Civile

Tuesday 26 February 2008

Diritto alla salute, danno biologico e danno esistenziale

Diritto alla salute, danno
biologico e danno esistenziale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 12 febbraio 2008, n.
3284

(Pres.
R. Preden – est. Amatucci)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel gennaio del 1996 P. A. –
in esito al provvedimento di tutela cautelare innominata che ne aveva accolto
parzialmente l’istanza – convenne in giudizio il comune di Reggio Calabria
innanzi al locale tribunale chiedendone la condanna alla rimozione di un palo
portante un lampada di illuminazione pubblica
(lampione) apposto nel settembre del 1995 nell’immediata vicinanza della
facciata del palazzo nel quale abitava, a distanza – affermò – talmente
ravvicinata dal suo appartamento da renderne possibile l’accesso a qualunque
malintenzionato, così pregiudicando il suo diritto "alla salute ed alla
sicurezza della persona", tanto più in relazione ai possibili pericoli
connessi alla sua qualità di magistrato. Domandò anche la condanna del
convenuto al risarcimento del "danno patito e patendo".

Il comune convenuto resistette.

Con sentenza n.
606 del 29.6.2001 il tribunale di Reggio Calabria rigettò la domanda e compensò
le spese sui rilievi che non erano ravvisabili profili di ille­gittimità
nell’operato dell’ente convenuto; che "mancava qualsiasi allegazione di un
effettivo danno biologico o, più’ genericamente, alla persona in tutte le sue
possibili estrinsecazioni"; che era stata piuttosto addotta una mera
"potenzialità di danno"; che conclusivamente, mancava
"l’illegittimità della condotta della pubblica amministrazione e persino
il diritto tutelabile".

2. La sentenza è stata totalmente
riformata dalla corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza n. 168/04 del
16.8.2004 che, in accoglimento dell’appello del soccombente, ha condannato il
comune alla rimozione del palo ed al risarcimento del danno
"esistenziale" nella misura di € 4.000,00, oltre al pagamento delle
spese del doppio grado (rispettivamente liquidate in € 7.585,64 ed in €
4.127,84).

3. Avverso la sentenza ricorre
per cassazione il comune, affidandosi a cinque motivi cui resiste con
controricorso l’A..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che, dei cinque
motivi di ricorso del Comune ricorrente, il quarto concerne la motivazione
della sentenza impugnata in punto di ravvisata pericolosità del palo o
lampione, il primo attiene al capo della sentenza d’appello nella parte in cui
ne ha ordinato la rimozione (già eseguita, secondo quanto affermato dal
controricorrente A.), e gli altri tre la statuizione relativa alla condanna
dell’ente territoriale al risarcimento del danno, qualificato dalla corte
d’appello come "esistenziale".

2. Il quarto motivo – il cui
esame è logicamente preliminare – è inammissibile in quanto, al di là del vizio
di motivazione solo formalmente prospettato, viene in realtà censurato un
apprezzamento di fatto, non reiterabile in questa sede di legittimità.

3. Col primo motivo il ricorrente
assume che soltanto in fase di gravame l’attrice aveva
chiesto la rimozione ovvero lo spostamento del palo non quale
risarcimento in forma specifica della lesione subita, ma quale strumento di
prevenzione al fine di scongiurare eventuali pericoli alla vita ed all’
incolumità propria e della famiglia, dolendosi che la corte non abbia per questo
ritenuto che la domanda di rimozione proposta in appello fosse nuova, e come
tale vietata dall’art. 345 c.p.c. 3.1. La doglianza è manifestamente infondata,
com’è reso chiaro, prim’ancora che dal contenuto dell’atto di citazione in
primo grado, dalla considerazione che la richiesta di eliminazione di una
situazione di pericolo è, per sua natura, volta solo al futuro, essendo del
tutto privo di senso logico che se ne domandi l’eliminazione stessa quale
reintegrazione in forma specifica di un danno da rischio già corso. Posto,
invero, che il danno lamentato si assumeva integrato
dallo stress psicologico da situazione pericolosa costituita dalla presenza del
palo, è palese che il danno da stress passato non avrebbe mai potuto essere
eliso dalla rimozione del palo, necessariamente destinata ad incidere,
escludendolo, solo sul rischio e sul conseguente turbamento psichico ancora da
venire.

