Civile

Wednesday 27 April 2005

DIRETTIVA 2005/28/CE DELLA COMMISSIONE dell’ 8 aprile 2005 che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonchè i requisiti per l’ autorizzazione alla fabb

DIRETTIVA 2005/28/CE DELLA COMMISSIONE dell’8 aprile 2005 che stabilisce
i principi e le linee guida dettagliate per la buona
pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano
nonché i requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di
tali medicinali.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(1) visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista
la direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile
2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all’applicazione
della buona pratica clinica nell’esecuzione della sperimentazione clinica di
medicinali a uso umano, e in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, l’articolo
13, paragrafo 1, e l’articolo 15, paragrafo 5, considerando quanto segue:

La direttiva 2001/20/CE stabilisce che si adottino principi di buona pratica
clinica, linee guida dettagliate conformi a tali principi, requisiti dell’autorizzazione
alla fabbricazione e all’importazione dei medicinali in fase di sperimentazione
ed indicazioni dettagliate sulla documentazione relativa alla sperimentazione
clinica, ai fini della verifica dell’osservanza della direttiva 2001/20/CE.

(2) I principi e le linee guida per la
buona pratica clinica devono garantire che l’esecuzione delle sperimentazioni
cliniche sui medicinali, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva
2001/20/CE, si basino sulla protezione dei diritti umani e sulla dignità
dell’uomo.

(3) I principi di fabbricazione da
applicarsi ai medicinali in fase di sperimentazione sono stabiliti dalla
direttiva 2003/94/CE della Commissione,dell’8 ottobre 2003, che stabilisce i
principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai
medicinali per uso umano in fase di sperimentazione. Il
titolo IV della direttiva 2001/83/CE del Parlamentoeuropeo
e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano, contiene le norme sull’autorizzazione alla
fabbricazione dei medicinali che formano parte dei requisiti prescritti ai fini
della domanda d’autorizzazione alla commercializzazione. L’articolo 3, punto 3,
della stessa direttiva stabilisce che tali norme non si applichino
ai medicinali destinati agli esperimenti di ricerca e di sviluppo. È quindi
necessario stabilire le disposizioni minime riguardanti le richieste di autorizzazione alla fabbricazione o importazione di
medicinali in fase di sperimentazione e la gestione di tali autorizzazioni,
nonché la concessione e il contenuto delle autorizzazioni al fine di garantire
la qualità dei medicinali utilizzati nella sperimentazione clinica.

(4) Per quanto attiene alla protezione
dei soggetti della sperimentazione ed affinché non vengano realizzate
sperimentazioni cliniche inutili, è importante definire principi e linee guida
dettagliate per la buona pratica clinica, e garantire nel contempo la
documentazione dei risultati delle sperimentazioni per un loro uso in una fase
successiva.

(5) Si devono definire i principi e le
linee guida dettagliate per la buona pratica clinica affinché tutti gli esperti
e le persone che partecipano alla progettazione, all’avviamento, alla
conduzione e alla registrazione delle sperimentazioni cliniche applichino le
stesse norme di buona pratica clinica.

(6) Si devono stabilire disposizioni in
ciascuno Stato membro per il funzionamento dei comitati etici, basati su linee
guida dettagliate comuni, al fine di garantire la protezione del soggetto della
sperimentazione e consentire al tempo stesso l’applicazione armonizzata nei
vari Stati membri delle procedure che devono essere applicate dai comitati
etici.

(7) Al fine di garantire l’adeguamento
delle sperimentazioni cliniche alle norme di buona pratica clinica, gli
ispettori devono provvedere all’efficacia di tali disposizioni. È perciò
essenziale determinare linee guida particolareggiate
per quanto riguarda la qualificazione degli ispettori, segnatamente in termini
di studi e formazione. Per lo stesso motivo, si devono stabilire linee guida relative alle procedure di ispezione, con particolare
riguardo alla cooperazione delle varie agenzie e ai provvedimenti conseguenziali alle ispezioni.

