Civile
Direttiva CE 2002/96 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 in tema di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Direttiva CE 2002/96 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 in tema di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che devono essere necessariamente ridotti.Un richiamo agli Stati membri sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sul loro contestuale reimpiego e riciclaggio, in modo da ridurne il volume da smaltire.
DIRETTIVA 2002/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare larticolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale, visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui allarticolo 251 del trattato,
visto il progetto comune approvato l8 novembre 2002 dal comitato di conciliazione, considerando quanto segue:
Gli obiettivi della politica ambientale della Comunità sono in particolare la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dellambiente, la protezione della salute umana e luso accorto e razionale delle risorse naturali. Questa politica è essere basata sul principio di precauzione, sul principio dellazione preventiva, e su quello della correzione del danno ambientale, in via prioritaria, alla fonte e sul principio «chi inquina paga».
Secondo il programma comunitario di politica ed azione a favore dellambiente e di uno sviluppo sostenibile («Quinto programma di azione a favore dellambiente »), il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta cambiamenti significativi nellattuale andamento di sviluppo, produzione, consumo e comportamento. Inoltre, il programma auspica, fra laltro, di ridurre lo spreco di risorse naturali e di prevenire linquinamento. Esso menziona i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: «RAEE») come uno dei settori da regolare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro dei rifiuti.
Secondo la comunicazione della Commissione del 30 luglio 1996 sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, quando non è possibile evitare la produzione dei rifiuti, essi devono essere riusati o recuperati a livello di materiale o di energia.
Nella risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, il Consiglio ha insistito sulla necessità di promuovere il recupero dei rifiuti al fine di ridurne la quantità da smaltire e di preservare le risorse naturali, in particolare mediante il reimpiego, il riciclaggio, il compostaggio e il recupero dellenergia dai rifiuti ed ha riconosciuto che la scelta delle opzioni nei casi specifici deve tener conto delle conseguenze ambientali ed economiche, ma che fino a quando non interverranno progressi scientifici e tecnici al riguardo e non saranno ulteriormente sviluppate le analisi del ciclo biologico, bisognerà optare per il reimpiego e per il recupero dei materiali se e nella misura in cui essi rappresentano le migliori opzioni ambientali. Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a dare opportunamente seguito, il più presto possibile, ai progetti del programma sui flussi di rifiuti prioritari, compresi i RAEE.
Nella risoluzione del 14 novembre 1996 il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare proposte di direttive su vari flussi di rifiuti prioritari, tra cui i rifiuti elettrici ed elettronici, e di basare tali proposte sul principio della responsabilità del produttore. Nella stessa risoluzione il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di presentare proposte per ridurre il volume dei rifiuti.
La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975 [1], relativa ai rifiuti, prevede la possibilità di adottare norme specifiche mediante singole direttive in particolari casi o per completare detta direttiva relativamente alla gestione di categorie particolari di rifiuti.
Le quantità di RAEE generate nella Comunità aumentano rapidamente. La presenza di componenti pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: «AEE») solleva grandi problemi nella fase di gestione dei rifiuti e i RAEE non sono sufficientemente riciclati.
Lobiettivo di migliorare la gestione dei RAEE non può essere efficacemente raggiunto dagli Stati membri a livello individuale. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola lefficacia delle politiche di riciclaggio. Pertanto, i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello comunitario.
Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi ai prodotti e ai produttori, a prescindere dalle tecniche di vendita, comprese televendite e vendite elettroniche. In tale contesto gli obblighi dei produttori e dei distributori che utilizzano canali di televendita e vendita elettronica dovrebbero, per quanto possibile, avere la stessa forma ed essere attuati nello stesso modo, onde evitare che altri canali di distribuzione debbano sostenere i costi delle disposizioni della presente direttiva concernenti i RAEE di attrezzature vendute mediante televendita o vendita elettronica.
Lambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate dai consumatori e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale. La presente direttiva si dovrebbe applicare ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute pubblica che protegge chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa specifica sulla gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatoricontenenti sostanze pericolose.
La direttiva 91/157/CEE dovrebbe essere sottoposta senza indugio ad una revisione, in particolare alla luce della presente direttiva.
