Ambiente

Wednesday 02 July 2008

DIRETTIVA 2008/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l’ azione comunitaria nel campo della politica per l’ ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ ambiente marino) (Testo rilevante ai

DIRETTIVA 2008/56/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro
per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL’UNIONE

EUROPEA,

visto
il trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista
la proposta della Commissione,

visto
il parere del Comitato
economico e sociale europeo
,

visto
il parere del Comitato delle
regioni
,

deliberando
secondo la procedura di cui all’articolo 251 deltrattato,

considerando
quanto segue:

(1) Le
acque marine soggette alla sovranità e alla giurisdizione degli Stati membri
dell’Unione europea includono le acque del Mar Mediterraneo, del Mar Baltico,
del Mar Nero e dell’Oceano Atlantico nordorientale, comprese le acque intorno
alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie.

(2) È
evidente che le pressioni sulle risorse marine naturali e la domanda di servizi
ecosistemici marini sono spesso troppo elevate e che la Comunità ha l’esigenza di
ridurre il suo impatto sulle acque marine, indipendentemente da dove si
manifestino i loro effetti.

(3)
L’ambiente marino costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto,
salvaguardato e, ove possibile, ripristinato al fine ultimo di mantenere la
biodiversità e preservare la diversità e la vitalità di mari ed oceani che
siano puliti, sani e produttivi. A tale proposito la presente direttiva
dovrebbe, fra l’altro, promuovere l’integrazione delle esigenze ambientali in
tutti gli ambiti politici pertinenti e costituire il pilastro ambientale della
futura politica marittima dell’Unione europea.

(4) In
conformità della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programmacomunitario di
azione in materia di ambiente
, è stata sviluppata una strategia tematica
per la protezione e la conservazione dell’ambiente marino volta a promuovere
l’uso sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini.

(5) È
opportuno orientare lo sviluppo e l’attuazione della strategia tematica verso
la preservazione degli ecosistemi marini. Tale approccio dovrebbe includere le
aree protette e riguardare tutte le attività umane che hanno un impatto
sull’ambiente marino.

(6)
L’istituzione di zone marine protette, comprendenti zone già designate o da
designare nella direttiva
92/43/CEE del Consiglio
, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
(di seguito «direttiva Habitat»), nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (di seguito «direttiva
Uccelli selvatici») e negli accordi internazionali o regionali di cui la Comunità europea o gli
Stati membri interessati sono parti contraenti, costituisce un importante
contributo al conseguimento di un buono stato ecologico nell’ambito della
presente direttiva.

(7)
L’istituzione di tali zone protette in virtù della presente direttiva
costituirà un passo importante verso il rispetto degli impegni assunti al
vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e nel contesto della convenzione
sulla diversità biologica, approvata dalla decisione 93/626/CEE del Consiglio, e contribuirà alla
creazione di reti coerenti e prive di tali zone.

(8)
Nell’applicare un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane,
consentendo nel contempo l’uso sostenibile dei beni e dei servizi marini,
occorre innanzi tutto conseguire o mantenere un buono stato ecologico
dell’ambiente marino nella Comunità, continuare a proteggerlo e preservarlo ed
evitarne qualsiasi ulteriore degrado.

(9)
Per realizzare tali obiettivi occorre un quadro legislativo trasparente e
coerente. Tale quadro dovrebbe contribuire alla coerenza delle diverse
politiche e promuovere l’integrazione delle preoccupazioni ambientali in altre politiche,
quali la politica comune della pesca, la politica agricola comune ed altre
pertinenti politiche comunitarie. Il quadro legislativo dovrebbe fornire un
quadro globale d’azione e far sì che le azioni adottate siano coordinate,
coerenti e ben integrate in relazione a quelle previste da altri atti normativi
comunitari e accordi internazionali.

(10)
La diversità delle condizioni, dei problemi e delle esigenze delle varie
regioni o sottoregioni marine che compongono l’ambiente marino nella Comunità
richiede soluzioni differenziate e specifiche. Di tale diversità si dovrebbe
tener conto in tutte le fasi di preparazione delle strategie per l’ambiente
marino, ma soprattutto durante la formulazione, la pianificazione e
l’attuazione delle misure volte a conseguire un buono stato ecologico
dell’ambiente marino comunitario a livello delle regioni e sottoregioni marine.

(11)
Ogni Stato membro dovrebbe pertanto elaborare per le proprie acque marine una
strategia per l’ambiente marino che, benché specificamente concepita per le
acque nazionali, rispecchi la prospettiva globale della regione o sottoregione
marina interessata. Le strategie per l’ambiente marino dovrebbero condurre alla
realizzazione di programmi di misure finalizzati al conseguimento o al
mantenimento di un buono stato ecologico. Tuttavia, non dovrebbe essere fatto
obbligo agli Stati membri di adottare misure specifiche qualora non esista un
rischio significativo per l’ambiente marino o qualora i costi siano
sproporzionati tenuto conto dei rischi per l’ambiente marino, purché la
decisione di non intervenire sia adeguatamente motivata.

(12)
Le acque costiere, compresi il fondale e il sottosuolo, costituiscono parte
integrante dell’ambiente marino e, in quanto tali, dovrebbero a loro volta
rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva, nella misura in
cui aspetti specifici dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano già
trattati nella direttiva 2000/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, o in altra normativa
comunitaria, onde assicurare la complementarietà evitando nel contempo inutili
sovrapposizioni.

(13)
Data la natura transfrontaliera dell’ambiente marino, gli Stati membri
dovrebbero cooperare per garantire che le relative strategie siano elaborate in
modo coordinato per ogni regione o sottoregione marina. Dal momento che le
regioni o sottoregioni marine sono condivise sia con altri Stati membri che con
paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili
per porre in essere uno stretto coordinamento con tutti gli Stati membri e i
paesi terzi interessati. Ove ciò sia praticabile e appropriato, per garantire
tale coordinamento ci si dovrebbe avvalere delle strutture istituzionali
esistenti nelle regioni o sottoregioni marine, in particolare delle convenzioni
marittime regionali.

(14)
Gli Stati membri aventi confini nella stessa regione o sottoregione marina
contemplata dalla presente direttiva in cui lo stato del mare sia talmente
critico da richiedere un intervento urgente dovrebbero adoperarsi per
concordare un piano d’azione che comprenda l’avvio anticipato dei programmi di
misure. In tali casi, la
Commissione dovrebbe essere invitata a valutare la fornitura
di azioni di sostegno agli Stati membri per i loro maggiori sforzi volti a
migliorare l’ambiente marino, facendo della regione in questione un progetto
pilota.

(15)
Non tutti gli Stati membri possiedono acque marine ai sensi della presente
direttiva e, pertanto, l’effetto delle disposizioni in essa contenute che
riguardano esclusivamente gli Stati membri che hanno acque marine dovrebbe
essere limitato a tali Stati membri.

(16)
Poiché un’azione a livello internazionale è indispensabile al fine di ottenere
cooperazione e coordinamento, è opportuno che la presente direttiva rafforzi
ulteriormente la coerenza dell’intervento della Comunità e degli Stati membri
nell’ambito di accordi internazionali.

(17)
Sia la Comunità
sia gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare (UNCLOS) approvata dalla decisione 98/392/CE del
Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della
Comunità europea, dell’UNCLOS e dell’accordo del28 luglio 1994 relativo all’attuazione delle
parte XI della convenzione. È quindi opportuno che la presente direttiva tenga
pienamente conto degli obblighi che incombono alla Comunità e agli Stati membri
in virtù di tali accordi. Oltre alle disposizioni applicabili alle acque marine
delle parti contraenti, l’UNCLOS comprende l’obbligo generale di assicurare che
le attività condotte sotto la giurisdizione o il controllo di una parte non
provochino danni al di là delle sue acque marine, e di evitare di trasferire il
danno o il rischio da una zona all’altra e di trasformare un tipo di
inquinamento in un altro.

(18)
La presente direttiva dovrebbe inoltre corroborare la posizione forte assunta
dalla Comunità nell’ambito della convenzione sulla diversità biologica in
ordine alla necessità di arrestare la perdita della diversità biologica,
garantire la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina e istituire
una rete mondiale di zone marine protette entro il 2012. Essa dovrebbe altresì
contribuire al conseguimento degli obiettivi della settima conferenza delle
parti della convenzione sulla diversità biologica, che ha adottato un programma
di lavoro articolato sulla biodiversità marina e costiera, con una serie di
scopi, traguardi e attività volti ad arrestare la perdita della diversità
biologica a livello nazionale, regionale e mondiale e ad assicurare che gli
ecosistemi marini possano costituire una fonte di beni e servizi, e un
programma di lavoro sulle zone protette destinato a istituire e a mantenere
entro il 2012 sistemi ecologicamente rappresentativi di zone marine protette.
Un progresso significativo in questa direzione sarà realizzato con l’obbligo
per gli Stati membri di designare i siti Natura 2000 in virtù delle
direttive Uccelli selvatici e Habitat.

