Enti pubblici

Thursday 23 March 2006

Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita’, nonche’ modifica della disciplina in tema di incompatibilita’, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a

Disciplina degli illeciti
disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la
loro applicabilita’, nonche’ modifica della disciplina in tema di incompatibilita’, dispensa dal servizio e trasferimento
di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della
legge 25 luglio 2005, n. 150. DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio
2006, n.109 (GU n. 67 del 21-3-2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n.
150, recante delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero
della giustizia, per la modifica della disciplina concernente
il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, nonche’ per l’emanazione di un testo
unico;

Visti, in particolare, gli
articoli 1, comma 1, lettera f), e 2, commi 6 e 7, della citata legge n. 150
del 2005 che prevedono la individuazione delle
fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati e delle relative
sanzioni, la modifica della procedura per l’applicazione delle medesime,
nonche’ la modifica della disciplina in tema di incompatibilita’, dispensa dal
servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati;

Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 ottobre 2005;

Aquisiti i
pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data
20 dicembre 2005 ed in data 22 dicembre 2005, e del Senato della
Repubblica, espressi in data 7 dicembre 2005 ed in data 30 novembre 2005, a
norma dell’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alla
condizione formulata dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica in ordine alla soppressione dell’articolo 2, con cio’
dovendosi ritenere contestualmente assorbita anche la condizione formulata
dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine al medesimo articolo;

Esaminate le
osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della
Repubblica;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19
gennaio 2006;

Sulla proposta
del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze e per la funzione pubblica;

E m a n
a

il
seguente decreto legislativo:

Capo I

Della responsabilita’
disciplinare dei magistrati

Sezione I

Degli illeciti disciplinari

Art. 1.

Doveri del magistrato

1. Il magistrato esercita le
funzioni attribuitegli con imparzialita’, correttezza, diligenza, laboriosita’,
riserbo e equilibrio e rispetta la dignita’ della
persona nell’esercizio delle funzioni.

2. Il magistrato, anche fuori dall’esercizio delle proprie funzioni, non deve tenere
comportamenti, ancorche’ legittimi, che compromettano la credibilita’
personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio
dell’istituzione giudiziaria.

3. Le violazioni dei doveri di
cui ai commi 1 e 2 costituiscono illecito disciplinare
perseguibile nelle ipotesi previste agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

Illeciti disciplinari
nell’esercizio delle funzioni

1. Costituiscono illeciti
disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

a) fatto salvo quanto previsto
dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui
all’articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle
parti;

b) l’omissione della
comunicazione, al Consiglio superiore della magistratura, della sussistenza di
una delle situazioni di incompatibilita’ di cui agli
articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati dall’articolo
29 del presente decreto;

c) la consapevole inosservanza
dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla
legge;

d) i comportamenti abitualmente o
gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei
testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito
dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri
magistrati o di collaboratori;

e) l’ingiustificata interferenza
nell’attivita’ giudiziaria di altro magistrato;

f) l’omessa
comunicazione al capo dell’ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle
avvenute interferenze;

g) la grave
violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;

h) il travisamento dei fatti
determinato da negligenza inescusabile;

i) il
perseguimento di fini estranei ai suoi doveri ed alla funzione giudiziaria;

l) l’emissione di provvedimenti
privi di motivazione, ovvero la cui motivazione
consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge
senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti,
quando la motivazione e’ richiesta dalla legge;

m) l’adozione di provvedimenti
adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e
inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti
patrimoniali;

n) la reiterata
o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul
servizio giudiziario adottate dagli organi competenti;

o) l’indebito affidamento ad
altri di attivita’ rientranti nei propri compiti;

p) l’inosservanza dell’obbligo di
risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio in assenza dell’autorizzazione
prevista dalla normativa vigente se ne e’ derivato
concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosita’;

q) il reiterato, grave e
ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi
all’esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia
diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini
previsti dalla legge per il compimento dell’atto;

r) il sottrarsi
in modo abituale e ingiustificato all’attivita’ di servizio;

s) per il
dirigente dell’ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un
collegio, l’omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi
provvedimenti;

t) l’inosservanza dell’obbligo di
rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando
esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell’organo
competente;