Lintroduzione, da parte della presente direttiva, della responsabilità del produttore è uno degli strumenti per incoraggiare la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano pienamente in considerazione e facilitino la riparazione, leventuale adeguamento al progresso tecnico, il reimpiego, smontaggio e riciclaggio.
Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale del distributore incaricato del ritiro e della gestione dei RAEE, gli Stati membri, in conformità con le norme nazionali e comunitarie in materia di salute e sicurezza, dovrebbero definire le condizioni in cui i distributori possono rifiutare il ritiro.
Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano in considerazione e facilitino la soppressione e il recupero, in particolare il reimpiego e il riciclaggio dei RAEE, dei loro componenti e materiali. I produttori non dovrebbero impedire, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il reimpiego dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ed esempio in relazione alla protezione dellambiente e/o ai requisiti di sicurezza.
La raccolta separata è la condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dellambiente nella Comunità. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e dovrebbero essere incoraggiati a riportare i RAEE. A tal fine è opportuno creare idonee strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta, dove i nuclei domestici possano restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti.
Al fine di raggiungere il livello stabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti municipali misti e raggiungere un elevato livello di raccolta separata dei RAEE. Al fine di garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta, essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere un elevato livello di raccolta di RAEE dai nuclei domestici.
Un trattamento specifico dei RAEE è indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti nel materiale riciclato o nel flusso di rifiuti. Esso costituisce il metodo più efficace per garantire losservanza del livello di protezione dellambiente comunitario che è stato stabilito. Gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di riciclaggio e di trattamento dovrebbero essere conformi a talune norme minime per evitare gli impatti ambientali negativi legati al trattamento dei RAEE. Si dovrebbe ricorrere alle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili purché assicurino il rispetto della salute umana e unelevata protezione dellambiente. Le migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili possono essere ulteriormente definite secondo le procedure della direttiva 96/61/CE.
Ove opportuno, andrebbe attribuita priorità al reimpiego dei RAEE e dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo. Laddove il reimpiego non sia preferibile, tutti i RAEE raccolti separatamente dovrebbero essere inviati al recupero, permettendo in tal modo di raggiungere un elevato livello di riciclaggio e di recupero.Occorrerebbe inoltre incoraggiare i produttori a integrare materiale riciclato nelle nuove apparecchiature.
A livello comunitario devono essere definiti i principi di base concernenti un finanziamento della gestione dei RAEE e i regimi di finanziamento devono contribuire a livelli elevati di raccolta, nonché allattuazione del principio della responsabilità del produttore.
I nuclei domestici utenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbero poter restituire almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero quindi finanziare il ritiro dal punto di raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Per ottimizzare lefficacia del concetto di responsabilità del produttore, ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore dovrebbe poter scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nellambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero avere leffetto di escludere i produttori di nicchie di mercato o con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati. Per un periodo transitorio i produttori dovrebbero poter indicare agli acquirenti, su base volontaria al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per lambiente dei rifiuti storici. I produttori che si avvalgono di tale disposizione dovrebbero provvedere affinché i costi indicati non superino le spese effettivamente sostenute.
Linformazione degli utenti sullobbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti municipali solidi misti e di raccogliere tali RAEE separatamente, nonché sui sistemi di raccolta e sul proprio ruolo nella gestione dei RAEE, è indispensabile per il successo della raccolta dei RAEE. Tale informazione comporta la marcatura appropriata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero finire nei contenitori della spazzatura o in simili canali di raccolta dei rifiuti municipali.
Linformazione sullidentificazione delle componenti e dei materiali fornita dai produttori è importante per facilitare la gestione e, in particolare, il trattamento e il recupero/ riciclaggio dei RAEE.
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le infrastrutture dispezione e monitoraggio permettano di verificare la corretta attuazione della presente direttiva, tenendo conto, fra laltro, della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri.
Linformazione sul peso o, se ciò non è possibile, sul numero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nella Comunità e sui tassi di raccolta, reimpiego (compreso per quanto possibile il reimpiego di interi apparecchi), recupero/riciclaggio ed esportazione dei RAEE raccolti a norma della presente direttiva è necessaria per monitorare il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.
Gli Stati membri possono decidere di attuare alcune disposizioni della presente direttiva mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati, purché siano soddisfatti particolari requisiti.