(19)
La presente direttiva dovrebbe contribuire all’adempimento degli obblighi e
degli importanti impegni della Comunità e degli Stati membri nell’ambito di
numerosi altri accordi internazionali pertinenti relativi alla protezione
dell’ambiente marino dall’inquinamento: la convenzione sulla protezione
dell’ambiente marino della zona del Mar Baltico, approvata dalla decisione 94/157/CE del
Consiglio
, la convenzione per la protezione dell’ambiente marino
dell’Atlantico nordorientale, approvata dalla decisione98/249/CE del Consiglio ,
compreso il suo nuovo allegato V concernente la protezione e la conservazione
degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marina e la relativa
appendice 3, approvati dalla decisione2000/340/CE del Consiglio , la
convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del
Mediterraneo, approvata dalla decisione 77/585/CEE del Consiglio e le sue modifiche del
1995, approvate dalla decisione
1999/802/CE del Consiglio
, nonché il suo protocollo relativo alla
protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica,
approvato dalla decisione
83/101/CEE del Consiglio
, e le sue modifiche del 1996, approvate dalla decisione 1999/801/CEdel
Consiglio
. La presente direttiva dovrebbe inoltre contribuire
all’adempimento degli obblighi degli Stati membri nell’ambito della convenzione
sulla protezione del Mar Nero contro l’inquinamento, in virtù della quale essi
hanno assunto impegni importanti in materia di protezione dell’ambiente marino
dall’inquinamento e della quale la
Comunità non è ancora parte ma per
la quale gode dello status di osservatore.

(20) I
paesi terzi con acque marine nella stessa regione o sottoregione marina di uno
Stato membro dovrebbero essere invitati a partecipare al processo previsto
dalla presente direttiva, facilitando in tal modo il conseguimento di un buono
stato ecologico nella regione o sottoregione marina interessata.

(21)
Ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva è essenziale
garantire l’integrazione degli obiettivi di conservazione, delle misure di
gestione e delle attività di monitoraggio e valutazione previste per le misure
di protezione spaziale, come le zone speciali di conservazione, le zone
speciali di protezione o le zone marine protette.

(22)
Occorre anche considerare la biodiversità e il potenziale di ricerca marina
associato agli ambienti in acque profonde.

(23)
Per essere efficaci, i programmi di misure attuati nell’ambito delle strategie
per l’ambiente marino dovrebbero essere basati su una conoscenza approfondita
dello stato dell’ambiente marino in una determinata zona ed essere quanto più
possibile rispondenti ai bisogni delle acque in questione di ogni Stato membro,
nel rispetto della prospettiva più ampia della regione o sottoregione marina
interessata. È pertanto necessario provvedere alla messa a punto a livello
nazionale di un quadro adeguato, che includa la
ricerca marina e le operazioni di monitoraggio, atto a consentire
un’elaborazione consapevole delle politiche. A livello comunitario il sostegno
alla ricerca correlata dovrebbe essere costantemente contemplato nelle
politiche di ricerca e sviluppo. Il riconoscimento delle questioni relative
all’ambiente marino nel settimo programma quadro di ricerca e sviluppo è una
misura importante in tale direzione.

(24)
Come prima misura verso la preparazione di un programma di misure gli Stati
membri di una stessa regione o sottoregione marina dovrebbero analizzare gli
elementi o le caratteristiche delle loro acque marine e le pressioni e gli
impatti sulle stesse, identificando le principali pressioni e gli impatti cui
sono sottoposte, l’analisi economica e sociale della loro utilizzazione e del
costo del degrado dell’ambiente marino. Come base per le loro analisi essi
possono utilizzare le valutazioni già effettuate nel contesto delle convenzioni
marine regionali.

(25)
Alla luce di tali analisi gli Stati membri dovrebbero quindi definire una serie
di requisiti di buono stato ecologico applicabili alle loro acque marine. A tal
fine è opportuno prevedere l’elaborazione di criteri e norme metodologiche per
garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le
regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico. Tali
criteri e norme dovrebbero essere sviluppati coinvolgendo tutte le parti
interessate.

(26)
La tappa successiva verso il conseguimento di un buono stato ecologico dovrebbe
essere la definizione di traguardi ambientali e di programmi di monitoraggio
per una valutazione continua che consentano di valutare periodicamente lo stato
delle acque marine interessate.

(27)
Gli Stati membri dovrebbero quindi istituire e attuare programmi di misure
volti a conseguire o mantenere un buono stato ecologico nelle acque in
questione, nel rispetto dei vigenti requisiti comunitari e internazionali e
delle necessità della regione o sottoregione marina considerata. Tali misure
dovrebbero essere elaborate sulla base del principio di precauzione, del
principio dell’azione preventiva, del principio di correzione del danno
ambientale in via prioritaria alla fonte e del principio «chi inquina paga».

(28)
Data la necessità di un’azione mirata, è opportuno che gli Stati membri
adottino le succitate misure. Affinché l’azione sia omogenea in tutta la Comunità e conforme agli
impegni assunti a livello internazionale, è indispensabile che gli Stati membri
comunichino alla Commissione le misure adottate, onde consentire alla
Commissione di valutare la coerenza delle azioni effettuate nella regione o
sottoregione marina interessata e, se opportuno, di fornire orientamenti per le
modifiche eventualmente necessarie.

(29)
Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per conseguire o
mantenere un buono stato ecologico nell’ambiente marino. Tuttavia, occorre
riconoscere che conseguire o mantenere un buono stato
ecologico sotto tutti gli aspetti può non essere possibile in tutte le
acque marine entro il 2020. Pertanto, per ragioni di equità e di fattibilità è
opportuno regolamentare i casi di impossibilità per uno Stato membro di
giungere al pieno conseguimento dei traguardi ambientali stabiliti o di
conseguire o mantenere un buono stato ecologico.

(30)
In tale contesto è opportuno prevedere due casi particolari. Il primo caso
particolare si verifica quando uno Stato membro non è
in grado di realizzare i propri traguardi ambientali a motivo di un’azione o di
un’omissione non imputabile allo Stato membro interessato, vuoi per cause
naturali o di forza maggiore, vuoi a seguito di provvedimenti adottati dallo
stesso Stato membro per motivi imperativi di interesse generale aventi
rilevanza superiore agli effetti negativi sull’ambiente, vuoi perché le
condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato delle acque marine
nei tempi richiesti. Lo Stato membro in questione dovrebbe giustificare le
ragioni che lo inducono a ritenere che si sia verificato un siffatto caso particolare
e identificare la zona interessata e dovrebbe adottare opportune misure ad hoc per continuare a perseguire i traguardi ambientali,
impedendo l’ulteriore degrado dello stato delle acque marine colpite ed
attenuando l’impatto negativo nella regione o sottoregione marina interessata.

(31)
Il secondo caso particolare si verifica quando uno Stato membro identifica un
problema che incide negativamente sullo stato ecologico delle sue acque marine,
o addirittura su quello dell’intera regione o sottoregione marina interessata,
ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello
nazionale o che è connesso con un’altra politica comunitaria o con un accordo
internazionale. In un caso di questo tipo è opportuno disporre che la Commissione sia informata
nel quadro della comunicazione dei programmi di misure e, qualora sia
necessaria un’azione comunitaria, che alla Commissione ed al Consiglio siano
rivolte appropriate raccomandazioni.

(32)
Tuttavia, la flessibilità applicata in casi particolari dovrebbe essere
soggetta a un controllo a livello comunitario. Pertanto, nel primo caso
particolare è opportuno che si verifichi attentamente l’efficacia delle misure ad hoc eventualmente adottate. Inoltre, in caso di
provvedimenti attuati dallo Stato membro per motivi imperativi di interesse
generale, la Commissione
dovrebbe valutare se le eventuali modifiche o alterazioni dell’ambiente marino
che ne conseguono non siano tali da precludere o compromettere definitivamente
il conseguimento di un buono stato ecologico nella regione o sottoregione
marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. Qualora la Commissione ritenga
che le misure previste non siano sufficienti o adeguate per garantire un’azione
coerente in tutta la regione o sottoregione marina interessata, dovrebbe
fornire orientamenti per le modifiche eventualmente necessarie.

(33)
Nel secondo caso particolare la
Commissione dovrebbe esaminare la questione e rispondere
entro sei mesi. Nel presentare le relative proposte al Parlamento europeo ed al
Consiglio, la Commissione,
se opportuno, dovrebbe tener conto delle raccomandazioni dello Stato membro
interessato.

(34)
In considerazione del dinamismo e della variabilità naturale degli ecosistemi
marini e dato che le pressioni e gli impatti cui sono soggetti possono variare
in funzione dell’evoluzione delle varie attività umane e dell’impatto dei
cambiamenti climatici, è essenziale riconoscere che la determinazione di un
buono stato ecologico può dover essere adeguata nel corso del tempo. È quindi
opportuno che i programmi di misure per la protezione e la gestione
dell’ambiente marino siano flessibili e capaci di adattamento e tengano conto
degli sviluppi scientifici e tecnologici. È pertanto opportuno prevedere
l’aggiornamento periodico delle strategie per l’ambiente marino.

(35) È
inoltre opportuno prevedere la pubblicazione dei programmi di misure e dei
relativi aggiornamenti, nonché la presentazione alla Commissione di relazioni
intermedie che illustrino i progressi realizzati nell’attuazione di tali
programmi.

(36)
Per assicurare la partecipazione attiva del pubblico alla definizione,
all’attuazione e all’aggiornamento delle strategie per l’ambiente marino si
dovrebbe prevedere la divulgazione delle opportune informazioni sui vari
elementi che le compongono o sui relativi aggiornamenti, nonché, se richiesto,
delle pertinenti informazioni utilizzate per l’elaborazione di tali strategie
conformemente alla normativa comunitaria sull’accesso del pubblico alle
informazioni ambientali.

(37) La Commissione dovrebbe
presentare, entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure e
comunque non oltre il 2019, una prima relazione di valutazione sull’attuazione
della presente direttiva. Le successive relazioni della Commissione dovrebbero
essere pubblicate ogni sei anni.

(38)
Conformemente alla direttiva
2007/2/CE
del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), è opportuno
prevedere l’adozione di norme metodologiche in materia di valutazione dello
stato dell’ambiente marino, monitoraggio e traguardi ambientali, nonché
l’adozione dei formati tecnici utilizzati per la trasmissione e l’elaborazione dei
dati.

(39)
Le misure volte a disciplinare la gestione della pesca possono essere adottate
sulla base di pareri scientifici nell’ambito della politica comune della pesca,
quale definita nel regolamento
(CE) n. 2371/2002 del Consiglio
, del 20 dicembre 2002, relativo alla
conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca
nell’ambito della politica comune della pesca, al fine di sostenere il
conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, compresa la chiusura
totale di talune zone alle attività di pesca, per permettere il mantenimento o
il ripristino dell’integrità, della struttura e del funzionamento degli
ecosistemi e, se del caso, per proteggere, tra l’altro, le zone di riproduzione,
allevamento e alimentazione. Gli scarichi e le emissioni derivanti
dall’utilizzo di materiale radioattivo sono disciplinati dagli articoli 30 e 31
del trattato Euratom ed esulano pertanto dall’ambito di applicazione della
presente direttiva.

(40)
La politica comune della pesca, anche nel quadro della prossima riforma,
dovrebbe tener conto dell’impatto ambientale della pesca e degli obiettivi
della presente direttiva.

(41)
Qualora ritengano auspicabile un’azione nei succitati settori o in altri
settori collegati ad un’altra politica comunitaria o ad un accordo
internazionale, gli Stati membri dovrebbero presentare appropriate
raccomandazioni per un’azione comunitaria.

(42)
Le gravi preoccupazioni ambientali, in particolare quelle legate al cambiamento
climatico, per quanto concerne le acque artiche, un ambiente marino vicino che
riveste particolare importanza per la Comunità, devono essere valutate dalle
istituzioni comunitarie e possono richiedere un’azione per garantire la
protezione ambientale dell’Artico.

(43)
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare la protezione e
la preservazione dell’ambiente marino, la prevenzione del degrado e, laddove
possibile, il ripristino nelle zone in cui abbia subito danni, non possono
essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a
causa dell’entità e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati
meglio a livello comunitario, la
Comunità può intervenire in base al principio di
sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato; la presente direttiva si
limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al
principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44) I
programmi di misure e le conseguenti azioni intraprese dagli Stati membri
dovrebbero basarsi su un approccio ecosistemico alla gestione delle attività
umane e sui principi a cui si fa riferimento nell’articolo 174 del trattato, in
particolare sul principio di precauzione.

(45)
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea
, in particolare l’articolo 37
della stessa, che mira a promuovere l’integrazione di un livello elevato di
tutela dell’ambiente e del miglioramento della qualità ambientale nelle
politiche dell’Unione conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

(46)
Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere
adottate secondo la decisione
1999/468/CE del Consiglio
, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(47)
In particolare, la
Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati
III, IV e V della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico. Tali
misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della
presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione
1999/468/CE.

(48) La Commissione dovrebbe
inoltre avere il potere di stabilire criteri e norme metodologiche che gli
Stati membri devono usare, nonché di adottare specifiche e metodi
standardizzati di monitoraggio e valutazione. Tali misure di portata generale e
intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva
completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo
la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della
decisione 1999/468/CE,

HANNO
ADOTTATO LA
PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva
istituisce un quadro all’interno del quale gli Stati membri adottano le misure
necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell’ambiente
marino entro il 2020.

2. A tal fine sono elaborate
ed attuate strategie per l’ambiente marino intese a:

a) proteggere e preservare
l’ambiente marino, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli
ecosistemi marini nelle zone in cui abbiano subito danni;

b) prevenire e ridurre gli
apporti nell’ambiente marino, nell’ottica di eliminare progressivamente l’inquinamento
quale definito all’articolo 3, paragrafo 8, per garantire che non vi siano
impatti o rischi significativi per la biodiversità marina, gli ecosistemi
marini, la salute umana o gli usi legittimi del mare.

3. Le strategie per l’ambiente
marino applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane,
assicurando che la pressione collettiva di tali attività sia mantenuta entro
livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e che la
capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall’uomo
non sia compromessa, consentendo nel contempo l’uso sostenibile dei beni e dei
servizi marini da parte delle generazioni presenti e future.

4. La presente direttiva
contribuisce alla coerenza tra le diverse politiche, gli accordi e le misure
legislative che hanno un impatto sull’ambiente marino e mira a garantire
l’integrazione delle preoccupazioni ambientali negli stessi.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si
applica a tutte le acque marine quali definite all’articolo 3, punto 1, e tiene
conto degli effetti transfrontalieri sulla qualità dell’ambiente marino degli
Stati terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina.

2. La presente direttiva non si
applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale.
Gli Stati membri si adoperano, tuttavia, per far sì che tali attività siano
condotte in modo compatibile, nella misura del possibile e del ragionevole, con
gli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente
direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) «acque marine»:

a) acque,
compresi il fondale e il sottosuolo, situate al di là della linea di
base che serve a misurare l’estensione delle acque territoriali fino ai confini
della zona su cui uno Stato membro ha e/o esercita diritti giurisdizionali, in
conformità dell’UNCLOS, escluse le acque adiacenti ai paesi e ai territori
indicati nell’allegato II del trattato e ai dipartimenti e alle collettività
territoriali francesi d’oltremare; e

b) acque costiere quali
definite nella direttiva 2000/60/CE, il loro fondale e sottosuolo, nella misura
in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano
già trattati nella presente direttiva o in altra normativa

comunitaria;

2) «regione marina»: regione di cui all’articolo 4. Le regioni e sottoregioni marine sono
designate per agevolare l’attuazione della presente direttiva e sono
determinate tenendo conto dei fattori idrologici, oceanografici e
biogeografici;

3) «strategia per l’ambiente
marino»: strategia da sviluppare e attuare per ciascuna regione o sottoregione marina interessata conformemente all’articolo 5;

4) «stato ecologico»: stato
generale dell’ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della
funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonché dei
fattori fisiografici, geografici, biologici, geologici e climatici naturali e
delle condizioni fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti
dalle attività umane all’interno o all’esterno della zona considerata;

5) «buono stato ecologico»:
stato ecologico delle acque marine tale per cui queste
preservano la diversità ecologica e la vitalità di mari ed oceani che siano
puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e l’utilizzo
dell’ambiente marino resta ad un livello sostenibile, salvaguardando in tal
modo il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e
future, vale a dire:

a) la struttura, le funzioni e
i processi degli ecosistemi che compongono l’ambiente marino, assieme ai
fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, consentono a detti
ecosistemi di funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un
cambiamento ambientale dovuto all’attività umana. Le specie e gli habitat
marini sono protetti, viene evitata la perdita di
biodiversità dovuta all’attività umana e le diverse componenti biologiche
funzionano in modo equilibrato;

b) le proprietà
idromorfologiche e fisico-chimiche degli ecosistemi, ivi comprese le proprietà
derivanti dalle attività umane nella zona interessata, sostengono gli
ecosistemi come sopra descritto. Gli apporti antropogenici di sostanze ed
energia, compreso il rumore, nell’ambiente marino non causano effetti
inquinanti. Il buono stato ecologico è determinato a livello di regione o
sottoregione marina di cui all’articolo 4, in base ai descrittori
qualitativi di cui all’allegato I. Per conseguire un buono stato ecologico, si
applica la gestione adattativa basata sull’approccio ecosistemico;

6) «criteri»: caratteristiche
tecniche distintive strettamente collegate a descrittori qualitativi;

7) «traguardo ambientale»:
determinazione qualitativa o quantitativa delle condizioni auspicate dei
diversi componenti delle acque marine e di pressioni e impatti sulle stesse,
relativamente a ciascuna regione o sottoregione marina. I traguardi ambientali
sono fissati in conformità dell’articolo 10;

8) «inquinamento»: introduzione
diretta o indiretta, conseguente alle attività umane, di sostanze o energia nell’ambiente
marino, compreso il rumore sottomarino prodotto dall’uomo, che provoca o che
può provocare effetti deleteri come danni alle risorse biologiche e agli
ecosistemi marini, inclusa la perdita di biodiversità, pericoli per la salute
umana, ostacoli alle attività marittime, compresi la pesca, il turismo, l’uso
ricreativo e altri utilizzi legittimi del mare, alterazioni della qualità delle
acque marine che ne pregiudichino l’utilizzo e una riduzione della funzione
ricreativa dell’ambiente marino o, in generale, il deterioramento dell’uso
sostenibile dei beni e dei servizi marini;

9) «cooperazione regionale»:
cooperazione e coordinamento delle attività tra gli Stati membri e, ove possibile, paesi terzi che fanno parte della stessa regione
o sottoregione marina, ai fini dello sviluppo e dell’attuazione di strategie
per l’ambiente marino;

10) «convenzioni marittime
regionali»: convenzioni internazionali o accordi internazionali e rispettivi
organi direttivi che si prefiggono la protezione dell’ambiente marino delle
regioni marine di cui all’articolo 4, quali la convenzione per la protezione
dell’ambiente marino nel Mar Baltico, la convenzione per la protezione
dell’ambiente marino nell’Atlantico nordorientale e la convenzione sulla
protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.