4. Col secondo e col terzo motivo
la sentenza è censurata per non aver ritenuto che fosse
nuova, e dunque inammissibile, la domanda relativa al risarcimento del danno
"esistenziale", anch’esso domandato solo in appello, essendo stato in
primo grado richiesto soltanto il risarcimento del danno biologico, escluso dal
tribunale.

4.1. Le censure sono fondate.

Dall’atto di citazione risulta
che la presenza del palo era stata prospettata come
"gravissimo e perenne attentato alla sicurezza, nel senso di vera e
propria lesione dell’ integrità psicofsica dell’ istante e dei suoi
familiari" (a pagina 1) ; che era stato invocato "il diritto
costituzionalmente garantito dell’ istante alla salute" (art. 32)" {a
pagina 7); che si era lamentata la lesione "del diritto soggettivo,
costituzionalmente garantito, alla tutela e salvaguardia della propria salute,
come più volte sin qui ribadito, intesa come vera e propria sicurezza,
integrità ed inviolabilità della persona" (alle pagine 11 e 12).

Non è dunque revocabile in dubbio
che il diritto di cui era stata lamentata la lesione in primo grado fosse quello alla salute, o lato sensu biologico, di cui
all’art. 32 della Costituzione, ontologicamente diverso dal danno da lesione di
un diverso diritto costituzionalmente protetto, secondo quanto reiteratamente
chiarito da questa Corte a partire dalle coeve sentenze nn. 8827 e 8828 del
2003.

La corte d’appello ha, invece
ritenuto che il danno esistenziale rientra nel più ampio concetto del dan­no
biologico, costituendo una delle sue possibili estrinsecazioni", così
incorrendo in un fuorviante errore di fondo, che l’ha portata ad affermare che
il "danno esistenziale concreto e non potenziale per il dott. A." sussistesse "poiché il
fondato timore che taluno possa introdursi nella sua abitazione crea in lui uno
stress psicologico che fa venire meno la propria serenità e rappresenta un vulnus
per la sua sicurezza" (così la sentenza impugnata, a pagina 11, in fi­ne) .

Va in contrario rilevato, per un
verso, che lo stress psicologico da timore è solo una conseguenza della lesione
di un possibile interesse protetto, il quale va tuttavia previamente
individuato perché possa anche solo venire in considerazione il danno in
ipotesi derivato dalla lesione dello stesso; e, per altro verso, che né la
serenità né la sicurezza costituiscono, in se stesse considerate, diritti
fondamentali di rango costituzionale inerenti alla persona, la cui lesione
consente il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale.

In definitiva, la corte d’appello
ha omesso di individuare il diritto fondamentale della persona
costituzionalmente garantito che ha tuttavia ritenuto leso dal comportamento
del comune convenuto, erroneamente assumendo che la richiesta di risarcimento
di un danno necessariamente diverso da quello alla salute fosse tuttavia in esso ricompreso, per questo escludendo che la domanda per la
per la prima volta proposta in appel­lo fosse nuova, e dunque inammissibile ex
art. 345 c.pc..

5. Assorbito il quinto motivo,
che attiene alla prova del danno intesa come conseguenza della lesione
dell’interesse, la sentenza va dunque cassata nella parte in cui ha statuito su
una domanda inammissibile.

Non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto in parte qua, la causa va decisa nel merito, ex art. 384
c.p.c, con la declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento del
danno "esistenziale", siccome proposta per la prima volta in appello.

6. Le spese del primo grado
possono essere compensate.

Quelle del grado di appello e del
giudizio di legittimità seguono la prevalente soccombenza del resistente .

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

rigetta
il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo, dichiara
inammissibile il quarto ed assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in
relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile
la domanda di risarcimento del danno esistenziale proposta da P. A. in appello;

compensa
tra le parti le spese del primo grado e condanna 1’A. a rimborsare al Comune di
Reggio Calabria le spese del giudizio di appello, che liquida in € 4.000 per
onorari, e quelle del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.500, di cui €
4.400 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per
legge.