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Diffusione dei sondaggi di massa. Il Garante per le comunicazioni ritocca il regolamento. AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI – DELIBERAZIONE 11 novembre 2003
Diffusione dei sondaggi di massa. Il Garante per le comunicazioni ritocca il regolamento
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 11 novembre 2003
Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP. (Deliberazione n. 237/03/CSP). (GU n. 285 del 9-12-2003)
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti
dell’11 novembre 2003;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il regolamento concernente l’organizzazione e il
funzionamento dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni,
approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in
particolare l’art. 34;
Visto il regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera
n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dell’8 agosto 2002, n. 185;
Vista la proposta formulata dal gruppo di lavoro istituito con
determinazione del segretario generale n. 7/2002 del 2 dicembre 2002;
Considerata l’opportunita’ di disciplinare il procedimento diretto
all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 4, comma 2, della
delibera n. 153/02/CSP;
Udita la relazione del commissario relatore, dott. Giuseppe
Sangiorgi, ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
Art. 1.
1. Il primo periodo dell’art. 2, comma 1, del regolamento in
materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione di massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP, e’
sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto dall’art. 8
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la pubblicazione e diffusione
integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, e’ corredata,
a cura del responsabile del mezzo di comunicazione di massa, da una
“nota informativa”».
2. Dopo il comma 2 dell’art. 3 del regolamento in materia di
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di
massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP, e’ inserito il seguente:
«2-bis. Il documento non reca informazioni o indicazioni relative ai
risultati del sondaggio effettuato.».
Art. 2.
1. Dopo l’art. 3 del regolamento in materia di pubblicazione e
diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa,
approvato con delibera n. 153/02/CSP, e’ inserito il seguente art.
3-bis, rubricato «Attivita’ di verifica»:
«1. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul
rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e, verifica,
anche mediante il ricorso a soggetti esterni dotati di specifica
qualificazione, la completezza e la correttezza della “nota
informativa” e del “documento” relativi ai sondaggi di cui siano
stati pubblicati e/o diffusi, in tutto o in parte, i risultati. Le
violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono
perseguite, d’ufficio o su istanza di parte, dall’Autorita’.
2. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, nel caso
in cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un
sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le
indicazioni previste all’art. 2, comma 1, o con modalita’ difformi da
quelle stabilite all’art. 2, commi 2, 3 e 4, comunica l’avvio del
procedimento al mezzo di comunicazione di massa mediante raccomandata
con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di
ricevimento.
3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l’oggetto
del procedimento, il termine per la sua conclusione, il termine per
presentare le giustificazioni ai sensi del successivo art. 3-ter,
comma 2, l’indicazione dell’ufficio e del responsabile del
procedimento nonche’ una informativa circa la possibilita’ di dar
corso ad un adeguamento spontaneo alla normativa, ai sensi del
successivo art. 3-quater».
2. Dopo l’art. 3-bis, come inserito dal precedente comma, e’
inserito il seguente art. 3-ter, rubricato «Termini del
procedimento»:
«1. Il termine per l’adozione del provvedimento finale di cui
all’art. 4, comma 2, e’ di trenta giorni decorrenti dalla data di
ricezione della comunicazione d’avvio del procedimento.
2. Entro il termine di ventiquattro ore dalla ricezione della
comunicazione d’avvio il mezzo di comunicazione di massa trasmette al
dipartimento vigilanza e controllo le proprie giustificazioni in
merito ai fatti oggetto del procedimento. Gli elementi di fatto
indicati nelle memorie, le deduzioni e i pareri che le parti
riterranno opportuno presentare, dovranno trovare puntuale riscontro
in documenti probatori da allegare alle memorie stesse».
3. Dopo l’art. 3-ter, come inserito dal precedente comma, e’
inserito il seguente art. 3-quater, rubricato «Adeguamento
spontaneo»:
«1. Qualora, successivamente alla ricezione della comunicazione
d’avvio del procedimento, il mezzo di comunicazione di massa provveda
spontaneamente a pubblicare la nota informativa ovvero a rettificare
o integrare le indicazioni in essa contenute, ne da’ tempestiva
comunicazione al dipartimento vigilanza e controllo, allegando idonea
documentazione da cui risulti l’avvenuto adeguamento.
2. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, ricevuta
la comunicazione e la documentazione di cui al comma 1, dispone
l’archiviazione del procedimento per intervenuto adeguamento
spontaneo da parte del mezzo di comunicazione alle disposizioni di
cui all’art. 2.
3. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette
all’organo collegiale competente informativa periodica relativa ai
procedimenti archiviati per adeguamento spontaneo».
