Lavoro e Previdenza

Wednesday 07 September 2005

Diritto di sciopero e servizi pubblici essenziali. Con il DPR 29 giugno 2005 passa ai Ministri la competenza

Diritto di sciopero e servizi pubblici essenziali. Con il DPR 29 giugno 2005 passa ai Ministri la competenza

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 Giugno 2005 Delega delle funzioni e dei poteri, demandati al Presidente del Consiglio dei Ministri e relativi all’attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai Ministri competenti per materia. (GU n. 206 del 5-9-2005 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di attività di Governo e di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recanti riforme dell’organizzazione del Governo;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, art. 1, lettera f), con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato, tra l’altro, all’attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata dalla legge n. 83/2000, per i casi di sciopero con astensione collettiva dal lavoro interessanti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui ai contratti collettivi nazionali quadro 12 giugno 1998 e 25 novembre 1998 e successive integrazioni; il personale delle magistrature amministrativa, contabile e dell’Avvocatura dello Stato, della carriera prefettizia e diplomatica; i professori e ricercatori universitari; i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287; nonchè il personale dipendente dagli enti di cui all’art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che le disposizioni recate dalla predetta legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, si applicano anche all’astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori dipendenti da imprese, o da parte di lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche non ricompresi nella delega 6 maggio 2005 al Ministro per la funzione pubblica, nonchè da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, anche in convenzione, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici essenziali di cui all’art. 1 della sopracitata legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

Ritenuto opportuno, a tal fine, delegare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge n. 146/1990, e successive modificazioni, ai Ministri la cui competenza, anche per i casi di vigilanza, si estende ai settori interessati dalle astensioni da parte dei predetti lavoratori dipendenti da imprese o da amministrazioni pubbliche, in quanto non ricompresi nella precitata delega, o da enti non contemplati dal menzionato art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001, nonchè da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, anche in convenzione;

Decreta:

1. L’esercizio delle funzioni e dei poteri demandati al Presidente del Consiglio dei Ministri e relativi all’attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, fatto salvo quanto previsto nella delega al Ministro per la funzione pubblica di cui al decreto 6 maggio 2005 citato in premessa, è delegato per i rispettivi ambiti di competenza al:

Ministro dell’interno;

Ministro della giustizia;

Ministro dell’economia e delle finanze;

Ministro delle attività produttive;

Ministro delle comunicazioni;

Ministro delle politiche agricole e forestali;

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio;

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Ministro della salute;

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

Ministro per i beni e le attività culturali.