Civile
Disciplina della pubblicità ingannevole. Pubblicata sulla G.U. 14.4.2005 la legge n. 49 del 6.4.2005
Disciplina della pubblicità ingannevole. Pubblicata sulla G.U. 14.4.2005
la legge n. 49 del 6.4.2005
Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi
pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di
comunicazione
La Camera
dei deputati ed
il Senato della
Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 74,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3
e’ aggiunto, in
fine, il seguente
periodo:
«L’Autorita’ puo’ inoltre
richiedere all’operatore
pubblicitario,
ovvero
al proprietario del
mezzo che ha
diffuso il messaggio
pubblicitario,
di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto
ingannevole
o illecito, anche
avvalendosi, nei casi
di
inottemperanza, dei poteri previsti dall’articolo
14, commi 2, 3 e 4,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;
b) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
«6-bis. Con la
decisione che accoglie
il ricorso l’Autorita’
dispone
inoltre l’applicazione di
una sanzione amministrativa
pecuniaria
da 1.000 a 100.000
euro, tenuto conto della gravita’ e
della
durata della violazione.
Nel caso dei messaggi pubblicitari
ingannevoli
di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non puo’ essere
inferiore a 25.000 euro»;
c) il comma 9 e’ sostituito dal seguente:
«9. In
caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a
quelli
inibitori
o di rimozione
degli effetti, l’Autorita’ applica
una
sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi
di
reiterata inottemperanza l’Autorita’ puo’ disporre la sospensione
dell’attivita’
di impresa per
un periodo non superiore a trenta
giorni»;
d) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:
«10. In caso
di inottemperanza alle
richieste di fornire le
informazioni
o la documentazione di
cui al comma 3, l’Autorita’
applica
una sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.000 a 20.000
euro.
Qualora le
informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l’Autorita’
applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 4.000 a 40.000 euro»;
e) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Per
le sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti alle violazioni del
presente decreto si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni
contenute
nel capo I,
sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il
pagamento
delle sanzioni amministrative di
cui al presente articolo
deve
essere effettuato entro
trenta giorni dalla
notifica del
provvedimento dell’Autorita».
——————————————————————————–
Avvertenza:
Il testo
delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente
per materia, ai
sensi
dell’art. 10,
comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle
legge, sull’emanazione del
decreti del
Presidente della Repubblica
e sulle
pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana,
approvato
con decreto del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge
modificate. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
– Si
riporta il testo
dell’art. 7 del
decreto
legislativo 25 gennaio
1992, n. 74, recante: «Attuazione
della
direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva
97/55/CE in
materia di pubblicita’ ingannevole
e
comparativa»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 7
(Tutela amministrativa e giurisdizionale). – 1.
L’Autorita’ garante della
concorrenza e del
mercato,
istituita
dall’art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
esercita le
attribuzioni disciplinate dal
presente
articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro
associazioni
ed organizzazioni, il
Ministro dell’industria, del
commercio e
dell’artigianato, nonche’ ogni altra pubblica
amministrazione che
ne abbia interesse
in relazione ai
propri compiti
istituzionali, anche su
denuncia del
pubblico, possono chiedere all’Autorita’
garante che siano
inibiti gli
atti di pubblicita’ ingannevole
o di
pubblicita’ comparativa
ritenuta illecita ai
sensi del
presente decreto,
la loro continuazione
e che ne siano
eliminati
gli effetti.
3. L’Autorita’
puo’ disporre con provvedimento motivato
la sospensione provvisoria della pubblicita’ ingannevole o
della pubblicita’ comparativa ritenuta illecita, in caso di
particolare urgenza.
In ogni caso,
comunica l’apertura
dell’istruttoria all’operatore pubblicitario
e, se il
committente non
e’ conosciuto, puo’ richiedere
al
proprietario del
mezzo che ha
diffuso il messaggio
pubblicitario ogni
informazione idonea ad
identificarlo.
L’Autorita’ puo’ inoltre richiedere
all’operatore
pubblicitario, ovvero
al proprietario del
mezzo che ha
diffuso il
messaggio pubblicitario, di
esibire copia del
messaggio pubblicitario
ritenuto ingannevole o illecito,
anche avvalendosi,
nei casi di inottemperanza, dei poteri
previsti dall’art.
14, commi 2,
3 e 4,
della legge
10 ottobre 1990, n. 287.
4. L’Autorita’ puo’ disporre
che l’operatore
pubblicitario fornisca
prove sull’esattezza materiale dei
dati di fatto contenuti nella pubblicita’
se, tenuto conto
dei diritti
o interessi legittimi
dell’operatore
pubblicitario e di
qualsiasi altra parte nella procedura,
tale
esigenza risulti giustificata, date le circostanze del
caso specifico.
Se tale
prova e’ omessa o viene ritenuta
insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati
inesatti.