(8) La Conferenza internazionale
sull’armonizzazione (CIA) ha raggiunto un accordo nel 1995 su una strategia
armonizzata per la buona pratica clinica. L’accordo dev’essere
tenuto in considerazione così come è stato approvato
dal Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per i
medicinali (qui di seguito chiamata "Agenzia") e pubblicato dalla
medesima.

(9) Gli sponsor, gli sperimentatori e
altri partecipanti devono tener conto delle linee direttrici scientifiche
riguardanti la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei medicinali per uso
umano, approvati dal comitato summenzionato e pubblicati dall’Agenzia, e delle
altre linee direttrici farmaceutiche comunitarie pubblicate dalla Commissione
nei vari volumi delle Norme sui medicinali nell’Unione europea.

(10) Nella realizzazione delle
sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano si devono garantire la
sicurezza e la tutela dei diritti dei soggetti della sperimentazione. Le norme
esaustive adottate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 3
della direttiva 2001/20/CE per tutelareda ogni abuso
le persone incapaci di dare il loro consenso informato
devono applicarsi anche alle persone temporaneamente incapaci di fornire il
loro consenso informato, in
particolare in situazioni di emergenza.

(11) Le sperimentazioni cliniche non
commerciali condotte da ricercatori senza la partecipazione dell’industria
farmaceutica possono essere di grande utilità per i pazienti interessati.

La direttiva 2001/20/CE riconosce la specificità delle sperimentazioni cliniche
non commerciali. In particolare, quando le sperimentazioni
sono condotte con medicinali autorizzati e su pazienti aventi le stesse
caratteristiche di quelli cui si riferisce l’indicazione autorizzata, è
necessario tener conto delle disposizioni già soddisfatte dai medicinali
autorizzati in quanto attiene alla fabbricazione o importazione. Può
tuttavia essere altresì necessario, in considerazione delle condizioni
specifiche nelle quali sono condotte le sperimentazioni di carattere non commerciale,
che gli Stati membri prevedano modalità specifiche da
applicare alle sperimentazioni anche quando non siano condotte con medicinali
autorizzati e su pazienti aventi le stesse caratteristiche, al fine di
adeguarsi ai principi stabiliti dalla presente direttiva, in particolare per
quanto riguarda i requisiti dell’autorizzazione alla fabbricazione o
importazione e la documentazione da presentare e archiviare per il fascicolo
principale della sperimentazione.

Le condizioni e i luoghi in cui la
ricerca non commerciale è condotta dai ricercatori
pubblici fanno sì che l’applicazione di talune norme particolari di buona
pratica clinica sia inutile o garantita da altri mezzi. In questi casi gli
Stati membri sono tenuti a garantire, quando fissano le modalità specifiche, il
raggiungimento degli obiettivi di protezione dei diritti dei pazienti che
partecipano alla sperimentazione nonché in via
generale la corretta applicazione dei principi di buona pratica clinica. La
Commissione metterà a punto un progetto recante
orientamenti in tal senso.

(12) Le misure previste dalla presente
direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei medicinali per
uso umano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

1. La direttiva stabilisce le
seguenti disposizioni relative ai medicinali in fase
di sperimentazione per uso umano:

a) i principi di buona pratica
clinica e le linee guida dettagliate conformi a tali principi, ai sensi
dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2001/20/CE,
per la progettazione, la conduzione e la comunicazione degli esiti di
sperimentazioni cliniche sull’uomo di tali medicinali;

b) i requisiti per
l’autorizzazione alla fabbricazione o all’importazione di tali medicinali, ai
sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2001/20/CE;

c) le indicazioni dettagliate sulla
documentazione relativa alla sperimentazione clinica,
all’archiviazione, alle idoneità degli ispettori e alle procedure di ispezione
ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2001/20/CE.

2.
In
fase di applicazione dei principi, delle linee guida
dettagliate e delle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri
tengono in considerazione le modalità di applicazione tecnica previste dalla
guida dettagliata pubblicata dalla Commissione nelle Norme sui medicinali
nell’Unione europea.

3. Per l’applicazione dei principi,
delle linee guida dettagliate e dei requisiti di cui al paragrafo 1 relativi
alle sperimentazioni cliniche di carattere non commerciale, realizzate dai
ricercatori senza la partecipazione dell’industria farmaceutica, gli Stati
membri possono introdurre norme specifiche in considerazione della
particolarità di queste sperimentazioni, per quanto attiene ai capi 3 e 4 della
presente direttiva.

4. Gli Stati membri possono anche
tener conto della situazione particolare delle sperimentazioni la cui
programmazione non richieda particolari procedimenti
di fabbricazione o imballaggio, che siano realizzate con medicinali provvisti
di autorizzazione alla commercializzazione a norma della direttiva 2001/83/CE,
fabbricati o importati in conformità con la stessa direttiva, e che siano
condotte su pazienti aventi le medesime caratteristiche di quelli interessati
dall’indicazione specificata nell’autorizzazione alla commercializzazione.

L’etichettatura di medicinali
destinati a sperimentazione di tale natura può essere sottoposta a disposizioni
semplificate stabilite negli orientamenti relativi alle
buone prassi di fabbricazione per i medicinali in fase di sperimentazione.

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di
tutte le modalità specifiche applicate in conformità con il presente paragrafo.
Tali modalità vengono pubblicate dalla Commissione.

CAPO 2

BUONA PRATICA
CLINICA NELLA PROGETTAZIONE, CONDUZIONE, REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI
ESITI DELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE

SEZIONE 1

BUONA PRATICA CLINICA

Articolo 2

1. I diritti, la sicurezza e il
benessere dei soggetti della sperimentazione devono prevalere sugli interessi
della scienza e della società.

2. Ciascuna persona che partecipi
alla realizzazione dell’esperimento deve essere
qualificata, in base alla sua istruzione, formazione ed esperienza, ad eseguire
i propri compiti.

3. Le sperimentazioni cliniche devono
essere valide dal punto di vista scientifico e guidate da principi etici in
tutti i loro aspetti.

4. Devono essere osservate le
procedure necessarie per assicurare la qualità di ogni
aspetto delle sperimentazioni

.Articolo 3

Le informazioni
cliniche e non cliniche che siano disponibili su un farmaco in fase di sperimentazione devono essere atte a giustificare la
sperimentazione clinica in progetto.

Le sperimentazioni cliniche sono
realizzate in conformità con la Dichiarazione di Helsinki sui principi etici per
le sperimentazioni mediche sugli esseri umani, adottata dall’Assemblea generale
dell’Associazione medica mondiale (1996).

Articolo 4

Il protocollo delle sperimentazioni
cliniche di cui all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2001/20/CE definisce l’inclusione ed esclusione dei soggetti della
sperimentazione clinica, il monitoraggio e la politica di pubblicazione.

Lo sperimentatore e lo sponsor tengono conto di tutti gli orientamenti relativi all’avvio e
alla realizzazione della sperimentazione clinica.

Articolo 5

Tutte le informazioni
sulla sperimentazione clinica devono essere registrate, trattate e conservate
in modo tale da poter essere comunicate, interpretate e verificate in modo
preciso, proteggendo al tempo stesso la riservatezza dei dati relativi ai soggetti della sperimentazione.

SEZIONE 2 COMITATO ETICO

Articolo 6

1. Ciascun comitato etico di cui
all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/20/CE
adotta le norme procedurali necessarie all’applicazione dei requisiti stabiliti
in tale direttiva e, in particolare, negli articoli 6 e 7 della medesima.

2. I comitati etici devono, in ogni
caso, conservare i documenti essenziali relativi alla sperimentazione clinica,
di cui all’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2001/20/CE
per almeno tre anni dopo il completamento della sperimentazione stessa.
Conservano i documenti per un periodo più lungo qualora sia richiesto da altre
norme applicabili.

3. La trasmissione dell’informazione tra i comitati etici e le autorità
competenti degli Stati membri deve essere garantita da
sistemi adeguati ed efficaci.

SEZIONE 3 SPONSOR

Articolo 7

1. Lo sponsor può delegare la
totalità o una parte delle sue funzioni connesse con la sperimentazione a una persona fisica, a una società, a un’istituzione o a un
organismo.

Tuttavia, in tali casi lo sponsor
conserva la responsabilità di garantire che la realizzazione delle
sperimentazioni e i dati finali generati dalle medesime soddisfino
le disposizioni della direttiva 2001/20/CE e della presente direttiva.

2. Lo sperimentatore e lo sponsor possono essere la stessa persona.SEZIONE 4

MANUALE DELLO SPERIMENTATORE

Articolo 8

1. Le informazioni
contenute nel manuale dello sperimentatore, di cui all’articolo 2, lettera g),
della direttiva 2001/20/CE, vengono presentate in
forma concisa, semplice, obiettiva, equilibrata e non pubblicitaria in modo
tale da consentire a un ricercatore clinico o potenziale di comprenderle e di
effettuare una valutazione imparziale – sotto il profilo dei rischi e benefici
– dell’adeguatezza della sperimentazione clinica in progetto.

Il paragrafo 1 si applica anche a ogni aggiornamento del manuale dello sperimentatore.

2. Se il
medicinale in fase di sperimentazione è provvisto di un’autorizzazione alla
commercializzazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto può essere
usato al posto del manuale dello sperimentatore.

3. Il manuale dello sperimentatore viene convalidato e aggiornato dallo sponsor almeno una
volta all’anno.

CAPO 3 AUTORIZZAZIONE ALLA
FABBRICAZIONE O IMPORTAZIONE

Articolo 9

1. L’autorizzazione di cui
all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2001/20/CE
è richiesta per la fabbricazione totale o parziale dei medicinali in fase di
sperimentazione e per le operazioni

di divisione, confezionamento
o presentazione. L’autorizzazione è necessaria anche nei casi in cui i prodotti
fabbricati siano destinati all’esportazione.

L’autorizzazione è richiesta anche
per l’importazione da paesi terzi in uno Stato membro.

2. Tuttavia, l’autorizzazione di cui
all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2001/20/CE non è richiesta per la
ricostituzione prima dell’uso o per il confezionamento
quando tali operazioni vengono effettuate in ospedali,
centri sanitari o cliniche, da farmacisti o altre persone legalmente
autorizzate negli Stati membri a tal fine e sempre che i medicinali in fase di
sperimentazione siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente in tali sed

i.Articolo
10

1. Per ottenere l’autorizzazione alla
fabbricazione, il richiedente deve soddisfare almeno i seguenti requisiti:

a) specificare nella domanda i tipi
di medicinali e le forme farmaceutiche che si intendono
fabbricare o importare;

b) specificare nella domanda le
operazioni di fabbricazione o importazione;

c) specificare nella domanda –
all’occorrenza e in particolare nel caso di inattivazione di agenti virali o non convenzionali – il
procedimento di fabbricazione;

d) specificare nella domanda il luogo
in cui i prodotti saranno fabbricati ovvero disporre, per la loro fabbricazione
o importazione, di locali adatti e sufficienti, di attrezzature
tecniche e di impianti di controllo conformi alle disposizioni della direttiva
2003/94/CE relativamente alla fabbricazione, al controllo e
all’immagazzinamento dei prodotti;

e) disporre in modo
permanente e continuo dei servizi di almeno una persona qualificata, a norma
dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2001/20/CE.

Ai sensi della lettera a) del primo
comma per "tipi di medicinali" si intendono:
prodotti sanguigni, prodotti immunologici, prodotti
per la terapia cellulare, prodotti per la terapia genetica, prodotti per la
biotecnologia, prodotti estratti dall’uomo o da animali, prodotti vegetali,
prodotti omeopatici, prodotti radiofarmaceutici e
prodotti contenenti ingredienti chimici attivi.

2. Il richiedente deve presentare con
la sua domanda i documenti che dimostrino l’effettiva
osservanza del paragrafo 1

.Articolo 11

1. L’autorità competente rilascia
l’autorizzazione solo dopo che l’esattezza dei dati forniti dal richiedente in
conformità con l’articolo 10 sia stata verificata mediante un’indagine svolta
dai suoi agenti.

2. Gli Stati membri devono adottare
le misure necessarie a garantire che la procedura per la concessione
dell’autorizzazione venga completata entro 90 giorni
dal giorno in cui l’autorità competente riceve una domanda valida.

3. L’autorità competente dello Stato
membro può esigere dal richiedente ulteriori informazioni sui dati forniti a norma dell’articolo
10, paragrafo 1, incluso in particolare informazioni
riguardanti la persona qualificata a disposizione del richiedente di cui all’articolo
10, paragrafo 1, lettera e).

Nel caso in cui l’autorità competente
interessata eserciti tale facoltà, il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso
fino alla presentazione delle informazioni
richieste

.Articolo 12

1. Per garantire l’osservanza dei requisiti
di cui all’articolo 10, l’autorizzazione può essere accompagnata da taluni
obblighi imposti all’atto della sua concessione o successivamente.

2. L’autorizzazione si applica
soltanto ai locali indicati nella domanda e ai tipi di medicinali e alle forme
farmaceutiche indicati nella medesima a norma dell’articolo 10, paragrafo 1,
lettera a)

.Articolo 13

Il titolare dell’autorizzazione è
tenuto ad osservare i seguenti requisiti:

a) disporre di
personale che risponda ai requisiti legali previsti dallo Stato membro
interessato, per quanto riguarda sia la fabbricazione sia i controlli;

b) disporre dei
medicinali in fase di sperimentazione/autorizzati unicamente in conformità con
la legislazione degli Stati membri interessati;

c) informare
previamente l’autorità competente di qualsiasi
modifica che desideri apportare ai dati forniti a norma dell’articolo 10,
paragrafo 1; in particolare, informare
immediatamente l’autorità competente qualora la persona qualificata di cui
all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2001/20/CE sia sostituita
inaspettatamente;

d) consentire in
qualsiasi momento l’accesso ai suoi locali agli agenti delle autorità
competenti dello Stato membro interessato;

e) mettere a disposizione della
persona qualificata di cui all’articolo 13, tutti i mezzi necessari per
permetterle di espletare le sue funzioni;

f) conformarsi ai
principi e alle linee direttrici fissati dal diritto comunitario per le buone
prassi di fabbricazione.

La Commissione pubblica linee guida dettagliate
conformi ai principi di cui al paragrafo 1, lettera f), e le rivede, se
necessario, in considerazione del progresso tecnico e scientifico

.Articolo 14

Qualora il titolare
dell’autorizzazione alla fabbricazione chieda la modifica dei dati di cui
all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), la durata del relativo
procedimento non deve superare i 30 giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere
prorogato fino a 90 giorni.

Articolo 15

L’autorità competente sospende o
revoca, in tutto o in parte, l’autorizzazione alla fabbricazione se il titolare
dell’autorizzazione non adempie in un qualsiasi momento alle disposizioni pertinenti.

CAPO 4

IL FASCICOLO PERMANENTE DELLA
SPERIMENTAZIONE E L’ARCHIVIAZIONE

Articolo 16

Il fascicolo permanente della
sperimentazione di cui all’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2001/20/CE è costituito dai documenti essenziali che consentono
l’effettuazione della sperimentazione clinica e la valutazione della qualità
dei dati conseguiti.

Detti documenti devono dimostrare se
lo sperimentatore e lo sponsor hanno adempiuto ai
principi e alle linee guida relative alla buona pratica clinica, e a tutte le
norme applicabili nonché, in particolare, all’allegato I della direttiva
2001/83/CE.

Il fascicolo permanente della
sperimentazione fornisce le basi per il controllo da parte del controllore
autonomo dello sponsor e per l’ispezione da parte delle autorità competenti.

Il contenuto dei documenti essenziali
deve corrispondere alle specificità di ciascuna fase della sperimentazione clinica.

La Commissione pubblica una guida
supplementare per specificare il contenuto di tali documenti.Articolo
17

Lo sponsor e lo sperimentatore devono conservare i documenti essenziali relativi alla
sperimentazione clinica per almeno 5 anni dal completamento della medesima.

Possono conservarla per un periodo
più lungo qualora ciò sia richiesto da altre norme applicabili o da un accordo
tra lo sponsor e lo sperimentatore.

I documenti essenziali devono essere
archiviati in modo da poter essere facilmente messi a disposizione delle
autorità competenti qualora queste li richiedano.

Il fascicolo medico
del soggetto della sperimentazione dev’essere
custodito conformemente alla legislazione nazionale e nel rispetto del periodo massimo di tempo ammesso
dall’ospedale, dall’istituzione o dallo studio medico.

Articolo 18

Qualsiasi
trasferimento di proprietà dei dati o dei documenti dev’essere
documentato. Il
nuovo proprietario assume la responsabilità della conservazione e dell’archivio
dei dati a norma dell’articolo 17.

Articolo 19

Lo sponsor nomina, all’interno della
sua organizzazione, le persone responsabili degli archivi.

L’accesso agli archivi è limitato
alle persone responsabili nominate.

Articolo 20

I mezzi utilizzati per conservare i
documenti essenziali devono garantire che i documenti rimangano
completi e leggibili per il periodo di conservazione prestabilito e possano
essere messi a disposizione delle autorità competenti, qualora queste lo
richiedano.

Qualsiasi modifica dei dati dev’essere rintracciabile.

CAPO 5

QUALIFICAZIONE DEGLI ISPETTORI

Articolo 21

1. Gli ispettori, designati dagli
Stati membri a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2001/20/CE devono essere informati
della natura riservata dei dati e salvaguardare la riservatezza degli stessi
qualora accedano a dati riservati nello svolgimento delle ispezioni relative
alla buona pratica clinica in conformitià alle
disposizioni comunitarie, alle normative nazionali o agli accordi
internazionali.

2. Gli Stati membri provvedono
affinché gli ispettori abbiano completato studi a livello universitario o dispongano di un’esperienza equivalente in medicina,
farmacia, farmacologia, tossicologia o altri settori pertinenti.

3. Gli Stati membri procurano che gli
ispettori ricevano una formazione adeguata, che il
loro fabbisogno di formazione sia sottoposto a regolare valutazione e che siano
adottate le misure necessarie per il mantenimento e il miglioramento delle loro
competenze.

Gli Stati membri garantiscono altresí che gli ispettori siano a
conoscenza dei principi e dei procedimenti che si applicano allo sviluppo dei
medicinali e alla ricerca clinica. Gli ispettori devono anche essere a
conoscenza della legislazione comunitaria e nazionale e delle linee guida che si applicano alla realizzazione delle
sperimentazioni cliniche e alla concessione di autorizzazioni alla
commercializzazione.

Gli ispettori devono conoscere le
procedure e i sistemi di registrazione dei dati clinici e l’organizzazione e la
regolamentazione del sistema di assistenza sanitaria
vigenti nello Stato membro di cui trattasi ed eventualmente nei paesi terzi.

4. Gli Stati membri conservano
registri aggiornati relativi alle qualificazioni, alla formazione e
all’esperienza di ciascun ispettore.

5. Ogni ispettore riceve un documento
contenente le procedure operative normali e i particolari relativi
ai compiti, alle responsabilità e agli obblighi in materia di formazione
continua.

Tali procedure devono essere sempre
aggiornate.

6 Gli ispettori devono essere dotati
di congrui mezzi di identificazione.

7. Ciascun ispettore firma una
dichiarazione da cui risultino gli eventuali vincoli
finanziari o di altro tipo intercorrenti tra esso e i soggetti da ispezionare.
Detta dichiarazione deve essere presa in considerazione
quando agli ispettori viene assegnata un’ispezione specifica.

Articolo 22

Per garantire la presenza delle
competenze necessarie nell’ambito di determinate ispezioni, lo Stato membro può
nominare gruppi di ispettori ed esperti che abbiano
collettivamente le qualificazioni ed esperienze adeguate ai fini dello
svolgimento dell’ispezione.

CAPO 6

PROCEDURE DI ISPEZIONE

Articolo 23

1. Le ispezioni relative
alle buone pratiche cliniche possono svolgersi in una delle seguenti
occasioni:

a) prima, durante o dopo la realizzazione delle sperimentazioni cliniche;

b) nell’ambito della verifica delle
domande di autorizzazione alla commercializzazione;

c) nell’ambito del monitoraggio
successivo delle autorizzazioni alla commercializzazione.

2.
In
conformità con i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 15 della direttiva 2001/20/CE,
le ispezioni possono essere richieste e coordinate dall’Agenzia europea per i
medicinali nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE)n. 726/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, con particolare riguardo alle
sperimentazioni relative alle domande presentate
mediante la procedura stabilita da detto regolamento.

3. Le ispezioni sono realizzate in
conformità con i documenti di orientamento sulle
ispezioni, elaborati a sostegno del riconoscimento reciproco delle risultanze
delle ispezioni in ambito comunitario.

4. Gli Stati membri provvedono al
miglioramento e all’armonizzazione degli orientamenti sulle ispezioni, in
collaborazione con la
Commissione e l’EMEA, mediante ispezioni congiunte, accordi relativi a procedure e procedimenti e condivisione di
esperienze e formazione

.Articolo 24

Gli Stati membri rendono
pubblicamente disponibile nei loro territori la documentazione relativa all’adozione dei principi di buona pratica clinica.

Essi elaborano la disciplina
giuridica e amministrativa per la realizzazione relativa alla
buona pratica clinica, definendo i poteri degli ispettori per quanto riguarda
l’accesso ai centri di

sperimentazione clinica e ai dati. Al riguardo essi
provvedono affinché, su richiesta e qualora sia
opportuno, anche gli ispettori dell’autorità competente degli altri Stati
membri abbiano accesso ai centri di sperimentazione clinica e ai dati.

Articolo 25

Gli Stati membri forniscono risorse
sufficienti e in particolare designano un numero adeguato di ispettori
per garantire l’effettiva verifica dell’osservanza della buona pratica clinica.

Articolo 26

Gli Stati membri elaborano le
procedure per la verifica dell’osservanza della buona pratica clinica.

Tali procedure comprendono le modalità
da seguire nell’esaminare le procedure di gestione del progetto e le modalità
secondo cui vengono programmate, realizzate,
controllate e registrate le sperimentazioni cliniche nonché le misure di
controllo

.Articolo 27

Gli Stati membri elaborano le procedure
pertinenti per:

a) designare gli esperti che
accompagneranno gli ispettori in caso di necessità;

b) richiedere ispezioni/assistenza da
altri Stati membri, in conformità con il paragrafo 1 dell’articolo 15 della
direttiva 2001/20/CE e cooperare nei centri di ispezione
di un altro Stato membro;

c) organizzare ispezioni in paesi terzi.

Articolo 28

Gli Stati membri conservano i dati
delle ispezioni nazionali ed eventualmente internazionali – con particolare
riguardo alla situazione relativa all’osservanza delle
buone pratiche cliniche e dei relativi provvedimenti conseguenziali.

Articolo 29

1. Al fine di armonizzare lo
svolgimento delle ispezioni da parte delle autorità competenti dei vari Stati
membri, vengono pubblicati dalla Commissione, previa consultazione
degli Stati membri, documenti di orientamento contenenti disposizioni comuni
sullo svolgimento delle ispezioni.

2. Gli Stati membri provvedono
affinché le procedure di ispezione nazionali siano conformi
ai documenti di orientamento di cui al paragrafo 1.

3. I documenti di orientamento
di cui al paragrafo 1 possono essere regolarmente aggiornati alla luce degli
sviluppi scientifici e tecnici.

Articolo 30

1. Gli Stati membri provvedono
affinché la riservatezza dei dati sia salvaguardata dagli ispettori e altri
esperti. Relativamente ai dati personali, devono
essere rispettate le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio.

2. I rapporti d’ispezione vengono forniti dagli Stati membri solo ai destinatari di
cui all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2001/20/CE, in conformità con
le norme nazionali degli Stati membri e in funzione degli accordi conclusi tra la Comunità e i paesi terzi.

CAPO 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

1. Gli Stati membri mettono in vigore
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 29 gennaio 2006. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di
concordanza tra tali disposizioni e quelle della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano dette
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità del riferimento sono
decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate
nella materia disciplinata dalla presente direttiva

.Articolo 32

La presente direttiva entra in vigore
il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.

Articolo 33

Gli Stati membri sono destinatari
della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’8
aprile 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente