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Friday 06 May 2005

Diniego del permesso di soggiorno. E’ necessario un approfondito esame della situazione economica, basata sui mezzi di sussistenza, da intendersi in un’ accezione pià ampia del mero reddito Tar Piemonte – Sezione seconda – sentenza 26 gennaio-15 aprile 20

Diniego del permesso di soggiorno. E necessario un approfondito esame della situazione economica, basata sui mezzi di sussistenza, da intendersi in unaccezione più ampia del mero reddito

Tar Piemonte Sezione seconda sentenza 26 gennaio-15 aprile 2005, n. 1038

Presidente Calvo estensore Plaisant

Ricorrente Halilovic controricorrente ministero dellInterno

Rilevato

che il ricorrente, cittadino bosniaco, impugna il provvedimento in epigrafe con cui il Questore di Torino ha rigettato la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, già rilasciato per iscrizione alle liste di collocamento Tenuto conto che lo stesso, titolare di permesso di soggiorno dal 1987, nonostante nel 2001 sia divenuto maggiorenne non risulta percepire alcun reddito derivante da lavoro o da altra fonte lecita, tanto che nel maggio 2003 è stato inserito nei progetti di sostegno ai disoccupati promosso dal Comune di Torino ed aver percepito un compenso mensile come borsa lavoro dellentità di 250 euro; Considerato che il sussidio erogato dal Comune non rientra tra le fonti di reddito, così come elencato negli artt.6 e seguenti del Dpr 917/86 Tuir, e che anche nel caso in cui si volesse considerare il sussidio erogato quale fonte di sostentamento, esso sarebbe comunque insufficiente per il mantenimento  dello straniero in quanto la somma minima richiesta per il caso in esame ammonta ad euro 4.667 annuali.

Ritenuta la fondatezza del primo motivo – con cui il ricorrente deduce violazione degli articoli 4, comma 3, 6, comma 5 e 41 del D.Lgs 286/88, nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione – atteso che larticolo 4, comma 3, D.Lgs 286/98, applicabile anche alla fattispecie del rinnovo del permesso di soggiorno in virtù del richiamo operato dallarticolo 5 dello stesso decreto legislativo, statuisce che lItalia, in armonia con gli obblighi assunti con ladesione a specifici accordi internazionali, consentirà lingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno ed in tal modo non richiede il possesso di un reddito bensì, più genericamente, di mezzi di sussistenza, tra i quali ben può ascriversi il sussidio che il ricorrente ha ricevuto dal Comune di Torino; e che, inoltre, la normativa vigente non individua, quanto meno con riferimento allo straniero che intenda svolgere un lavoro subordinato, una precisa soglia reddituale al di sotto della quale egli non può ritenersi ammesso nel territorio nazionale per cui, sul punto, deve tenersi conto di tutte le circostanze rilevanti che, nel caso di specie, avrebbero dovuto indurre lAmministrazione ad una più attenta ponderazione della situazione del ricorrente, anche tenuto conto del fatto che lo stesso, per la sua giovane età, si giova anche del reddito del padre convivente, pari ad euro 15.000, come risulta dalla documentazione prodotta.

Ritenuto che la fondatezza dellanzidetto comporti assorbimento delle altre censure dedotte.

Ravvisati giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti le spese di lite;

PQM

Il Tar Piemonte, Sezione seconda, pronunciandosi sul ricorso, ai sensi dellarticolo 9, comma 1, della legge 205/00, accoglie il ricorso in epigrafe e, per leffetto, annulla gli atti impugnati.Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa.