Famiglia

Tuesday 08 April 2003

Diritto al riconoscimento del figlio naturale per il padre disoccupato e che se ne sia disinteressato in precedenza. Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 27 gennaio-3 aprile 2003, n. 5115

Diritto al riconoscimento del figlio naturale per il padre disoccupato e che se ne sia disinteressato in precedenza

Cassazione Sezione prima civile sentenza 27 gennaio-3 aprile 2003, n. 5115

Presidente Losavio relatore Bonomo

Pm Palmieri parzialmente conforme ricorrente Contento

Svolgimento del processo

Con ricorso ex articolo 250 Cc, depositato il 2 luglio 1998 presso il Tribunale per i minorenni di Roma, Vincenzo Salvi premesso che da una relazione sentimentale con Annalisa Contento era nata il 13 gennaio 1997 la figlia Maria Letizia Contento, riconosciuta dalla sola madre, che si opponeva, per ragioni di personale opportunità, al riconoscimento del padre chiedeva lautorizzazione al riconoscimento della bambina, lassunzione da parte di questultima del cognome del padre e la fissazione di un regime di frequentazione padre-figlia.

Annalisa Contento si costituiva in giudizio sostenendo che il riconoscimento da parte del Salvi sarebbe stato pregiudizievole agli interessi della minore, ormai stabilmente inserita nel nucleo familiare costituto dalla madre con il marito.

Il Tribunale per i minorenni, con sentenza depositata il 12 aprile 2000, sentite le parti ed espletata ctu psicologica, rigettava il ricorso dei Salvi condannandolo alla rifusione delle spese processuali.

Limpugnazione del Salvi era parzialmente accolta dalla Corte dappello di Roma, sezione per i minorenni, la quale dichiarava non giustificato il rifiuto opposto da Annalisa Contento al riconoscimento della figlia da parte dei Salvi, rigettando la domanda di questultima volta ad ottenere che la minore assumesse il cognome del padre; compensava, inoltre, integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giurisdizione. Osservava la Corte territoriale, tra laltro:

a) che la ctu, pur negando che la minore (la quale ha interiorizzato quale figura genitoriale quella del marito della madre, che intenderebbe adottarla) abbia interesse al riconoscimento, non aveva neppure ipotizzato il pericolo che la minore potesse riportare, in conseguenza del riconoscimento paterno, un trauma tale da pregiudicare il suo sviluppo psico-fisico;

b) che non si ravvisavano quindi le condizioni perché il diritto della personalità del Salvi, quale padre biologico, al riconoscimento fosse sacrificato in relazione ad un (serio e prevalente) contrario interesse della minore.

Avverso la sentenza dappello Annalisa Contento ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria.

Maria Letizia Contento ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, con un unico motivo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti, ai sensi dellarticolo 335 Cpc, trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Con il primo mezzo dimpugnazione la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di legge con riferimento agli articoli 250 Cc e 30 Costituzione nonché agli artt . 3 e 7 della convenzione di New York del 20 novembre 1989 e allarticolo 28 della legge 194/83.

Con larticolo 250 Cc il legislatore ha ritenuto il consenso al riconoscimento vincolante e rimesso allapprezzamento esclusivo del genitore che per primo ebbe a concederlo e con il quale il minore convive dalla nascita. La mancanza del consenso è superabile con una sentenza del Tribunale per i minorenni sola nei casi in cui il rifiuto sia chiaramente pretestuoso e gli interessi del minore risultino in qualche modo lesi o compromessi.

Il criterio del primario interesse del minore trova conferma nellarticolo 3 della citata convenzione, il cui articolo 7 era stato impropriamente richiamato dalla sentenza impugnata perché il diritto del fanciullo a conoscere i propri genitori e ad essere da loro allevati è sancito nella misura del possibile.

Pure improprio, secondo il ricorrente, è stato il richiamo effettuato dalla sentenza impugnata allarticolo 29, comma 5, della legge 184/93 (come sostituito dallarticolo 24 della legge 149/01), non

essendo correlabile alla necessità che il diritto del padre biologico al riconoscimento sia sacrificato in presenza di specifici e seri motivi che legittimano il rifiuto.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia carenza e contraddittorietà della motivazione.

La Corte dappello si era limitata ad affermare che non erano emersi aspetti rilevanti sulla personalità del Salvi, senza esaminare tale personalità rispetto al fatto storico della nascita. La richiesta di riconoscimento si era manifestata oltre due anni dopo la nascita e in contemporanea alla richiesta di adozione. Erano state accertate in sede di Ctu le incapacità del Salvi di offrire alla bambina spunti positivi di arricchimento ovvero di costituire per lei

un punto di riferimento morale e materiale stabile. Non si era poi tenuto conto del fatto che il Salvi, oltre a vivere lontano da deva la bambina è nata e risiede, alla sua età (46 anni) non ha unattività lavorativa stabile né unautonoma abitazione. La Corte dappello non aveva nemmeno valutato lattuale situazione familiare in cui vive la bambina e la nascita di Una sorellina. Disattendendo completamente i risultati della Ctu, il giudice di merito era incorso in unomissione delle ragioni che avevano portato al suo convincimento. Sarebbe stato poi contraddittorio, secondo la ricorrente, disattendere la richiesta del Salvi rivolta a far assumere alla minore il nome del padre.

4. I due motivi, congiuntamente esaminabili, non cono fondati.

La previsione contenuta nel terzo comma dellarticolo 250 Cc ‑ secondo cui il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dellaltro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento ‑ non conferisce alcun carattere vincolante o esclusivo alla valutazione del genitore che ha riconosciuto per primo il figlio poiché, ai sensi del comma quarto dellarticolo citato, il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda allinteresse del figlio e, in caso di opposizione al riconoscimento, la decisione spetta al giudice.

Questa Corte ha osservato che il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne, già riconosciuto da un genitore, è diritto soggettivo primario dellaltro genitore, costituzionalmente garantito dallarticolo 30 Costituzione in quanto tale, esso non li pone in termini di contrapposizione con linteresse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere così una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione dellaltro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore (Cassazione 14894/02; 6470/01; cfr. pure Cassazione 2338/99, 12018/99, 2669/98, 11263/94).

Nella specie, deve escludersi la sussistenza dei lamentati vizi di violazione di legge, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione del suddetti principi.

Larticolo 28, comma 5, della legge 184/83, come modificato dallarticolo 24 della legge 149/01, non è direttamente applicabile al caso in esame, riguardando ladozione. Il richiamo di tale disposizione da parte della Corte dappello appare effettuato ‑ al fini della verifica dei motivi del rifiuto opposto dal genitore che per primo aveva effettuato il riconoscimento ‑ solo per sottolineare la rilevanza delle origini della persona e della facoltà di accesso allidentità dei genitori biologici.

Quanto alla convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge 176/91 – le cui previsioni hanno carattere generale e sono dirette verso le parti dello strumento internazionale ‑ i principi sopra riportati, di cui la decisione impugnata ha fatto applicazione, non sono incompatibili con larticolo 3 e con larticolo 7 della convenzione, atteso che essi assicurano la preminenza dellinteresse del minore che impedisce il secondo riconoscimento qualora

questo possa pregiudicare lo sviluppo psico‑fisico del figlio, limitando nolo in tal caso la possibilità del minore di conoscere il suo genitore.

Non sussistono nemmeno i vizi di motivazione denunciati dalla ricorrente.

Il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire lindividuazione della ratio decidendi, e cioè lidentificazione del procedimento logico‑giuridico posto a base della decisione adottata (Cassazione, Sezioni unite, 13045/97 e, da ultimo, fra le altre, Cassazione 7476/01;

350/02), ipotesi questa non ricorrente nella specie.

Per quanto riguarda laccertamento della situazione in punto di fatto la sentenza impugnata ha fornito una motivazione sufficiente ed esente da vizi logici o giuridici, in particolare, rispetto ai risultati della Ctu ‑ che aveva escluso linteresse della minore al riconoscimento paterno, avendo la medesima interiorizzato quale figura genitoriale quella del marito della madre che avrebbe inteso adottarla ‑ la corte dappello ha sottolineato che la consulenza, pur negando

linteresse della minore, non aveva tuttavia neppure ipotizzato il pericolo che la piccola potesse riportare, in conseguenza del riconoscimento del padre, un trauma tale da pregiudicare in modo rilevante il suo sviluppo psicofisico (circostanza questa rilevante al

fini dellapplicazione dei principi di diritto sopra enunciati). La Corte territoriale ha pure osservato che non erano emersi aspetti negativi rilevanti sulla personalità del Salvi, tanto che la Contento in primo grado aveva dIchiarato la sua piena disponibilità ad assicurare in ogni caso, rapporti tra padre e figlia.

Le deduzioni della ricorrente in ordine alletà del Salvi, alla sua residenza in una località lontana da quella di residenza della minore, alla mancanza di unattività lavorativa stabile, di unautonoma abitazione, di concrete prospettive future e degli strumenti intellettuali e culturali necessari ed indispensabili per migliorare la propria posizione ‑ a prescindere dallassenza dindicazione dei modi di acquisizione processuale di alcuni di tali elementi ‑ non sono comunque rilevanti essendo sfornite di carattere di decisività.

5. Lunico motivo del ricorso incidentale, proposto dal curatore speciale della minore, è diretto contro la compensazione delle spese anche nei suoi confronti.

La compensazione delle spese in ragione della natura del giudizio non poteva applicarsi rispetto alla curatela, la quale svolge una funzione di natura pubblicistica. La decisione adottata comporta che il professionista cui è stato deferito lincarico di curatore speciale non viene compensato da nessuno, nemmeno per le spese vive, il che è contrario alla tutela superiore del minore che con tale istituto la legge vuole assicurare.

6. Il motivo non è fondato.

In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato alla violazione del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; esula, pertanto, da tale sindacato e rientra, invece, nel potere discrezionale del giudice del merito, ex articolo 92 Cpc, la valutazione dellopportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (da ultimo, Cassazione, sezione terza, 11537/02, sezione prima, 11597/02). Lapprezzamento dei giusti motivi circa lopportunità della compensazione totale o parziale delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, noti richiedendoci al riguardo alcuna specifica motivazione (Cassazione 14095/02; 10861/02).

Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto tenuto conto della natura dei diritti in questione nonché della delicatezza e complessità della valutazione rimessa agli organi giudicanti ‑ che sussistessero ragioni dequità per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambe le fasi processuali.

La mancata differenziazione della posizione del curatore in relazione al regime delle spese processuali non è suscettibile di riesame in questa sede costituendo espressione dellesercizio del potere discrezionale spettante sul punto al giudice di merito.

7. 11 ricorso principale e quello incidentale devono essere, pertanto rigettati.

Ne consegue che le spese del giudizio di cassazione devono essere compensate tra le parti costituite, mentre nulla è dovuto relativamente al rapporto processuale con Vincenzo Salvi.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta; compensa le spese tra le parti costituite.