u) la divulgazione, anche
dipendente da negligenza, di atti del procedimento
coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonche’
la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione,
o sugli affari definiti, quando e’ idonea a ledere indebitamente diritti
altrui;

v) pubbliche dichiarazioni o
interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia
titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non
definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione
ordinaria;

z) il tenere rapporti in relazione all’attivita’ del proprio ufficio con gli organi
di informazione al di fuori delle modalita’
previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli
articoli 1, comma 1, lettera d) e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n.
150;

aa) il
sollecitare la pubblicita’ di notizie attinenti alla propria attivita’ di
ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi
personali riservati o privilegiati;

bb) il
rilasciare dichiarazioni ed interviste in violazione dei criteri di equilibrio
e di misura;

cc)
l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilita’ tra
la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e
inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

dd)
l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o
di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti
che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati
dell’ufficio, della sezione o del collegio;

ee)
l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato
cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio
superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di
incompatibilita’ previste dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati
dall’articolo 29 del presente decreto, ovvero delle situazioni che possono dare
luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati dagli articoli 26,
comma 1 e 27 del presente decreto;

ff)
l’adozione di provvedimenti al di fuori di ogni previsione processuale ovvero
sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza
ovvero di atti e provvedimenti che costituiscono esercizio di una potesta’
riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri
organi costituzionali;

gg)
l’emissione di un provvedimento restrittivo della liberta’ personale fuori dei
casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile.

2. Fermo quanto previsto dal
comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) ed
ff), l’attivita’ di interpretazione di norme di diritto in conformita’
all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale non da’ mai luogo a
responsabilita’ disciplinare.

Art. 3.

Illeciti disciplinari fuori
dell’esercizio delle funzioni

1. Costituiscono illeciti
disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:

a) l’uso della
qualita’ di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per se’ o per
altri;

b) il frequentare persona
sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque
trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata
delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per
delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere
sottoposto ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di
tali persone;

c) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta
autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura;

d) lo svolgimento di attivita’ incompatibili con la funzione giudiziaria di
cui all’articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
succesive modificazioni, o di attivita’ tali da recare concreto pregiudizio
all’assolvimento dei doveri disciplinati dall’articolo 1;

e) l’ottenere, direttamente o
indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere
parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio
giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che
si trovi nel distretto di Corte d’appello nel quale esercita le funzioni
giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonche’ ottenere, direttamente o
indirettamente, prestititi o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore,
da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;

f) la pubblica manifestazione di
consenso o dissenso in ordine a un procedimento in
corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalita’ con cui il
giudizio e’ espresso, sia idonea a condizionare la liberta’ di decisione nel
procedimento medesimo;

g) la partecipazione ad
associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con
l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

h) l’iscrizione o la
partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita’ di
centri politici o operativi nel settore finanziario
che possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque compromettere
l’immagine del magistrato;

i) l’uso
strumentale della qualita’ che, per la posizione del magistrato o per le
modalita’ di realizzazione, e’ idoneo a turbare l’esercizio di funzioni
costituzionalmente previste;

l) ogni altro
comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzieta’ e
l’imparzialita’ del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza.

Art. 4.

Illeciti disciplinari conseguenti
a reato

1. Costituiscono illeciti
disciplinari conseguenti al reato:

a) i fatti per i quali e’
intervenuta condanna irrevocabile o e’ stata pronunciata sentenza ai sensi
dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso
o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o
congiunta alla pena pecuniaria;

b) i fatti per i quali e’
intervenuta condanna irrevocabile o e’ stata pronunciata sentenza ai sensi
dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto
colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalita’ e
conseguenze, carattere di particolare gravita’;

c) i fatti per i quali e’
intervenuta condanna irrevocabile o e’ stata pronunciata sentenza ai sensi
dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena
dell’arresto, sempre che presentino, per le modalita’ di esecuzione,
carattere di particolare gravita’;

d) qualunque fatto costituente
reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato e’ estinto
per qualsiasi causa o l’azione penale non puo’ essere iniziata o proseguita.

Sezione II

Delle sanzioni disciplinari

Art. 5.

Sanzioni

1. Il magistrato che viola i suoi
doveri e’ soggetto alle seguenti sanzioni
disciplinari:

a) l’ammonimento;

b) la censura;

c) la perdita dell’anzianita’;

d) l’incapacita’ temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

e) la
sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

f) la rimozione.

2. Quando per il concorso di piu’
illeciti disciplinari si debbono irrogare piu’
sanzioni di diversa gravita’, si applica la sanzione prevista per l’infrazione
piu’ grave; quando piu’ illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro,
sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente
piu’ grave.

Nell’uno e nell’altro caso puo’ essere applicata anche la sanzione meno grave se
compatibile.

Art. 6.

Ammonimento

1. L’ammonimento e’ un richiamo,
espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all’osservanza, da parte
del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso.

Art. 7.

Censura

1. La censura e’ una
dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione
disciplinare.

Art. 8.

Perdita dell’anzianita’

1. La perdita
dell’anzianita’ non puo’ essere inferiore a due mesi e non puo’ superare i due
anni.

Art. 9.

Temporanea incapacita’ ad
esercitare un incarico direttivo o semidirettivo

1. La
temporanea incapacita’ ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non
puo’ essere inferiore a sei mesi e non puo’ superare i due anni. Se il
magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono
essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive,
corrispondenti alla sua qualifica.

2. Applicata la sanzione, il
magistrato non puo’ riprendere l’esercizio delle funzioni direttive o
semidirettive presso l’ufficio ove le svolgeva anteriormente
al provvedimento disciplinare.

Art. 10.

Sospensione dalle funzioni

1. La sospensione dalle funzioni
consiste nell’allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio
e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo
organico della magistratura.

2. Al magistrato sospeso e’
corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle
altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il
trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe
stipendiale;

alla
meta’, se alla quarta o quinta classe; a un terzo, se alla sesta o settima
classe.

Art. 11.

Rimozione

1. La rimozione determina la
cessazione del rapporto di servizio e viene attuata
mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 12.

Sanzioni applicabili

1. Si applica una sanzione non
inferiore alla censura per:

a) i comportamenti che, violando
i doveri di cui all’articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b) la consapevole inosservanza
dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla
legge;

c) l’omissione, da parte
dell’interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura
della sussistenza di una delle cause di incompatibilita’
di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati dall’articolo 29 del presente
decreto;

d) il tenere comportamenti che, a
causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti
coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze,
costituiscano violazione del dovere di imparzialita’;

e) i comportamenti previsti
dall’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f);

f) il perseguimento di fini
diversi da quelli di giustizia;

g) il reiterato o grave ritardo
nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle
funzioni;

h) la scarsa laboriosita’, se
abituale;

i) la grave o abituale violazione
del dovere di riservatezza;

l) l’uso della
qualita’ di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

m) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o
ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della
magistratura, qualora per l’entita’ e la natura dell’incarico il fatto non si
appalesi di particolare gravita’.

2. Si applica una sanzione non
inferiore alla perdita dell’anzianita’ per:

a) i comportamenti che, violando
i doveri di cui all’articolo 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito
vantaggio a una delle parti;

b) l’uso della
qualita’ di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e
grave;

c) i comportamenti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera b).

3. Si applica la sanzione della incapacita’ a esercitare un incarico direttivo o
semidirettivo per l’interferenza, nell’attivita’ di altro magistrato, da parte
del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave.

4. Si applica una sanzione non
inferiore alla sospensione dalle funzioni per l’accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per
l’accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non e’ stata richiesta
o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l’entita’ e la natura
dell’incarico il fatto si appalesi di particolare gravita’.

5. Si applica la sanzione della
rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i
fatti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici
in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per
delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata
sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia
intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo
168 dello stesso Codice.

Art. 13.

Trasferimento d’ufficio e
provvedimenti cautelari

1. La sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nell’infliggere una
sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, puo’ disporre il trasferimento
del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta,
la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con
il buon andamento dell’amministrazione della giustizia.

Il trasferimento e’ sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste
dall’articolo 2, comma 1, lettera a), nonche’ nel caso in cui e’ inflitta la
sanzione della sospensione dalle funzioni.

2. Nei casi di procedimento
disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore
generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di
fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza,
la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via
cautelare e provvisoria, puo’ disporre il trasferimento ad altra sede o la
destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.

Capo II

Del procedimento disciplinare

Art. 14.

Titolarita’ dell’azione disciplinare

1. L’azione disciplinare e’
promossa dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la
Corte di cassazione.

2. Il Ministro della giustizia ha
facolta’ di promuovere l’azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di
cassazione. Dell’iniziativa il Ministro da’
comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione
sommaria dei fatti per i quali si procede.

3. Il Procuratore generale presso
la Corte di cassazione ha l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare,
dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore
della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.
Il Ministro della giustizia, se ritiene che l’azione disciplinare deve essere
estesa ad altri fatti, ne fa richiesta, nel corso delle indagini, al
Procuratore generale.

4. Il Consiglio superiore della
magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici hanno l’obbligo
di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la
Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il
profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti
concernenti l’attivita’ dei magistrati della sezione o del collegio che siano
rilevanti sotto il profilo disciplinare.

5. Il Procuratore generale presso
la Corte di cassazione puo’ contestare fatti nuovi nel
corso delle indagini, anche se l’azione e’ stata promossa dal Ministro della
giustizia, salva la facolta’ del Ministro di cui al comma 3, ultimo periodo.

Art. 15.

Termini dell’azione disciplinare

1. L’azione disciplinare e’
promossa entro un anno dalla notizia del fatto, della quale il Procuratore
generale presso la Corte di cassazione ha conoscenza a seguito
dell’espletamento di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata
o di segnalazione del Ministro della giustizia. La
denuncia e’ circostanziata quando contiene tutti gli
elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali
elementi, la denuncia non costituisce notizia di rilievo disciplinare.

2. Entro un anno dall’inizio del
procedimento il Procuratore generale deve formulare le richieste conclusive di cui all’articolo 17, commi 2 e 6; entro un anno dalla
richiesta, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura,
nella composizione di cui all’articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si
pronuncia.

3. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al
Procuratore generale o la comunicazione da quest’ultimo data al Consiglio
superiore della magistratura ai sensi dell’articolo 14, comma 3, determinano, a
tutti gli effetti, l’inizio del procedimento.

4. Dell’inizio del procedimento
deve essere data comunicazione, entro trenta giorni, all’incolpato, con
l’indicazione del fatto che gli viene addebitato. Deve
procedersi ad analoga comunicazione per le ulteriori
contestazioni di cui all’articolo 14, comma 5. L’incolpato
puo’ farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza, o da un
avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione
dell’addebito, nonche’, se del caso, da un consulente tecnico.

5. Gli atti di indagine
non preceduti dalla comunicazione all’incolpato o da avviso al difensore,
quando e’ previsto, se gia’ designato, sono nulli, ma la nullita’ non puo’
essere piu’ rilevata quando non e’ dedotta con dichiarazione scritta e motivata
nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza
del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del
decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura.

6. Se la sentenza della sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e’ annullata in tutto o
in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel
giudizio di rinvio e’ di un anno e decorre dalla data in cui vengono
restituiti gli atti del procedimento dalla Corte di cassazione.

7. Se i
termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre
che l’incolpato vi consenta.

8. Il corso dei termini e’
sospeso:

a) se per il medesimo fatto e’
stata esercitata l’azione penale, ovvero il magistrato e’ stato arrestato o
fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere
dalla data in cui non e’ piu’ soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo
a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale
di condanna;

b) se durante il procedimento
disciplinare viene sollevata questione di legittimita’
costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui e’ pubblicata la
decisione della Corte costituzionale;

c) se l’incolpato e’ sottoposto a
perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

d) se il procedimento
disciplinare e’ rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per
impedimento dell’incolpato o del suo difensore.

Art. 16.

Indagini nel procedimento
disciplinare

1. Il pubblico ministero procede
all’attivita’ di indagine. Le funzioni di pubblico
ministero sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione
o da un magistrato del suo ufficio.

2. Per l’attivita’ di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme
del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano
l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, delle persone informate
sui fatti, dei periti e degli interpreti. Si applica, comunque,
quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Alle persone informate
sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli
366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale.

4. Il
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritiene necessario ai
fini delle determinazioni sull’azione disciplinare, puo’ acquisire atti coperti
da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto.
Nel caso in cui il procuratore della Repubblica comunichi, motivatamente, che
dalla divulgazione degli atti coperti da segreto investigativo possa derivare
grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale dispone, con decreto,
che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e
sospende il procedimento disciplinare per un analogo periodo.

5. Il pubblico ministero, per gli
atti da compiersi fuori dal suo ufficio, puo’ richiedere
altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d’appello
nel cui distretto l’atto deve essere compiuto.

Art. 17.

Chiusura delle indagini

1. Compiute le indagini, il
Procuratore generale formula le richieste conclusive
di cui ai commi 2 e 6 e invia alla sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura il fascicolo del procedimento, dandone comunicazione
all’incolpato. Il fascicolo e’ depositato nella segreteria della sezione a
disposizione dell’incolpato, che puo’ prenderne visione ed estrarre copia degli
atti.

2. Il Procuratore generale presso
la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover
chiedere la declaratoria di non luogo a
procedere, formula l’incolpazione e chiede al presidente della sezione
disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione da’
comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia
copia dell’atto.

3. Il Ministro della giustizia,
entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, puo’
chiedere l’integrazione e, nel caso di azione
disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui
provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

4. Il presidente della sezione
disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con
avviso ai testimoni e ai periti.

5. Il decreto
di cui al comma 4 e’ comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata
per la discussione orale, al pubblico ministero e all’incolpato nonche’
al difensore di questo ultimo, se gia’ designato, e, nelle ipotesi in cui egli
abbia promosso l’azione disciplinare, richiesto l’integrazione o la
modificazione della contestazione, al Ministro della giustizia, il quale puo’
esercitare la facolta’ di partecipare all’udienza delegando un magistrato
dell’Ispettorato.

6. Il Procuratore generale, nel
caso in cui ritenga che si debba escludere l’addebito,
fa richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria
di non luogo a procedere. Della richiesta e’ data comunicazione al Ministro
della giustizia, nell’ipotesi in cui egli abbia promosso
l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della contestazione, con
invio di copia dell’atto.

7. Il Ministro
della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al comma 6, puo’ richiedere copia degli atti del procedimento, nell’ipotesi in
cui egli abbia promosso l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione
della contestazione, e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli
stessi, puo’ richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione
dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione. Sulla
richiesta, si provvede nei modi previsti nei commi 4 e 5 e le funzioni di
pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore
generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. Il Ministro della
giustizia puo’ esercitare la facolta’ di partecipare
all’udienza delegando un magistrato dell’Ispettorato.

8. Decorsi i termini di cui al
comma 7, sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decide in camera di consiglio. Se
accoglie la richiesta, provvede con ordinanza di non luogo a procedere. Se
rigetta la richiesta, il Procuratore generale formula l’incolpazione
e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di
discussione orale. Si provvede nei modi previsti dai commi 4 e 5.

Art. 18.

Discussione nel giudizio
disciplinare

1. Nella discussione orale un componente della sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura nominato dal presidente svolge la relazione. Il delegato
del Ministro della giustizia puo’ presentare memorie,
esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l’incolpato.

2. L’udienza e’ pubblica. La
sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti,
puo’ disporre che la discussione si svolga a porte chiuse se ricorrono esigenze
di tutela della credibilita’ della funzione giudiziaria, con riferimento ai
fatti contestati ed all’ufficio che l’incolpato occupa, ovvero esigenze di
tutela del diritto dei terzi.

3. La sezione disciplinare puo’:

a) assumere, anche d’ufficio, tutte le prove che ritiene utili;

b) disporre o consentire la
lettura di rapporti dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia,
dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonche’ delle prove
acquisite nel corso delle indagini;

c) consentire
l’esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell’incolpato e del
delegato del Ministro della giustizia.

4. Si osservano, in quanto
compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento,
eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei
confronti dell’imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Resta
fermo quanto previsto dall’articolo 133 del codice di
procedura penale.

5. Ai testimoni, periti e
interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373,
376, 377 e 384 del codice penale.

Art. 19.

Sentenza disciplinare

1. La sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura delibera immediatamente dopo
l’assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato
del Ministro della giustizia e della difesa
dell’incolpato, il quale deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero
non assiste alla deliberazione in camera di consiglio.

2. La Sezione disciplinare
provvede con sentenza, irrogando una sanzione
disciplinare ovvero, se non e’ raggiunta prova sufficiente, dichiarando esclusa
la sussistenza dell’addebito. I motivi della sentenza sono depositati nella
segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione.

3. I provvedimenti adottati dalla
sezione disciplinare sono comunicati al Ministro della giustizia nell’ipotesi
in cui egli abbia promosso l’azione disciplinare,
ovvero richiesto l’integrazione o la modificazione della contestazione, con
invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la
proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il
Ministro puo’ richiedere copia degli atti del
procedimento.

Art. 20.

Rapporti tra il procedimento
disciplinare e il giudizio civile o penale

1. L’azione disciplinare e’
promossa indipendentemente dall’azione civile di
risarcimento del danno o dall’azione penale relativa allo stesso fatto, ferme
restando le ipotesi di sospensione dei termini di cui all’articolo 15, comma 8.

2. Hanno autorita’ di cosa
giudicata nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del
fatto, della sua illiceita’ penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha
commesso:

a) la sentenza
penale irrevocabile di condanna;

b) la sentenza
irrevocabile prevista dall’articolo 444, comma 2, del codice di procedura
penale.

3. Ha autorita’ di cosa giudicata
nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o
che l’imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione.

Art. 21.

Sospensione cautelare
obbligatoria

1. A richiesta del Ministro della
giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la Sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura sospende dalle funzioni
e dallo stipendio e colloca fuori dal ruolo organico
della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui
confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.

2. La sospensione permane sino
alla sentenza di non luogo a procedere non piu’ soggetta ad impugnazione o alla
sentenza irrevocabile di proscioglimento.

3. La sospensione e’ revocata,
anche d’ufficio, dalla sezione disciplinare, allorche’ la misura cautelare e’
revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza.
Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura
cautelare, la sospensione puo’ essere revocata.

4. Al magistrato sospeso e’
corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nell’articolo 10, comma
2.

5. Il magistrato riacquista il
diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepite, detratte le somme
corrisposte per assegno alimentare, se e’ prosciolto con sentenza irrevocabile
ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura
penale. Tale disposizione si applica anche se e’
pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse
o sentenza di non luogo a procedere non piu’ soggetta ad impugnazione, qualora,
essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso
si sia concluso con la pronuncia indicata nell’articolo 22, comma 5.

Art. 22.

Sospensione cautelare facoltativa

1. Quando il magistrato e’
sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via
alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti
fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravita’, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, il
Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione possono chiedere alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e
il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima
dell’inizio del procedimento disciplinare.

2. La Sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura convoca il magistrato con un preavviso
di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito l’interessato o dopo aver
constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato puo’ farsi
assistere da altro magistrato o da un avvocato.

3. La sospensione puo’ essere revocata dalla Sezione disciplinare in qualsiasi
momento, anche d’ufficio.

4. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21, commi 4 e 5.

5. Se e’ pronunciata sentenza di
non luogo a procedere o se l’incolpato e’ assolto o condannato ad una sanzione
diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o
superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, sono
corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non
percepiti, detratte le somme gia’ riscosse per assegno
alimentare.

Art. 23.

Cessazione degli effetti della
sospensione cautelare

1. Fatti salvi gli effetti delle
disposizioni di cui agli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, e 2, comma 3, del decreto-legge 16
marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004,
n. 126, il magistrato sottoposto a procedimento penale e sospeso in via
cautelare, qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a
procedere non piu’ soggetta ad impugnazione, ha diritto ad essere reintegrato a
tutti gli effetti nella situazione anteriore, con attribuzione, nei limiti dei
posti vacanti, di funzioni di livello pari a quelle piu’ elevate assegnate ai
magistrati che lo seguivano nel ruolo al momento della sospensione cautelare,
ad eccezione delle funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di
legittimita’ e delle funzioni direttive superiori apicali di legittimita’,
previa valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle
attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate. Qualora non possano
essere assegnate funzioni piu’ elevate rispetto a
quelle svolte al momento della sospensione, il magistrato e’ assegnato al posto
precedentemente occupato, se vacante; in difetto, ha diritto di scelta fra
quelli disponibili, ed entro un anno puo’ chiedere l’assegnazione ad ufficio
analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri
eventuali concorrenti.

2. La sospensione cautelare cessa
di diritto quando diviene definitiva la pronuncia
della sezione disciplinare che conclude il procedimento.

Art. 24.

Impugnazioni delle decisioni
della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura

1. L’incolpato, il Ministro della
giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono
proporre, contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli
21 e 22 e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura, ricorso per cassazione, nei
termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti
dei provvedimenti in materia di sospensione il ricorso non ha effetto
sospensivo del provvedimento impugnato.

2. La Corte di cassazione decide
a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.

Art. 25.

Revisione

1. E’ ammessa, in ogni tempo, la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali
e’ stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

a) i fatti posti a fondamento
della sentenza risultano incompatibili con quelli
accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non
luogo a procedere non piu’ soggetta ad impugnazione;

b) sono sopravvenuti o si
scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a
quelli gia’ esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l’insussistenza
dell’illecito;

c) il giudizio di responsabilita’
e l’applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsita’
ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

2. Gli elementi in base ai quali
si chiede la revisione debbono, a pena di
inammissibilita’ della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati,
debba essere escluso l’addebito o debba essere applicata una sanzione diversa
da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione
applicata e’ conseguito il trasferimento d’ufficio.

3. La revisione
puo’ essere chiesta dal magistrato al quale e’ stata applicata la sanzione
disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacita’ di questi, da un
suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.

4. L’istanza
di revisione e’ proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
Essa deve contenere, a pena di inammissibilita’,
l’indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano
e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla
segreteria della sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura.

5. Nei casi previsti dal comma 1,
lettere a) e b), all’istanza deve essere unita copia
autentica della sentenza penale.

6. La revisione
puo’ essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore
generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e
con le modalita’ di cui ai commi 4 e 5.

7. La sezione disciplinare
acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della
giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l’istante ed
il suo difensore, dichiara inammissibile l’istanza di
revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2, o senza l’osservanza
delle disposizioni di cui al comma 4 ovvero se risulta manifestamente infondata;
altrimenti, dispone il procedersi al giudizio di revisione, al quale si
applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare.

8. Contro la decisione che
dichiara inammissibile l’istanza di revisione e’
ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione.

9. In caso di accoglimento
dell’istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente
decisione.

10. Il magistrato assolto con
decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione
ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonche’ a percepire gli
arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le
somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati.

Capo III

Modifica della disciplina in tema
di incompatibilità, dispensa dal servizio e
trasferimento di ufficio.

Art. 26.

Modifiche all’articolo 2 del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento di ufficio di natura amministrativa.

1. All’articolo
2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, le
parole da: «per qualsiasi causa» a:

«dell’ordine
giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per qualsiasi causa indipendente
da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni
con piena indipendenza e imparzialita».

2. Alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, gli atti relativi ai
procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell’articolo
2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511,
pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti
astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dagli
articoli 2, 3 e 4, del presente decreto, sono trasmessi al Procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in
ordine all’azione disciplinare.

Art. 27.

Modifiche all’articolo 3 del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento di ufficio di natura amministrativa.

1. All’articolo
3, primo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511,
dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente:

«Se l’infermita’ o la
sopravvenuta inettitudine consentono l’efficace
svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato puo’ essere
destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili,
presso il Ministero della giustizia, secondo modalita’ e criteri di
comparazione definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell’economia e delle
finanze, tenuto conto del tipo e della gravita’ dell’infermita’ o della
sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al
trattamento economico in godimento, con l’eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza
retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del
provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla
qualifica attribuita.».

Art. 28.

Modifiche all’articolo 11 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

1. L’articolo 11 dell’ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 11
(Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni). – Il
magistrato, che non assume le funzioni nel termine stabilito dall’articolo
precedente, o in quello che gli e’ stato assegnato con disposizione del
Ministro, decade dall’impiego.