Articolo 4

Regioni e sottoregioni
marine

1. Gli Stati membri,
nell’adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù della presente
direttiva, tengono in debita considerazione il fatto che le acque marine
soggette alla loro sovranità o giurisdizione formano parte integrante delle
seguenti regioni marine:

a) Mar Baltico;

b) Oceano Atlantico
nordorientale;

c) Mar Mediterraneo;

d) Mar Nero.

2. Al fine di tener conto delle
specificità di una zona particolare, gli Stati membri possono attuare la
presente direttiva sulla base di sottodivisioni, a livello opportuno, delle
acque marine di cui al paragrafo 1,
a condizione che tali sottodivisioni siano
definite in modo compatibile con le seguenti sottoregioni marine:

a) nell’Oceano Atlantico
nordorientale:

i) il grande Mare del Nord,
compreso il Kattegat, e il Canale della Manica;

ii) il
Mar Celtico;

iii)
il Golfo di Biscaglia e la costa iberica;

iv)
nell’Oceano Atlantico, la regione biogeografica macaronesica, costituita dalle
acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie;

b) nel Mar Mediterraneo:

i) il Mar Mediterraneo
occidentale;

ii) il
Mare Adriatico;

iii)
il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo centrale;

iv) il
Mar Egeo orientale.

Gli Stati membri comunicano
alla Commissione, entro la data prevista all’articolo 26, paragrafo 1, primo
comma, le sottodivisioni eventualmente stabilite, che potranno tuttavia
rivedere al termine della valutazione iniziale di cui all’articolo
5, paragrafo 2, lettera a), punto i).

Articolo 5

Strategie per l’ambiente
marino

1. Ciascuno Stato membro
elabora, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una strategia per
l’ambiente marino per le sue acque marine in base al piano d’azione
indicato al paragrafo 2, lettere a) e b).

2. Gli Stati membri che hanno
in comune una regione o una sottoregione marina cooperano per garantire che,
entro ciascuna regione o sottoregione marina, le misure necessarie a conseguire
gli obiettivi della presente direttiva, in particolare i seguenti vari elementi
delle strategie per l’ambiente marino di cui alle lettere a) e b), siano
coerenti e coordinati in tutta le regione o
sottoregione marina interessata, conformemente al seguente piano d’azione per
il quale gli Stati membri interessati si sforzano di seguire un’impostazione
comune:

a) preparazione:

i) entro il 15 luglio 2012:
valutazione iniziale dello stato ecologico attuale delle acque considerate e
dell’impatto ambientale esercitato dalle attività umane su tali acque, in
conformità dell’articolo 8;

ii)
entro il 15 luglio 2012: definizione del buono stato ecologico delle acque
considerate, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1;

iii)
entro il 15 luglio 2012: definizione di una serie di traguardi ambientali e di
corrispondenti indicatori, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1;

iv)
entro il 15 luglio 2014: salvo diversa disposizione della pertinente
legislazione comunitaria, elaborazione e attuazione di un programma di
monitoraggio per la valutazione continua e l’aggiornamento periodico dei
traguardi, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 1;

b) programma di misure:

i) entro il 2015, elaborazione
di un programma di misure finalizzate al conseguimento o al mantenimento di un
buono stato ecologico, in conformità dell’articolo 13,
paragrafi 1, 2 e 3;

ii)
entro il 2016, avvio del programma di cui al punto i), in conformità
dell’articolo 13, paragrafo 10.

3. Gli Stati membri aventi
confini nella stessa regione o sottoregione marina contemplata dalla presente
direttiva, qualora lo stato del mare sia talmente critico da richiedere un
intervento urgente, dovrebbero elaborare un piano d’azione, conformemente al
paragrafo 1, che comprenda 1’avvio anticipato dei
programmi di misure, nonché eventuali misure protettive più restrittive, purché
ciò non impedisca il raggiungimento o il mantenimento di un buono stato
ecologico in un’altra regione o sottoregione marina. In tali casi:

a) gli Stati membri interessati
informano la Commissione
del calendario riveduto e agiscono di conseguenza;

b) la Commissione è invitata
a valutare la fornitura di azioni di sostegno agli Stati membri per i loro
maggiori sforzi volti a migliorare l’ambiente marino, facendo della regione in
questione un progetto pilota.

Articolo 6

Cooperazione regionale

1. Al fine di conseguire il
coordinamento di cui all’articolo 5, paragrafo 2, ove ciò sia fattibile e
appropriato, gli Stati membri si avvalgono delle strutture istituzionali
regionali in materia di cooperazione esistenti, incluse quelle previste nel
quadro delle convenzioni marittime regionali, concernenti la regione o
sottoregione marina in questione.

2. Ai fini dell’istituzione e
dell’attuazione delle strategie per l’ambiente marino, gli Stati membri,
all’interno di ogni regione o sottoregione marina, si adoperano, avvalendosi
dei pertinenti consessi internazionali, tra cui rientrano i meccanismi e le
strutture delle convenzioni marittime regionali, per coordinare i loro
interventi con i paesi terzi che esercitano la loro sovranità o giurisdizione
sulle acque della stessa regione o sottoregione marina. In tale contesto gli
Stati membri si basano, per quanto possibile, sui programmi e sulle attività
pertinenti elaborati nell’ambito di strutture risultanti da accordi
internazionali, quali le convenzioni marittime regionali. Il coordinamento e la
cooperazione sono estesi, se del caso, a tutti gli Stati membri situati nel
bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina, inclusi i paesi
senza sbocco al mare, al fine di permettere agli Stati membri situati in detta
regione o sottoregione marina di adempiere agli
obblighi loro incombenti in virtù della presente direttiva, avvalendosi delle
strutture di cooperazione esistenti previste dalla presente direttiva o dalla
direttiva 2000/60/CE.

Articolo 7

Autorità competenti

1. Entro il 15 luglio 2010 gli
Stati membri designano per ogni regione o sottoregione marina interessata
l’autorità o le autorità competenti per l’attuazione della presente direttiva
nelle loro acque marine. Entro il 15 gennaio 2011 gli Stati membri trasmettono
alla Commissione l’elenco delle autorità competenti designate, unitamente alle
informazioni elencate nell’allegato II. Gli Stati membri inviano nel contempo
alla Commissione l’elenco delle loro autorità competenti per quanto riguarda gli
organismi internazionali di cui sono parti e che sono pertinenti per
l’attuazione della presente direttiva. Anche gli Stati membri il cui territorio
è situato nel bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina
designano l’autorità o le autorità competenti per la cooperazione e il
coordinamento di cui all’articolo 6.

2. In caso di modifica delle
informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano
la Commissione
entro sei mesi dalla data in cui la modifica prende effetto.

CAPO II

STRATEGIE PER L’AMBIENTE
MARINO: PREPARAZIONE

Articolo 8

Valutazione

1. Per ciascuna regione o
sottoregione marina, gli Stati membri procedono a una valutazione iniziale
delle loro acque marine che tiene conto dei dati esistenti, ove disponibili, e
contiene:

a) un’analisi degli elementi e
delle caratteristiche essenziali e dello stato ecologico attuale delle acque,
realizzata sulla base degli elenchi indicativi di elementi riportati alla
tabella 1 dell’allegato III e comprendente le caratteristiche fisico-chimiche,
i tipi di habitat, le caratteristiche biologiche e l’idromorfologia;

b) un’analisi delle pressioni e
degli impatti principali, compresi quelli derivanti dalle attività umane, sullo
stato ecologico delle acque, che:

i) sia
realizzata sulla base degli elenchi indicativi di elementi riportati nella
tabella 2 dell’allegato III e comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi
delle diverse pressioni nonché le tendenze ravvisabili;

ii)
comprenda gli effetti cumulativi e sinergici principali; e

iii)
tenga conto delle valutazioni pertinenti che sono state effettuate in virtù
della vigente legislazione comunitaria;

c) un’analisi degli aspetti
socio-economici dell’utilizzo delle dette acque e del costo del degrado
dell’ambiente marino.

2. Le analisi di cui al
paragrafo 1 tengono conto di elementi relativi alle acque costiere, di
transizione e territoriali che rientrano nell’ambito di applicazione delle
pertinenti disposizioni della vigente legislazione comunitaria, in particolare della direttiva 2000/60/CE. Esse tengono
altresì conto di altre valutazioni pertinenti, tra cui quelle condotte
congiuntamente nel contesto delle convenzioni marittime regionali, o le
utilizzano come base per ottenere una valutazione globale dello stato
dell’ambiente marino.

3. Gli Stati membri preparano
la valutazione di cui al paragrafo 1 sforzandosi, mediante il coordinamento
stabilito in virtù degli articoli 5 e 6, di garantire che:

a) i metodi di valutazione
siano coerenti in tutta la regione o sottoregione marina;

b) siano tenuti presenti gli
impatti e le caratteristiche transfrontalieri.

Articolo 9

Definizione di buono stato
ecologico

1. Sulla scorta della
valutazione iniziale effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, gli
Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina interessata,
una serie di requisiti di buono stato ecologico per le acque marine sulla base
dei descrittori qualitativi di cui all’allegato I.

Gli Stati membri tengono conto
degli elenchi indicativi di elementi riportati nella tabella 1 dell’allegato
III e segnatamente delle caratteristiche fisico-chimiche, dei tipi di habitat,
delle caratteristiche biologiche e dell’idromorfologia. Gli Stati membri
tengono inoltre conto di pressioni o impatti di attività dell’uomo in ciascuna
regione o sottoregione marina, tenendo presente gli elenchi indicativi di cui
alla tabella 2 dell’allegato III.

2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione la valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo
1, e la definizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro tre mesi
dalla data in cui quest’ultima è stata stabilita.

3. I criteri e le norme
metodologiche che gli Stati membri devono utilizzare, intesi a modificare
elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono definiti,
sulla base degli allegati I e III, secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, entro il 15 luglio 2010, in modo da garantire
la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o
sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico. Prima di
proporre tali criteri e norme, la Commissione consulta tutte le parti interessate,
incluse le convenzioni marittime regionali.

Articolo
10

Definizione di traguardi
ambientali

1. Sulla base della valutazione
iniziale effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri
definiscono, per ogni regione o sottoregione marina, una serie esaustiva di
traguardi ambientali con i corrispondenti indicatori per le loro acque marine
in modo da orientare gli sforzi verso il conseguimento di un buono stato
ecologico dell’ambiente marino, tenendo conto degli elenchi indicativi di
pressioni e impatti che figurano alla tabella 2
dell’allegato III e delle caratteristiche che figurano nell’allegato IV. Nello
stabilire i suddetti traguardi e indicatori gli Stati membri tengono conto del
fatto che continuano ad essere applicabili alle acque
in questione i pertinenti traguardi ambientali esistenti definiti a livello
nazionale, comunitario o internazionale, garantendo che tali traguardi siano
reciprocamente compatibili e che, per quanto possibile, si tenga anche conto
degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri.

2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione i traguardi ambientali entro tre mesi dalla loro definizione.

Articolo 11

Programmi di monitoraggio

1. Sulla base della valutazione
iniziale effettuata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri
elaborano ed attuano, sulla scorta degli elenchi indicativi di elementi che
figurano nell’allegato III e dell’elenco di cui all’allegato V, programmi di
monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ecologico delle
loro acque marine, in funzione degli traguardi ambientali definiti ai sensi
dell’articolo 10. I programmi di monitoraggio sono compatibili all’interno
delle regioni o sottoregioni marine e fondati sulle pertinenti disposizioni in
materia di valutazione e monitoraggio previste dalla legislazione comunitaria,
comprese le direttive Habitat e Uccelli selvatici, o
da accordi internazionali e sono compatibili con le stesse.

2. Gli Stati membri che fanno
parte della stessa regione o sottoregione marina stabiliscono programmi di
monitoraggio conformemente al paragrafo 1 e, ai fini della coerenza e del
coordinamento, si adoperano per assicurare che:

a) i metodi di monitoraggio
siano coerenti in tutta la regione o sottoregione marina al fine di agevolare
la comparabilità dei risultati del monitoraggio;

b) siano presi in
considerazione gli impatti transfrontalieri significativi e le caratteristiche
transfrontaliere significative.

3. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione i rispettivi programmi di monitoraggio entro tre mesi dalla
loro elaborazione.

4. Specifiche
e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che tengano conto
degli impegni esistenti e garantiscano la comparabilità dei risultati delle
attività di monitoraggio e di valutazione e intesi a modificare elementi non
essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottati secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo
3.

Articolo
12

Comunicazioni e valutazione
della Commissione

Sulla base di tutte le
comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo
10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 3, in relazione ad ogni
regione o sottoregione marina la
Commissione valuta, per ciascuno Stato membro, se gli
elementi comunicati costituiscano un quadro conforme ai
requisiti della presente direttiva e può chiedere allo Stato membro interessato
di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che sia disponibile e
necessaria. Nel procedere a tali valutazioni la Commissione tiene
conto della coerenza dei quadri stabiliti nelle varie regioni o sottoregioni
marine e nell’insieme della Comunità. Entro sei mesi dal ricevimento di tali
comunicazioni, la
Commissione fa sapere agli Stati membri interessati se, a suo
parere, gli elementi comunicati sono coerenti con la presente direttiva e
fornisce orientamenti in merito alle eventuali modifiche che ritiene
necessarie.

CAPO III

STRATEGIE PER L’AMBIENTE
MARINO: PROGRAMMI

DI MISURE

Articolo 13

Programmi di misure

1. Gli Stati membri
identificano, per ogni regione o sottoregione marina interessata, le misure
necessarie al fine di conseguire o mantenere nelle loro acque marine un buono
stato ecologico quale definito ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1. Tali
misure sono elaborate sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 1,
in funzione dei traguardi ambientali stabiliti ai sensi
dell’articolo 10, paragrafo 1, e tenendo conto dei tipi di misure elencati
nell’allegato VI.

2. Gli Stati membri integrano
le misure elaborate ai sensi del paragrafo 1 in un programma di misure, tenendo conto
delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione comunitaria, in particolare dalla direttiva 2000/60/CE, dalla direttiva 91/271/CEE del
Consiglio
, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque
reflue urbane, dalla direttiva
2006/7/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006,
relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, e dalla
normativa prossima ventura relativa a standard di qualità ambientale nel
settore della politica delle acque, o da accordi internazionali.

3. Nell’elaborare i programmi
di misure ai sensi del paragrafo 2 gli Stati membri tengono in debita considerazione
il principio dello sviluppo sostenibile e segnatamente gli impatti
socioeconomici delle misure proposte. Per aiutare l’autorità o le autorità
competenti di cui all’articolo 7
a perseguire i loro obiettivi in modo integrato, gli
Stati membri possono identificare o predisporre quadri a livello amministrativo
per trarre vantaggio da tale interazione. Gli Stati membri si assicurano che le
misure proposte siano efficaci rispetto ai costi e
tecnicamente praticabili e, prima di porle in essere, procedono a
un’analisi di impatto che comprenda una valutazione del rapporto
costi/benefici.

4. I programmi di misure
istituiti a norma del presente articolo comprendono misure di protezione
spaziale che contribuiscano ad istituire reti coerenti
e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la
diversità degli ecosistemi, quali aree speciali di conservazione ai sensi della
direttiva Habitat, zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli
selvatici e zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dalla
Comunità o dagli Stati membri interessati nell’ambito di accordi internazionali
o regionali di cui sono parti.

5. Qualora ritengano che la
gestione delle attività umane a livello comunitario o internazionale sia
suscettibile di avere un impatto significativo sull’ambiente marino, in
particolare nelle zone indicate al paragrafo 4, gli Stati membri si rivolgono,
individualmente o congiuntamente, all’autorità competente o all’organizzazione
internazionale interessata al fine di esaminare ed eventualmente adottare le
misure che potrebbero essere necessarie per poter conseguire gli obiettivi
della presente direttiva, in modo da consentire il mantenimento o, laddove
opportuno, il ripristino dell’integrità, della struttura e del funzionamento
degli ecosistemi.

6. Al più tardi entro il 2013
gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni utili, in
relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sulle zone di cui ai
paragrafi 4 e 5.

7. Gli Stati membri specificano
nei rispettivi programmi di misure le modalità di attuazione delle misure
proposte e indicano in che modo esse contribuiranno al conseguimento dei
traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1.

8. Gli Stati membri valutano l’incidenza
dei loro programmi di misure sulle acque situate al di là delle loro acque
marine al fine di minimizzare il rischio di danni e, se possibile, generare un
impatto positivo su tali acque.

9. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione e agli altri Stati membri interessati i loro programmi di
misure entro tre mesi dalla loro definizione.

10. Fatto salvo l’articolo 16,
gli Stati membri provvedono affinché i programmi siano resi operativi entro un
anno dalla

loro
definizione.

Articolo
14

Eccezioni

1. Uno Stato membro può
individuare dei casi all’interno delle sue acque marine in cui, per una
qualsiasi delle ragioni elencate nelle lettere da a) a
d), i traguardi ambientali o un buono stato ecologico non possono essere
conseguiti, in tutti i loro aspetti, attraverso le misure da esso adottate o,
per le ragioni di cui alla lettera e), non possono essere conseguiti entro le
scadenze previste:

a) azione od omissione non
imputabile allo Stato membro interessato;

b) cause naturali;

c) forza maggiore;

d) modifiche o alterazioni
delle caratteristiche fisiche delle acque marine indotte da provvedimenti
adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore
agli effetti negativi sull’ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero;

e) condizioni naturali che non
consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi richiesti.

Lo Stato membro interessato
individua chiaramente tali casi nel suo programma di misure e fornisce alla
Commissione una giustificazione a sostegno della sua affermazione.
Nell’individuare tali casi lo Stato membro prende in considerazione le
conseguenze per gli Stati membri della regione o sottoregione marina
interessata. Lo Stato membro interessato, tuttavia, adotta opportune misure ad hoc volte a continuare a perseguire i traguardi
ambientali, impedire l’ulteriore degrado dello stato delle acque marine
interessate per le ragioni di cui alle lettere b), c) o d) ed attenuare
l’impatto negativo a livello di regione o sottoregione marina interessata o
nelle acque marine di altri Stati membri.

2. Nelle
circostanze contemplate al paragrafo 1, lettera d), gli Stati membri si
assicurano che le modifiche o le alterazioni non siano tali da precludere o
compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico a
livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di
altri Stati membri.

3. Le misure ad
hoc di cui al paragrafo 1, terzo comma, sono integrate, nella misura del
possibile, nei programmi di misure.

4. Gli Stati membri sviluppano
ed elaborano tutti gli elementi delle strategie per l’ambiente marino di cui
all’articolo 5, paragrafo 2, ma non sono tenuti, ad eccezione della valutazione iniziale descritta all’articolo 8, a prendere iniziative
specifiche laddove non vi sia un rischio significativo per l’ambiente
marino, o laddove l’azione comporti costi sproporzionati, tenuto conto dei
rischi per l’ambiente marino, e purché non si verifichi un ulteriore
deterioramento. Qualora, per una qualsiasi delle ragioni summenzionate, uno
Stato membro non prenda alcuna iniziativa, fornisce alla Commissione la
necessaria giustificazione a sostegno della sua decisione, evitando di
compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico.

Articolo
15

Raccomandazioni per
un’azione comunitaria

1. Qualora uno Stato membro
identifichi un problema che incide sullo stato ecologico delle proprie acque
marine ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello
nazionale, o che è connesso a un’altra politica comunitaria o accordo
internazionale, esso ne informa conseguentemente la Commissione,
trasmettendo una giustificazione a sostegno della sua posizione. La Commissione fornisce
una risposta entro sei mesi.

2. Qualora sia necessaria
l’azione delle istituzioni comunitarie, gli Stati membri presentano le
opportune raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio in merito alle misure
relative ai problemi di cui al paragrafo 1. Salvo diversa disposizione della
pertinente normativa comunitaria, la Commissione risponde a tali raccomandazioni entro
sei mesi e, se del caso, riprende tali raccomandazioni nelle pertinenti
proposte presentate al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo
16

Comunicazioni e valutazione
della Commissione

Sulla base delle comunicazioni
effettuate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 9, la Commissione valuta per
ciascuno Stato membro se i programmi di misure comunicati costituiscono un
quadro idoneo a soddisfare i requisiti della presente direttiva e può chiedere
allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione
che sia disponibile e necessaria. Nel procedere a tali valutazioni la Commissione tiene
conto della coerenza dei programmi di misure nelle varie regioni o sottoregioni
marine e nell’insieme della Comunità. Entro sei mesi dal ricevimento di tali
comunicazioni, la
Commissione fa sapere agli Stati membri interessati se, a suo
parere, i programmi di misure comunicati sono coerenti con la presente
direttiva e fornisce orientamenti in merito alle eventuali modifiche che
ritiene necessarie.

CAPO IV

AGGIORNAMENTO, RELAZIONI E
INFORMAZIONE

DEL PUBBLICO

Articolo 17

Aggiornamento

1. Gli Stati membri provvedono
affinché le strategie per l’ambiente marino siano aggiornate per ciascuna delle
regioni o sottoregioni marine considerate.

2. Ai fini del paragrafo 1 gli
Stati membri riesaminano, in modo coordinato come specificato nell’articolo 5, ogni sei anni successivamente
all’elaborazione iniziale, i seguenti elementi delle loro strategie per
l’ambiente marino:

a) la valutazione iniziale e la
definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell’articolo
8, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 1;

b) i traguardi ambientali
stabiliti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1;

c) i programmi di monitoraggio
elaborati ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1;

d) i programmi di misure
definiti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2.

3. I dettagli relativi ad
eventuali aggiornamenti effettuati in esito al riesame di cui
al paragrafo 2 sono inviati alla Commissione, alle convenzioni marittime
regionali e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla loro
pubblicazione in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2.

4. Gli articoli 12 e 16 si
applicano per analogia al presente articolo.

Articolo 18

Relazioni intermedie

Entro tre anni dalla
pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento in
conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, gli Stati membri presentano alla
Commissione una breve relazione intermedia che illustri i progressi realizzati
nell’attuazione di tale programma.

Articolo
19

Consultazione e informazione
del pubblico

1. In conformità della
normativa comunitaria vigente in materia, gli Stati membri provvedono affinché
a tutti i soggetti interessati sia offerta la tempestiva ed effettiva
possibilità di partecipare all’attuazione della presente direttiva, associando,
ove possibile, gli organi o le strutture di gestione esistenti, compresi le
convenzioni marittime regionali, i comitati consultivi scientifici e i consigli
consultivi regionali.

2. Gli Stati membri provvedono
affinché sia pubblicata e sottoposta alle osservazioni del pubblico una sintesi
dei seguenti elementi delle loro strategie per l’ambiente marino o dei relativi
aggiornamenti:

a) la valutazione iniziale e la
definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell’articolo
8, paragrafo

1, e
dell’articolo 9, paragrafo 1; b) i traguardi ambientali stabiliti ai sensi
dell’articolo 10, paragrafo 1;

c) i programmi di monitoraggio
elaborati ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1;

d) i programmi di misure
definiti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2.

3. Per quanto riguarda
l’accesso all’informazione ambientale, si applica la direttiva 2003/4/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del
pubblico all’informazione ambientale. Conformemente alla
direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri conferiscono alla Commissione, ai
fini dell’espletamento delle sue funzioni in relazione alla presente direttiva,
in particolare l’esame dello stato dell’ambiente marino nella Comunità, ai
sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera b), diritti di accesso e di
utilizzo dei suddetti dati e informazioni, risultanti dalle valutazioni
iniziali svolte ai sensi dell’articolo 8 e dai programmi di monitoraggio
stabiliti ai sensi dell’articolo 11. Entro sei mesi dal ricevimento dei dati e
delle informazioni risultanti dalla valutazione iniziale svolta ai sensi
dell’articolo 8 e dai programmi di monitoraggio stabiliti ai sensi
dell’articolo 11, tali dati ed informazioni sono messi anche a disposizione
dell’Agenzia europea dell’ambiente, ai fini dell’espletamento delle sue
funzioni.

Articolo
20

Relazioni della Commissione

1. La Commissione pubblica
una prima relazione di valutazione sull’attuazione della presente direttiva
entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure, e comunque non
oltre il 2019. Successivamente la Commissione pubblica ulteriori relazioni ogni sei anni. Essa trasmette
le relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Entro il 15 luglio 2012 la Commissione pubblica
una relazione che valuta il contributo della presente direttiva all’adempimento
degli obblighi e degli impegni nonché all’attuazione delle iniziative esistenti
degli Stati membri o della Comunità, a livello comunitario o internazionale, in
tema di protezione ambientale nelle acque marine. Tale relazione è trasmessa al
Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Le relazioni di cui al
paragrafo 1 comprendono i seguenti elementi:

a) un esame dei progressi
realizzati nell’attuazione della presente direttiva;

b) un esame dello stato
dell’ambiente marino nella Comunità,

effettuato
in coordinamento con l’Agenzia europea dell’ambiente e con le pertinenti
organizzazioni e convenzioni regionali per l’ambiente marino e la pesca;

c) un’analisi delle strategie
per l’ambiente marino, accompagnata da suggerimenti per migliorare tali
strategie;

d) una sintesi delle
informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi degli articoli 12 e 16 e
delle valutazioni effettuate dalla Commissione in conformità dell’articolo 16
sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi
dell’articolo 15;

e) una sintesi delle risposte a
ciascuna delle relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione ai sensi
dell’articolo 18;

f) una sintesi delle risposte
alle osservazioni formulate dal Parlamento europeo e dal Consiglio su
precedenti strategie per l’ambiente marino;

g) una sintesi del contributo
di altre pertinenti politiche comunitarie al raggiungimento degli obiettivi
della presente direttiva.

