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Friday 28 September 2007

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 Settembre 2007 Disciplina del trasporto aereo di Stato. (GU n. 222 del 24-9-2007)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 Settembre 2007 Disciplina del trasporto aereo di
Stato. (GU n. 222 del 24-9-2007)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n.
400, recante disciplina dall’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l’art. 8 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, recante l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998, emanato d’intesa con il Ministro
della difesa, concernente disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo e
per il soccorso di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie;

Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 luglio 1998 "Dei
trattamento degli ex Presidenti della Repubblica";

Visto l’accordo stipulato, ai
sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dal Ministero della difesa in data 21 maggio 1999 per
disciplinare le modalita’ di attuazione del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998;

Vista la direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2000;

Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante l’ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessita’ di meglio
chiarire le finalita’ e i criteri organizzativi dal trasporto aereo di Stato e
per ragioni umanitarie;

Su
proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri delegato;

Emana

la
seguente direttiva:

Art. 1.

Trasporto aereo di Stato

1. Il trasporto aereo di Stato ha
lo scopo di assicurare i trasferimenti in Italia e all’estero delle Autorita’
di cui al comma 3 per Io svolgimento di compiti
istituzionali ed il trasporto sanitario d’urgenza, di cui all’art. 2.

2. Per compiti istituzionali, ai
sensi del comma 1, si intendono quelli specificamente e strettamente derivanti
dall’espletamento delle funzioni proprie della carica.

3. Il trasporto aereo di Stato e’
disposto esclusivamente per le finalita’ di cui al comma 2 e secondo
criteri generali di cui all’art. 6 in favore delle seguenti Autorita’:

a) Presidente della Repubblica;

b) Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;

c) Presidente del Consiglio dei
Ministri;

d) Presidente della Corte
costituzionale;

e) ex Presidenti della
Repubblica.

3. Fermi restando i criteri
generali di cui all’art. 6, puo’ essere disposto il trasporto aereo di Stato
per i Ministri e per le delegazioni ufficiali di Organi costituzionali solo in presenza di entrambe le condizioni di seguito indicate:

a) sussistono comprovate ed
inderogabili esigenze di trasferimento connesse all’esercizio delle funzioni
istituzionali ai sensi del comma 2 dell’art. 1;

b) non sono disponibili voli di
linea ne’ altre modalita’ di trasporto compatibili con
dette funzioni istituzionali neppure con diversa programmazione del viaggio.

4. La disposizione di cui al
comma 3 puo’ trovare applicazione ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato
solo in casi eccezionali.

Art. 2.

Trasporto aereo di Stato per
ragioni sanitarie d’urgenza

1. Il trasporto aereo di Stato
per ragioni sanitarie d’urgenza e’ disposto in favore di cittadini italiani
gravemente ammalati o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita,
quando non sono trasportabili con altri mezzi e non esiste nel luogo la
possibilita’ di assisterli adeguatamente.

2. Puo’ esser autorizzato il
trasporto sanitario d’urgenza anche quando debbono essere eseguiti interventi
sanitari entro limiti di tempo determinati ed improrogabili, come nel caso dei
trapianti di organi.

Art. 3.

Altre ipotesi di trasporto aereo
di Stato

1. Altre forme di intervento
possono riguardare cittadini italiani, dimoranti nel territorio della
Repubblica o all’estero, quando sussistono condizioni straordinarie di grave
disagio, connesse a situazioni di malattia, o calamita’, oppure altri soggetti
qualora contingenti ragioni connesse al ruolo svolto dall’Italia nell’ambito
delle organizzazioni internazionali e alla cura degli interessi nazionali, ne
rendano necessaria la concessione per l’assenza di altre modalita’ di trasporto, pubblico o privato, idonee a soddisfare
l’esigenza.

2. L’utilizzo degli aeromobili
di Stato puo’ essere altresi’ disposto in favore di
Capi di Stato, alte Autorita’ estere ed esponenti di enti di grande rilevanza,
anche internazionale, quando lo richiedano l’interesse nazionale e la cura dei
rapporti internazionali.

Art. 4.

Trasporto aereo di Stato per
finalita’ di sicurezza

1. Al di fuori delle ipotesi di
cui agli articoli 1, 2 e 3, il trasporto aereo di Stato puo’ essere
concesso per finalita’ di sicurezza nei casi, con le modalita’ e sui
presupposti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
luglio 2007, ferme le competenze del Ministero dell’interno ivi richiamate, e
soltanto in caso di comprovata impossibilita’ di garantire la sicurezza delle
personalita’ che usufruiscono del servizio con modalita’ di trasporto
alternative.

Le ragioni sono verificate ai
sensi dell’art. 7.

Art. 5.

Composizione delle delegazioni

1. L’utilizzo del trasporto
aereo di Stato e’ consentito esclusivamente alle personalita’ e ai componenti
della delegazione della missione istituzionale espressamente indicati nella
richiesta di cui all’art. 7.

Art. 6.

Criteri generali di concessione
del trasporto aereo di Stato

1. Il trasporto aereo di Stato
e’, in ogni caso, concesso secondo criteri di economicita’ e di impiego
razionale delle risorse, previo riscontro dell’impossibilita’
di ricorrere ad altri mezzi di trasporto anche con modifiche organizzative del
viaggio, ovvero previa verifica delle specifiche esigenze di alta
rappresentanza in relazione alla natura dell’evento.

2. Nell’ambito del trasporto
aereo di Stato si considerano sempre prioritarie le esigenze del Presidente
della Repubblica.

3. Le ulteriori valutazioni di
priorita’ sono effettuate, in relazione alla disponibilita’ dei mezzi, sulla
base della rilevanza degli impegni e del rango protocollare delle Autorita’
richiedenti.

Art. 7.

Modalita’ di presentazione delle richieste

1. Le richieste di fruizione
degli aeromobili sono in ogni caso motivate in
relazione alle specifiche finalita’ rispettivamente previste dagli articoli 1,
2, 3 e 4 nonche’ con attestazione, da parte degli organi di vertice
dell’amministrazione richiedente, del rispetto dei criteri di cui all’art. 6.
Le richieste sono altresi’ corredate dall’indicazione dei componenti della
missione istituzionale.

2. Le richieste sono rivolte alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio voli di Stato e umanitari e inoltrate,
per il tramite del Segretario generale, alla firma del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a cio’ delegato.

3. Salve le specifiche
comunicazioni dell’Ufficio per i voli di Stato e umanitari, in relazione a contingenti situazioni d’area, le richieste sono
presentate, per i voli nazionali, con almeno 48 ore di preavviso e, per i
trasporti all’estero, con i seguenti preavvisi:

almeno
tre giorni prima della prevista partenza, per i trasferimenti per i Paesi
europei e per il continente americano;

almeno
quattro giorni prima della prevista partenza, per i voli che interessano le
aree balcaniche;

almeno
sette giorni prima della prevista partenza, per voli verso i Paesi dell’Africa
e dell’Australia;

almeno
dieci giorni prima della prevista partenza, per i Paesi asiatici, ad eccezione
dell’India per la quale occorrono non meno di quindici giorni.

4. Le soste intermedie tra la
sede istituzionale dell’Autorita’ e la sede della missione sono consentite solo
in caso di necessita’ di scali tecnici, attestata dall’Ufficio voli di Stato.

5. Ogni variazione del programma
e della delegazione definiti nella richiesta di cui al comma 1 puo’ essere
richiesta solo per eccezionali, comprovate ed inderogabili ragioni, che sono
comunicate immediatamente all’Ufficio per i voli di Stato per l’autorizzazione.

6. Le richieste di trasporto
sanitario d’urgenza, sono rivolte all’Aeronautica militare – che provvede
direttamente alla loro trattazione – per il tramite delle rappresentanze
diplomatiche e delle prefetture, secondo le procedure gia’ in uso.

Art. 8.

Organizzazione e strutture

1. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri costituisce il centro di riferimento nonche’ la sede di
coordinamento unitario del trasporto aereo di Stato.

2. L’ufficio per i voli di
Stato e umanitari predispone gli strumenti di carattere normativo,
amministrativo, tecnico e finanziario necessari per
assicurare lo svolgimento del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di
luogo e di tempo, fornisce gli elementi per la valutazione delle esigenze di
trasporto, coordina continuamente l’impiego degli aeromobili di Stato,
programma e dirige le operazioni aeree in occasione di eventi nazionali di
particolare rilevanza, cura la negoziazione di accordi, anche in campo
internazionale, con amministrazioni e con enti aventi competenza in materia di
traffico aereo al fine di assicurare la priorita’ degli spostamenti degli
aeromobili di Stato e propone l’attribuzione della qualifica di volo di Stato
ad aeromobili, anche privati, impiegati per il conseguimento di finalita’
istituzionali.

3. Il trasporto aereo di Stato e’
effettuato mediante le strutture e gli aeromobili militari dedicati, acquisiti
e gestiti dalla Aeronautica militare.

4. L’Aeronautica militare
assicura, continuativamente nell’arco delle 24 ore, la disponibilita’ immediata
di un idoneo velivolo per l’effettuazione del trasporto sanitario d’urgenza.

Art. 9.

Attribuzione della qualifica di
volo di Stato

1.La
qualifica di volo di Stato, ai fini delle normative comunitarie e
internazionali, e’ attribuita con le modalita’ previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione dell’art. 746 del codice
della navigazione.

Roma, 21 settembre 2007

Il Presidente: Prodi.