivi

medici"».