4. Dopo l’art. 3-quater, come inserito dal precedente comma, e’
inserito il seguente art. 3-quinquies, rubricato «Conclusione
dell’istruttoria»:
«1. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette
all’organo collegiale competente per l’adozione del provvedimento
finale la proposta di schema di provvedimento di cui all’art. 4,
comma 2, unitamente alla dettagliata relazione relativa
all’istruttoria.
2. L’organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la
proposta di provvedimento, adotta il provvedimento di cui all’art. 4,
comma 2, ovvero dispone l’archiviazione del procedimento.
3. Il provvedimento, adeguatamente motivato, deve contenere
l’espressa indicazione del termine per ricorrere e dell’autorita’
giurisdizionale a cui e’ possibile proporre ricorso».
5. Dopo l’art. 3-quinquies, come inserito dal precedente comma, e’
inserito il seguente art. 3-sexies, rubricato «Comunicazione dei
provvedimenti»:
«1. Il dipartimento vigilanza e controllo provvede a notificare i
provvedimenti adottati dall’organo collegiale competente, ai sensi
del precedente art. 3-quinquies, con le forme di cui all’art. 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche’ a comunicare mediante
raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di
archiviazione».
6. L’art. 4 del regolamento in materia di pubblicazione e
diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa,
approvato con delibera n. 153/02/CSP, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Sanzioni). – 1. Al soggetto realizzatore che violi le
disposizioni di cui all’art. 3 o fornisca informazioni relative al
documento e/o alla nota informativa, incomplete o non veritiere si
applicano le sanzioni previste all’art. 1, commi 29 e 30, della legge
31 luglio 1997, n. 249. In tal caso l’Autorita’ provvede anche nei
confronti del mezzo di comunicazione di massa, ai sensi del
successivo comma 2, ordinando l’integrazione o la rettifica delle
indicazioni contenute nella nota indicativa diffusa.
2. Qualora un mezzo di comunicazione di massa diffonda i
risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa,
completa di tutte le indicazioni previste all’art. 2, comma 1, o con
modalita’ difformi da quelle stabilite all’art. 2, commi 2, 3 e 4,
l’Autorita’, al termine del procedimento di cui agli articoli 3-bis e
seguenti e in base alla proposta di cui all’art. 3-quinquies, ordina
al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di
effettuare la rettifica o l’integrazione delle indicazioni in essa
contenute entro quarantotto ore, tenuto conto della periodicita’ di
pubblicazione dell’organo informativo in questione, con le medesime
modalita’ di diffusione dei risultati del sondaggio.
3. Se il mezzo di comunicazione di massa non ottempera al
provvedimento dell’Autorita’ di cui ai commi 1 e 2, si applicano le
sanzioni amministrative previste all’art. 1, comma 31, della legge
31 luglio 1997, n. 249».
Art. 3.
1. Le modifiche e le integrazioni apportate dalla presente delibera
si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data della
sua entrata in vigore.
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana unitamente al testo del regolamento approvato con
la delibera n. 153/02/CSP, coordinato con la presente delibera, di
cui costituisce l’allegato A.
La presente delibera e’ pubblicata nel bollettino ufficiale
dell’Autorita’ ed e’ disponibile nel sito web dell’Autorita’:
Napoli, 11 novembre 2003
Il presidente: Cheli
Allegato «A»
(alla delibera n. 237/03/CSP dell’11 novembre 2003)
Testo del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera
n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, coordinato con le modifiche
apportate dalla delibera n. 237/03/CSP dell’11 novembre 2003.
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a. «sondaggio»: ogni rilevazione di opinioni, comportamenti,
giudizi, atteggiamenti, previsioni, atti e fatti effettuata con
metodo campionario, probabilistico o non probabilistico, che consente
di generalizzare i risultati al collettivo di riferimento; il metodo
di individuazione delle unita’ che fanno parte del campione e la
estensione dei risultati al collettivo rispettano i criteri
statistici definiti dai codici di autoregolamentazione adottati dalle
associazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e internazionale;
b. «inchiesta»: una rilevazione non rappresentativa che prevede
una selezione dei rispondenti effettuata senza impiegare metodi
statistici adeguati, il cui risultato non puo’ essere generalizzato;
c. «committente»: ogni persona fisica o giuridica che
commissiona la realizzazione di un sondaggio;
d. «acquirente»: ogni persona fisica o giuridica che acquista i
risultati del sondaggio in modo totale o parziale;
e. «soggetto realizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che
ha organizzato e realizzato il sondaggio per proprio conto o per
conto di altri;
f. «intervista»: ogni forma di contatto diretto o indiretto tra
intervistatore e intervistato, indipendentemente dalla tecnica
utilizzata, volto alla raccolta delle informazioni oggetto del
sondaggio;
g. «mezzo di comunicazione di massa»: ogni mezzo di
comunicazione o diffusione, quali le comunicazioni audiovisive e
multimediali realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, anche Internet,
l’editoria, le agenzie di stampa, i giornali quotidiani ed i
periodici, anche elettronici;
h. «documento»: ogni descrizione e specificazione in forma di
testo, grafica, fotocinematografica, elettronica o di qualunque altra
specie del contenuto, delle modalita’ tecniche e metodologiche
seguite per la realizzazione di un sondaggio.
Art. 2.
Modalita’ di pubblicazione e diffusione
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, la pubblicazione e diffusione integrale o
parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di
massa, comprese le agenzie di stampa, e’ corredata, a cura del
responsabile del mezzo di comunicazione di massa, da una «nota
informativa». Essa deve contenere le indicazioni di seguito elencate,
delle quali e’ responsabile il «soggetto realizzatore» del sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il nome del committente e dell’acquirente;
c) il tipo di rilevazione, l’universo o collettivo di
riferimento, la tipologia degli «intervistati» e il tipo di campione,
specificando che si tratta di un «sondaggio» rappresentativo;
d) l’estensione territoriale del sondaggio (nazionale,
regionale, provinciale, etc.);
e) la consistenza numerica del campione di intervistati, il
numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni
effettuate;
f) la data o periodo in cui e’ stato condotto il sondaggio;
g) il testo integrale delle domande rivolte ai rispondenti
oggetto della pubblicazione o diffusione dei risultati del sondaggio;
h) indirizzo o sito informatico dove e’ disponibile il
«documento» completo riguardante il sondaggio, documento che deve
essere predisposto come specificato al successivo art. 3.
2. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo
stampa, la «nota informativa», come definita al comma 1, deve essere
evidenziata in un apposito riquadro.
3. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione televisiva, la «nota informativa», come definita al
comma 1, deve essere trasmessa per tutta la durata di illustrazione
del sondaggio.
4. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi,
la «nota informativa», come definita al comma 1, viene letta al
pubblico.
5. Qualunque sia la forma di diffusione dei sondaggi, le
informazioni devono essere divulgate nel rispetto della normativa
sulla tutela dei dati personali e sensibili, ovvero in modo tale che
non si possano trarre riferimenti individuali tali da consentire il
collegamento con singole persone fisiche o giuridiche.
Art. 3.
Modalita’ di documentazione
1. Il «documento» completo relativo ai sondaggi, i cui risultati
sono stati pubblicati o diffusi secondo le indicazioni contenute
all’art. 2, contestualmente alla loro pubblicazione o diffusione sui
mezzi di comunicazione di massa, deve essere reso pubblico e
disponibile nella sua integrita’ da parte del «soggetto realizzatore»
nell’apposito sito Internet dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni (http://www.agcom.it), con la specifica indicazione
delle metodologie adottate per la realizzazione, e della
significativita’ e limiti dei risultati ottenuti, oltre ad ogni
elemento utile al fine della verifica, da parte dell’Autorita’, della
corrispondenza effettiva di tali metodologie a quelle dichiarate dal
soggetto realizzatore del sondaggio. Il documento deve comunque
contenere le seguenti informazioni:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) committente e acquirente;
c) tipo e oggetto del sondaggio (opinioni etc.), universo o
collettivo di riferimento, unita’ intervistate, tipo di campionamento
e dettaglio sui criteri seguiti per la formazione del campione;
d) estensione territoriale del sondaggio, con la precisa
indicazione dei luoghi dove e’ stata effettuata la rilevazione
(regioni, province, comuni, circoscrizioni comunali);
e) data o periodo in cui e’ stato realizzato il sondaggio;
f) metodo di raccolta delle informazioni;
g) testo integrale di tutte le domande rivolte ai rispondenti;
h) consistenza numerica del campione di intervistati, numero
dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate, percentuale
delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
i) verifica della coerenza delle risposte alle diverse domande;
l) «rappresentativita» dei risultati, in termini di «margine di
errore», al livello fiduciario del 95%, delle stime ottenute (valori
assoluti, medie, percentuali, etc.) per le variabili piu’ importanti
con riferimento agli obiettivi del sondaggio; con riferimento al
margine di errore occorre specificare gli eventuali limiti
interpretativi dei risultati piu’ analitici contenuti nelle tabelle
pubblicate e diffuse.
2. Il soggetto che ha realizzato il sondaggio deve fornire le
eventuali informazioni aggiuntive richieste dall’Autorita’ al fine di
effettuare ulteriori verifiche.
2-bis. Il documento non reca informazioni o indicazioni relative
ai risultati del sondaggio effettuato.
Art. 3-bis.
Attivita’ di verifica
1. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul
rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e verifica,
anche mediante il ricorso a soggetti esterni dotati di specifica
qualificazione, la completezza e la correttezza della «nota
informativa» e del «documento» relativi ai sondaggi, di cui siano
stati pubblicati e/o diffusi, in tutto o in parte, i risultati. Le
violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono
perseguite, d’ufficio o su istanza di parte, dall’Autorita’.
2. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, nel caso
in cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un
sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le
indicazioni previste all’art. 2, comma 1, o con modalita’ difformi da
quelle stabilite all’art. 2, commi 2, 3 e 4, comunica l’avvio del
procedimento al mezzo di comunicazione di massa mediante raccomandata
con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di
ricevimento.
3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l’oggetto
del procedimento, il termine per la sua conclusione, il termine per
presentare le giustificazioni ai sensi del successivo art. 3-ter,
comma 2, l’indicazione dell’ufficio e del responsabile del
procedimento nonche’ una informativa circa la possibilita’ di dar
corso ad un adeguamento spontaneo alla normativa, ai sensi del
successivo art. 3-quater.
Art. 3-ter.
Termini del procedimento
1. Il termine per l’adozione del provvedimento finale di cui
all’art. 4, comma 2, e’ di trenta giorni decorrenti dalla data di
ricezione della comunicazione d’avvio del procedimento.
2. Entro il termine di ventiquattro ore dalla ricezione della
comunicazione d’avvio il mezzo di comunicazione di massa trasmette al
dipartimento vigilanza e controllo le proprie giustificazioni in
merito ai fatti oggetto del procedimento. Gli elementi di fatto
indicati nelle memorie, le deduzioni e i pareri che le parti
riterranno opportuno presentare, dovranno trovare puntuale riscontro
in documenti probatori da allegare alle memorie stesse.
Art. 3-quater.
Adeguamento spontaneo
1. Qualora, successivamente alla ricezione della comunicazione
d’avvio del procedimento, il mezzo di comunicazione di massa provveda
spontaneamente a pubblicare la nota informativa ovvero a rettificare
o integrare le indicazioni in essa contenute, ne da’ tempestiva
comunicazione al dipartimento vigilanza e controllo, allegando idonea
documentazione da cui risulti all’avvenuto adeguamento.
2. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, ricevuta
la comunicazione e la documentazione di cui al comma 1, dispone
l’archiviazione del procedimento per intervenuto adeguamento
spontaneo da parte del mezzo di comunicazione alle disposizioni di
cui all’art. 2.
3. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette
all’organo collegiale competente informativa periodica relativa ai
procedimenti archiviati per adeguamento spontaneo.
Art. 3-quinquies.
Conclusione dell’istruttoria
1. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette
all’organo collegiale competente per l’adozione del provvedimento
finale la proposta di schema di provvedimento di cui all’art. 4,
comma 2, unitamente alla dettagliata relazione relativa
all’istruttoria.
2. L’organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la
proposta di provvedimento, adotta il provvedimento di cui all’art. 4,
comma 2, ovvero dispone l’archiviazione del procedimento.
3. Il provvedimento, adeguatamente motivato, deve contenere
l’espressa indicazione del termine per ricorrere e dell’autorita’
giurisdizionale a cui e’ possibile proporre ricorso.
Art. 3-sexies.
Comunicazione dei provvedimenti
1. Il dipartimento vigilanza e controllo provvede a notificare i
provvedimenti adottati dall’organo collegiale competente, ai sensi
del precedente art. 3-quinquies, con le forme di cui all’art. 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche’ a comunicare mediante
raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di
archiviazione.
Art. 4.
Sanzioni
1. Al soggetto realizzatore che violi le disposizioni di cui
all’art. 3 o fornisca informazioni, relative al documento e/o alla
nota informativa, incomplete o non veritiere si applicano le sanzioni
previste all’art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n.
249. L’Autorita’ provvede anche nei confronti del mezzo di
comunicazione di massa, ai sensi del successivo comma 2, ordinando
l’integrazione o la rettifica delle indicazioni contenute nella nota
indicativa diffusa.
2. Qualora un mezzo di comunicazione di massa diffonda i
risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa,
completa di tutte le indicazioni previste all’art. 2, comma 1, o con
modalita’ difformi da quelle stabilite all’art. 2, commi 2, 3 e 4,
l’Autorita’, al termine del procedimento di cui agli articoli 3-bis e
seguenti e in base alla proposta di cui all’art. 3-quinquies, ordina
al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di
effettuare la rettifica o l’integrazione delle indicazioni in essa
contenute entro quarantotto ore, tenuto conto della periodicita’ di
pubblicazione dell’organo informativo in questione, con le medesime
modalita’ di diffusione dei risultati del sondaggio.
3. Se il mezzo di comunicazione di massa non ottempera al
provvedimento dell’Autorita’ di cui ai commi 1 e 2, si applicano le
sanzioni amministrative previste all’art. 1, comma 31, della legge
31 luglio 1997, n. 249.