5. Quando il
messaggio pubblicitario e’ stato o deve
essere diffuso attraverso la stampa periodica o
quotidiana
ovvero per
via radiofonica o televisiva o
altro mezzo di
telecomunicazione, l’Autorita’ garante,
prima di
provvedere, richiede
il parere dell’Autorita’ per le
garanzie
nelle comunicazioni.
6. L’Autorita’ provvede con effetto definitivo e con
decisione
motivata. Se ritiene la pubblicita’
ingannevole o
il messaggio
di pubblicita’ comparativa illecito accoglie
il ricorso
vietando la pubblicita’ non
ancora portata a
conoscenza del
pubblico o la continuazione di quella gia’
iniziata. Con la
decisione di accoglimento puo’
essere
disposta la
pubblicazione della pronuncia,
anche per
estratto, nonche’, eventualmente, di
un’apposita
dichiarazione rettificativa in
modo da impedire che la
pubblicita’ ingannevole
o il messaggio
di pubblicita’
comparativa ritenuto
illecito continuino a
produrre
effetti.
6-bis. Con la
decisione che accoglie
il ricorso
l’Autorita’ dispone
inoltre l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 100.000 euro, tenuto
conto della gravita’ e della durata della violazione. Nel
caso dei
messaggi pubblicitari ingannevoli
di cui agli
articoli
5 e
6 la sanzione
non puo’ essere inferiore a
25.000 euro.
7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti
sulle confezioni di prodotti, l’Autorita’,
nell’adottare i
provvedimenti
indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro
esecuzione un
termine che tenga conto dei tempi tecnici
necessari
per l’adeguamento.
8. La procedura istruttoria
e’ stabilita con
regolamento, emanato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto
1988, n. 400,
in modo da garantire il
contraddittorio, la
piena cognizione degli
atti e la
verbalizzazione.
9. In caso di inottemperanza
ai provvedimenti d’urgenza
e a
quelli inibitori o
di rimozione degli
effetti,
l’Autorita’ applica
una sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000
a 50.000 euro.
Nei casi di
reiterata
inottemperanza l’Autorita’ puo’ disporre
la sospensione
dell’attivita’ di impresa
per un periodo non superiore a
trenta
giorni.
10. In caso di inottemperanza
alle richieste di fornire
le informazioni
o la documentazione di cui al comma 3,
l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa pecuniaria,
da 2.000 a
20.000 euro. Qualora le
informazioni o la
documentazione fornite
non siano veritiere, l’Autorita’
applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a
40.000 euro.
11. I ricorsi avverso le
decisioni definitive adottate
dall’Autorita’ rientrano
nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. Per le
sanzioni amministrative
pecuniarie
conseguenti alle violazioni del presente decreto
si osservano,
in quanto applicabili,
le disposizioni
contenute nel
capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27,
28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive
modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative
di cui
al presente articolo deve essere
effettuato entro
trenta giorni
dalla notifica del
provvedimento
dell’Autorita’.
12. Ove la
pubblicita’
sia stata assentita
con
provvedimento amministrativo, preordinato
anche alla
verifica del
carattere non ingannevole della
stessa o di
liceita’ del
messaggio di pubblicita’ comparativa,
la
tutela dei
concorrenti, dei consumatori
e delle loro
associazioni e
organizzazioni e’ esperibile solo in via
giurisdizionale con
ricorso al giudice
amministrativo
avverso il
predetto provvedimento.
13. E’ comunque fatta
salva la giurisdizione
del
giudice ordinario,
in materia di
atti di concorrenza
sleale, a
norma dell’art. 2598 del codice civile nonche’,
per quanto concerne la pubblicita’
comparativa, in materia
di atti
compiuti in violazione della disciplina sul diritto
d’autore protetto
dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive
modificazioni e del marchio d’impresa protetto a
norma del
regio decreto 21 giugno
1942, n. 929, e
successive modificazioni, nonche’ delle denominazioni di
origine riconosciute e protette in Italia e di altri
segni
distintivi
di imprese, beni e servizi concorrenti.
14. Per la
tutela degli interessi
collettivi dei
consumatori
e degli utenti derivanti dalle disposizioni del
presente decreto si applica l’art. 3 della legge 30
luglio
1998, n. 281.».
Art. 2.
1. La lettera p)
del comma 2
dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e’ abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 6 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI
PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2305):
Presentato dall’on. Giulietti ed altri il 7 febbraio
2002.
Assegnato alla
X commissione (Attivita’
produttive,
commercio e
turismo), in sede referente, il 7 marzo 2002,
con pareri
delle commissioni I, II, VII, IX e XIV.
Esaminato dalla
X commissione il 29 ottobre 2002;
20
novembre 2002;
26 marzo 2003;
14 maggio 2003; 4 giugno
2003; 9 luglio 2003.
Esaminato in aula il 26 gennaio 2004 e approvato
il 28
gennaio
2004.
Senato della Repubblica (atto n.
2717):
Assegnato alla
10ª commissione (Industria, commercio,
turismo),
in sede referente, il 5 febbraio 2004, con parere
delle
commissioni 1ª, 2ª, 8ª e 14ª.
Esaminato dalla
10ª commissione il 6 aprile 2004;
27
ottobre
2004; 2 novembre 2004; 21 dicembre 2004; 25 gennaio
2005; 2 febbraio 2005.
Nuovamente assegnato alla
10ª commissione, in sede
deliberante, il
24 febbraio 2005
con parere delle
commissioni
1ª, 2ª, 8ª e 14ª.
Esaminato dalla
10ª commissione, in sede deliberante,
il 9 marzo
2005 ed approvato il 15 marzo 2005.
——————————————————————————–
Note all’art. 2:
– Si
riporta il testo
dell’art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante:
«Disposizioni
sulla competenza
penale del giudice
di pace, a norma
dell’art. 14 della legge. 24 novembre 1999, n. 468.»,
come
modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Competenza per materia). – 1. Il giudice di
pace e’
competente:
a) per i
delitti consumati o tentati previsti dagli
articoli
581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
secondo comma
perseguibili a querela
di parte, 590,
limitatamente alle
fattispecie perseguibili a
querela di
parte e ad
esclusione delle fattispecie connesse alla colpa
professionale e
dei fatti commessi con violazione delle
norme per
la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o
relative all’igiene
del lavoro o che abbiano
determinato
una malattia
professionale quando, nei
casi anzidetti,
derivi una
malattia di durata superiore a venti giorni,
594, 595,
primo e secondo comma, 612, primo comma, 626,
627, 631,
salvo che ricorra
l’ipotesi di cui all’art.
639-bis, 632,
salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art.
639-bis, 633,
primo comma, salvo che ricorra l’ipotesi di
cui all’art.
639-bis, 635, primo
comma, 636, salvo che
ricorra l’ipotesi di cui all’art. 639-bis, 637, 638,
primo
comma, 639 e
647 del codice penale;
b) per le contravvenzioni previste
dagli
articoli
689, 690, 691, 726, primo comma, e 731
del codice
penale.
2. Il giudice di
pace e’ altresi’
competente per i
delitti, consumati
o tentati, e per
le contravvenzioni
previsti
dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, recante "testo
unico in materia di
sicurezza";
b) articoli 1095, 1096
e 1119 del
regio decreto
30 marzo 1942,
n. 327, recante
"Approvazione del testo
definitivo
del codice della navigazione";
c) art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica
4 agosto 1957,
n. 918, recante
"Approvazione del testo
organico
delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini";
d) articoli 102 e 106
del decreto del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957, n.
361, recante "testo
unico delle
leggi per l’elezione
della Camera dei
deputati";
e) art. 92
del decreto del
Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570, recante "testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi
delle
amministrazioni comunali";
f) art.
15, secondo comma, della legge 28
novembre
1965, n.
1329, recante "Provvedimenti per l’acquisto di
nuove
macchine utensili";
g) art. 3
della legge 8 novembre
1991, n. 362,
recante
"Norme di riordino del settore farmaceutico";
h) art. 51
della legge 25 maggio
1970, n. 352,
recante
"Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla
iniziativa legislativa del popolo";
i) articoli 3, terzo e quarto
comma, 46, quarto comma
e 65,
terzo comma, del
decreto del Presidente
della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante
"Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarita’
dell’esercizio
delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto";
l) articoli 18 e 20
della legge 2 agosto 1982, n.
528, recante "Ordinamento del gioco
del lotto e misure per
il personale
del lotto";
m) art. 17,
comma 3, della legge 4 maggio
1990, n.
107, recante "Disciplina per le
attivita’ trasfusionali
relative al sangue
umano ed ai suoi componenti e per
la
produzione
di plasmaderivati";
n) art. 15,
comma 3, del
decreto legislativo
27 settembre 1991,
n. 311, recante
"Attuazione delle
direttive n. 87/404/CEE e
n. 90/488/CEE in materia di
recipienti
semplici a pressione, a norma dell’art. 56 della
legge 29
dicembre 1990, n. 428";
o) art. 11,
comma 1, del
decreto legislativo
27 settembre 1991, n.
313, recante "Attuazione della
direttiva n.
88/378/CEE relativa al
ravvicinamento delle
legislazioni degli
Stati membri concernenti la
sicurezza
dei giocattoli,
a norma dell’art.
54 della legge
29 dicembre 1990, n. 428";
p) abrogata;
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del
decreto legislativo
30 aprile 1992, n 285, recante "Nuovo
codice della
strada";
r) art. 10, comma
1, del decreto
legislativo
14 dicembre 1992, n.
507, recante "Attuazione della
direttiva n.
90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi
medici impiantabili attivi";
s) art. 23,
comma 2, del
decreto legislativo
24 febbraio 1997, n.
46, recante "Attuazione della
direttiva n.
90/3 85/CEE concernente
i dispositivi
medici"».