Articolo
21

Relazione sui progressi
realizzati nelle zone protette

Sulla base delle informazioni
trasmesse dagli Stati membri entro il 2013, la Commissione riferisce,
entro il 2014, sui progressi realizzati nella messa a punto di zone marine
protette, tenendo conto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario
applicabile e dagli impegni internazionali della Comunità e degli Stati membri.
Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 22

Finanziamento comunitario

1. Dato il carattere
prioritario che riveste l’instaurazione delle strategie per l’ambiente marino,
l’attuazione della presente direttiva è sostenuta dagli strumenti finanziari
comunitari esistenti in base alle modalità e alle condizioni applicabili.

2. I programmi elaborati dagli
Stati membri sono cofinanziati dall’Unione europea in conformità degli
strumenti finanziari esistenti.

Articolo
23

Riesame della presente
direttiva

Entro il 15 luglio 2023 la Commissione riesamina
la presente direttiva e propone le modifiche eventualmente necessarie.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Adeguamenti tecnici

1. Gli allegati III, IV e V
possono essere modificati alla luce del progresso tecnico e scientifico secondo
la procedura di regolamentazione con controllo prevista all’articolo 25,
paragrafo 3, tenendo conto dei termini per il riesame e l’aggiornamento delle
strategie per l’ambiente marino stabiliti all’articolo 17, paragrafo 2.

2. Secondo la procedura di
regolamentazione prevista all’articolo 25, paragrafo 2,

a) possono essere adottate
norme metodologiche per l’applicazione degli allegati I, III,
IV e V;

b) possono essere adottati
formati tecnici ai fini della trasmissione e dell’elaborazione dei dati, compresi
dati statistici e

cartografici.

Articolo
25

Comitato di regolamentazione

1. La Commissione è
assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della
stessa. Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione

1999/468/CE
è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo
7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell’articolo 8 della stessa.

Articolo
26

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 luglio 2010. Essi
comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento
all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono
decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri privi di
acque marine mettono in vigore solo le disposizioni necessarie ad assicurare la
conformità al disposto degli articoli 6 e 7. Qualora dette disposizioni siano
già in vigore nella legislazione nazionale, gli Stati membri in questione
comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Articolo
27

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in
vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.

Articolo
28

Destinatari

Gli Stati membri sono
destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 17
giugno 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ

ALLEGATO I

Descrittori qualitativi per
la determinazione del buono stato ecologico

(articolo
3, paragrafo 5, articolo 9, paragrafi 1 e 3, e articolo 24)

1) La biodiversità è mantenuta.
La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l’abbondanza
delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche,
geografiche e climatiche.

2) Le specie non indigene
introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano
negativamente gli ecosistemi.

3) Le popolazioni di tutti i
pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti
biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello
stock.

4) Tutti gli elementi della
rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale
abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l’abbondanza a
lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità
riproduttiva.

5) È ridotta al minimo
l’eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi,
come perdite di biodiversità, degrado dell’ecosistema, proliferazione dannosa
di alghe e carenza di ossigeno nelle acque di fondo.

6) L’integrità del fondo marino
è ad un livello tale da garantire che le strutture e le funzioni degli
ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non
abbiano subito danni.

7) La modifica permanente delle
condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini.

8) Le concentrazioni dei
contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti.

9) I contaminanti presenti nei
pesci e in altri frutti di mare destinati al consumo umano non eccedono i
livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti.

10) Le proprietà e le quantità
di rifiuti marini non provocano danni all’ambiente costiero e marino.

11) L’introduzione di energia,
comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti
negativi sull’ambiente marino.

Per determinare i requisiti di
buono stato ecologico per una regione o sottoregione marina come previsto
all’articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri considerano ognuno dei
descrittori qualitativi elencati nel presente allegato al fine di individuare
quali di essi usare per determinare il buono stato
ecologico della regione o sottoregione marina in questione. Se uno Stato membro
non ritiene opportuno usare uno o più di tali descrittori, fornisce alla
Commissione una motivazione nel quadro della comunicazione ai sensi
dell’articolo 9, paragrafo 2.

ALLEGATO
II

Autorità competenti

(Articolo
7, paragrafo 1)

1) Nome e indirizzo della o
delle autorità competenti — denominazione ufficiale e indirizzo della o delle
autorità competenti identificate.

2) Forma giuridica della o
delle autorità competenti — breve descrizione della forma giuridica della o
delle autorità competenti.

3) Responsabilità — breve
descrizione delle competenze giuridiche e amministrative della o delle autorità
competenti e del ruolo della/e stessa/e in relazione alle acque marine
interessate.

4) Partecipazione — quando la o
le autorità competenti fungono da organo di coordinamento per altre autorità
competenti sono necessari un elenco di tali soggetti e una sintesi dei rapporti
istituzionali creati per garantire il coordinamento.

5) Coordinamento regionale o
subregionale — è richiesta una sintesi dei meccanismi istituiti per garantire
il coordinamento tra gli Stati membri le cui acque marine appartengono alla
stessa regione o sottoregione marina.

ALLEGATO
III

Elenchi indicativi di
caratteristiche, pressioni e impatti

(Articolo
8, paragrafo 1, articolo 9, paragrafi 1 e 3, articolo 10, paragrafo 1, articolo
11, paragrafo 1, e articolo 24)

Tabella 1

Caratteristiche

Caratteristiche
fisicochimiche

— Topografia e batimetria del
fondo marino

— Regime annuo e stagionale
delle temperature e copertura di ghiaccio, velocità della corrente, risalita
di acque profonde, esposizione alle onde, caratteristiche di mescolamento,
torbidità, tempo di residenza

— Distribuzione territoriale
e temporale della salinità

— Distribuzione territoriale
e temporale dei nutrienti (DIN, TN, DIP, TP, TOC) e dell’ossigeno

— Profilo di pH e di pCO2, o informazioni equivalenti utilizzate per
misurare l’acidificazione marina

Tipi di habitat

— Tipo/i di habitat
predominante/i sul fondo marino e nella colonna d’acqua con descrizione delle
caratteristiche fisico-chimiche tipiche, quali profondità, regime delle
temperature dell’acqua, correnti e altra circolazione
delle masse d’acqua, salinità, struttura e composizione dei substrati del
fondo marino

— Identificazione e mappatura
di tipi di habitat particolari, segnatamente quelli riconosciuti o
identificati nell’ambito della legislazione comunitaria (direttive Habitat e
Uccelli selvatici)

o
delle convenzioni internazionali come habitat di particolare interesse sotto
il profilo scientifico o della biodiversità

— Habitat in zone che, per le
loro caratteristiche, ubicazione o importanza strategica, meritano una
menzione particolare. Tra queste possono figurare aree soggette a pressioni
intense o specifiche oppure aree che meritano un regime di protezione specifico

Caratteristiche biologiche

— Descrizione delle comunità
biologiche associate agli habitat predominanti sul fondo marino e nella
colonna d’acqua. Sono comprese informazioni sulle comunità di fitoplancton e
zooplancton, comprese le specie e la variabilità stagionale e geografica

— Informazioni su
angiosperme, macrofite e invertebrati del fondo marino, in particolare la
composizione delle specie, la biomassa e la variabilità annuale/stagionale

— Informazioni sulla
struttura delle popolazioni ittiche, compresa l’abbondanza, la distribuzione
e la struttura per età/dimensione delle popolazioni

— Descrizione della dinamica
delle popolazioni, dell’area di distribuzione naturale ed effettiva e dello
stato delle specie di mammiferi e rettili marini presenti nella regione o
sottoregione marina

— Descrizione della dinamica
delle popolazioni, dell’area di distribuzione naturale ed effettiva e dello
stato delle specie di uccelli marini presenti nella regione o sottoregione marina

— Descrizione della dinamica
delle popolazioni, dell’area di distribuzione naturale ed effettiva e dello
stato delle altre specie presenti nella regione o sottoregione marina e
contemplate dalla legislazione comunitaria o da accordi internazionali

— Inventario relativo alla
presenza, all’abbondanza e alla distribuzione territoriale di specie
esotiche, non indigene o, se del caso, di varietà geneticamente distinte di
specie indigene, presenti nella regione o sottoregione marina

Altre caratteristiche

— Descrizione della
situazione riguardo alle sostanze chimiche, compresi
sostanze chimiche problematiche, contaminazione dei sedimenti, aree
fortemente inquinate, aspetti riguardanti la salute e contaminazione dei
bioti (in particolare quelli destinati al consumo umano)

— Descrizione di altri
aspetti o caratteristiche tipici o specifici della regione o sottoregione marina

Tabella 2

Pressioni e impatti

Perdita fisica

— Soffocamento (ad esempio
con strutture antropiche o attraverso lo smaltimento di materiali di
dragaggio)

— Sigillatura (ad esempio con
costruzioni permanenti)

Danni fisici

Danni fisici — Cambiamenti
dell’interramento (ad esempio scarichi, aumento del dilavamento, dragaggio/
smaltimento di materiali di dragaggio)

— Abrasione (ad esempio
impatto sul fondo marino causato da pesca commerciale, navigazione, attracco)

— Estrazione selettiva (ad
esempio esplorazione e sfruttamento delle risorse biologiche e non, sul fondo
marino e sottosuolo)

Altre perturbazioni fisiche

— Rumore sottomarino (ad
esempio causato da trasporti marittimi, attrezzatura acustica sottomarina)

— Rifiuti marini

Interferenze con processi

idrologici

— Cambiamenti importanti del
regime termico (ad esempio scarichi delle centrali elettriche)

— Cambiamenti importanti del
regime di salinità (ad esempio costruzioni che ostacolano la circolazione
dell’acqua, estrazione di acqua)

Contaminazione da sostanze
pericolose

— Introduzione di composti
sintetici (ad esempio sostanze prioritarie di cui alla direttiva 2000/60/CE
che hanno pertinenza con l’ambiente marino, come pesticidi, agenti
antivegetativi, prodotti farmaceutici, provenienti ad esempio da perdite da
fonti diffuse, inquinamento provocato da navi, deposizione atmosferica e
sostanze biologicamente attive)

— Introduzione di sostanze e
composti non sintetici (ad esempio metalli pesanti, idrocarburi, provenienti
ad esempio da inquinamento provocato da navi nonché da esplorazione e
sfruttamento di giacimenti di petrolio, gas e minerali,
deposizione atmosferica, apporti fluviali)

— Introduzione di
radionuclidi

Emissione sistematica e/o

intenzionale
di sostanze

— Introduzione di altre
sostanze, siano esse solide, liquide o gassose, nelle acque
marine, derivante dalla loro emissione sistematica e/o intenzionale
nell’ambiente marino, consentita in conformità di altra legislazione
comunitaria e/o di convenzioni internazionali.

Arricchimento di nutrienti e
sostanze organiche

— Apporti di fertilizzanti e
altre sostanze ricche di azoto e fosforo (ad esempio provenienti da fonti
puntuali e diffuse anche di origine agricola, acquacoltura, deposizione
atmosferica)

— Apporti di materiale
organico (ad esempio fognature, maricoltura, apporti fluviali)

Perturbazioni biologiche

— Introduzione di patogeni
microbici

— Introduzione di specie non
indigene e traslocazioni

— Estrazione selettiva di
specie comprese le catture accidentali non bersaglio (ad esempio attività di
pesca a scopi commerciali e ricreativi)

ALLEGATO
IV

Elenco indicativo di
caratteristiche di cui tener conto per fissare i traguardi ambientali

(Articolo
10, paragrafo 1, e articolo 24)

1) Adeguata copertura degli
elementi che caratterizzano le acque marine soggette alla sovranità o alla
giurisdizione degli Stati membri all’interno di una regione o sottoregione
marina.

2) Necessità di definire:

a) traguardi volti a conseguire
le condizioni auspicate in base alla definizione di buono stato ecologico;

b) traguardi quantificabili con
i corrispondenti indicatori che consentano il monitoraggio e la valutazione;

c) traguardi operativi
riguardanti misure concrete di attuazione che contribuiscano al
conseguimento degli stessi.

3) Indicazione dello stato
ecologico da conseguire o mantenere e formulazione di tale stato in termini di
proprietà quantificabili degli elementi che caratterizzano le acque marine di
uno Stato membro all’interno di una regione o sottoregione marina.

4) Coerenza della serie di
traguardi; assenza di conflitti tra gli stessi.

5) Indicazione delle risorse
necessarie per conseguire i traguardi.

6) Formulazione dei traguardi,
traguardi intermedi compresi, e indicazione dei tempi per il loro
conseguimento.

7) Definizione degli indicatori
finalizzati a monitorare i progressi e a orientare le decisioni di gestione per
il conseguimento dei traguardi.

8) Se necessario,
indicazione dei punti di riferimento (punti di riferimento limite e
punti di riferimento traguardo).

9) Adeguata considerazione
degli aspetti socio-economici nella definizione dei traguardi.

10) Esame della serie di
traguardi ambientali, dei relativi indicatori e dei punti di riferimento limite
e traguardo definiti in funzione degli obiettivi ambientali fissati
all’articolo 1, al fine di valutare se il raggiungimento dei traguardi in
questione potrebbe consentire alle acque marine soggette alla sovranità o alla
giurisdizione degli Stati membri all’interno di una regione o sottoregione
marina di pervenire ad uno stato conforme ad essi.

11) Compatibilità tra i
traguardi e gli obiettivi che la
Comunità e i suoi Stati membri si sono impegnati a rispettare
nell’ambito di pertinenti accordi internazionali e regionali, utilizzando
quelli più pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata al fine di conseguire gli obiettivi ambientali definiti all’articolo
1.

12) Una volta fissata la serie
dei traguardi e degli indicatori, questi devono essere esaminati rispetto agli
obiettivi ambientali definiti all’articolo 1 per valutare se il raggiungimento
dei traguardi potrebbe consentire all’ambiente marino di pervenire ad uno stato
conforme ad essi.

ALLEGATO V

Programmi di monitoraggio

(Articolo
11, paragrafo 1, e articolo 24)

1) Necessità di fornire
informazioni che consentano di valutare lo stato ecologico e di stimare il
divario rispetto al buono stato ecologico e i progressi in corso per il
conseguimento di tale stato conformemente all’allegato III e ai criteri e alle
norme metodologiche da definirsi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3.

2) Necessità di garantire la
produzione di informazioni che consentano di individuare gli indicatori più
adeguati per i traguardi ambientali di cui all’articolo 10.

3) Necessità di garantire la
produzione di informazioni che consentano di valutare l’impatto delle misure di
cui all’articolo 13.

4) Necessità di inserire
attività volte a individuare le cause di eventuali cambiamenti e le misure di
correzione che possono essere adottate per ripristinare il buono stato
ecologico, qualora siano state rilevate deviazioni dall’intervallo di valori
che definisce lo stato auspicato.

5) Necessità di fornire
informazioni sui contaminanti chimici nelle specie destinate al consumo umano
provenienti dalle zone di pesca commerciale.

6) Necessità di includere attività
atte a confermare che le misure correttive producano i cambiamenti auspicati,
senza effetti collaterali indesiderati.

7) Necessità di aggregare le
informazioni in base al riferimento alle regioni o sottoregioni marine
conformemente all’articolo 4.

8) Necessità di garantire la
comparabilità degli approcci e dei metodi di valutazione nelle e fra le regioni
e/o sottoregioni marine.

9) Necessità di formulare
specifiche tecniche e metodi standardizzati di monitoraggio a livello
comunitario in modo da

consentire
di comparare le informazioni.

10) Necessità di garantire il
più possibile i programmi esistenti predisposti a livello regionale e
internazionale per incentivare la coerenza tra i programmi in questione ed
evitare attività superflue, utilizzando gli orientamenti di monitoraggio più
pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata.

11) Necessità di includere,
nell’ambito della valutazione iniziale prevista dall’articolo
8, una valutazione dei principali cambiamenti delle condizioni
ambientali e, se necessario, degli aspetti nuovi ed emergenti.

12) Necessità di trattare,
nell’ambito della valutazione iniziale prevista dall’articolo
8, gli elementi pertinenti elencati nell’allegato III compresa la
relativa variabilità naturale e di valutare i progressi fatti verso il
raggiungimento dei traguardi ambientali fissati a norma dell’articolo 10,
paragrafo 1, facendo ricorso, dove opportuno, agli indicatori fissati e ai
relativi punti di riferimento limite e traguardo.

ALLEGATO
VI

Programmi di misure

(Articolo
13, paragrafo 1, e articolo 24)

1) Controlli input: misure di
gestione che influenzano l’entità consentita di un’attività umana.

2) Controlli output: misure di
gestione che influenzano il grado di perturbazione consentito di un elemento di
un ecosistema.

3) Controlli della
distribuzione territoriale e temporale: misure di gestione che influenzano il
luogo e il momento nei quali può avvenire l’attività.

4) Misure di coordinamento
della gestione: strumenti volti a garantire il coordinamento della gestione.

5) Misure atte a migliorare la
tracciabilità, ove possibile, dell’inquinamento marino.

6) Incentivi economici: misure
di gestione che rendano economicamente interessante per gli utilizzatori degli
ecosistemi marini agire in modo da contribuire al conseguimento dell’obiettivo
di buono stato ecologico.

7) Strumenti di attenuazione e
bonifica: strumenti di gestione che orientano le attività umane a bonificare i
componenti danneggiati degli ecosistemi marini.

8) Comunicazione,
coinvolgimento degli interessati e sensibilizzazione.