Penale

Monday 14 February 2005

Diritto d’ autore e ricettazione. La Cassazione chiarisce in quali casi si applica solo la sanzione amministrativa

Diritto dautore e ricettazione. La Cassazione chiarisce in quali casi si applica solo la sanzione amministrativa

Cassazione – Sezione seconda penale (cc) sentenza 18 gennaio 2005, n. 3995

Presidente estensore Sirena

Pg Gialanella – ricorrente – Mbengue

Motivi della decisione

Con sentenza del 14 novembre 2000, il tribunale di Genova dichiarò Mbengue Niaye responsabile dei reati di cui al capoverso dellarticolo 648 Cp e di cui allarticolo 171ter della legge 633/41, unificati dal vincolo della continuazione, e con la concessione delle attenuanti generiche – lo condannò alla pena di 15 giorni di reclusione e di lire 200.000 di multa, revocando al contempo la sospensione condizionale della pena concessa allimputato con sentenza 24 gennaio 1996 della Corte di appello di Genova, divenuta irrevocabile il 19 settembre dello stesso anno.

Avverso tale provvedimento limputato propose impugnazione, ma la Corte di appello di Genova, con sentenza del 28 dicembre 2001, respinse il gravame.

Ricorrono per cassazione il difensore dellimputato, e personalmente Mbengue Niaye.

Il primo deduce, con unico motivo di ricorso, la violazione dellarticolo 606, comma 1, lettera b) Cpp, per erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 548 Cp e 171ter della legge 633/41.

Secondo il ricorrente i giudici del merito avrebbero errato a condannare limputato per entrambi i reati a lui contestati, dovendo invece trovare applicazione nella fattispecie solo il reato di cui allarticolo 171ter citato, che sarebbe una norma speciale rispetto a quella che punisce la ricettazione.

La censura è fondata per le ragioni che saranno appresso chiarite.

Per una migliore comprensione delle stesse è necessario però prendere in esame anzitutto la tormentata evoluzione della normativa concernente la protezione del diritto di autore con riferimento, in particolare, al problema della detenzione per la vendita di musicassette prive del contrassegno della Siae; e ciò in quanto, i reati attribuiti al Mbengue furono commessi il 4 maggio 2000, quando era ancora in vigore larticolo 171ter della legge 633/41, nella versione introdotta dallarticolo 17 del D.Lgs 685/94. 

La norma suddetta stabiliva che era punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6.000.000, chiunque vende o noleggia videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (Siae).

Per il vero, alcune decisioni di questa Corte avevano in un primo momento affermato che la semplice detenzione di musicassette prive del contrassegno della Siae, sia pure a scopo di vendita, non rientrava nella fattispecie tipica di cui allarticolo 171ter, proprio perché la norma in questione affermava che era punibile solo il comportamento di che vende o noleggia; ma successivamente la giurisprudenza era mutata, giungendo alla conclusione condivisa da questo Collegio che in materia di diritto dautore, nella individuazione dellazione tipica del reato configurato dallarticolo 171ter, lettera c), della legge 633/41 (vendita o noleggio di supporti privi del contrassegno della Siae) la formula vende o noleggia deve essere intesa non come effettivo compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensì come attività che consiste nel porre in vendita o disponibili per il noleggio cassette o altri supporti privi del citato contrassegno. (Cassazione  penale, Sezione terza, 19 ottobre 2001, Peloso B., Rv 220333; conforme: Rv 212548).

Successivamente, larticolo 173 ter ha però subito una modifica rilevante: e infatti, larticolo 14, comma 1, della legge 248/00, ne ha sostituito il testo, il quale per la parte che interessa il presente procedimento così stabilisce: è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro&& detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo&& videocassette, musicassette&& privi del contrassegno della Siae o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.

La nuova normativa si è dunque adeguata alla giurisprudenza da ultimo citata, punendo espressamente anche la condotta di detenzione per la vendita delle musicassette, in una prospettiva volta a rendere più efficace laccertamento e la repressione del fenomeno della illecita riproduzioni di opere dellingegno.

Poiché anche la sanzione è stata inasprita, nel caso concreto, in ottemperanza ai principi stabiliti dallarticolo 2 del Cp, deve trovare applicazione la vecchia normativa, più favorevole allimputato.

Quanto sopra premesso,va poi evidenziato che nel vigore della vecchia normativa, la giurisprudenza di questa Corte era concorde nellaffermare che non ricorre alcun rapporto di specialità tra il reato previsto dallarticolo 171 legge 633/41 e quello dellarticolo 648 Cp; lillecita condotta del porre in commercio e del detenere per la vendita musicassette contraffatte non è, infatti, assorbente della ricettazione, che consiste nellacquistare, ricevere ed occultare tali prodotti conoscendone la provenienza delittuosa, condotte ontologicamente distinte dalla prima; ne consegue che ricorre il concorso dei due reati se la messa in commercio o la detenzione per la vendita ha per oggetto musicassette contraffatte, acquistate con la consapevolezza della loro contraffazione (Cassazione penale, Sezione seconda, 19 aprile 1991, Pg in proc. Enardu, Rv188777).

Del resto il problema di siffatto concorso era del tutto analogo a quello del concorso tra il delitto di ricettazione  e il reato di commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 Cp) che le Su di questa Corte hanno ritenuto sussistente (cfr.: Cassazione penale, Su 9 maggio 2001, Ndiaye, Asn 200123427).

Sennonché, il legislatore, dopo avere meglio precisato – con larticolo 14 della menzionata legge numero 248/00 – le varie fattispecie punite dallarticolo 173ter, citato, e dopo averne inasprito le pene, ha voluto escludere il concorso tra tale reato e quello di ricettazione, probabilmente al fine di evitare che qualsiasi acquirente di una musicassetta contraffatta potesse essere chiamato a rispondere di tale gravissimo delitto.

Perciò ha stabilito allarticolo 16 della legge numero 248 /00 che chiunque&& acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171bis, 171ter, 171quater, 171quinquies, 171septies e 171octies della legge 633/41, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

Ora, appare di tutta evidenza dalla lettura della norma suddetta che la condotta di acquisto di musicassette prive del contrassegno della Siae è stata depenalizzata, e che il comportamento dellacquirente, in una ipotesi siffatta, integra un semplice illecito amministrativo, salve le ipotesi di concorso nei reati su indicati.

E altrettanto evidente appare che la disposizione di legge in questione si pone come speciale rispetto a quella della ricettazione, giacché presenta nella sua struttura tutti gli elementi propri di questultima, oltre a quelli caratteristici della specializzazione, consistenti nella particolare natura dei beni acquistati dallagente.

Da ciò deriva, avuto riguardo al principio di specialità stabilito dallarticolo 9 della legge 689/81, che lapplicabilità della sanzione amministrativa esclude che la medesima condotta possa essere punita a titolo di ricettazione.

Dunque la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di ricettazione attribuito allimputato perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato.

Gli atti vanno trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Genova perché alla stregua della meno grave fattispecie attribuita allimputato possa essere rivista la sanzione a lui irrogata, e in particolare perché possa venire considerata la possibilità di applicazione della disciplina prevista dallarticolo 53 della legge 689/81, possibilità che resta ovviamente affidata alla discrezionalità dei giudici del rinvio.

Prima di concludere lesame del presente motivo di ricorso, si deve però segnalare che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il divieto di reformatio in peius impedisce che sia irrogata una pena superiore a quella stabilita dal Tribunale di Genova; e ciò pur se questultimo, applicando allimputato per i due delitti attribuitigli la pena di quindici giorni di reclusione e di lire 200.000 di multa, ha commesso un errore di diritto: i giudici del detto tribunale, infatti, non hanno tenuto conto del principio secondo cui in caso di pluralità di reati in ordine ai quali può trovare applicazione una pena di identica specie, ove luno sia punito con pena più elevata nel massimo e laltro con pena più elevata nel minimo, non è possibile irrogare una pena inferiore alla pena base minima prevista per uno dei reati unificati (nella specie mesi tre di reclusione e lire 500.000 di multa) (cfr.: Cassazione penale, Sezione quinta, 15 ottobre 1997, Pm in proc. Pellegrino, Rv 209663).

Mbengue Niaye deduce personalmente, con unico motivo di gravame, la violazione dellarticolo 606, comma 1, lettera b), Cpp, per erronea applicazione dellarticolo 168 Cp relativamente alla disposta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il ricorrente assume che i giudici del merito non avrebbero potuto revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, a lui concesso dal Pretore di Genova con sentenza del 13 febbraio 1995, perché tra tale data e quella di commissione del reato per cui è processo, e cioè il 4 maggio 2000, sarebbero trascorsi più di cinque anni.

La censura è infondata.

E infatti giurisprudenza pacifica di questa Corte che in tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dallarticolo 168 Cp deve calcolarsi partendo non dalla prima applicazione del precedente beneficio, ma dal passaggio in giudicato della sentenza relativa (cfr. da ultimo: Cassazione penale, Sezione quarta, 25 novembre 1998, Spina, Rv 213229). 

Ciò posto, si osserva che la sentenza del pretore con cui venne concessa al Mbegue la sospensione condizionale della pena è divenuta irrevocabile il giorno 19 settembre 1996; pertanto è da tale data che vanno calcolati i cinque anni necessari per lestinzione di quel reato, e non da quella in cui venne pronunciata la sentenza di primo grado; quindi il 4 maggio 2000, il detto periodo di tempo non era ancora trascorso, e il beneficio in precedenza concesso al ricorrente andava revocato.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di ricettazione perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Genova per la determinazione della pena per il reato residuo.