Ladeguamento al progresso scientifico e tecnico di alcune disposizioni della direttiva, lelenco dei prodotti che rientrano nelle categorie di cui allallegato I A, il trattamento selettivo per materiali e componenti di RAEE, i requisiti tecnici per lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE e il simbolo per la marcatura delle AEE dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione secondo una procedura di comitato
Le misure necessarie per lattuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per lesercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1Scopo
La presente direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse.
Articolo 2Ambito di applicazione
- La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie dellallegato I A, purché non si tratti di parti di altri tipi di apparecchiature che non rientrano nellambito di applicazione della presente direttiva. Lallegato I B contiene un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dellallegato I A.
La presente direttiva si applica ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti.
Sono escluse dallambito di applicazione della presente direttiva le apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, le armi, le munizioni e il materiale bellico, ad eccezione tuttavia dei prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
Articolo 3Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
«apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE»: le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui allallegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;
«rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «RAEE»: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dellarticolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo;
«prevenzione»: le misure volte a ridurre la quantità e la nocività per lambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono;
«reimpiego»: le operazioni in virtù delle quali i RAEE o loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, incluso luso continuativo delle apparecchiature o loro componenti riportati ai punti di raccolta, ai distributori, riciclatori o fabbricanti;
«riciclaggio»: il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia ossia lutilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero di calore;
«recupero»: le pertinenti operazioni di cui allallegato II B della direttiva 75/442/CEE;
«smaltimento»: le pertinenti operazioni di cui allallegato II A della direttiva 75/442/CEE;
«trattamento»: le attività eseguite dopo la consegna dei RAEE ad un impianto di disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero e/o dello smaltimento dei RAEE;i) «produttore»: chi, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:
fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;ii) rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore», se lapparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i);iii) importa o esporta apparecchiature elettriche ed elettroniche in uno Stato membro nellambito di unattività professionale.Chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario non è considerato «produttore» a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi delle lettere da i) a iii);
«distributore»: chi fornisce unapparecchiatura elettrica od elettronica nellambito di unattività commerciale ad una parte che la userà;
«RAEE provenienti dai nuclei domestici»: i RAEE originati dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici
«sostanze o preparati pericolosi»: le sostanze o preparati che devono essere considerati pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (2) o della direttiva 1999/45/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio;m) «accordo finanziario», qualsiasi contratto o accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura.
Articolo 4Progettazione dei prodotti
Gli Stati membri incoraggiano la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano in considerazione e facilitino la soppressione e il recupero, in particolare il reimpiego e il riciclaggio dei RAEE, dei loro componenti e materiali. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché i produttori non impediscano, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il reimpiego dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dellambiente e/o ai requisiti di sicurezza.
Articolo 5Raccolta separata
Gli Stati membri adottano misure adeguate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti municipali misti e raggiungere un elevato livello di raccolta separata dei RAEE.
Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri provvedono affinché entro il 13 agosto 2005:
siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e laccessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;
quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni dellapparecchiatura fornita. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione purché garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale e purché tali sistemi restino gratuiti per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano la Commissione;
fatto salvo il disposto delle lettere a) e b), i produttori siano autorizzati ad organizzare e gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione che siano conformi agli obiettivi della presente direttiva;
tenendo conto delle norme nazionali e comunitarie in materia di salute e sicurezza, possa essere rifiutata la resa ai sensi delle lettere a) e b) dei RAEE che presentano un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione. Gli Stati membri concludono accordi specifici in relazione a tali RAEE.Gli Stati membri possono prevedere modalità specifiche di resa dei RAEE ai sensi delle lettere a) e b) se lapparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o se contiene rifiuti diversi dai RAEE.
Per quanto riguarda i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri assicurano, fatto salvo il disposto dellarticolo 9, che i produttori o i terzi che agiscono a nome loro provvedano alla raccolta di tali rifiuti.
Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 siano trasportati a centri di trattamento autorizzati a norma dellarticolo 6, a meno che essi non possano essere interamente reimpiegati. Gli Stati membri provvedono affinché il reimpiego previsto non comporti unelusione delle prescrizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 6 e 7. La raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente sono essere eseguiti in maniera da ottimizzare il reimpiego e il riciclaggio dei componenti o degli interi apparecchi che possono essere reimpiegati o riciclati.
Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2008 venga raggiunto un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante allanno.Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione e tenendo conto dellesperienza tecnica ed economica acquisita negli Stati membri, determinano entro il 31 dicembre 2008 un nuovo obiettivo obbligatorio. Esso può assumere la forma di una percentuale della quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute ai nuclei domestici negli anni precedenti.
Articolo 6Trattamento
Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di trattamento dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale e/o collettivo. Al fine di garantire il rispetto dellarticolo 4 della direttiva 75/442/CEE, il trattamento comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e un trattamento selettivo a norma dellallegato II della presente direttiva. Secondo la procedura di cui allarticolo 14, paragrafo 2, nellallegato II possono essere introdotte altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dellambiente.Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti. Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione.
Gli Stati membri garantiscono che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ottengano unautorizzazione dalle autorità competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 75/442/CEE.La deroga allobbligo di autorizzazione di cui allarticolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE può essere applicata alle operazioni di recupero dei RAEE se le autorità competenti effettuano unispezione prima della registrazione per garantire la conformità con larticolo 4 della direttiva 75/ 442/CEE.Lispezione verifica quanto segue:
il tipo e le quantità dei rifiuti da trattare;
i requisiti tecnici generali da rispettare;
le misure di sicurezza da adottare.Lispezione è effettuata almeno una volta allanno e i suoi risultati sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione.
Gli Stati membri provvedono a che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nellallegato III.
Gli Stati membri provvedono a che lautorizzazione o la registrazione di cui al paragrafo 2 includa tutte le condizioni necessarie ai fini dellosservanza dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 e del conseguimento degli obiettivi di recupero di cui allarticolo 7.
Loperazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro rispettivo o della Comunità, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti allinterno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.I RAEE esportati dalla Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1420/ 1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti allOCSE, e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dellOCSE C (92) 39/def., sono presi in considerazione ai fini delladempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui allarticolo 7, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva solo se lesportatore può dimostrare che loperazione di recupero, reimpiego e/o riciclaggio ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti ai requisiti della presente direttiva.
Gli Stati membri incoraggiano gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ad introdurre sistemi certificati di gestione dellambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sulladesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Articolo 7Recupero
Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, a titolo individuale o collettivo e conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata a norma dellarticolo 5. Gli Stati membri privilegiano il reimpiego degli apparecchi interi. Fino alla data di cui al paragrafo 4, questi non rientrano nel computo degli obiettivi di cui al paragrafo 2.2. Riguardo ai RAEEE inviati per il trattamento a norma dellarticolo 6 gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2006:
per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 dellallegato I A,aumento del tasso di recupero ad un minimo dell80 % in peso medio per apparecchio, e per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 75 % in peso medio per apparecchio;
per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dellallegato I Aaumento del tasso di recupero ad un minimo del 75 % in peso medio per apparecchio, e per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 65 % in peso medio per apparecchio;
per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, e 9 dellallegato I A, aumento del tasso di recupero ad un minimo del 70 % in peso medio per apparecchio, e per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 50 % in peso medio per apparecchio;
per tutti i rifiuti di lampade a discarica, un tasso di reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze di un minimo dell80 % in peso di queste lampade.
Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al volume dei RAEE, ai loro componenti, materiali o sostanze in entrata e in uscita dai centri di trattamento e/o in entrata nei centri di recupero o di riciclaggio.La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui allarticolo 14, paragrafo 2, le modalità dapplicazione, comprese le specifiche per i materiali, necessarie per sorvegliare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obiettivi di cui al paragrafo 2. La Commissione sottopone tale misura entro il 13 agosto 2004.
Entro il 31 dicembre 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio fissano, su proposta della Commissione, nuovi obiettivi per il recupero e il reimpiego/riciclaggio, compreso, se del caso, il reimpiego di apparecchiature intere, nonché per i prodotti rientranti nella categoria 8 dellallegato I A. Ciò avviene tenuto conto del vantaggio ecologico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in uso, quale una migliore efficienza delle risorse derivante dallo sviluppo nei settori dei materiali e delle tecnologie. Si tiene conto anche dei progressi tecnici nel reimpiego, recupero e riciclaggio, nei prodotti e nei materiali, nonché dellesperienza acquisita dagli Stati membri e dalle imprese del settore.
Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento
Articolo 8Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici
Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 13 agosto 2005, i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dellarticolo 5, paragrafo 2.
Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo.Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostra che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dellarticolo 11, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di unassicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.I costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per lambiente non sono indicati separatamente agli acquirenti al momento della vendita di nuovi prodotti.
Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato anteriormente alla data di cui al paragrafo 1 («rifiuti storici») è fornito da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura.Gli Stati membri provvedono affinché, per un periodo transitorio di otto anni (dieci anni per la categoria 1 dellallegato I A) dallentrata in vigore della presente direttiva, i produttori possano indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per lambiente. I costi indicati non superano le spese effettivamente sostenute.
Gli Stati membri provvedono affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche servendosi della comunicazione a distanza si conformino agli obblighi del presente articolo anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede lacquirente delle stesse.
Articolo 9Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici
Gli Stati membri provvedono affinché entro il 13 agosto 2005 i produttori debbano prevedere il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005.Per i RAEE di prodotti immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 («rifiuti storici»), il finanziamento dei costi di gestione è assicurato dai produttori. In alternativa, gli Stati membri possono prevedere che tale finanziamento competa anche, in tutto o in parte, a utenti diversi dai nuclei domestici. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.
Articolo 10Informazione degli utenti
Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei nuclei domestici ottengano le informazioni concernenti:a) lobbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti municipali misti e di effettuare una raccolta separata di tali RAEE;b) i sistemi di ripresa e raccolta disponibili;c) il proprio ruolo nel reimpiego, riciclaggio e in altre forme di recupero dei RAEE;d) gli effetti potenziali sullambiente e la salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;e) il significato del simbolo indicato nellallegato IV.
Gli Stati membri adottano misure adeguate ad assicurare che i consumatori contribuiscano alla raccolta dei RAEE e ad indurli ad agevolare il processo di reimpiego, trattamento e recupero.
Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti municipali misti e di facilitarne la raccolta separata gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente con il simbolo indicato nellallegato IV le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sullimballaggio, sulle istruzioni per luso e sulla garanzia dellapparecchiatura elettrica ed elettronica.
Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per luso o presso i punti di vendita, le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3.
Articolo 11Informazione degli impianti di trattamento
Al fine di agevolare il reimpiego e il trattamento corretto e sano sotto il profilo ambientale dei RAEE, compresi la manutenzione, laggiornamento, la rimessa a nuovo e il riciclaggio, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano informazioni in materia di reimpiego e trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso sul mercato entro un anno dalla data di immissione sul mercato dellapparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i centri di reimpiego e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva, i diversi componenti e materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on-line).
Gli Stati membri garantiscono che i produttori di dispositivi elettrici o elettronici immessi sul mercato successivamente al 13 agosto 2005 siano chiaramente identificabili attraverso un marchio apposto sul dispositivo. Inoltre, al fine di consentire che la data in cui il dispositivo è stato immesso sul mercato venga determinata in modo inequivocabile, il marchio apposto sul dispositivo specifica che questultimo è stato immesso sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. La Commissione promuove la preparazione di norme europee a tal fine.
Articolo 12Informazione e relazioni
1. Gli Stati membri redigono un registro dei produttori e raccolgono informazioni, su base annua, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul loro mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate negli Stati membri, nonché sui rifiuti raccolti esportati, per peso o, se non è possibile, per numero.Gli Stati membri garantiscono che i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino sulla conformità ai requisiti di cui allarticolo 8, paragrafo 4, e sulle quantità e categorie di tali apparecchiature immesse sul mercato dello Stato membro in cui risiede lacquirente.Gli Stati membri garantiscono che le informazioni richieste siano trasmesse alla Commissione ogni due anni entro 18 mesi dalla fine del periodo cui si riferiscono. La prima serie di informazioni verte sugli anni 2005 e 2006. Le informazioni sono fornite in un formato che è adottato entro un anno dallentrata in vigore dalla presente direttiva, secondo la procedura di cui allarticolo 14, paragrafo 2, al fine di creare banche dati sui RAEE e sul loro trattamento.Gli Stati membri provvedono che vi sia un adeguato scambio di informazioni per conformarsi al presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda le operazioni di trattamento di cui allarticolo 6, paragrafo 5.
Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sullattuazione della presente direttiva ogni tre anni. La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui allarticolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative allattuazione di talune direttive concernenti lambiente. Il questionario o lo schema è inviato agli Stati membri sei mesi prima dellinizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è messa a disposizione della Commissione entro nove mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato. La prima relazione triennale verte sul periodo dal 2004 al 2006.La Commissione pubblica una relazione sullattuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.Articolo 13Adattamento al progresso scientifico e tecnico Le modificazioni necessarie ad adeguare larticolo 7, paragrafo 3, lallegato I B (in particolare per inserirvi eventualmente i lampadari delle abitazioni, le lampade a incandescenza ed i prodotti fotovoltaici, per esempio i pannelli solari), lallegato II (in particolare tenendo conto di nuovi sviluppi tecnici per il trattamento dei RAEE), gli allegati III e IV al progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di cui allarticolo 14, paragrafo 2.Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra laltro, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, gli operatori che si occupano del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientalistiche e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.
Articolo 14Comitato
La Commissione è assistita dal comitato istituito dallarticolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dellarticolo 8 della stessa. Il periodo di cui allarticolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 15Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.Articolo 16Ispezione e monitoraggio Gli Stati membri provvedono affinché lispezione e il monitoraggio consentano di verificare la corretta attuazione della presente direttiva.
Articolo 17Attuazione
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 agosto 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento allatto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Purché i risultati perseguiti dalla presente direttiva siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui allarticolo 6, paragrafo 6, allarticolo 10, paragrafo 1 e allarticolo 11 mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:a) avere forza vincolante;b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;c) essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione;d) i risultati conseguiti sono periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi;e) le autorità competenti provvedono affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi;f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono applicare le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.
a) La Grecia e lIrlanda che, complessivamente a causa di:carenze di infrastrutture di riciclaggio, circostanze geografiche come la presenza di un gran numero di piccole isole o di zone rurali e di montagna, bassa densità di popolazione, e basso livello di consumo di AEE, non sono in grado di raggiungere lobiettivo di raccolta di cui allarticolo 5, paragrafo 5, primo comma, o gli obiettivi di recupero di cui allarticolo 7, paragrafo 2, e che, a norma dellarticolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, possono chiedere una proroga del termine di cui a detto articolo, possono prorogare le scadenze previste negli articoli 5, paragrafo 5 e 7, paragrafo 2, della presente direttiva, fino a ventiquattro mesi.Questi Stati membri informano la Commissione delle loro decisioni al più tardi allatto del recepimento della presente direttiva. b) La Commissione informa gli altri Stati membri e il Parlamento europeo di tali decisioni.
Entro cinque anni dallentrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata sullesperienza fatta con lapplicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la raccolta separata, il trattamento, il recupero e i sistemi di finanziamento. Inoltre, la relazione tiene conto dello sviluppo della tecnologia, dellesperienza acquisita, dei requisiti in materia di ambiente e del funzionamento del mercato interno. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di revisione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva.
Articolo 18Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.
Articolo 19Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.
Per il Parlamento europeoIl PresidenteP. COXPer il ConsiglioIl PresidenteG. DRYS
ALLEGATO I A
Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche coperte dalla presente direttiva1. Grandi elettrodomestici2. Piccoli elettrodomestici3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni4. Apparecchiature di consumo5. Apparecchiature di illuminazione6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)9. Strumenti di monitoraggio e di controllo10. Distributori automatic
ALLEGATO I B
Elenco di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini della presente direttiva e che rientranonelle categorie dellallegato I A1. Grandi elettrodomesticiGrandi apparecchi di refrigerazioneFrigoriferiCongelatoriAltri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimentiLavatriciAsciugatriciLavastoviglieApparecchi di cotturaStufe elettrichePiastre riscaldanti elettricheForni a microondeAltri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e lulteriore trasformazione di alimentiApparecchi elettrici di riscaldamentoRadiatori elettriciAltri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersiVentilatori elettriciApparecchi per il condizionamentoAltre apparecchiature per la ventilazione, lestrazione daria e il condizionamento2. Piccoli elettrodomesticiAspirapolvereScope meccanicheAltre apparecchiature per la puliziaMacchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessiliFerri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumentiTostapaneFriggitriciMacinini elettrici, macinacaffé elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchettiColtelli elettriciApparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altrecure del corpoSveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempoBilance3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni Trattamento dati centralizzato:MainframeMinicomputerStampantiInformatica individuale:Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)NotebookAgende elettronicheStampantiCopiatriciMacchine da scrivere elettriche ed elettronicheCalcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettroniciTerminali e sistemi utentiFaxTelexTelefoniTelefoni pubblici a pagamentoTelefoni senza filoTelefoni cellulariSegreterie telefonichee altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione4. Apparecchiature di consumoApparecchi radioApparecchi televisiviVideocamereVideoregistratoriRegistratori hi-fiAmplificatori audioStrumenti musicaliAltri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione5. Apparecchiature di illuminazioneLampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioniTubi fluorescentiLampade fluorescenti compatteLampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallicoLampade a vapori di sodio a bassa pressioneAltre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industri ali fissi di grandi dimensioni)TrapaniSegheMacchine per cucireApparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare,piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materialiStrumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogoStrumenti per saldare, brasare o impiego analogoApparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altromezzoAttrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio7. Giocattoli e apparecchiature per i l tempo libero e lo sportTreni elettrici o automobiline da corsaConsole di videogiochi portatiliVideogiochiComputer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettroniciMacchine a gettoni8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)Apparecchi di radioterapiaCardiologiaDialisiVentilatori polmonariMedicina nucleareApparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitroAnalizzatoriCongelatoriTest di fecondazioneAltri apparecchi per depistare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità9. Strumenti di monitoraggio e di controlloRivelatori di fumoRegolatori di caloreTermostatiApparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio in pannelli di controllo)10. Distributori automaticiDistributori automatici di bevande caldeDistributori automatici di bevande calde/fredde, bottiglie/lattineDistributori automatici di prodotti solidiDistributori automatici di denaro contanteTutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodottoALLEGATO IITrattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cuiallarticolo 6, paragrafo 11. Come minimo si devono rimuovere da tutti i RAEE raccolti separatamente le sostanze, i preparati e i componenti seguenti:Condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB), ai sensi della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)Componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatoriPileCircuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm²Cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colorePlastica contenente ritardanti di fiamma bromuratiRifiuti di amianto e componenti che contengono amiantoTubi catodiciClorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC)Lampade a scaricaSchermi a cristalli liquidi (se del caso con il rivestimento) di superficie superiore a 100 cm² e tutti quelli retroilluminati mediante lampade a scaricaCavi elettrici esterniComponenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, allimballaggio e alletichettatura delle sostanze pericolose (2)Componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dallarticolo 3 e dallallegato I della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzantiCondensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).Queste sostanze, preparati e componenti sono eliminati o recuperati a norma dellarticolo 4 della direttiva 75/442/ CEE del Consiglio.2. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:Tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescenteApparecchiature contenenti gas che riducono lozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono lozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozonoLampade a scarica: rimuovere il mercurio.3. Tenuto conto di considerazioni di ordine ambientale e dellopportunità del reimpiego e del riciclaggio, i paragrafi 1 e 2 sono applicati in modo da non impedire il reimpiego e il riciclaggio ecologicamente corretto dei componenti o degli interi apparecchi.4. Nellambito della procedura di cui allarticolo 14, paragrafo 2, la Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti:i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate.ALLEGATO IIIRequisiti tecnici di cui allarticolo 6, paragrafo 31. Siti di stoccaggio anche temporaneo dei RAEE prima del trattamento (fatti salvi i requisiti della direttiva 1999/31/CE del Consiglio).Superfici impermeabili per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassantiCopertura resistente alle intemperie per determinate zone.2. Siti di trattamento dei RAEE.Bilance per misurare il peso dei rifiuti trattatiSuperfici impermeabili e copertura resistente alle intemperie per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassantiStoccaggio adeguato per i pezzi smontatiContainer adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come i residui radioattiviApparecchiature per il trattamento dellacqua, in conformità della regolamentazione in materia sanitaria e ambientale.ALLEGATO IVSimbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettronicheIl simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura mobile barrato come indicato sotto: il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile.