Lavoro e Previdenza

Wednesday 15 March 2006

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – parere 7 marzo 2006 n. UPPA 1/06 – Oggetto: Personale Enti Locali. Limiti posti dalle norme finanziarie in materia di assunzioni.

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – parere 7 marzo 2006 n. UPPA 1/06 – Oggetto: Personale Enti Locali. Limiti posti dalle norme finanziarie in materia di assunzioni.

UFFICIO UPPA

Servizio programmazione, assunzioni e reclutamento

Parere 7 marzo 2006

n. UPPA 1/06

Comune di Livorno

Ufficio Programmazione e Sviluppo del Personale

Oggetto: Personale Enti Locali. Limiti posti dalle norme finanziarie in materia di assunzioni.

In riferimento alla nota di protocollo n. 8090 del 27 gennaio 2006, con la quale codesto Ente ha chiesto il parere di questo Ufficio in ordine alla proroga dei termini di validità delle graduatorie concorsuali per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, si rappresenta quanto segue.

Il quadro giuridico delineato dallordinamento è dato dallarticolo 91, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; dallarticolo 34, comma 12 della L. 289/2002; dallarticolo 3, comma 61 della L. 350/2003; dallarticolo 1, comma 100 della L. 311/2004.

Comè noto, larticolo 34, comma 12 della L. 289/2002 ha previsto la proroga di un anno dei termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni delle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003. Larticolo 3, comma 61 della L. 350/2003 ha disposto unulteriore proroga di un anno dei termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni delle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2004 e larticolo 1, comma 100 della L. 311/2004 ha prorogato di un triennio i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006, 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni.

In merito si ritiene che la norma di proroga triennale, entrata in vigore il 01.01.2005, sia applicabile a tutte quelle graduatorie che fossero in vigore alla stessa data, indipendentemente se le stesse lo fossero perché in corso la vigenza ordinaria triennale o perché prorogate dal comma 61 della legge n. 350/2003. Perciò le graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni delle assunzioni, che al 1° gennaio dell’anno 2005 risultavano ancora valide, anche in virtù delle proroghe previste dalle leggi finanziarie degli anni precedenti, sono da considerarsi valide per tutto il triennio 2005/2007.

Pertanto le due graduatorie concorsuali, approvate rispettivamente il 21.04.2001 e 01.10.2004, valide tre anni secondo quanto previsto dall’art. 91, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in virtù delle proroghe previste dalle leggi finanziarie per le amministrazioni che sono soggette a limitazioni delle assunzioni, manterranno la propria validità per tutto il triennio 2005/2007.

IL DIRETTORE DELLUFFICIO

Francesco Verbaro