Il magistrato decaduto
dall’impiego ai sensi del primo comma si considera aver cessato di far parte
dell’ordine giudiziario in seguito a dimissioni.

La disposizione di cui al secondo
comma si applica anche alla ipotesi di decadenza
prevista dall’articolo 127, primo comma, lettera c), seconda parte, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».

Art. 29.

Modifiche agli articoli 18 e 19
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

1. Gli articoli 18 e 19
dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, e
successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 18
(Incompatibilita’ di sede per rapporti di parentela o affinita’ con esercenti
la professione forense). – I magistrati giudicanti e requirenti delle
corti di appello e dei tribunali non possono
appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al
secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente,
esercitano la professione di avvocato.

La ricorrenza in concreto
dell’incompatibilita’ di sede e’ verificata sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza della professione
forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all’ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresi’, conto
dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense
e di eventuali forme di esercizio non individuale dell’attivita’ da parte dei
medesimi soggetti;

b) dimensione del predetto
ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione
tabellare;

c) materia trattata sia dal
magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori
del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della
previdenza, ed ancora, all’interno dei predetti e specie del settore del
diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione
come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;

d) funzione specialistica
dell’ufficio giudiziario.

Ricorre sempre una situazione di incompatibilita’ con riguardo ai Tribunali ordinari
organizzati in un’unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite
presso Tribunali strutturati con un’unica sezione, salvo che il magistrato
operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l’affine non svolga
presso tale sezione alcuna attivita’ o viceversa.

I magistrati preposti alla
direzione di uffici giudicanti e requirenti sono
sempre in situazione di incompatibilita’ di sede ove un parente o affine
eserciti la professione forense presso l’Ufficio dagli stessi diretto, salvo
valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una
pluralita’ di sezioni per ciascun settore di attivita’ civile e penale.

Il rapporto di parentela o
affinita’ con un praticante avvocato ammesso all’esercizio della professione
forense, e’ valutato ai fini dell’articolo 2, comma 2, del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto
dei criteri di cui al secondo comma.

Art. 19
(Incompatibilita’ di sede per rapporti di parentela o affinita’ con magistrati
o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede). – I
magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita’
sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della
stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

La ricorrenza in concreto
dell’incompatibilita’ di sede e’ verificata sulla base dei criteri di cui
all’articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.

I magistrati che hanno tra loro
vincoli di parentela o di affinita’ sino al terzo
grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso
Tribunale o della stessa Corte organizzati in un’unica sezione ovvero di un
Tribunale o di una Corte organizzati in un’unica sezione e delle rispettive
Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente
in sezione distaccata e l’altro in sede centrale.

I magistrati che hanno tra loro
vincoli di parentela o di affinita’ fino al quarto
grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte
dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.

I magistrati preposti alla
direzione di uffici giudicanti o requirenti della
stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilita’, salvo valutazione
caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralita’ di
sezioni per ciascun settore di attivita’ civile e penale. Sussiste, altresi’,
situazione di incompatibilita’, da valutare sulla base
dei criteri di cui all’articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il
magistrato dirigente dell’ufficio e’ in rapporto di parentela o affinita’ entro
il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo
ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i
giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della
Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un
magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della
Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i
minorenni.

I magistrati non possono
appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al
secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attivita’ di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza
in concreto dell’incompatibilita’ e’ verificata sulla base dei criteri di cui
all’articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.».

Capo IV

Disposizioni finali e ambito di applicazione

Art. 30.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto non si
applica ai magistrati amministrativi e contabili.

Art. 31.

Abrogazioni

1. Oltre a quanto previsto dal
decreto legislativo di attuazione della delega di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge n. 150 del 2005, sono abrogati, dalla data
di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:

a) l’articolo
12 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

b) gli articoli
17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del regio
decreto legislativo n. 511 del 1946;

c) gli articoli
57, 58, 59, 60, 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1958, n. 916;

d) l’articolo
14, primo comma, n. 1), della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Art. 32.

Decorrenza di efficacia

1. Le disposizioni contenute nel
presente decreto legislativo sono efficaci a far data
dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 23 febbraio
2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Castelli, Ministro della
giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia
e delle finanze

Baccini, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli