Famiglia

Tuesday 21 February 2006

Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto.

Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte
improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto.

LEGGE 2 febbraio 2006, n.31 (GU
n. 34 del 10-2-2006)

La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la
seguente legge:

Art. 1.

1. I lattanti deceduti
improvvisamente entro un anno di vita senza causa apparente e i feti deceduti
anch’essi senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione
devono essere prontamente sottoposti con il consenso di entrambi
i genitori a riscontro diagnostico da effettuarsi nei centri autorizzati
secondo i criteri individuati nell’articolo 2, a cui sono inviati gli organi
prelevati. Le informazioni relative
alla gravidanza, allo sviluppo fetale e al parto e, nel caso di sindrome
della morte improvvisa del lattante (SIDS), alle situazioni ambientali e
familiari in cui si e’ verificato il decesso, raccolte con un’indagine
familiare, devono essere accuratamente registrate e vagliate, per il
completamento diagnostico e per finalita’ scientifiche,
dall’ostetrico-ginecologo, dal neonatologo, dal pediatra curanti e dall’anatomo
patologo sulla base dei protocolli internazionali.

2. Il riscontro diagnostico di
cui al comma 1 e’ effettuato secondo il protocollo
diagnostico predisposto dalla prima cattedra dell’Istituto di anatomia
patologica dell’Universita’ di Milano. Il suddetto protocollo, per essere
applicabile, deve essere approvato dal Ministero della salute.

Art. 2.

1. I criteri per l’autorizzazione
dei centri di cui all’articolo 1 sono definiti, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.

2. Entro centottanta giorni
dall’adozione del decreto di cui al comma 1, le regioni provvedono
ad individuare, sul loro territorio, i centri scientifici, di carattere
universitario od ospedaliero, che svolgono la funzione di centri di riferimento
per il riscontro diagnostico dei lattanti deceduti improvvisamente senza causa
apparente entro un anno di vita e dei feti deceduti senza causa apparente dopo
la venticinquesima settimana di gestazione.

3. Per l’attuazione del presente
articolo e’ autorizzata la spesa di 31.000 euro annui a decorrere dall’anno
2006.

Art. 3.

1. I risultati delle indagini
svolte ai sensi dell’articolo 1 sono comunicati dai centri autorizzati alla
prima cattedra dell’Istituto di anatomia patologica
dell’Universita’ di Milano che, nel rispetto delle regole sul trattamento dei
dati personali, provvede ad istituire una banca dati nazionale e a trasmettere
i dati cosi’ raccolti alla regione competente per territorio, ai medici curanti
e ai parenti delle vittime.

2. Per l’attuazione del presente
articolo e’ autorizzata la spesa di 36.000 euro annui a decorrere dall’anno
2006.

Art. 4.

1. Le autorita’
sanitarie nazionali e regionali provvedono, nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio:

a) a promuovere
campagne di sensibilizzazione e di prevenzione per garantire una corretta informazione sulle
problematiche connesse alla SIDS e ai casi di morte del feto senza causa
apparente;

b) a predisporre appositi programmi di ricerca multidisciplinari che
comprendano lo studio dei casi sul piano anamnestico, clinico, laboratoristico,
anatomo patologico, istologico.

2. Il Ministero della salute, in
collaborazione con le societa’ scientifiche interessate e con le associazioni
dei genitori, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad emanare le linee guida per la prevenzione della
SIDS.

3. Nell’attuazione dei programmi
di formazione continua in medicina di cui all’articolo
16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione
nazionale per la formazione continua, di cui all’articolo 16-ter del medesimo
decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, provvede
affinche’ ogni ostetrico, ginecologo, pediatra, neonatologo, anatomo patologo,
istologo, medico di base e personale infermieristico consegua crediti formativi
in materia di SIDS.

4. Al fine di garantire una
migliore assistenza ai nuclei familiari colpiti da casi di SIDS o di morte del
feto senza causa apparente, le regioni possono prevedere progetti di sostegno
psicologico ai familiari delle vittime, anche facilitando i contatti con le
associazioni delle famiglie toccate da esperienze analoghe.

5. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dagli
articoli 2 e 3, pari a 67.000 euro annui a decorrere dall’anno 2006, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

2. Il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 2 febbraio
2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n.
396):

Presentato dal sen. Calderoli ed
altri il 5 luglio 2001.

Assegnato alla
12ª commissione (Igiene e sanita), in sede referente, il 23 agosto 2001 con
parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e parlamentare per le questioni
regionali.

Esaminato dalla
12ª commissione, in sede referente, il 20 giugno 2002; 3, 9, 11, 30 luglio
2002; 27 maggio 2003.

Assegnato
nuovamente alla 12ª commissione, in sede deliberante, il 24 giugno 2003 con
parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e parlamentare per le questioni
regionali.

Esaminato dalla
12ª commissione, in sede deliberante ed approvato il 29 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n.
4248):

Assegnato alla XII commissione
(Affari sociali), in sede referente, il 4 settembre 2003 con pareri delle
commissioni I, II, V, VII e parlamentare per le
questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione
il 22 ottobre 2003;

4-11 novembre
2003; 2 dicembre 2003; 27 gennaio 2004; 3 febbraio 2004; 20 aprile 2004; 11
maggio 2004; 16 giugno 2004.

Relazione presentata il 13
settembre 2004 (atto n.

4248-A-relatore
on. Ercole).

Esaminato in
aula il 7 e 9 febbraio 2005 e approvato, con modificazioni, il 10 febbraio
2005.

Senato della Repubblica (atto n.
396-B):

Assegnato alla
12ª commissione (Igiene e sanita), in sede deliberante, il 24 febbraio 2005 con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e parlamentare per le questioni
regionali.

Esaminato dalla
12ª commissione, il 2 marzo 2005 e approvato con modificazioni il 20 dicembre
2005.

Camera dei deputati (atto n.
4248-B):

Assegnato alla
XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, in data 12 gennaio 2006
con pareri delle commissioni V e VII.

Esaminato dalla
XII commissione il 17 gennaio 2006 e approvato il 18 gennaio 2006.