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Wednesday 10 December 2003

Diffusione dei sondaggi di massa. Il Garante per le comunicazioni ritocca il regolamento. AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI – DELIBERAZIONE 11 novembre 2003

Diffusione dei sondaggi di massa. Il Garante per le comunicazioni ritocca il regolamento

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 novembre 2003

  Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP. (Deliberazione n. 237/03/CSP). (GU n. 285 del 9-12-2003) 

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione  della  commissione  per  i  servizi  e  i prodotti

dell’11 novembre 2003;

  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorita’

per le garanzie nelle comunicazioni;

  Visto    il   regolamento   concernente   l’organizzazione   e   il

funzionamento  dell’Autorita’  per  le  garanzie nelle comunicazioni,

approvato  con  delibera  n.  316/02/CONS  del  9 ottobre 2002, ed in

particolare l’art. 34;

  Visto  il  regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei

sondaggi  sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera

n.  153/02/CSP del 25 luglio 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana dell’8 agosto 2002, n. 185;

  Vista  la  proposta  formulata  dal  gruppo di lavoro istituito con

determinazione del segretario generale n. 7/2002 del 2 dicembre 2002;

  Considerata  l’opportunita’ di disciplinare il procedimento diretto

all’adozione  dei  provvedimenti  di  cui  all’art. 4, comma 2, della

delibera n. 153/02/CSP;

  Udita   la  relazione  del  commissario  relatore,  dott.  Giuseppe

Sangiorgi,    ai   sensi  dell’art.  32  del  regolamento  concernente

l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

                              Delibera:

                               Art. 1.

  1.  Il  primo  periodo  dell’art.  2,  comma  1, del regolamento in

materia  di  pubblicazione  e  diffusione  dei  sondaggi sui mezzi di

comunicazione  di  massa,  approvato  con  delibera n. 153/02/CSP, e’

sostituito  dal  seguente:  «Fatto  salvo quanto previsto dall’art. 8

della  legge  22 febbraio  2000, n. 28, la pubblicazione e diffusione

integrale  o  parziale  dei  risultati  dei  sondaggi  sui  mezzi  di

comunicazione  di massa, comprese le agenzie di stampa, e’ corredata,

a  cura  del responsabile del mezzo di comunicazione di massa, da una

“nota informativa”».

  2.  Dopo  il  comma  2  dell’art.  3  del regolamento in materia di

pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di

massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP, e’ inserito il seguente:

«2-bis.  Il documento non reca informazioni o indicazioni relative ai

risultati del sondaggio effettuato.».

Art. 2.

  1.  Dopo  l’art.  3  del  regolamento in materia di pubblicazione e

diffusione   dei  sondaggi  sui  mezzi  di  comunicazione  di  massa,

approvato  con  delibera  n. 153/02/CSP, e’ inserito il seguente art.

3-bis, rubricato «Attivita’ di verifica»:

    «1.  L’Autorita’  per  le garanzie nelle comunicazioni vigila sul

rispetto  delle  disposizioni del presente provvedimento e, verifica,

anche  mediante  il  ricorso  a  soggetti esterni dotati di specifica

qualificazione,   la   completezza   e  la  correttezza  della  “nota

informativa”  e  del  “documento”  relativi  ai sondaggi di cui siano

stati  pubblicati  e/o  diffusi, in tutto o in parte, i risultati. Le

violazioni   alle    disposizioni   del  presente  provvedimento  sono

perseguite, d’ufficio o su istanza di parte, dall’Autorita’.

    2.  Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, nel caso

in  cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un

sondaggio  non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le

indicazioni previste all’art. 2, comma 1, o con modalita’ difformi da

quelle  stabilite  all’art.  2,  commi 2, 3 e 4, comunica l’avvio del

procedimento al mezzo di comunicazione di massa mediante raccomandata

con  avviso  di  ricevimento  o  comunicazione  via fax con avviso di

ricevimento.

  3.  Nella  comunicazione  di cui al comma 2 sono indicati l’oggetto

del  procedimento,  il termine per la sua conclusione, il termine per

presentare  le  giustificazioni  ai  sensi del successivo art. 3-ter,

comma   2,   l’indicazione   dell’ufficio   e  del  responsabile  del

procedimento  nonche’  una  informativa  circa la possibilita’ di dar

corso  ad  un  adeguamento  spontaneo  alla  normativa,  ai sensi del

successivo art. 3-quater».

  2.  Dopo  l’art.  3-bis,  come  inserito  dal  precedente comma, e’

inserito   il   seguente   art.   3-ter,   rubricato   «Termini   del

procedimento»:

    «1.  Il  termine  per  l’adozione del provvedimento finale di cui

all’art.  4,  comma  2,  e’ di trenta giorni decorrenti dalla data di

ricezione della comunicazione d’avvio del procedimento.

    2.  Entro  il  termine  di ventiquattro ore dalla ricezione della

comunicazione d’avvio il mezzo di comunicazione di massa trasmette al

dipartimento  vigilanza  e  controllo  le  proprie giustificazioni in

merito  ai  fatti  oggetto  del  procedimento.  Gli elementi di fatto

indicati  nelle  memorie,  le  deduzioni  e  i  pareri  che  le parti

riterranno  opportuno presentare, dovranno trovare puntuale riscontro

in documenti probatori da allegare alle memorie stesse».

  3.  Dopo  l’art.  3-ter,  come  inserito  dal  precedente comma, e’

inserito   il   seguente   art.   3-quater,   rubricato  «Adeguamento

spontaneo»:

    «1.  Qualora,  successivamente alla ricezione della comunicazione

d’avvio del procedimento, il mezzo di comunicazione di massa provveda

spontaneamente  a pubblicare la nota informativa ovvero a rettificare

o  integrare  le  indicazioni  in  essa  contenute, ne da’ tempestiva

comunicazione al dipartimento vigilanza e controllo, allegando idonea

documentazione da cui risulti l’avvenuto adeguamento.

    2.  Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, ricevuta

la  comunicazione  e  la  documentazione  di  cui al comma 1, dispone

l’archiviazione   del   procedimento   per   intervenuto  adeguamento

spontaneo  da  parte  del mezzo di comunicazione alle disposizioni di

cui all’art. 2.

    3.  Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette

all’organo  collegiale  competente  informativa periodica relativa ai

procedimenti archiviati per adeguamento spontaneo».

  4.  Dopo  l’art.  3-quater,  come inserito dal precedente comma, e’

inserito   il   seguente  art.  3-quinquies,  rubricato  «Conclusione

dell’istruttoria»:

    «1. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette

all’organo  collegiale  competente  per  l’adozione del provvedimento

finale  la  proposta  di  schema  di provvedimento di cui all’art. 4,

comma    2,    unitamente   alla   dettagliata   relazione   relativa

all’istruttoria.

    2.  L’organo  collegiale,  esaminata  la  relazione e valutata la

proposta di provvedimento, adotta il provvedimento di cui all’art. 4,

comma 2, ovvero dispone l’archiviazione del procedimento.

    3.  Il  provvedimento,  adeguatamente  motivato,  deve  contenere

l’espressa  indicazione  del  termine  per ricorrere e dell’autorita’

giurisdizionale a cui e’ possibile proporre ricorso».

  5.  Dopo l’art. 3-quinquies, come inserito dal precedente comma, e’

inserito  il  seguente  art.  3-sexies,  rubricato «Comunicazione dei

provvedimenti»:

    «1. Il dipartimento vigilanza e controllo provvede a notificare i

provvedimenti  adottati  dall’organo  collegiale competente, ai sensi

del  precedente  art.  3-quinquies,  con  le forme di cui all’art. 14

della  legge  24 novembre 1981, n. 689, nonche’ a comunicare mediante

raccomandata   con   avviso   di   ricevimento   i  provvedimenti  di

archiviazione».

  6.   L’art.  4  del  regolamento  in  materia   di  pubblicazione  e

diffusione   dei  sondaggi  sui  mezzi  di  comunicazione  di  massa,

approvato con delibera n. 153/02/CSP, e’ sostituito dal seguente:

    «Art.  4  (Sanzioni).  – 1. Al soggetto realizzatore che violi le

disposizioni  di  cui  all’art. 3 o fornisca informazioni relative al

documento  e/o  alla  nota informativa, incomplete o non veritiere si

applicano le sanzioni previste all’art. 1, commi 29 e 30, della legge

31 luglio  1997,  n.  249. In tal caso l’Autorita’ provvede anche nei

confronti   del  mezzo  di  comunicazione  di  massa,  ai  sensi  del

successivo  comma  2,  ordinando  l’integrazione o la rettifica delle

indicazioni contenute nella nota indicativa diffusa.

    2.  Qualora  un  mezzo  di  comunicazione  di  massa  diffonda   i

risultati  di  un  sondaggio  non  corredati  dalla nota informativa,

completa  di tutte le indicazioni previste all’art. 2, comma 1, o con

modalita’  difformi  da  quelle stabilite all’art. 2, commi 2, 3 e 4,

l’Autorita’, al termine del procedimento di cui agli articoli 3-bis e

seguenti  e in base alla proposta di cui all’art. 3-quinquies, ordina

al  soggetto  responsabile  di  pubblicare  la  nota informativa o di

effettuare  la  rettifica  o l’integrazione delle indicazioni in essa

contenute  entro  quarantotto ore, tenuto conto della periodicita’ di

pubblicazione  dell’organo  informativo in questione, con le medesime

modalita’ di diffusione dei risultati del sondaggio.

    3.  Se  il  mezzo  di  comunicazione  di  massa  non ottempera al

provvedimento  dell’Autorita’  di cui ai commi 1 e 2, si applicano le

sanzioni  amministrative  previste  all’art. 1, comma 31, della legge

31 luglio 1997, n. 249».

Art. 3.

  1. Le modifiche e le integrazioni apportate dalla presente delibera

si  applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data della

sua entrata in vigore.

  La  presente  delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana unitamente al testo del regolamento approvato con

la  delibera  n.  153/02/CSP, coordinato con la presente delibera, di

cui costituisce l’allegato A.

  La   presente  delibera  e’  pubblicata  nel  bollettino  ufficiale

dell’Autorita’   ed  e’  disponibile  nel  sito  web  dell’Autorita’:

www.agcom.it

    Napoli, 11 novembre 2003

                                                  Il presidente: Cheli

                                                         Allegato «A»

                  (alla delibera n. 237/03/CSP dell’11 novembre 2003)

Testo  del  regolamento  in materia di pubblicazione e diffusione dei

sondaggi  sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera

n.  153/02/CSP  del  25 luglio  2002,  coordinato  con  le  modifiche

    apportate dalla delibera n. 237/03/CSP dell’11 novembre 2003.

                               Art. 1.

                              Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

      a.  «sondaggio»:  ogni  rilevazione di opinioni, comportamenti,

giudizi,  atteggiamenti,  previsioni,  atti  e  fatti  effettuata con

metodo campionario, probabilistico o non probabilistico, che consente

di  generalizzare i risultati al collettivo di riferimento; il metodo

di  individuazione  delle  unita’  che  fanno parte del campione e la

estensione   dei   risultati   al  collettivo  rispettano  i  criteri

statistici definiti dai codici di autoregolamentazione adottati dalle

associazioni  professionali  maggiormente  rappresentative  sul piano

nazionale e internazionale;

      b. «inchiesta»: una rilevazione non rappresentativa che prevede

una  selezione  dei  rispondenti  effettuata  senza  impiegare metodi

statistici adeguati, il cui risultato non puo’ essere generalizzato;

      c.   «committente»:   ogni   persona  fisica  o  giuridica  che

commissiona la realizzazione di un sondaggio;

      d. «acquirente»: ogni persona fisica o giuridica che acquista i

risultati del sondaggio in modo totale o parziale;

      e. «soggetto realizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che

ha  organizzato  e  realizzato  il  sondaggio per proprio conto o per

conto di altri;

      f. «intervista»: ogni forma di contatto diretto o indiretto tra

intervistatore   e   intervistato,  indipendentemente  dalla  tecnica

utilizzata,  volto  alla  raccolta  delle  informazioni  oggetto  del

sondaggio;

      g.   «mezzo   di   comunicazione   di  massa»:  ogni  mezzo  di

comunicazione  o  diffusione,  quali  le  comunicazioni audiovisive e

multimediali  realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, anche Internet,

l’editoria,  le  agenzie  di  stampa,  i  giornali  quotidiani  ed  i

periodici, anche elettronici;

      h.  «documento»:  ogni descrizione e specificazione in forma di

testo, grafica, fotocinematografica, elettronica o di qualunque altra

specie  del  contenuto,  delle  modalita’  tecniche  e  metodologiche

seguite per la realizzazione di un sondaggio.

                               Art. 2.

               Modalita’ di pubblicazione e diffusione

    1.   Fatto   salvo   quanto  previsto  dall’art.  8  della  legge

22 febbraio  2000,  n.  28, la pubblicazione e diffusione integrale o

parziale  dei  risultati  dei  sondaggi sui mezzi di comunicazione di

massa,  comprese  le  agenzie  di  stampa,  e’  corredata, a cura del

responsabile  del  mezzo  di  comunicazione  di  massa,  da una «nota

informativa». Essa deve contenere le indicazioni di seguito elencate,

delle quali e’ responsabile il «soggetto realizzatore» del sondaggio:

      a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

      b) il nome del committente e dell’acquirente;

      c) il   tipo   di   rilevazione,  l’universo  o  collettivo  di

riferimento, la tipologia degli «intervistati» e il tipo di campione,

specificando che si tratta di un «sondaggio» rappresentativo;

      d) l’estensione    territoriale   del   sondaggio   (nazionale,

regionale, provinciale, etc.);

      e) la  consistenza  numerica  del  campione di intervistati, il

numero  o  la  percentuale  dei  non rispondenti e delle sostituzioni

effettuate;

      f) la data o periodo in cui e’ stato condotto il sondaggio;

      g) il  testo  integrale  delle  domande  rivolte ai rispondenti

oggetto della pubblicazione o diffusione dei risultati del sondaggio;

      h) indirizzo   o   sito  informatico  dove  e’  disponibile  il

«documento»  completo  riguardante  il  sondaggio, documento che deve

essere predisposto come specificato al successivo art. 3.

    2.  In  caso  di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo

stampa,  la «nota informativa», come definita al comma 1, deve essere

evidenziata in un apposito riquadro.

    3.  In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di

comunicazione  televisiva,  la  «nota  informativa», come definita al

comma  1,  deve essere trasmessa per tutta la durata di illustrazione

del sondaggio.

    4.  In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi,

la  «nota  informativa»,  come  definita  al  comma 1, viene letta al

pubblico.

    5.  Qualunque  sia  la  forma  di  diffusione  dei  sondaggi,  le

informazioni  devono  essere  divulgate  nel rispetto della normativa

sulla  tutela dei dati personali e sensibili, ovvero in modo tale che

non  si  possano trarre riferimenti individuali tali da consentire il

collegamento con singole persone fisiche o giuridiche.

                               Art. 3.

                     Modalita’ di documentazione

    1.  Il «documento» completo relativo ai sondaggi, i cui risultati

sono  stati  pubblicati  o  diffusi  secondo le indicazioni contenute

all’art.  2, contestualmente alla loro pubblicazione o diffusione sui

mezzi  di  comunicazione  di  massa,  deve  essere  reso  pubblico  e

disponibile nella sua integrita’ da parte del «soggetto realizzatore»

nell’apposito  sito  Internet  dell’Autorita’  per  le garanzie nelle

comunicazioni  (http://www.agcom.it),  con  la  specifica indicazione

delle   metodologie   adottate   per   la   realizzazione,   e  della

significativita’  e  limiti  dei  risultati  ottenuti,  oltre ad ogni

elemento utile al fine della verifica, da parte dell’Autorita’, della

corrispondenza  effettiva di tali metodologie a quelle dichiarate dal

soggetto  realizzatore  del  sondaggio.  Il  documento  deve comunque

contenere le seguenti informazioni:

      a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

      b) committente e acquirente;

      c) tipo  e  oggetto  del  sondaggio (opinioni etc.), universo o

collettivo di riferimento, unita’ intervistate, tipo di campionamento

e dettaglio sui criteri seguiti per la formazione del campione;

      d) estensione   territoriale  del  sondaggio,  con  la  precisa

indicazione  dei  luoghi  dove  e’  stata  effettuata  la rilevazione

(regioni, province, comuni, circoscrizioni comunali);

      e) data o periodo in cui e’ stato realizzato il sondaggio;

      f) metodo di raccolta delle informazioni;

      g) testo integrale di tutte le domande rivolte ai rispondenti;

      h) consistenza  numerica  del  campione di intervistati, numero

dei  non  rispondenti  e  delle  sostituzioni effettuate, percentuale

delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

      i) verifica della coerenza delle risposte alle diverse domande;

       l) «rappresentativita» dei risultati, in termini di «margine di

errore»,  al livello fiduciario del 95%, delle stime ottenute (valori

assoluti,  medie, percentuali, etc.) per le variabili piu’ importanti

con  riferimento  agli  obiettivi  del  sondaggio; con riferimento al

margine   di   errore   occorre   specificare  gli  eventuali  limiti

interpretativi  dei  risultati piu’ analitici contenuti nelle tabelle

pubblicate e diffuse.

    2.  Il  soggetto  che  ha realizzato il sondaggio deve fornire le

eventuali informazioni aggiuntive richieste dall’Autorita’ al fine di

effettuare ulteriori verifiche.

    2-bis.  Il documento non reca informazioni o indicazioni relative

ai risultati del sondaggio effettuato.

                             Art. 3-bis.

                         Attivita’ di verifica

    1.  L’Autorita’  per  le  garanzie nelle comunicazioni vigila sul

rispetto  delle  disposizioni  del presente provvedimento e verifica,

anche  mediante  il  ricorso  a  soggetti esterni dotati di specifica

qualificazione,   la   completezza   e  la  correttezza  della  «nota

informativa»  e  del  «documento»  relativi ai sondaggi, di cui siano

stati  pubblicati  e/o  diffusi, in tutto o in parte, i risultati. Le

violazioni   alle   disposizioni   del  presente  provvedimento  sono

perseguite, d’ufficio o su istanza di parte, dall’Autorita’.

    2.  Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, nel caso

in  cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un

sondaggio  non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le

indicazioni previste all’art. 2, comma 1, o con modalita’ difformi da

quelle  stabilite  all’art.  2,  commi 2, 3 e 4, comunica l’avvio del

procedimento al mezzo di comunicazione di massa mediante raccomandata

con  avviso  di  ricevimento  o  comunicazione  via fax con avviso di

ricevimento.

    3.  Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l’oggetto

del  procedimento,  il termine per la sua conclusione, il termine per

presentare  le  giustificazioni  ai  sensi del successivo art. 3-ter,

comma   2,   l’indicazione   dell’ufficio   e  del  responsabile  del

procedimento  nonche’  una  informativa  circa la possibilita’ di dar

corso  ad  un  adeguamento  spontaneo  alla  normativa,  ai sensi del

successivo art. 3-quater.

                             Art. 3-ter.

                      Termini del procedimento

    1.  Il  termine  per  l’adozione  del provvedimento finale di cui

all’art.  4,  comma  2,  e’ di trenta giorni decorrenti dalla data di

ricezione della comunicazione d’avvio del procedimento.

    2.  Entro  il  termine  di ventiquattro ore dalla ricezione della

comunicazione d’avvio il mezzo di comunicazione di massa trasmette al

dipartimento  vigilanza  e  controllo  le  proprie giustificazioni in

merito  ai   fatti  oggetto  del  procedimento.  Gli elementi di fatto

indicati  nelle  memorie,  le  deduzioni  e  i  pareri  che  le parti

riterranno  opportuno presentare, dovranno trovare puntuale riscontro

in documenti probatori da allegare alle memorie stesse.

                           Art. 3-quater.

                        Adeguamento spontaneo

    1.  Qualora,  successivamente  alla ricezione della comunicazione

d’avvio del procedimento, il mezzo di comunicazione di massa provveda

spontaneamente  a pubblicare la nota informativa ovvero a rettificare

o  integrare  le  indicazioni  in  essa  contenute, ne da’ tempestiva

comunicazione al dipartimento vigilanza e controllo, allegando idonea

documentazione da cui risulti all’avvenuto adeguamento.

    2. Il  direttore del dipartimento vigilanza e controllo, ricevuta

la  comunicazione  e  la  documentazione  di  cui al comma 1, dispone

l’archiviazione   del   procedimento   per   intervenuto  adeguamento

spontaneo  da  parte  del mezzo di comunicazione alle disposizioni di

cui all’art. 2.

    3.  Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette

all’organo  collegiale  competente  informativa periodica relativa ai

procedimenti archiviati per adeguamento spontaneo.

                          Art. 3-quinquies.

                    Conclusione dell’istruttoria

    1.  Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette

all’organo  collegiale  competente  per  l’adozione del provvedimento

finale  la  proposta  di  schema  di provvedimento di cui all’art. 4,

comma    2,    unitamente   alla   dettagliata   relazione   relativa

all’istruttoria.

    2.  L’organo  collegiale,  esaminata  la  relazione e valutata la

proposta di provvedimento, adotta il provvedimento di cui all’art. 4,

comma 2, ovvero dispone l’archiviazione del procedimento.

    3.  Il  provvedimento,  adeguatamente  motivato,  deve  contenere

l’espressa  indicazione  del  termine  per ricorrere e dell’autorita’

giurisdizionale a cui e’ possibile proporre ricorso.

                           Art. 3-sexies.

                   Comunicazione dei provvedimenti

    1.  Il dipartimento vigilanza e controllo provvede a notificare i

provvedimenti  adottati  dall’organo  collegiale competente, ai sensi

del  precedente  art.  3-quinquies,  con  le forme di cui all’art. 14

della  legge  24 novembre 1981, n. 689, nonche’ a comunicare mediante

raccomandata   con   avviso   di   ricevimento   i  provvedimenti  di

archiviazione.

                               Art. 4.

                              Sanzioni

     1.  Al  soggetto  realizzatore  che  violi le disposizioni di cui

all’art.  3  o  fornisca informazioni, relative al documento e/o alla

nota informativa, incomplete o non veritiere si applicano le sanzioni

previste  all’art.  1,  commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n.

249.   L’Autorita’   provvede   anche  nei  confronti  del  mezzo  di

comunicazione  di  massa,  ai sensi del successivo comma 2, ordinando

l’integrazione  o la rettifica delle indicazioni contenute nella nota

indicativa diffusa.

    2.  Qualora  un  mezzo  di  comunicazione  di  massa  diffonda  i

risultati  di  un  sondaggio  non  corredati  dalla nota informativa,

completa  di tutte le indicazioni previste all’art. 2, comma 1, o con

modalita’  difformi  da  quelle stabilite all’art. 2, commi 2, 3 e 4,

l’Autorita’, al termine del procedimento di cui agli articoli 3-bis e

seguenti  e in base alla proposta di cui all’art. 3-quinquies, ordina

al  soggetto  responsabile  di  pubblicare  la  nota informativa o di

effettuare  la  rettifica  o l’integrazione delle indicazioni in essa

contenute  entro  quarantotto ore, tenuto conto della periodicita’ di

pubblicazione  dell’organo  informativo in questione, con le medesime

modalita’ di diffusione dei risultati del sondaggio.

    3.  Se  il  mezzo  di  comunicazione  di  massa  non ottempera al

provvedimento  dell’Autorita’  di cui ai commi 1 e 2, si applicano le

sanzioni  amministrative  previste  all’art. 1, comma 31, della legge

31 luglio 1997, n. 249.